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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
Surrogazione nei diritti del superstite il cui coniuge è stato riconosciuto inabile
(msg. 286/2002) (art.14 legge 222/1984)
L' art.14 legge 222/1984 ha "codificato" in modo specifico l'istituto della surrogazione consentendo di intervenire o di agire in via diretta per il recupero delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità o invalidità dell'assicurato.
Tenuto conto anche del parere dell'Avvocatura Centrale, la predetta norma deve intendersi riferita esclusivamente alle prestazioni previste dalla legge medesima, nel senso che l'Istituto è legittimato a recuperare, dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l'evento posto a base delle accertate patologie dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.
La corretta interpretazione di detta norma è nel senso di ritenere che la dizione "prestazioni previste" debba intendersi come "prestazioni introdotte dalla legge medesima", per le quali sono state anche predisposte le tabelle contenenti i coefficienti di capitalizzazione, approvate con decreto del 20.3.1987 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblicate nel supplemento alla G.U. n. 154 del 4.7.1987 (circolare n. 10 del 16 gennaio 1998).
In relazione a quanto sopra delineato nella fattispecie in esame non si deve esercitare il diritto di surroga ex art.14 legge 222/1984 per la pensione ai superstiti.
Tuttavia, esclusa per l'I.N.P.S. la possibilità di agire ex art. 1916 c.c. per ottenere il ristoro, in via surrogatoria, del danno economico subito per l'anticipata prestazione liquidata a favore del coniuge superstite - riferendosi la norma esclusivamente alle indennità liquidate a favore dell'assicurato e non alle prestazioni pensionistiche, peraltro, liquidate a favore di un terzo soggetto -rimane integra per l'Istituto, ricorrendone i presupposti di fatto, la possibilità di ottenere, dai civilmente responsabili, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell'assicurato, ai sensi dell' art.14 legge 222/1984.
Rientra, peraltro, nella previsione dell'articolo 14, l'azione di surrogazione volta al recupero della pensione privilegiata di inabilità disciplinata dall'articolo 6, trattandosi di una prestazione introdotta e prevista dalla legge 222/1984, in merito alla quale sono state predisposte le tabelle approvate con il citato decreto del 20.3.1987.
L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
Decorrenza applicazione surroga
(art.14 legge 222/1984)
In ordine al problema circa la concreta applicazione dell'art.14 della legge n.222/1984, l'interpretazione letterale del I comma di detta norma consente di ritenere possibile l'azione di surrogazione da parte dell'INPS solamente per il recupero delle prestazioni previste e disciplinate dalla legge medesima. Ne consegue che il momento essenziale per l'applicazione della nuova normativa non e' determinato dall'epoca del verificarsi dell'incidente, che provoca l'invalidità o l'inabilità dell'assicurato, bensì dall'erogazione (rectius: dalla decorrenza) delle prestazioni. Infatti, l'art. 12 espressamente stabilisce che "le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge". In concreto, l'incidente può essersi verificato prima dell'entrata in vigore della legge e le prestazioni conseguenziali possono essere state erogate con decorrenza antecedente al 1 agosto 1984, in tal caso non può trovare applicazione l'art. 14, anche se l'effettiva liquidazione della pensione d'invalidità sia avvenuta in epoca successiva al 1 luglio 1984; laddove invece le prestazioni siano state erogate ai sensi della normativa prevista dalla legge n.222/1984, anche se l'incidente risale ad epoca antecedente, non c'e' dubbio che possa essere esercitata l'azione di surrogazione. Uno stesso incidente può essere fonte di diversi danni e l'INPS, di conseguenza, essere chiamato ad erogare prestazioni differenziate nella natura e nel tempo. Così, a causa di un medesimo infortunio, l'assicurato può chiedere ed ottenere l'erogazione di prestazioni di malattia e dopo, considerata la gravità delle lesioni subite, chiedere ed ottenere prestazioni disciplinate dalla legge n. 222/1984. In tal caso, può verificarsi che