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L'Assegno Sociale
Differenza di cambio ai titolari di pensioni ed assegni sociali nel Comune di Campione d'Italia
Al fine di assicurare minimi vitali ai propri pensionati sociali, il Comune di Campione d’Italia provvede alla corresponsione di una “differenza di cambio” sull’importo in euro della pensione INPS, a titolo di adeguamento ai più elevati livelli del costo della vita nella cittadina campionese, nella quale la moneta corrente è espressa in franchi svizzeri.
Al riguardo, l’art.1 della legge 11/8/1991 n.272 stabilisce che le integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle pensioni ed assegni sociali ai cittadini residenti a Campione d’Italia si intendono comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale a norma dell’art.34 del D.P.R. 29/9/1973 n.601 e, quindi, sono escluse dalla imposizione fiscale ma incluse tra quelle che contribuiscono ad escludere dal diritto alle prestazioni coloro che ne sono percettori.
Da quanto sopra è scaturito un meccanismo per il quale sono stati penalizzati proprio i soggetti che il legislatore intendeva tutelare, dal momento che la differenza di cambio erogata dal Comune di Campione fa venire meno il diritto alla pensione o all’assegno sociale.
D’altra parte la situazione è da ritenersi esclusiva, in quanto il Comune di cui trattasi, italiano a tutti gli effetti, è incluso in territorio svizzero e, sotto il profilo economico-finanziario, appartiene all’area del franco svizzero attraverso il quale vengono effettuate tutte le transazioni economiche.
La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quesito dell’INPS e le relative disposizioni applicative.
Con lettera del 9 ottobre 2003, prot. N. 1456/VII PP/INPS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall’INPS, ha osservato che “la differenza di cambio è una componente propria della prestazione pensionistica, concettualmente non separabile da questa e che, quindi, l’erogazione della pensione sociale, corrisposta a soggetti privi di altre fonti di sostentamento non può, di fatto, prescindere dalle esigenze di adeguatezza delle prestazioni assistenziali ai bisogni primari”.
La situazione dei cittadini di Campione d’Italia è, pertanto, da considerarsi peculiare, ritenuto che la differenza di cambio non è conferente rispetto alla normativa in vigore relativamente ai limiti di reddito previsti per la corresponsione della pensione e dell’assegno sociale.
Il Ministero ha condiviso le motivazioni dell’Ente al fine di mantenere in essere le richiamate prestazioni nei confronti dei residenti nel Comune interessato, che percepiscono anche la particolare prestazione “ differenza cambio “.
La Direzione provinciale territorialmente competente vorrà attenersi all’interpretazione come sopra rappresentata.