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Decreto del Presidente della Repubblica 639 del 30 aprile 1970
Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
Vigente al: 1-8-2014
TITOLO I
ORGANI DELL'ISTITUTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e, in particolare, gli
articoli 27 e 29 della legge medesima;
Visti il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare prevista all'art. 30
della sopra menzionata legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
((Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale)).
Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal
presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine
anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in
sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti.
Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al
precedente comma possono essere confermati.
Il presidente dell'istituto ed i vice presidenti possono essere
confermati nelle rispettive cariche una sola volta.
Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal
presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
Capo I.
Presidente, consiglio di amministrazione e comitato esecutivo
Art. 2.
Il presidente dell'istituto e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base di una terna di nominativi proposta dal consiglio di amministrazione.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita
le seguenti funzioni:
1) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per
l'istituto;
((2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il
comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e puo' delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;
3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre
agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto)).
4) in relazione a casi di assoluta necessita', puo' disporre, su
proposta del direttore generale e sentiti i vice presidenti, provvedimenti urgenti ed indispensabili per ovviare, con tempestivita', a situazioni di danno per l'istituto, salvo l'obbligo di riferirne al comitato esecutivo entro quarantotto ore e agli altri organi competenti, per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.
Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute del consiglio di
amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri organi centrali i capi dei servizi dell'istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
Il presidente e' coadiuvato da due vice presidenti eletti dal
consiglio di amministrazione ai quali puo' affidare, sentito il consiglio medesimo, particolari funzioni inerenti alla sua carica e, per determinati atti, la legale rappresentanza dell'istituto. In caso di assenza o impedimento o quando la carica si sia comunque resa vacante, il presidente e' sostituito dal vice presidente eletto tra i rappresentanti dei lavoratori e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vice presidente. In caso di assenza o impedimento di ambedue i vice presidenti, l'esercizio delle funzioni vicarie e' assunto da uno dei membri del consiglio di amministrazione all'uopo delegato dal presidente, sentito il consiglio medesimo. In mancanza di delega, lo esercizio di dette funzioni spetta al membro del comitato esecutivo piu' anziano di eta'.
((Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 3.
((1. Il consiglio di amministrazione e composto, oltre che dal
presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.
2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale.
3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro)).
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 5.
Il consiglio di amministrazione delibera la proposta di una terna
di nomi per la nomina del presidente dell'istituto, mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo, escluso il presidente uscente. Se necessario, la votazione e' ripetuta fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.
Il presidente uscente dell'istituto convoca il consiglio di
amministrazione entro venti giorni dalla scadenza del suo mandato, ai fini della deliberazione di cui al precedente comma. Il presidente uscente resta in carica fino all'insediamento del successore e provvede ai necessari atti di consegna relativi alla gestione alla presenza del collegio dei sindaci.
Qualora il presidente cessi dalla carica, per qualsiasi motivo nel
corso del quadriennio, il consiglio e' convocato, entro trenta giorni dalla data in cui la vacanza della carica si e' determinata, a cura di chi sostituisce il presidente a norma dell'art. 2.
Art. 6.
((Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto
ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori
dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di
lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti
dei lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione)).
I membri di cui ai precedenti numeri sono scelti dal consiglio di
amministrazione mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti.
Art. 7.
Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali e i
bilanci preventivi di tutte le gestioni dello istituto, corredati dalle relazioni del direttore generale e dal parere dei comitati speciali preposti alle gestioni medesime, nonche' i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'istituto, predisposti a norma delle vigenti disposizioni legislative, da sottoporre a deliberazione del consiglio di amministrazione; esaminare ed esprimere il parere sulle relazioni e sui bilanci tecnici delle gestioni dell'istituto per le conseguenti determinazioni del consiglio di amministrazione;
2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni
dell'istituto, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere del comitato speciale di singoli Fondi, Gestioni speciali o Casse, se previsto dalle vigenti disposizioni e salva diversa competenza attribuita per legge;
3) vigilare sull'andamento delle gestioni e proporre
tempestivamente gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne l'equilibrio, qualora la competenza in materia non sia attribuita ad altri organi in base alle vigenti disposizioni legislative;
4) esaminare le risultanze delle indagini e degli accertamenti
tecnici eseguiti dalla direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'istituto, riferendone al consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti;
5) fare proposte ai competenti organi circa l'eventuale adozione
o modificazione di sistemi speciali per la determinazione, nei limiti di legge o di regolamento, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonche' fare proposte, o deliberare nei limiti anzidetti e salve le competenze attribuite in materia ad altri organi, circa l'eventuale adozione o modificazione di sistemi speciali per la riscossione dei contributi stessi;
6) proporre al consiglio di amministrazione, nei limiti delle
disposizioni vigenti, l'istituzione delle sedi dell'Istituto e degli uffici locali;
7) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o
riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse, nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;
8) provvedere allo svincolo delle cauzioni prestate dagli
impiegati dell'istituto;
9) deliberare in via definitiva sui ricorsi in prima o in seconda
istanza che esulano dalla competenza dei singoli comitati speciali;
10) deliberare sulle rateazioni contributive entro i limiti
stabiliti dal consiglio di amministrazione;
11) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti che
riguardano il personale dell'istituto;
12) deliberare, su proposta del direttore generale, nell'ambito
della regolamentazione generale adottata da" consiglio di amministrazione, i regolamenti interni dei vari servizi;
13) esaminare in genere le proposte da sottoporre al consiglio di
amministrazione per la deliberazione e gli argomenti che il presidente creda di sottoporgli per le sue deliberazioni;
14) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi per quanto non previsto dalle disposizioni vigenti;
15) deliberare in merito agli argomenti di cui ai numeri 8), 14)
e 20) dell'art. 4 che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima seduta;
16) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso
espressamente demandate da leggi e regolamenti.
Capo II
Strutture burocratiche dell'istituto
Art. 8.
((1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende
all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.
2. Il direttore generale formula proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.
3. Il direttore generale e scelto tra i dirigenti generali
dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.
4. Il trattamento economico del direttore generale e determinato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale e'
sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.
6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il
presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario)).
Art. 9.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato
esecutivo, nomina non piu' di quattro vice direttori generali e determina quali di essi sostituisce il direttore generale medesimo in caso di assenza o di impedimento.
Al direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le
disposizioni sulle incompatibilita' nonche' quelle sul limite massimo di eta' per la permanenza in servizio, stabilite dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.
Art. 10.
In relazione alle esigenze tecnico-sanitarie connesse
all'attuazione dei propri compiti, l'istituto puo' utilizzare - secondo i criteri generali deliberati dal consiglio di amministrazione e mediante convenzioni - oltre i servizi degli enti ospedalieri, anche gli ambulatori ed i presidi sanitari di enti pubblici operanti nel settore della assistenza di malattia, nonche' i servizi di ogni altra istituzione, legalmente autorizzata, che ha tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa o preventiva.
Art. 11.
La dotazione organica e la regolamentazione dello stato giuridico e
del trattamento economico di attivita' e di fine servizio del personale dell'istituto sono deliberate dal consiglio di amministrazione; la regolamentazione conterra' anche norme sul rapporto d'impiego del direttore generale e dei vice direttori generali dell'istituto, il cui trattamento giuridico ed economico di attivita' e di fine servizio puo' formare, peraltro, oggetto di separate deliberazioni.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, escluse quelle
recanti mere modalita' di attuazione, sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, ai quali vanno contemporaneamente rimesse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro sessanta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano
pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei sindaci dell'istituto.
Trascorso tale termine oppure qualora, nonostante i rilievi, le
deliberazioni siano motivatamente confermate dal consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, sempreche' i rilievi mossi non attengano alla legittimita' dell'atto. In tal caso il presidente del collegio dei sindaci e' tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.
Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'istituto, che
riscuote contributi ed eroga prestazioni regolate per legge, non costituiscono motivo di irregolarita' delle deliberazioni adottate.
Capo III
Comitati speciali
Art. 12.
A decorrere dal 1 maggio 1970, la gestione dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' fusa, a norma dell'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, che assume la denominazione di Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Con decorrenza dalla data prevista al precedente comma,
sovraintende alla gestione del Fondo un comitato speciale presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vice presidente medesimo, dai seguenti membri componenti il consiglio di amministrazione:
1) quattro membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei
lavoratori dipendenti;
2) due membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei
datori di lavoro;
3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e il rappresentante del Ministero del tesoro nel consiglio di amministrazione.
La scelta dei membri di cui ai numeri 1) e 2) e' fatta dal
consiglio di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti.
La carica di membri elettivi del comitato speciale del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti e' incompatibile con quella di membri elettivi del comitato esecutivo.
In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato o
quando il presidente medesimo cessi dalla carica nel corso del quadriennio, ne assume le funzioni un consigliere dallo stesso delegato scelto tra i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, sentito il consiglio medesimo. In mancanza di delega, ne fa le veci il piu' anziano d'eta' tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori, che non faccia parte del comitato speciale.
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 14.
Ferme restando, in quanto non modificate dal presente decreto, le
disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle Gestioni speciali, ai Fondi e Casse sostitutivi-integrativi della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti amministrati dallo istituto, la composizione dei comitati medesimi e' stabilita come dai successivi articoli da 15 a 28. Ai componenti indicati negli articoli medesimi si aggiunge il presidente.
Art. 15.
La composizione del comitato di vigilanza della Gestione speciale
dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' cosi' modificata:
1) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;
2) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni;
3) due rappresentanti degli agricoltori concedenti terreni a
mezzadria o colonia;
4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 16.
La composizione del comitato di vigilanza della Gestione speciale
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari e' cosi' modificata:
1) sei rappresentanti degli artigiani;
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 17.
La composizione del comitato di vigilanza per la Gestione speciale
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali e loro familiari e' cosi' modificata:
1) quattro rappresentanti degli esercenti aziende commerciali;
2) un rappresentante dei venditori ambulanti;
3) un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio;
4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 18.
La composizione del comitato di vigilanza per la Gestione speciale
di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo e' cosi' modificata:
1) sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 19.
La composizione del comitato speciale per l'amministrazione del
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e' cosi' modificata:
1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;
4) un rappresentante dell'I.N.A., con voto consultivo.
Art. 20.
La composizione del comitato speciale amministratore del Fondo di
previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo e' cosi' modificata:
1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;
4) un rappresentante dell'I.N.A. con voto consultivo.
Art. 21.
La composizione del comitato di vigilanza sul Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, e' cosi' modificata:
1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 22.
La composizione del comitato amministratore del Fondo di previdenza
per il personale dipendente dalle aziende private del gas e' cosi' modificata:
1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 23.
La composizione del comitato amministratore del Fondo di previdenza
per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private e' cosi' modificata:
1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore, dei quali
due designati dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 24.
La composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli
assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione e' cosi' modificata:
1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore;
2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 ottobre 1971, n.889 ha disposto (con l'art. 42, comma 1)
che "Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'interno di qualifica non inferiore
a direttore di sezione o equiparata."
Art. 25.
La composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale
per la previdenza marinara e' cosi' modificata:
1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore, dei quali:
cinque per il personale marittimo (tecnico e amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico, due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca e uno per i dirigenti di mare e di terra;
2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore, dei
quali: due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca e uno per l'armamento minore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 26.
La composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza
per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e' cosi' modificata:
((1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali:
tre piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;))
2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Art. 27.
((Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero
secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e' composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, che presiede il comitato;
2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;
3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione
tra le associazioni del clero in Italia;
4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche,
iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno.
I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni)).
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N.903))
Capo IV
Collegi dei sindaci e loro funzioni
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Capo V
Comitati regionali e comitati provinciali.
Art. 33.
((In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale
dell'Istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno
in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in
rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attivita' commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o
dell'ispettorato regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od
un funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione)).
Il comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
((I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono
nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale)).
Il comitato, nella seduta di insediamento che deve essere convocata
dal membro piu' anziano di eta' entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88)) (2) (4) (8)
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 maggio 1972, n. 96 (in
G.U. 1a s.s. n. 134 del 24.05.1972) ha dichiarato " in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel Comitato
regionale dell'INPS."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 agosto 1972, n.466 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2)
che "Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.
"Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale
modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od
equiparato."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 10 luglio 1984, n.335 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante della regione stessa.
Del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione o
equiparata."
Art. 34.
((Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito un
comitato composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno
in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato
il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto)).
Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere
convocata dal membro piu' anziano di eta' entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.
Il presidente puo' delegare al vice presidente particolari funzioni
inerenti alla sua carica; in caso di assenza o impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente e' assunto dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie e' assunto dal membro del comitato piu' anziano di eta'.
In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato
delibera la sostituzione con le modalita' ed alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato e' convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si e' determinata. (2) (4) (8)
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 maggio 1972, n. 96 (in
G.U. 1a s.s. n. 134 del 24.05.1972) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS di quella
Regione;"
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 agosto 1972, n.466 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3)
che "Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.
Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del
lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 10 luglio 1984, n.335 ha disposto (con l'articolo unico) che
" Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante della regione stessa."; e che "Dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i quali possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a
direttore di sezione o equiparata."
Art. 35.
Il comitato provinciale dell'istituto e' costituito con decreto del
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Ai fini delle nomine, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione provvede - sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nonche' dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo e' preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali - alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo tra i settori economici interessati all'attivita' dell'istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:
alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attivita'
produttive nella provincia;
alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di
occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;
al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei
datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'istituto.
I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo sono
nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia.
Il decreto di costituzione del comitato provinciale e' pubblicato
nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Art. 36.
Il comitato provinciale ha i seguenti compiti:
1) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
2) si pronuncia sugli eventuali problemi relativi
all'applicazione delle norme concernenti i trattamenti gestiti dall'istituto entro la circoscrizione provinciale;
3) delibera sulle domande di composizione, in via amministrativa,
delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento degli obblighi assicurativi, secondo criteri, limiti e direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
4) propone, o adotta nei limiti consentiti dalle disposizioni
vigenti, i provvedimenti piu' idonei per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attivita' della sede dell'istituto con quella degli altri enti pubblici operanti nel settore della previdenza e assistenza sociale e per la comune utilizzazione e l'eventuale istituzione in comune di uffici locali e attrezzature tecnico-sanitarie al fine di rendere i vari servizi piu' aderenti alle esigenze locali e di contenerne gli oneri di gestione;
5) propone, o adotta nei limiti consentiti dalle disposizioni
vigenti, le procedure piu' idonee a coordinare, nell'ambito della circoscrizione territoriale, l'attivita' della sede dell'istituto con quella delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sue sezioni zonali, comunali e frazionali, dell'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati, dei comitati provinciali per la compilazione degli elenchi degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, soggetti all'obbligo delle assicurazioni gestite dall'istituto, e in genere con l'attivita' delle istituzioni locali di mutualita', di previdenza e di assistenza;
6) studia e suggerisce ai competenti organi, in relazione alle
esigenze locali, le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e la cura dell'invalidita', a intensificare l'efficienza dell'attivita' assistenziale degli uffici dipendenti dalla sede ed a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, all'opera di profilassi contro le malattie sociali;
7) promuove le assicurazioni facoltative e favorisce le
iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;
8) esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di
quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;
9) suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle
assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;
10) formula proposte per la diffusione delle assicurazioni
sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;
11) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
12) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal
consiglio di amministrazione dell'istituto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' chiedere ai
comitati di compiere studi e di esprimere pareri su determinati argomenti che interessino la sfera di attivita' dell'istituto.
