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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Luglio 2007
Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare
gli articoli 2 e 5;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei
familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio
avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
con il quale il prefetto Gianlorenzo Fiore e' stato nominato
Commissario straordinario di Governo per l'attuazione della legge
3 agosto 2004, n. 206;
Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di indirizzo al
fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della medesima
legge n. 206 del 2004;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 luglio
2007;
E m a n a
la seguente direttiva:
Premessa.
Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di
riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un
tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti
di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto
uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle
Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilita' nell'ambito del
sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini,
e' intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di
seguito denominata: "legge n. 206 del 2004" nell'intento di offrire
alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti piu'
adeguati di tutela e sostegno.
E' in forza del legame di appartenenza alla comunita'
democraticamente fondata, contro cui e' stata portata una vera e
propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro
familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una
normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti
particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli
appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali,
assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle
norme previste dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure, talune
gia' note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma
tutte finalizzate ad apprestare un sistema di provvidenze non
meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro
familiari.
1. Come e' noto, la legge n. 206 del 2004, all'interno di un
complesso quadro normativo tuttora vigente (per effetto del rinvio di
cui all'art. 1, comma 2), a fianco del miglioramento di benefici di
natura indennitaria, gia' previsti dalla precedente legislazione, ha
introdotto nuove misure a favore dei cittadini italiani, siano essi
dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi o liberi
professionisti, nonche' dei cittadini stranieri per eventi accaduti
sul territorio nazionale, e dei loro familiari, vittime di atti di
terrorismo e di strage di tale matrice.
Tali misure, che ampliano la platea dei destinatari, incidono in
maniera particolare sui trattamenti pensionistici e sul relativo
trattamento fiscale; rideterminano l'entita' delle speciali
elargizioni; dispongono l'erogazione di un nuovo ulteriore assegno
vitalizio; rimodulano in senso piu' ampio le disposizioni che
attribuiscono ai superstiti delle vittime, con un'invalidita'
permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, la
concessione di due annualita' di pensione; pongono a carico dello
Stato la spesa per l'assistenza psicologica e per il patrocinio
legale delle vittime e dei loro familiari; eliminano gli oneri di
partecipazione alla spesa sanitaria.
A fronte del cennato contesto normativo, appaiono opportune - anche
alla luce dell'opera svolta dal Commissario straordinario nominato
dal Governo nel settembre del 2006 - alcune indicazioni che agevolino
le singole amministrazioni competenti ad una attuazione omogenea
delle norme in parola. Indicazioni, queste, che non possono
prescindere da una disamina puntuale di alcuni profili di particolare
problematicita'.
2. Occorre, in primo luogo, ricordare come destinatari delle
disposizioni in parola sono le vittime, cioe' coloro che sono
deceduti ovvero che hanno riportato un'invalidita' permanente in
conseguenza di episodi di terrorismo o di stragi di tale matrice, ed
i familiari anche superstiti.
Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1-bis, introdotto dalla
legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 1270), sono altresi'
destinatari della legge n. 206 del 2004 i familiari delle vittime del
disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' le vittime e loro
familiari della cosiddetta "banda della Uno bianca".
Per l'individuazione dei familiari superstiti, soccorre il rinvio
operato dalla legge n. 206 del 2004 (art. 1, comma 2) alla precedente
e tuttora vigente legislazione in materia. In forza di tali rinvii,
sono destinatari dei benefici i soggetti indicati dall'art. 6 della
legge n. 466 del 1980, come integrato dall'art. 4, comma 2, della
legge n. 302 del 1990 e, da ultimo, dall'art. 82, comma 4, della
legge n. 388 del 2000. Ancorche' tale norma abbia ad oggetto l'ordine
in base al quale si provvede alla erogazione della speciale
elargizione prevista dalla richiamata legge n. 466 del 1980, la
stessa appare idonea ad identificare i soggetti ritenuti meritevoli
dell'intervento di sostegno e di assistenza da parte dello Stato.
Cio', peraltro, solo laddove le norme della legge n. 206 del 2004 non
dispongano diversamente, individuando puntualmente gli aventi
diritto, in concorso con la vittima, ovvero nella qualita' di
superstiti.
