Eureka Previdenza

La contribuzione figurativa

Valore figurativo convenzionale

(all. 1 circolare 11/2013)

Le disposizioni in materia di accrediti figurativi di cui all’art. 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981 sono state integrate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (cfr. art. 3, c. 4), con l’introduzione di una diversa modalità di valorizzazione applicabile agli eventi sotto elencati con effetto sui periodi decorrenti dal 28 marzo 2000:
- congedo parentale (c.d. astensione facoltativa) fruito oltre i sei mesi (anche collocati entro il terzo anno di età del bambino) e/o goduta fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino,
- ore di allattamento (tali permessi sono quantificati su base settimanale),
- permessi per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno (nel limite massimo di 5 giorni all’anno per ciascun genitore),
- permessi per assistenza a minori di 3 anni, diversamente abili (articolo 33, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La retribuzione figurativa da attribuire ai predetti eventi, in proporzione alla relativa durata, viene quantificata prendendo a riferimento il 200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale in pagamento al 1° gennaio dell'anno interessato. Secondo i nuovi criteri, pertanto, ogni settimana degli eventi sopra elencati viene valorizzata con una retribuzione figurativa pari ad 1/52 della predetta base di calcolo.
La legge n. 53/2000 - in deroga ai principi di cui all’articolo 8, commi da 1 a 3, della legge n. 155/1981, che pongono a base del calcolo del valore figurativo la retribuzione percepita dagli interessati nell’anno dell’evento – ha perciò disposto l’accredito di un valore di retribuzione figurativa univoco, non correlato alla retribuzione effettivamente percepita ed ha altresì previsto che tale valore figurativo possa essere integrato dagli interessati mediante riscatto o con versamento di contribuzione volontaria.

4.1) Codici UNEX-ARPA relativi ad eventi valorizzati in misura convenzionale

Fino all’entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53, la generalità degli eventi figurativi venivano valorizzati esclusivamente secondo i criteri fissati dall’art. 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione media percepita dall’interessato nel periodo di riferimento.
Come già evidenziato al punto precedente, la richiamata legge n. 53/2000, estendendo l’accredito figurativo ad ulteriori eventi, fino ad allora non riconosciuti ai fini pensionistici, ha anche introdotto una diversa modalità di valorizzazione, basata su un importo retributivo “convenzionale”, uguale per tutti.
Ciò ha reso necessaria l’istituzione di uno specifico codice ARPA-UNEX (codice 321) che indicasse la tipologia di calcolo del valore figurativo da accreditare (cfr. msg. n. 41 del 2 aprile 2003). Detto codice ha integrato la serie di quelli già in uso per la registrazione dei periodi da valorizzare in applicazione dell’articolo 8 della legge n. 155/1981 (codici 320 e 329).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2001, i codici 320 e 321 sono stati sostituiti, rispettivamente, dai nuovi codici 322 e 323, con effetto sulle informazioni Hydra provenienti da SA770/2002 e successivi: detti codici, ancorché caratterizzati da un diverso riferimento normativo, identificano la medesima tipologia di eventi già contraddistinti dai codici sostituiti.
Per identificare le settimane a retribuzione ridotta da valorizzare con retribuzione convenzionale sono stati poi istituiti i codici 307 e 308, correlati, rispettivamente, ai codici 321 e 323, riservando il codice 329 per le integrazioni figurative relative alle tipologie di eventi identificati con i codici 320 e 322 (cfr. msg n. 4944 del 23 febbraio 2007).

4.2) Comparazione codici UNEX-ARPA con i codici EMens relativi ad eventi di maternità e congedi

Fino a quando è rimasto in vigore il sistema di denuncia annuale, le assenze dal lavoro correlate agli eventi di maternità venivano dichiarate utilizzando un numero limitato di codici ARPA-UNEX.
Con l’introduzione delle denunce mensili è stato istituito uno specifico codice EMens per ciascuno degli eventi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001, come evidenziato nella tabella che segue, dalla quale sono rilevabili anche i corrispondenti codici ARPA-UNEX.

