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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Messaggio 8696 del 12 novembre 2014
Oggetto: Lavoratori marittimi. Modalità di calcolo secondo il sistema contributivo della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione.
Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo secondo il sistema contributivo della pensione privilegiata per inabilità alla navigazione dei marittimi prevista dall’art. 34 della legge n. 413/1984.
Al riguardo si fa presente che l’art. 34 della legge n. 413/1984 prevede, a favore dei lavoratori marittimi, il diritto alla pensione privilegiata per inabilità alla navigazione se sono riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco.
Tale diritto è riconosciuto a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo. Ai sensi del comma 2 del predetto art. 34 della legge n. 413/1984, qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati, la misura della pensione privilegiata non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno venti anni di anzianità assicurativa.
Per la liquidazione della pensione privilegiata di inabilità con il calcolo contributivo, occorre aggiungere al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione necessaria per raggiungere la contribuzione complessiva di 1040 settimane. Tale quota è computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992.
IL DIRETTORE CENTRALE
Antonello Crudo
Messaggio 9304 del 2 dicembre 2014
Oggetto: Articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna). Ulteriori chiarimenti
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).
L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Con il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell’opzione in oggetto.
A seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l’Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale.
In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, si forniscono le seguenti istruzioni.
Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
La lavorazione di dette domande non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.
Si ribadisce, al riguardo, che anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni sulle modalità di lavorazione delle predette domande una volta ricevuti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Direttore generale
Messaggio 9956 del 30 dicembre 2014
Oggetto:
Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Elaborazione cumulativa delle istanze pervenute e avvio del sistema automatico giornaliero di definizione delle istanze preliminari. Rilascio modulo di conferma delle istanze.
Con la circolare n. 118 del 03 ottobre 2014 è stato illustrato l’incentivo previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto Programma “Garanzia Giovani”.
Con il presente messaggio si comunica che si è proceduto all’elaborazione cumulativa delle istanze finora pervenute; è stata altresì resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente alla elaborazione cumulativa saranno per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio.
Si ribadisce, in proposito, che, come stabilito dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
In allegato si riporta il fac - simile dell’istanza di conferma (allegato n. 1 MOD.GAGI–conferma); tale modulo è visualizzabile all’interno della prenotazione da confermare nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”/ “per tipologia di utente”/ “aziende, consulenti e professionisti”/ “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin).
Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.
Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).
In particolare, è necessario che corrispondano:
il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’INPS);
la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione a tempo determinato; assunzione a tempo indeterminato; trasformazione a tempo indeterminato);
il codice fiscale del lavoratore.
Si precisa che l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta. Si invita pertanto l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.
Si precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’INPS sospende l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo; l’istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimane valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane viene profilato, l’istanza, se sussistono tutti gli altri presupposti legittimanti, viene automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.
Il datore di lavoro, la cui istanza di conferma viene accolta, riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante; l’incentivo dovrà essere fruito, in quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Si sottolinea che nelle ipotesi di ammissione al beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a tempo determinato, già oggetto di precedente autorizzazione, all’interno del modulo telematico di conferma viene indicato l’importo complessivo spettante per la somma dei due rapporti; sarà cura del datore di lavoro sottrarre da tale importo la misura di incentivo già goduta; la differenza ottenuta dovrà essere fruita in 12 quote mensili uguali a decorrere dalla trasformazione.
Esempio: in data 01/12/2014 Alfa assume a tempo determinato per sette mesi il lavoratore Beta che ha una classe di profilazione alta. Per tale assunzione ad Alfa viene riconosciuto un bonus pari a 1.500 euro. In data 01/04/2015 Alfa trasforma a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con Beta. Per la successiva trasformazione, ad Alfa spetta un ulteriore bonus pari a 3.000 euro. Alfa sarà quindi autorizzato a godere di un importo complessivo (considerando l’assunzione a tempo determinato e la successiva trasformazione) pari a 4.500 euro. Se per il precedente rapporto Alfa ha già goduto di un importo pari a 1.000 euro, a decorrere dalla trasformazione potrà godere del residuo importo, pari 3.500 euro da dividere in 12 quote mensili, per un importo pari ad 292 euro mensili.