Sempre con riferimento ai soggetti destinatari delle norme in
parola, un aspetto particolare merita di essere approfondito. Si
tratta del diritto dei cittadini stranieri (siano essi appartenenti
all'Unione europea o extracomunitari) a vedersi riconosciuto il
complesso di benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, per
eventi lesivi accaduti sul territorio nazionale.
Se, da un lato, va riaffermato il diritto dei medesimi e dei loro
familiari (nei termini e con le modalita' attribuite ai cittadini
italiani) a percepire la speciale elargizione e le altre indennita',
non puo' essere revocato in dubbio il diritto degli stessi agli
analoghi benefici di natura pensionistica e previdenziale attribuiti,
a parita' di evento lesivo, ai cittadini italiani.
E' del tutto ovvio come il nascere di un tale diritto e'
subordinato alla sussistenza di due fattori, l'uno oggettivo, l'altro
soggettivo.
Il primo, come gia' detto, e' dato dalla circostanza che l'evento
lesivo si realizzi sul territorio nazionale. Il secondo fattore e'
costituito dalla necessita' che il soggetto straniero ed i suoi
familiari siano titolari, al momento dell'evento, o anche
successivamente, di una posizione contributiva obbligatoria in
Italia.
E' quest'ultimo, del resto, un requisito non diverso da quello che
deve sussistere per i cittadini italiani e che e' condizione per
l'applicazione dei benefici di cui trattasi.
All'accertamento delle invalidita' permanenti riportate dagli
stranieri e dai cittadini italiani residenti all'estero provvedono le
apposite commissioni mediche nominate dall'autorita' consolare del
luogo di residenza della vittima del terrorismo (art. 5, comma 7, e
art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del
1999).
I relativi oneri di funzionamento sono anticipati dal Ministero
dell'economia e delle finanze e rimborsati dalle amministrazioni
competenti in via ordinaria a richiedere gli accertamenti sanitari.
Sul punto si ricorda che al Ministero dell'interno la disciplina di
settore (art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 510 del 1999) attribuisce una competenza di carattere generale nei
confronti, non solo dei propri dipendenti, bensi' anche a favore dei
cittadini italiani che non rientrino in alcuna delle categorie per le
quali e' determinata l'amministrazione competente, nonche' degli
stranieri, degli apolidi e dei loro superstiti.
3. Ancora in merito ai destinatari dei benefici, in particolare di
quelli pensionistici e previdenziali, e' necessario fare chiarezza
sulla posizione dei lavoratori autonomi o liberi professionisti.
A tale riguardo occorre considerare come il trattamento di favore
disposto dalla legge n. 206 del 2004 in forme e modalita' diverse
(attribuzione dei benefici combattentistici, con l'art. 2; aumento
figurativo dei versamenti contributivi, con l'art. 3; equiparazione
ai grandi invalidi di guerra e modalita' di determinazione del
trattamento di quiescenza, con l'art. 4) si riferisce, come gia'
sottolineato con riferimento ai cittadini stranieri, a tutti i
soggetti titolari di una posizione contributiva obbligatoria - ovvero
gia' in quiescenza, la' dove i benefici medesimi siano utili a
rideterminare la misura della pensione - e, quindi, anche ai
lavoratori autonomi o liberi professionisti ed ai loro familiari.
Depone in tale senso la lettera della legge n. 206 del 2004, sia
la' dove individua i destinatari "in chiunque subisca o abbia subito
un'invalidita' permanente" o con il ricorso ad espressioni analoghe
(cfr. art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4) e sia la' dove
prevede espressamente tale categoria di soggetti (cfr. art. 2,
comma 3; art. 3, comma 1).
Se, da una parte, quindi occorre affermare il diritto dei
lavoratori autonomi o liberi professionisti ai benefici in questione,
e' indubitabile che l'attuazione delle medesime disposizioni - anche
in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore -
pone una serie di delicati problemi che afferiscono, sia alla
individuazione dei criteri per applicare a tale categoria di
lavoratori benefici "disegnati" essenzialmente per i pubblici
dipendenti (si pensi, in riferimento all'art. 2, comma 1, ai "tre
aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione" di cui all'art.