Descrizione evento

(tipo evento e riferimenti normativi attualmente in vigore)

Codici

ARPA - UNEX

dal 2001  (*)

Codici

EMens

dal 2005

Congedo di maternità o paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D. Lgs  n. 151/2001

322 (sett. 1)

329 (sett. 2)

MA1

Congedo parentale ex art. 35, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001 (6 mesi entro i 3 anni di età del bambino)

322 (sett. 1)

329 (sett. 2)

MA2

Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001

322 (sett. 1)

329 (sett. 2)

MA3

Prolungamento congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino con handicap, ex art. 33, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)

322 (sett. 1)

329 (sett. 2)

MA4

Permessi mensili per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D. Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)

329 (sett. 2)

MA5

Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992

329 (sett. 2)

MA6

Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex art. art. 33, comma 3, legge n. 104/1992

329 (sett. 2)

MA7

Riposi giornalieri (per allattamento) fino al 1° anno di età del bambino, ex artt. 39 e 49, D. Lgs. N. 151/2001

323 (sett. 2)

MB1

(**)

Congedo parentale ex art. 35, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di età del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l’8° anno di età del bambino)

323 (sett. 1)

308 (sett. 2)

MB2

Riposi giornalieri per figli con handicap grave (fino a 3 anni di età), ex art. 42, comma 1, D. Lgs  n. 151/2001 (art. 33, comma 2, legge n. 104/1992)

323 (sett. 2)

MB3

(**)

Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, fruibili alternativamente), ex art. 47, comma 2, D. Lgs  n. 151/2001

323 (sett. 1)

308 (sett. 2)

MB4

Riposi giornalieri fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992

323 (sett. 2)

MB5

(**)

(*) per l’anno 2001 le acquisizioni ARPA sono consentite solo dal 27 aprile 2001 (v. punto 4.2  msg. 41/2003). Per periodi precedenti vanno utilizzati i codici 320 e 329.

(**) gli  eventi sono dichiarati come “sett. 2” perché relativi a settimane interessate da attività lavorativa e copertura obbligatoria (ridotta). Si tratta tuttavia di settimane “intere”, determinate rapportando a settimana piena il numero di ore/giorni fruiti al titolo indicato.

Si ribadisce che devono essere acquisiti in archivio ARPA, utilizzando i rispettivi codici, solo gli eventi non memorizzati in nessuno degli archivi automatizzati (ad esempio: eventi anteriori al 1989, debitamente documentati e non dichiarati nelle denunce annuali) ovvero relativi a soggetti per i quali le aziende non sono tenute a fornire tali dati.
I codici EMens vengono invece utilizzati esclusivamente per la codifica di eventi intervenuti nel corso di rapporti di lavoro successivi al 2004, dichiarati nelle denunce mensili. Per soggetti non interessati dalle denunce EMens si dovranno ancora utilizzare i codici ARPA.

Utilizzo e valorizzazione dei contributi figurativi

Retribuzione di riferimento per la valorizzazione dei periodi figurativi non interessati dalla denuncia EMENS

Per la valorizzazione dei periodi figurativi non interessati dalla denuncia EMens, trova applicazione l’articolo 8 della legge n. 155/1981; secondo le linee generali dettate dalla norma citata, il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana dei periodi riconosciuti figurativamente è pari alla media delle retribuzioni intere, percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso entro la data di decorrenza della prestazione (si veda anche circolare n.171/1982).
RETRIBUZIONE TEORICA
Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre1986, insede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall’imponibile annuo.
In ordine a tale criterio, nella valorizzazione degli eventi figurativi si deve tenere conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dai datori di lavoro con i modelli di denuncia pro tempore vigenti (modelli O1/M fino al 31.12 2004 e denunce mensili dall’1.1.2005) e del fatto che a decorrere dal mese di luglio 2008 i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, con il flusso EMens, il valore della “retribuzione teorica” mensile.
Il dato della “retribuzione teorica” mensile non comprende le competenze ultramensili e quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa e corrisponde, di fatto, al valore “intero” delle “competenze correnti” di cui alle denunce annuali, cioè alla normale retribuzione che verrebbe corrisposta al lavoratore - mese per mese - se non intervenissero eventi accreditabili figurativamente ovvero eventi non tutelati.
La denuncia EMens relativa al mese nel quale vengono corrisposte anche retribuzioni ultramensili riporta, alla voce “imponibile”, il dato complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore (retribuzione mensile e extramensile), mentre indica - alla voce “retribuzione teorica” - il valore teorico mensile della retribuzione corrente, nel senso sopra descritto.
Le modalità di determinazione della “retribuzione teorica” da utilizzare per la valorizzazione di eventi esterni ad un rapporto di lavoro sono specificate al punto 6 dell’allegato.

