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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Riconoscimento di particolari periodi di accredito figurativo
(msg.219/2013)
Nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7, 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:
- per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
- per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità', è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
In particolare, si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Anticipo dell’età pensionabile previsto per le lavoratrici madri
(art. 1 comma 40 lett. c legge 335/1995) (msg.18730/2013)
A seguito delle richieste di chiarimento formulate da alcune sedi in ordine alla maturazione dell’età pensionabile al 31 dicembre 2011, in applicazione dell’art. 1 comma 40 lett. c legge 335/1995, nella parte in cui prevede l’anticipo dell’età pensionabile per le lavoratrici madri:
- il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo;
- che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995;
- che esercitano nella Gestione separata la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996, si precisa quanto segue.
Com’è noto, l’art. 1 comma 40 lett. c legge 335/1995 riconosce alle predette lavoratrici un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi.
Lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo.
Con riferimento alle lavoratrici madri il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, si fa rinvio a quanto chiarito al punto 1 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013.
Lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Con riferimento alle lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 , si richiama il punto 6 del citato messaggio nel quale è stato chiarito, tra l’altro, che i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, sia dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prescritti dalla legge vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011.
Pertanto, le lavoratrici madri che, al 31 dicembre 2011, abbiano perfezionato sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995), sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previsti dalle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, tra i quali l’età pensionabile anticipata di cui all’art. 1 comma 40 lett. c legge 335/1995, nonché, il requisito dell’importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale in caso di età pensionabile inferiore a 65 anni, possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011 (cfr. punto 7.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
Al riguardo, si rammenta, come chiarito nell’ultimo capoverso del richiamato punto 6 del citato messaggio 219, che al ricorrere di tutti i prescritti requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la pensione di vecchiaia in favore dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione non può decorrere da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di opzione.
Alle lavoratrici madri che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2011, invece, l’anticipo dell’età pensionabile di cui all’art. 1 comma 40 lett. c legge 335/1995 deve essere rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. punto 1 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013).
Lavoratrici madri che esercitano nella Gestione separata la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996.
Con riferimento alle lavoratrici madri che esercitano la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996 trovano applicazione gli stessi criteri sopra illustrati per le lavoratrici di cui al punto precedente (Lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.)
La pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia. La legge n. 243 del 2004 era già intervenuta sui requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo elevando l'età minima di 57 anni (valida indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per le donne e a 65 anni di età per gli uomini.Lo stesso provvedimento aveva, inoltre, esplicitamente confermato la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età nulla era stato innovato in merito agli altri requisiti richiesti dalle legge n. 335 del 1995 (5 anni di contribuzione effettiva, importo minimo pari 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le pensioni conseguite prima dei 65 anni, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).Peraltro, la stessa legge n. 243 del 2004 ha introdotto un'ulteriore requisito per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. E', infatti, stata data possibilità i conseguire tale trattamento in presenza di 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati limiti di età. I predetti limiti di età sono stati modificati dalla legge n. 247 del 2007.
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