In allegato si riporta un riepilogo degli esiti che possono essere attribuiti e il loro significato [allegato n. 2].
Decorrenza dell’incentivo
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 ha previsto che l’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 - giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.
Nelle more dell’emanazione del presente messaggio, in data 16 dicembre 2014, è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014 – che rettifica il D.D. n. 1709 del 08/08/2014, rendendo retroattivi gli incentivi di cui alla misura “Bonus Occupazionale” previsto dal Programma “Garanzia Giovani” alle assunzioni effettuate a decorrere dal primo maggio 2014.
Con specifico ed ulteriore messaggio verrà comunicato l’aggiornamento delle procedure finalizzato a consentire l’inoltro di istanze di ammissione al beneficio per rapporti instaurati nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.
Per ogni chiarimento o segnalazione relativi all’incentivo i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove si non riesca a evadere il quesito o ove si ritenga opportuno interpellare la Direzione generale, le Sedi utilizzeranno - preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011 – l’ indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per problematiche di carattere informatico.
Fruizione dell’incentivo per datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.
A decorrere dal mese di competenza gennaio 2015, i datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GAGI” avente il significato di “incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.
Sarà cura dei sistemi informativi centrali riferire l’incentivo alla Regione di pertinenza, già indicata nel modulo di istanza GAGI.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con:
- il codice statistico “GAGI” seguito dal numero dei lavoratori assunti con l’incentivo;
- il codice “L442” avente il significato di “conguaglio incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014” ;
- il codice “ L443” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014”.
I sistemi informativi centrali verificheranno se per la matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso l’incentivo (e quindi se possa essere esposto l’elemento GAGI nell’UniEmens); innovando rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi all’assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.
Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M301” avente il significato di “Restituzione incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
Fruizione dell’incentivo per datori di lavoro agricoli
Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro, a decorrere dalla denuncia Dmag I trimestre 2015 - per un dato mese - dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:
? nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
◊ per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
◊ nel campo CODAGIO, il valore A3:
◊nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.
? nelle denunce di variazione (V), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza II e/o III e/o IV trimestre 2014:
◊ per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
◊ nel campo CODAGIO, il valore A3:
◊nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.
La denuncia Dmag contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo.
La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n° 46/2011) e pertanto l’eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’opportuno messaggio d'errore.
Istruzioni contabili (rinvio)
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni contabili.
Il Direttore Generale
Nori
Messaggio 9988 del 31 dicembre 2014
Oggetto: Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema Welfare to Work 2012-2014” - Proroga al 30 giugno 2015.
Con nota n. 39/0007387 del 19/12/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso il Decreto Direttoriale n. 28/Segr D.G./2014 - registrato dalla Corte dei Conti in data 11.12.2014 al numero 5482 - che proroga al 30 giugno 2015 l’utilizzo delle risorse a suo tempo assegnate con il Decreto Direttoriale n. 481/Segr D.G./2012 del 25 giugno 2012, nell’ambito dell’Azione di Sistema in oggetto.
Le Direzioni Regionali dell’Istituto che hanno già sottoscritto la relativa Convenzione in scadenza al 31.12.2014, - atteso che l’art. 7, comma 3 di detta Convenzione prevede espressamente il caso di proroga dell’Azione di sistema WTW da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - possono procedere al rinnovo della stessa fino a tutto il periodo di proroga e cioè fino al 30 giugno 2015, con le seguenti modalità:
- la Regione interessata a prorogare gli interventi inerenti al predetto sistema di Welfare to Work, comunicherà con apposita nota alla Direzione Regionale INPS la volontà di rinnovare la Convenzione fino alla nuova scadenza prevista dal citato Decreto Direttoriale n. 28/Segr D.G./2014 ( 30 giugno 2015);
- il Direttore Regionale INPS accetterà la proposta e procederà alla sottoscrizione della Convenzione, utilizzando lo schema precedentemente approvato con la Determina n. 61 del 2014, (già inviata con apposito messaggio: cfr di seguito), inserendo come data di validità la data del 30 giugno 2015 al posto del 31.12.2014;
- quanto alle istruzioni amministrative, procedurali e contabili, varranno quelle già espresse con i Messaggi n. 4802 del 20 maggio 2014 e n. 5791 del 03 luglio 2014, relative, rispettivamente, all’erogazione dei sussidi ai lavoratori aventi diritto e alla fruizione degli incentivi da parte dei datori di lavoro, per le assunzioni dei soggetti destinatari di tali sussidi;
- relativamente ai costi di gestione, attesa la breve durata della proroga, restano confermati quelli già indicati nella Convenzione valida fino al 31.12.2014.
