Eureka Previdenza

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Modalità di erogazione

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.75/2016) (msg.1428/2018)

A. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento (allegati 2 e 3), e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.      
Il contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse. Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.  

B. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”.
Le madri – che si siano preventivamente registrate in procedura “Prestazioni Occasionali” - dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, erogato tramite “Libretto Famiglia”, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta tramite i seguenti canali telematici: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda.    
Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.
L’acquisizione telematica di solo una parte del beneficio, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.

Le istruzioni per l’utilizzo del “Libretto Famiglia” sono state fornite con la circolare n. 107/2017, cui si rinvia per ogni approfondimento.

Pertanto, per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di acquisizione telematica a decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori/lavoratrici incaricati dell’attività di baby-sitting, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.

Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92)”.

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura con le seguenti modalità:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
  • avvalendosi dei servizi di Contact Center che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
  • tramite gli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o gli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico, al fine di garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell’INPS inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Modalità di erogazione

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.75/2016) (msg.1428/2018)

A. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento (allegati 2 e 3), e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.      
Il contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse. Tale elenco è pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it) affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.  

B. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”.
Le madri – che si siano preventivamente registrate in procedura “Prestazioni Occasionali” - dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, erogato tramite “Libretto Famiglia”, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta tramite i seguenti canali telematici: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda.    
Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.
L’acquisizione telematica di solo una parte del beneficio, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.

Le istruzioni per l’utilizzo del “Libretto Famiglia” sono state fornite con la circolare n. 107/2017, cui si rinvia per ogni approfondimento.

Pertanto, per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di acquisizione telematica a decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori/lavoratrici incaricati dell’attività di baby-sitting, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni Occasionali.

Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92)”.

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura con le seguenti modalità:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
  • avvalendosi dei servizi di Contact Center che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
  • tramite gli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o gli Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza del portafoglio elettronico, al fine di garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell’INPS inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse.

Procedura telematica per la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'anno 2016

Procedura telematica per la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'anno 2016 (circ.75/2016)

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per la fruizione  di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

Tale beneficio, come noto,  è stato prorogato anche per l’anno 2016 dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità).

La presente circolare innova ed integra quanto disposto con la circolare Inps n. 169 del 16 dicembre 2014.

In particolare, in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l’assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede.

L’Inps, infatti, come precisato nella circolare n. 149 del 12 agosto 2015, non eroga più voucher cartacei.

Procedura telematica per l'assegnazione dei voucher

Per operare nella procedura telematica, di seguito descritta, è necessario, preliminarmente, che la mamma si munisca di PIN, anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata tramite patronato.

In alternativa al PIN l’accesso alla procedura è consentito anche mediante autenticazione tramite CNS(Carta Nazionale dei Servizi) o SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Alla luce di quanto sopra la madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher babysitting, opera al pari di un committente che utilizzi la procedura telematica (allegato 1) per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte:

  • registrazione del committente;
  • accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale;
  • comunicazione all’Inps da parte del committente prima dell’inizio della prestazione
  • consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.

Si precisa che la funzionalità di consuntivazione, disponibile sia per i committenti muniti di PIN  che per gli operatori di sede di sede nel menù del Lavoro Accessorio, alla voce “Gestione Voucher Telematici”,  è stata modificata in modo da consentire agli utenti la possibilità di selezionare se l’importo utilizzabile per la consuntivazione debba essere o meno decurtato dal bonus in parola, nell’eventualità che gli stessi ricorrano già a prestazioni di lavoro accessorio per altri motivi.

Appropriazione bonus

Al pari di ogni committente che opera attraverso la procedura telematica,  la madre, munita di PIN, CNS o SPID , accede alla procedura per l’assegnazione del bonus, tramite la voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e sceglie di agire come committente/persona fisica.

Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.

Per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:

  • Codice fiscale della madre;
  • Codice fiscale del bambino;
  • Numero di domanda;
  • Anno di riferimento.

La mamma deve procedere all’appropriazione del bonus nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.

La mancata appropriazione del bonus nel termine suddetto viene considerata come tacita rinuncia allo stesso.

Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

Restituzione bonus

La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.

La madre che, dopo l’appropriazione del bonus, intenda rinunciare ad una o più mensilità erogate, può farlo, pertanto, attraverso la funzione “Restituzione Bonus”.

Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:

  • Codice fiscale della madre;
  • Codice fiscale bimbo;
  • Numero di domanda;
  • Anno di riferimento.

Modalità cartacea di consegna dei voucher (prima del 2016)

Modalità cartacea di consegna dei voucher (prima del 2016)

I voucher (o buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.

I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diverso dalla residenza.

La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente.

In ogni caso i voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.

Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice che beneficia di più contributi per servizi di baby sitting (ipotesi di contributo richiesto per più figli) all’atto del ritiro dei voucher dovrà espressamente indicare il codice fiscale del figlio al quale il contributo ritirato si riferisce.

In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

  • il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
  • il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
  • il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
  • la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.

Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare al prestatore/prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Il prestatore/prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.

La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.

I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

Disposizioni della circolare 48/2013

Il beneficio previsto all’art.4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, consiste in un contributo per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Diversamente il contributo concesso per pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Ritiro dei voucher

I voucher consegnati alle beneficiarie sono unicamente quelli cartacei.
I voucher, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.
La madre lavoratrice beneficiaria di più contributi per servizi di baby sitting, quando si reca in sede per ritirare i voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
In analogia alle modalità già in uso nell’utilizzo dei buoni lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

  1. il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
  2. il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
  3. il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
  4. la sede INPS

In caso di annullamento della prestazione per le date previste o di modifica delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL/INPS tramite gli stessi canali sopra indicati.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice - prima di consegnare alla prestatrice i voucher – provvede ad intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
La prestatrice del servizio di baby sitting può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti, intestati e sottoscritti dalla committente, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione del voucher.
La madre lavoratrice può richiedere la riemissione dei voucher a lei consegnati, solamente nel caso di furto o smarrimento degli stessi, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti. In questo caso la Sede provvederà all’annullamento dei voucher e alla conseguente riemissione di altri voucher, sulla base di quanto previsto dal messaggio INPS n. 12082 del 4 maggio 2010.
I voucher emessi per servizi di baby sitting non possono essere oggetto di richiesta di rimborso in caso di mancato utilizzo.

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