Art. 37.
I comitati regionali e quelli provinciali possono costituire nel
loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, una o piu' commissioni per la istruttoria dei ricorsi.
Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta
proporzionalmente quella del comitato in seno al quale e'
costituita.
Per l'istruttoria dei ricorsi avverso i provvedimenti concernenti
la concessione delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del lavoratori autonomi, la commissione e' integrata da uno dei rappresentanti dei predetti lavoratori nel comitato provinciale, qualora non ne faccia gia' parte istituzionalmente.
Il comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi
che e' ad esso riservata, puo' svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.
TITOLO II
NORME GENERALI SUGLI ORGANI
Art. 38.
Le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di
loro competenza, per la nomina dei rappresentanti di categoria, nel termine, non inferiore a trenta giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per gli organi centrali e regionali, e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, per i comitati provinciali.
Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto,
l'autorita' statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente.
Art. 39.
Gli organi di amministrazione disciplinati dalle norme del presente
decreto - intendendosi per tali anche i comitati centrali speciali, i comitati regionali e quelli provinciali - sono convocati con la periodicita' stabilita dal consiglio di amministrazione nel regolamento di cui al punto 5) del precedente art. 4 e quando i, rispettivi presidenti lo ritengano necessario.
Salve le difformi espresse disposizioni del presente decreto, il
consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo devono essere convocati di norma ad intervalli non superiori, rispettivamente, a un mese ed a quindici giorni; i comitati speciali, i comitati regionali e quelli provinciali ad intervalli non superiori a un mese.
Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, i comitati
speciali e quelli regionali e provinciali devono essere convocati, in via straordinaria, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al presidente dei singoli organi, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei rispettivi componenti o dal collegio dei sindaci; il comitato esecutivo ed i comitati speciali devono essere convocati in via straordinaria anche su motivata deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 40.
L'avviso di convocazione delle adunanze deve essere spedito, con
l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e nei termini e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al punto 5) dell'art. 4, sia ai componenti dei singoli organi sia ai membri effettivi e supplenti dei competenti collegi dei sindaci.
L'avviso deve essere comunque spedito ordinariamente non meno di
otto giorni prima e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima delle adunanze.
Per i singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sara'
preventivamente distribuita ai componenti gli organi ed ai sindaci una memoria illustrativa, contenente i necessari elementi di valutazione.
Nel corso della seduta, ogni organo puo' pronunciarsi a maggioranza
assoluta sulla presa in considerazione o meno di argomenti proposti da singoli membri o da gruppi di essi, salva la facolta' del presidente di pori all'ordine del giorno quando lo ritenga necessario secondo un criterio di organicita' dei lavori.
Ciascun organo puo' deliberare, con la maggioranza dei 2/5 dei voti
dei presenti, che l'argomento sia posto all'ordine del giorno entro un determinato termine quando ricorrano motivi di urgenza da indicarsi espressamente.
Art. 41.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto o da altre
disposizioni di legge, per la validita' delle adunanze di tutti gli organi di gestione centrali e periferici dell'istituto, e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti i singoli organi con voto deliberativo; per la validita' delle deliberazioni, e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
Alle adunanze degli organi centrali deve comunque partecipare il
direttore generale dell'istituto o chi ne fa le veci; il voto consultivo deve risultare dal verbale.
Dal verbale delle adunanze del comitato regionale deve risultare il
voto consultivo del rappresentante dell'istituto.
Art. 42.
I membri degli organi di gestione debbono essere dichiarati
decaduti dalla carica qualora, per piu' di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.