Utilizzo e valorizzazione dei contributi figurativi

Periodi figurativi dichiarati con le denunce mensili

(articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

Sulla base delle considerazioni già espresse in ordine alla valutazione degli eventi figurativi presenti in estratto conto, devono essere considerati utilizzabili ai fini delle prestazioni anche gli eventi dichiarati nelle denunce individuali mensili (EMens), compresi quelli istituzionalmente riconosciuti a richiesta degli assicurati.
Il passaggio all’attuale sistema EMens e la difficoltà di mutuare nella denuncia mensile i criteri di calcolo della retribuzione figurativa - dettati dalla legge n. 155/1981 con evidente riferimento all'allora vigente sistema di denuncia annuale - ha imposto, fra l’altro, un adattamento dei criteri di esposizione e di valorizzazione degli eventi figurativi.
Diversamente, sarebbe stato necessario rinviare all’anno successivo l’aggiornamento dei conti individuali, vanificando in tal modo gli effetti di maggiore tempestività conseguenti alla mensilizzazione e richiedendo peraltro una specifica dichiarazione aggiuntiva a carico delle aziende, con ulteriore rielaborazione dei dati già trasmessi mensilmente, secondo uno schema analogo a quello dell’ormai superata denuncia annuale.
Si è ritenuto quindi opportuno abbandonare il sistema di calcolo per medie imposto dalle informazioni strutturate su base annua e, nel pieno rispetto dello spirito della normativa vigente, fare riferimento ai valori retributivi in atto nei periodi di assenza del lavoratore, quali sarebbero stati corrisposti in costanza di normale prestazione lavorativa.
In merito a quanto precede, l’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è intervenuto a disciplinare le diverse modalità di determinazione della retribuzione figurativa da attribuire agli eventi che si sono verificati successivamente al 31 dicembre2004 incostanza di attività lavorativa, perfezionando gli effetti derivanti dall’introduzione della denuncia contributiva mensile disposta dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e realizzando in tal modo gli obiettivi di un più tempestivo aggiornamento degli estratti conto individuali, anche relativamente a tali periodi contributivi.
In base alla norma citata - che lascia inalterate, rispetto al sistema esistente, le voci retributive che concorrono a determinare la retribuzione da attribuire ai periodi accreditati figurativamente - gli eventi collocati nel corso di un rapporto di lavoro e dichiarati con i flussi EMens vengono valorizzati con una “differenza” retributiva pari alla quota di retribuzione “persa” dal lavoratore nei periodi di assenza.
Il valore retributivo figurativo comunicato con EMens – quantificato dalle aziende sulla base dei criteri già precisati con msg. n. 16329 del 22 aprile 2005 - comprende tutte le competenze che sono normalmente presenti nella retribuzione mensile. Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all’ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall’applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in UNICARPE.
Peraltro, nel caso in cui risultino errori evidenti nelle denunce EMens, la variazione dei dati deve avvenire esclusivamente sulla base di nuove comunicazioni aziendali, secondo le segnalazioni effettuate dall’operatore come da msg. n. 11324 del 4 maggio 2007 (v anche msg. n. 29965 del 9 novembre 2006 e manuale di gestione interna).
Resta inteso che continua a rientrare fra le competenze dell’Istituto la verifica della congruità delle informazioni fornite dai datori di lavoro mediante acquisizione di documentazione idonea al controllo dei dati retributivi in base ai quali deve essere effettuata la valorizzazione degli accrediti figurativi.
In particolare, per gli eventi intervenuti nel corso del 2008 la “retribuzione teorica mensile”, che è disponibile nelle denunce trasmesse all’Istituto in data successiva al 30 giugno 2008, costituirà un utile elemento di raffronto in ordine alla correttezza del dato “differenze accredito” fornito dalle aziende con il flusso EMens.

