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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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Prestazioni sociali dei comuni
Maternità
A chi spetta
L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:
- alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999;
- alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;
- alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
- alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo * (circ.35/2010).
- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
* La carta di soggiorno non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il " permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni.
L’assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).
Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali (a pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno comunale va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale (circ. 179/1999 - circ. 206/2000).