I membri del collegio dei sindaci debbono essere dichiarati
decaduti qualora si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare a piu' di tre riunioni del collegio medesimo nel corso di un esercizio, oppure qualora si astengano dall'assistere, senza giustificato motivo e per piu' di tre sedute, alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell'art. 31 del presente decreto.
La decadenza e' pronunciata da chi e' competente alla nomina, su
proposta motivata dell'organo al quale il membro appartiene - che e' tenuto a contestare preventivamente all'interessato le assenze, per le eventuali giustificazioni da presentare nel termine di quindici giorni - e previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate all'organo medesimo.
Le dimissioni debbono essere rassegnate con atto scritto secondo le
norme sulla competenza alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate all'organo di cui il dimissionario e' membro. Esse diventano operanti dalla data dell'accettazione.
Art. 43.
Al presidente dell'istituto, ai vice presidenti ed ai componenti il
consiglio di amministrazione, i collegi dei sindaci e gli altri organi centrali, regionali ((...)) sono dovuti, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. ((12))
L'indennita' di carica al presidente dell'istituto e' determinata
in misura che tenga conto delle funzioni inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento dell'istituto medesimo.
Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato
esecutivo e' corrisposta una indennita' fissa, oltre alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure stabilite a norma del primo comma. Tale indennita' e' maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere normalmente.
Una indennita' fissa e la medaglia di presenza per l'intervento
alle adunanze degli organi di amministrazione dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri componenti i collegi dei sindaci. - Ai titolari delle cariche di cui al primo comma e' corrisposto un trattamento di missione quando, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale trattamento e' stabilito, quanto alla forma, alle condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa ai
Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere approvata o restituita con motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui e' pervenuta ai Ministeri medesimi.
Qualora entro il termine stabilito al precedente comma il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la stessa diventa esecutiva.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n.133, ha disposto (con l'art. 20, comma 11) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e
provinciali"."
TITOLO III
RICORSI E CONTROVERSIE
IN MATERIA DI PRESTAZIONI
Art. 44.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
1 - Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2 - Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3 - Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
4 - Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
5 - L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresi', a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
6 - ((Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.)) ((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che la modifica disposta al presente articolo si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado "alla data di entrata in vigore del presente decreto".
((1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.)) ((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che la modifica disposta al presente articolo si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado "alla data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO IV
GESTIONE FINANZIARIA
E VIGILANZA SULL'ISTITUTO
Capo I
Gestione finanziaria
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 49.
I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni amministrate
dall'istituto sono predisposti o sono presi in esame, secondo le vigenti disposizioni legislative, dai comitati speciali che sovraintendono alle gestioni medesime e sono corredati dai rispettivi pareri. I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni per le quali le norme vigenti non prevedono comitati speciali, sono predisposti dai competenti servizi dell'istituto, cosi' come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali.
Tutti, i bilanci e gli stati patrimoniali, corredati dalla
relazione del direttore generale e dal parere dei competenti comitati speciali, se previsti dalle norme vigenti, sono presi in esame dal comitato esecutivo che si pronunzia in merito. Il presidente dell'istituto li sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione con una propria relazione e con i pareri anzidetti.
Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 51.
Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si
rendano necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio con la procedura prescritta per il bilancio medesimo.
Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere trasmesse ai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.
Il termine per le osservazioni dei Ministeri e' stabilito in trenta
giorni dalla data in cui la deliberazione e' ad essi pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano esecutive.
Nessuna spesa, che non sia obbligatoria e determinata per legge
oppure per regolamento approvato nelle forme prescritte, puo' essere disposta in eccedenza allo stanziamento iscritto nello stato di previsione fino a quando non siano divenute esecutive le note di variazione allo stanziamento medesimo.
Art. 52.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Capo II
Vigilanza sull'istituto
Art. 53.
((1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' dell'Istituto.
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi
generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.
3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o
modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere
espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non
restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i
rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita'.