 

La contribuzione figurativa

Contribuzione figurativa e rapporti di lavoro part-time

(all. 1 circolare 11/013)

La valorizzazione di un evento figurativo che avvenga con riferimento alle retribuzioni di un periodo di lavoro part-time segue gli stessi criteri applicati per la valorizzazione dei periodi di full-time.
L’importo della retribuzione figurativa da accreditare corrisponde pertanto al valore medio settimanale determinato dividendo l’imponibile dell’anno (dedotte le “altre competenze” e le eventuali “retribuzioni ridotte”) per il numero delle settimane retribuite in misura intera (differenza fra settimane complessivamente retribuite e settimane a retribuzione ridotta).
Per determinare l’anzianità contributiva da riconoscere ai fini del diritto a pensione all’evento figurativo viene accreditato il numero delle settimane comprese nel rispettivo periodo, salva l’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983.
Per determinare l’ammontare del trattamento di pensione deve essere invece attribuito all’evento figurativo un numero di settimane calcolato computando l’anzianità dei periodi part-time proporzionalmente all’orario di lavoro effettivamente svolto. Tale criterio trova applicazione tanto per gli eventi collocati nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale, quanto per quelli da valorizzare prendendo semplicemente a riferimento le retribuzioni di un periodo di lavoro part-time, salvo quanto precisato di seguito, in relazione alle diverse tipologie di attività a tempo parziale.
Nei casi di part-time verticale - che presuppone attività svolta a tempo pieno in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno, alternata ad assenza di prestazione lavorativa e di copertura contributiva - il numero delle settimane di accreditate ai fini del diritto a pensione coincide con l’anzianità contributiva valutabile ai fini della misura delle prestazioni. Conseguentemente, anche nel periodo figurativo le settimane utili per il diritto coincideranno con quelle utili per la misura della pensione.
Nei casi di part-time orizzontale (caratterizzato da prestazioni ad orario ridotto nel periodo lavorativo) e nei casi di part-time verticale con attività prestata a tempo pieno in alcuni giorni della settimana, le settimane utili per la misura della pensione, da riconoscere in corrispondenza dell’evento figurativo, devono essere invece determinate mantenendo il medesimo rapporto proporzionale esistente fra anzianità contributive utili al calcolo ed al diritto, rilevato sui periodi di contribuzione obbligatoria presa a riferimento. In tali casi la procedura riconosce al periodo figurativo un numero di settimane utili per la misura determinato applicando alle settimane figurative (di calendario) utili per il diritto il coefficiente desunto dal rapporto 

settimane utili per misura
settimane utili per diritto

come dichiarate dall’azienda per il periodo lavorativo di riferimento.
Ovviamente, nei casi di part-time misto (caratterizzato da periodi lavorati ad orario ridotto alternati a periodi non lavorati e privi di copertura):

• le modalità di calcolo del valore figurativo da riconoscere agli eventi figurativi privi di copertura (sett. 1) sono le stesse previste per gli accrediti effettuati in regime di full-time (va determinato con riferimento al numero delle settimane retribuite nell’anno in misura intera ed all’ammontare della relativa retribuzione corrente “piena”)
• i criteri di determinazione proporzionale dell’anzianità contributiva utile per la misura della pensione sono quelli sopra illustrati.
Nell’ipotesi in cui l’evento accreditato figurativamente si collochi all’inizio dell’assicurazione - in un arco temporale che comprenda il 6 gennaio 1985 (data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863) - e sia valorizzato con riferimento alle retribuzioni di un periodo di attività prestata a tempo parziale, la frazione dell’evento figurativo collocata a partire dalla predetta data viene valutata con i criteri previsti per i periodi a tempo parziale e vengono conseguentemente determinate le corrispondenti settimane utili ai fini della misura della pensione.
Nessuna valutazione proporzionale viene invece effettuata sulle settimane del periodo figurativo antecedente al 6 gennaio 1985: queste verranno considerate nella stessa entità ai fini del diritto e della misura della pensione, salva l’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 sui periodi decorrenti da gennaio 1984.
La procedura UNICARPE non interviene in alcun modo sugli eventi figurativi collocati nel corso di un rapporto di lavoro part-time e dichiarati nelle denunce EMens. Ciò in quanto, in fase di elaborazione del montante relativo alle denunce mensili, il numero delle settimane utili ai fini della misura della pensione viene determinato in automatico, sulla base del rapporto proporzionale esistente fra settimane utili e settimane retribuite dei periodi comunicati con il flusso EMens: i periodi figurativi in esame vengono perciò esposti in estratto conto con l’indicazione delle settimane utili ai fini del diritto e della misura della pensione e risultano già valorizzati con la “differenza accredito”, quantificata e dichiarata dall’azienda.