si istruisca una sola pratica di surroga per il recupero di tutte le prestazioni erogate ed allora alcun problema dovrebbe sorgere in concreto, ovvero che, a causa del tempo intercorso fra le diverse domande e del fatto che le prestazioni vengono erogate da diversi Uffici, si istruiscano due o più pratiche per il medesimo incidente. Nella seconda ipotesi prospettata sorge in particolare un problema abbastanza complesso, la cui soluzione non può non influire sull'esito favorevole dell'azione di surrogazione promossa ai sensi dell'art.14 della citata legge n.222/1984. Può infatti verificarsi che per il recupero delle indennità di malattia, l'Istituto sottoscriva un atto di transazione, mente lo stesso assicurato presenti in prosieguo di tempo la domanda per le ulteriori prestazioni di cui alla legge n.222/1984. Sul punto, la S.C. di Cassazione ha elaborato la teoria della revisione per aggiornamento, nel senso che sussiste la possibilità per il danneggiato (e, quindi, per l'assicurazione che si surroga) di chiedere la revisione della prima liquidazione se, nel momento in cui essa e' avvenuta, non erano direttamente accertabili elementi attuali capaci di determinare l'aggravamento futuro, non si potevano prevedere gli effetti medesimi o non sussisteva ancora un evento manifestatosi successivamente con efficienza concausale. In definitiva, e' ammissibile rimettere in discussione le conseguenze del sinistro quando queste costituiscono un fatto nuovo del tutto imprevedibile e non contemplato, anche in via di sola possibilità, dalla liquidazione del danno, sia questa avvenuta per transazione sia per effetto di giudicato. Un errore di valutazione, invece, un possibile aggravamento della lesione con eventuali complicazioni non costituiscono centro un oggetto nuovo capace di una nuova azione.
L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
Momento cui riferire il calcolo del valore capitale
(art.14 legge 222/1984)
Sulla base del medesimo principio va affrontato e risolto il problema concernente il momento cui riferire il calcolo del valore capitale. Tale momento si individua nella data di effettiva liquidazione della prestazione. Ne consegue che il calcolo del valore capitale opererà per il momento successivo a quello in cui l'Istituto accoglie la domanda dell'assicurato, a prescindere cioè dalla decorrenza di effettiva erogazione; infatti, per le rate maturate per il periodo antecedente all'accoglimento della domanda non si può ricorrere a detto calcolo, trattandosi di somme già stabilite nel loro ammontare. Il loro importo pertanto verrà sommato a quello determinato con il calcolo del valore capitale e relativo alle prestazioni future rispetto al momento in cui la domanda e' stata accolta dall'Istituto. Nelle ipotesi di prestazioni liquidate in epoca anteriore al 5 luglio 1987, data di entrata in vigore del D.M. 20 marzo 1987, il calcolo del valore capitale dovrà essere effettuato con riferimento a tale domanda ed all'importo così determinato andranno aggiunte le somme erogate dall'Istituto per le prestazioni maturate dalla data di effettiva decorrenza delle prestazioni al momento in cui è riferito il calcolo.
L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
(art.14 legge 222/1984) (Circolare 134/2011) (circolare 10/1988)
L'art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222, dispone che l'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla legge medesima è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione. A tal fine, il valore capitale della prestazione pensionistica è calcolato applicando i criteri e le tariffe che sono stati fissati con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 marzo 1987, incorso di revisione per il mutato scenario di riferimento normativo.
Il predetto art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222 ha"codificato" in modo specifico l'istituto della surrogazione consentendo di intervenire o di agire in via diretta per il recupero delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità o invalidità dell'assicurato. L'Istituto, quindi, è legittimato a recuperare dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l'evento posto a base delle accertate patologie, dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.