7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli
previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla
gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato)).
Art. 54.
Il presidente dei singoli organi deliberanti dell'istituto,
informato, nel termine prescritto, del motivato parere del collegio dei sindaci sulla illegittimita' della deliberazione assunta dagli organi medesimi, convoca per il riesame l'organo deliberante entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto il parere.
Qualora il presidente non vi provveda, il predetto organo e'
convocato da un commissario nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Se le definitive deliberazioni del competente organo sono difformi
dal parere del collegio dei sindaci, il presidente del collegio medesimo ne informa la Corte dei conti ed i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.
Art. 55.
In caso di gravi carenze o irregolarita' di funzionamento del
comitato esecutivo o del comitato speciale preposto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' rivolgere motivato invito al consiglio di amministrazione perche' assuma i provvedimenti idonei ad eliminarne le cause.
Dell'invito previsto al precedente comma e' data notizia al
presidente del collegio dei sindaci ed alla Corte dei conti.
Art. 56.
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi
carenze o irregolarita' di funzionamento, imputabili al presidente dell'istituto per inosservanza degli obblighi che incombono sul medesimo nei riguardi del consiglio di amministrazione o degli altri organi collegiali dell'istituto medesimo, puo' essere disposta la revoca della nomina con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.
Il parere deve essere assunto dal consiglio con le modalita'
previste per la proposta di nomina del presidente.
Art. 57.
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di
gravi carenze od irregolarita' di funzionamento, il consiglio di amministrazione dell'istituto puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni
caso, l'automatico scioglimento sia del comitato esecutivo, sia del comitato preposto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti che sono emanazione del consiglio medesimo.
Con lo stesso decreto sono nominati un commissario straordinario
per la gestione dell'istituto, due vice commissari ed una commissione consultiva composta di quattro membri, dei quali due in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le rispettive organizzazioni sindacali di cui all'ultimo comma dell'art.
3.
Per ciascun membro della commissione consultiva prevista al
precedente comma e' nominato un supplente con le stesse modalita'.
Il commissario, salvo eventuali espresse limitazioni stabilite nel
decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'istituto, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Egli puo' delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica ai vice commissari.
Entro tre mesi dalla data d'insediamento del commissario
straordinario, deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione; qualora ne ricorra la necessita', la gestione commissariale puo' essere prorogata per non piu' di un altro trimestre.
Art. 58.
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di
gravi carenze od irregolarita' di funzionamento di singoli comitati speciali centrali - che non siano emanazione del consiglio di amministrazione - o di singoli comitati regionali e provinciali dell'istituto, puo' esserne disposto lo scioglimento, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, per i comitati regionali, e del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, per i comitati provinciali. Con lo stesso decreto e' nominato un commissario che assume le funzioni dell'organo per non piu' di tre mesi; entro tale termine deve essere ricostituito l'organo collegiale.
Art. 59.
(Disposizioni finali e transitorie)
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto nei seguenti commi.
Entro novanta giorni dalla data prevista al precedente comma
debbono essere emanati i decreti per la costituzione degli organi collegiali dell'istituto secondo le norme del presente decreto. Gli organi preesistenti, individuale e collegiali, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. Nel frattempo i compiti del comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti sono esercitati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo in carica, nel quadro delle rispettive competenze.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
debbono essere costituiti i comitati regionali e provinciali dell'istituto a norma del decreto medesimo.
I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni
previste dall'art. 44, pendenti dinanzi agli organi centrali dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore anteriormente alla data stessa.
Alla scadenza del novantesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente decreto, gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente non decisi dagli organi predetti sono rimessi d'ufficio, per la decisione, ai comitati provinciali territorialmente competenti.
Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto, la facolta' dell'interessato di adire l'autorita' giudiziaria trascorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18.
Nella prima applicazione del presente decreto, il termine per la
decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali decorre dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione di ciascun comitato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT-CATTIN -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 61. - CARUSO