Criteri di valorizzazione dei periodi figurativi

Applicazione dell'articolo 7 della legge 638/1983

(circolare 11/2013)

L’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 - applicabile anche ai periodi figurativi, con unica esclusione per il servizio militare – stabilisce che il numero massimo delle settimane da considerare accreditate ai periodi successivi al 1983 è pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione complessiva e minimale settimanale.

Una volta valorizzato il periodo figurativo, la procedura raffronta perciò la retribuzione media settimanale attribuita allo stesso con il minimale di cui al citato articolo 7 e, nel caso in cui il valore medio della retribuzione figurativa risulti di ammontare inferiore, le relative settimane devono essere proporzionalmente ridotte.

Il meccanismo di riduzione delle anzianità contributive viene applicato anche alle retribuzioni convenzionali, fatta eccezione per quelle derivanti da lavoro domestico, agricolo, da apprendista e da pescatore.

Se il valore retributivo attribuito al periodo figurativo viene desunto da una retribuzione convenzionale di ammontare inferiore al minimale valgono tutte le considerazioni già svolte per la trattazione di situazioni derivanti dalla valutazione di retribuzioni effettive, salvo quanto precisato al successivo punto 2.1).

La procedura tiene inoltre conto delle seguenti particolarità: 

  • quando il valore attribuito all’evento viene desunto dall’imponibile di un anno diverso da quello in cui si colloca il periodo figurativo, il numero massimo delle settimane “riconoscibili” viene determinato confrontando la retribuzione figurativa media con il minimale vigente nell’anno solare in cui sono state percepite le retribuzioni prese a riferimento per il relativo calcolo (cfr. circ. n. 243 del 17.10.1987);
  • nel caso in cui l’evento sia successivo al 1983 ed il relativo valore figurativo sia stato calcolato su retribuzioni di un anno antecedente il 1984, l’anzianità del periodo figurativo non subisce alcuna riduzione, qualunque sia la natura dell’evento considerato e l’importo medio della retribuzione figurativa assegnata, non esistendo un valore minimo con cui effettuare il raffronto; 
  • se l’evento è antecedente al 1984 ed il relativo valore figurativo viene calcolato su retribuzioni di un anno successivo al 1983, le settimane accreditate al periodo figurativo non subiscono alcuna riduzione, qualunque sia la natura dell’evento considerato ed a prescindere dall’importo medio della retribuzione figurativa allo stesso assegnata, non esistendo prima del 1984 un valore minimo settimanale di riferimento per determinare l’anzianità contributiva riconoscibile.

Soggetti non interessati al rispetto del minimale settimanale

Come ricordato al punto precedente, il criterio di riduzione delle anzianità contributive non si applica, per legge:

  • ai lavoratori domestici,
  • agli agricoli,
  • agli apprendisti,
  • ai pescatori autonomi:

l’anzianità contributiva relativa ai periodi di attività prestata in tale qualifica prescinde, pertanto, dall’ammontare delle relative retribuzioni anche successivamente al 1983.

Analogamente, non è soggetto ad alcuna riduzione il numero delle settimane accreditate figurativamente in corrispondenza di eventi valorizzati sulla base di retribuzione riferite esclusivamente ad attività prestata nelle suddette qualifiche, per legge escluse dall’applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

 

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