Per completezza di informazione, si fa infine presente che le Regioni che hanno stipulato con l’Istituto la Convenzione in parola per l’Azione di Sistema di WTW per le politiche di reimpiego 2012-2014 sono:
Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Valle D’Aosta e Veneto.
Si fa presente inoltre che con nota n. 0004478 del 17 novembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva già precisato – riguardo alla proroga al 30.06.2015 dell’Azione WTW – che la selezione dei beneficiari del sussidio dovrà avvenire entro tale ultima data e che saranno ritenuti ammissibili i sussidi erogati anche successivamente, purché i lavoratori siano già stati chiaramente individuati entro il 30 giugno 2015.
Si si fa presente, infine, che – come rappresentato dal predetto Ministero nella citata nota del 17 novembre c.a. – “tale proroga riguarderà solamente l’utilizzo delle risorse assegnate e non sarà data continuità alle attività di assistenza tecnica fornite da Italia Lavoro S.p.A. nell’ambito dell’Azione di Sistema Welfare To Work in parola, che termineranno il 31.12.2014”.
Il Direttore Generale
Nori
Messaggio 9963 del 30 dicembre 2014
Oggetto: Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2015 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.
Premessa
Con messaggio n. 2668 del 19 febbraio 2014 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande, entro il 1° marzo 2014, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Di seguito, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2015, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2015.
Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici e che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.
Beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2015 al 31.12.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 61 e 3 mesi* | 97,3* | almeno 35 anni | minimo 62 e 3 mesi* | 98,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
2.2 Lavoratori notturni
2.2.1 Lavoratori a turni
1) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 ALL’ANNO
Per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
2) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL’ANNO
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2015 al 31.12.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 63 e 3 mesi* | 99,3* | almeno 35 anni | minimo 64 e 3 mesi* | 100,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
3) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL’ANNO
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2015 al 31.12.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LAVORATORI DIPENDENTI | LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 62 e 3 mesi* | 98,3* | almeno 35 anni | minimo 63 e 3 mesi* | 99,3* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
2.2.2 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
2.2.3 Precisazioni relative ai lavoratori notturni
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a
78;
- lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.
3. Regime delle decorrenze
Il comma 17-bis dell’art. 24 della citata legge n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili” di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Pertanto, la prima decorrenza utile è fissata:
- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo 2015 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° marzo del 2015 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate, per legge, condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza.
In particolare l’interessato deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
c) in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno.
Per i dipendenti della Gestione privata le domande e la relativa documentazione dovranno essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli codice AP45).
Le domande degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato – n.803164 (per chiamate gratuite da numeri fissi) o al n. 06164164 (per chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per consentire la verifica dei requisiti in capo al richiedente gli enti datori di lavoro devono trasmettere alla D.C. Pensioni - Area Normativa delle Gestioni esclusive dell’ A.G.O. (via posta ordinaria o via PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
, indicando il seguente oggetto: D.lgs. 67/2011 – Gestione dipendenti pubblici), la seguente documentazione:
certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie previste dalla legge;
modello PA04 in forma cartacea che dovrà, altresì, essere inviato telematicamente, con le consuete modalità.
5. Procedimento accertativo
Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2015, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2015, l’Istituto, entro il 30 ottobre 2015, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2015.
6. Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato
Come previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alla domanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2015:
l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale (sul monitoraggio, v. punto 7 del messaggio n. 22647 del 30.11.2011);
il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
7. Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2015.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
Il Direttore Generale
Nori