Eureka Previdenza

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Rinuncia del beneficio

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda.

Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale potrà essere effettuata per uno o più mesi e non per frazioni di esso.

A titolo esemplificativo, qualora la lavoratrice abbia richiesto e ottenuto un contributo baby-sitting di due mesi (importo 1.200 euro), nel caso in cui abbia utilizzato il contributo per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo del contributo per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata.

In caso la rinuncia avvenga successivamente all’acquisizione telematica del contributo per i servizi di baby-sitting mediante “Libretto Famiglia”, la madre beneficiaria potrà restituire gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio cui intende rinunciare utilizzando la medesima procedura con cui ha acquisito il contributo.

Si rammenta che la mancata acquisizione telematica del contributo baby-sitting entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale a rinuncia tacita al beneficio stesso.

L’Istituto provvede a effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circ.169/2014 (contenente indicazioni per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata) e nella circ.216/2016 (contenente indicazioni per le lavoratrici autonome e imprenditrici).

Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting

Rinuncia del beneficio

(circ.48/2013) (circ.169/2014) (circ.216/2016) (msg.1428/2018)

La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda.

Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale potrà essere effettuata per uno o più mesi e non per frazioni di esso.

A titolo esemplificativo, qualora la lavoratrice abbia richiesto e ottenuto un contributo baby-sitting di due mesi (importo 1.200 euro), nel caso in cui abbia utilizzato il contributo per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo del contributo per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata.

In caso la rinuncia avvenga successivamente all’acquisizione telematica del contributo per i servizi di baby-sitting mediante “Libretto Famiglia”, la madre beneficiaria potrà restituire gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio cui intende rinunciare utilizzando la medesima procedura con cui ha acquisito il contributo.

Si rammenta che la mancata acquisizione telematica del contributo baby-sitting entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale a rinuncia tacita al beneficio stesso.

L’Istituto provvede a effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circ.169/2014 (contenente indicazioni per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata) e nella circ.216/2016 (contenente indicazioni per le lavoratrici autonome e imprenditrici).

Disposizioni precedenti il messaggio 1428/2018

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it).
In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
La restituzione dei voucher vale come manifestazione implicita di volontà di non voler fruire del beneficio per il numero di mesi corrispondenti all’importo dei voucher riconsegnati.
Come già precedentemente precisato il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 300 euro o a multipli di 300 euro.
Pertanto, a titolo di esemplificazione, qualora la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo 600 euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 310 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo di voucher per un importo superiore a 300 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata in giorni.
La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia ritirato i voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta a riconsegnare i voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui aveva rinunciato per accedere al beneficio.
I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti.
L’Istituto, ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice, provvede a comunicare al datore di lavoro (tramite PEC), l’avvenuta rinuncia al beneficio da parte della stessa, indicando altresì i periodi per i quali la rinuncia è stata esercitata.
L’Istituto, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che avranno prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
L’Istituto provvede ad effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici richiedenti il beneficio.

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