Pertanto, rimane ferma per l'Istituto, ricorrendone i presupposti di fatto, la possibilità di ottenere, da coloro civilmente responsabili, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità/assegno ordinario di invalidità, tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell'assicurato, ai sensi dell'art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222. Il predetto articolo sancisce anche l'azione di surrogazione volta al recupero delle somme erogate a titolo di pensione privilegiata di inabilità disciplinata dall'art. 6, trattandosi di una prestazione introdotta e prevista dalla Legge n. 222/1984. La legge n. 183/2010, inoltre, ha previsto il recupero anche delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, corrisposte in conseguenza di fatto illecito di terzi, completando il quadro normativo relativo alle azioni surrogatorie e di rivalsa (messaggio n. 8363 del 7 aprile 2011). Con circolare n.69 del 30 marzo 2007, avente ad oggetto "Azioni surrogatorie relative alle indennità erogate dall'Istituto per malattia causata da terzi", sono state fornite indicazioni operative per la gestione di tali azioni. Al fine di assicurare un maggiore presidio delle azioni surrogatorie sul territorio, è stato a suo tempo istituito, presso la Direzione generale, il Progetto di valenza Nazionale " Progetto Nazionale Gestione Surrogazione verso Terzi " ed il nuovo modello organizzativo dell'Istituto, di cui alla circolare 102/2009, ha previsto l'accentramento, a livello provinciale, presso l'Unità organizzativa Controllo Prestazioni dell'area flussi, di tutte le attività surrogatorie (sia per malattia che per prestazioni pensionistiche) e di rivalsa. Tale accentramento delle attività presso l'Unità organizzativa Controllo Prestazioni (cfr. circ. 102/2009) consente, inoltre, di evidenziare le azioni relative a situazioni di prestazioni economiche di malattia erogate a causa di gravi incidenti che, verosimilmente, potrebbero originare richiesta di prestazione pensionistica.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito al processo produttivo delle azioni surrogatorie da attivare ai sensi dell'art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, per il recupero delle prestazioni erogate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.
L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
Istruzioni contabili
(circ.134/2011) (art.14 legge 222/1984)
In relazione a quanto sopra rappresentato, sorge la necessità di evidenziare contabilmente i fenomeni economico-finanziari derivanti dall'azione di surrogazione di che trattasi.
Con circolare n. 27 del 9 febbraio 1988 furono fornite le istruzioni per la rilevazione contabile delle somme riscosse a seguito dell'azione di surrogazione ex art. 14 della legge n.222/1984 a favore dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni dei lavoratori autonomi.
A seguito dell'armonizzazione normativa introdotta dalla L.335/1995, sulla base della quale sono state estese, con specifici decreti legislativi, le disposizioni previste per le suddette gestioni in materia di assegno di invalidità e di pensioni di inabilità al Fondo autoferrotranvieri (D.Lgs. n. 414/1996), al Fondo elettrici (D.Lgs. n. 562/1996), al Fondo telefonici (D.Lgs. n. 658/1996), confluiti peraltro nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e al Fondo volo (D.Lgs. n. 164/1997), nonché all'entrata in vigore della citata legge n. 183/2010 che ha previsto il recupero delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, si è reso necessario, ad integrazione delle predette istruzioni contabili, prevedere anche per tali gestioni, l'imputazione contabile delle somme derivanti dall'azione di surrogazione. A tal fine sono stati istituiti i seguenti conti:
FPU 24/179 - Fondo elettrici;
FPV 24/180 - Fondo pubblici servizi di trasporto;
FPX 24/179 - Fondo telefonici;
FPY 24/180 - Gestione ex Inpdai;
IVR 24/179 - Gestione invalidi civili;
VLR 24/179 - Fondo volo.
Con l'occasione viene data una più puntuale denominazione ai conti ARR 24/079, CMR 24/079, COR 24/079, FPR 24/079 istituiti con circolare n. 27 del 9 febbraio 1988 di cui sopra è cenno, al conto GAS 24/079 e PTD 24/090, istituiti con messaggio n.30162 del 7 gennaio 1991.
Tali ultimi conti hanno sostituito integralmente i precedenti conti FSR 24/079 e AFR 24/079, a suo tempo istituiti, sempre con la citata circolare n. 27 del 9 febbraio 1988.
Ai conti sopra indicati, che vengono riportati nell'allegato n.7, vanno imputati sia i valori capitali che le somme recuperate a titolo di : ratei maturati dalla decorrenza della prestazione alla data di liquidazione della stessa, rivalutazione monetaria e interessi legali.
In relazione a quanto sopra, per eventuali contabilizzazioni già effettuate ai suddetti titoli nel corso del corrente esercizio in maniera difforme dalle presenti istruzioni è necessario procedere alle conseguenti operazioni di storno.