2, comma 1 della legge n. 336 del 1970; alle "ricadute" sul TFR del
beneficio medesimo e di quello ex art. 3, comma 1; ovvero, con
riguardo all'art. 7, ai criteri di adeguamento costante delle
pensioni), sia agli enti competenti a determinare ed erogare i
relativi benefici. Aspetti problematici, peraltro, riscontrati in
sede applicativa anche nei riguardi dei lavoratori dipendenti
privati.
Nonostante cio', le pur oggettive difficolta' attuative non possono
e non debbono inficiare o addirittura porre nel nulla le finalita' di
ristoro volute dalla legge n. 206 del 2004.
Sara', pertanto, compito del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale porre, quanto prima, allo studio, sentiti ove necessario i
competenti enti previdenziali, uno o piu' interventi normativi volti
ad individuare, se del caso anche con il ricorso a modalita'
perequative, i criteri di applicazione delle norme in parola ai
lavoratori privati, autonomi o liberi professionisti ed ai loro
superstiti.
4. Per effetto del disposto dell'art. 2, comma 1, della legge n.
206 del 2004, in sede di liquidazione della pensione e
dell'indennita' di fine rapporto o di altro trattamento equipollente,
a favore di chi abbia subito un'invalidita' a seguito di fatto
terroristico, indipendentemente dall'entita' e dal grado
dell'invalidita' medesima, devono essere attribuiti tre aumenti
periodici di stipendio, paga e retribuzione. Uguale beneficio compete
al coniuge superstite e agli orfani sulle rispettive pensioni
dirette.
Occorre considerare come, ai fini dell'attribuzione di tale
beneficio, non possono essere operate distinzioni tra i familiari
delle vittime decedute in costanza di attivita' lavorativa (che hanno
titolo alla pensione indiretta) ed i familiari di deceduti gia' in
godimento del trattamento di quiescenza (che hanno diritto alla
pensione di reversibilita), cio' in quanto il rinvio all'art. 2 della
legge n. 366 del 1970 deve essere inteso come applicabile non solo a
tutte le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro familiari,
sui trattamenti pensionistici acquisiti dai propri dante causa.
5. La legge finanziaria per il 2007 (commi 794 e 795) ha, inoltre,
ampliato la platea dei destinatari dell'aumento figurativo di dieci
anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari
durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della
pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento
equipollente (art. 3, comma 1, del testo novellato della legge n. 206
del 2004).
Tale beneficio, infatti, prima limitato alle sole vittime che
avevano subito un'invalidita' permanente inferiore all'80 per cento
della capacita' lavorativa, e' stato ora esteso a tutti coloro che
hanno subito un'invalidita' permanente ed ai loro familiari (ivi
compresi i superstiti), anche sui loro trattamenti diretti,
prescindendo dall'entita' e dal grado dell'invalidita' medesima.
La chiara dizione della legge n. 206 del 2004, che esplicitamente
indica tra i beneficiari i dipendenti pubblici o privati o autonomi,
conferma quanto gia' detto con riguardo al diritto dei lavoratori
autonomi o dei liberi professionisti ad essere destinatari dei
benefici pensionistici e previdenziali di cui trattasi.
E' da aggiungere che non assume alcuna rilevanza la circostanza che
i beneficiari, siano essi le vittime ovvero i familiari, svolgano al
momento dell'evento un'attivita' lavorativa. Peraltro, la norma in
parola sara' operativa, ed il beneficio potra' essere applicato, se e
nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione
contributiva obbligatoria.
E' inoltre da dire che nell'ipotesi in cui gli aventi diritto al
beneficio de quo siano gia' in pensione al momento dell'evento, a
loro favore dovra' essere effettuata la rideterminazione del
trattamento di quiescenza in godimento.
Quanto, poi, al regime fiscale da riservare ai trattamenti
pensionistici presi in considerazione dall'art. 3, e' da ritenere, ai
sensi del comma 2 della medesima disposizione, che la previsione
agevolativa dell'esenzione dall'IRPEF si applichi sull'intera
pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all'aumento
figurativo dei versamenti contributivi.
Cio' in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente
alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa.
In tale senso non puo' non essere considerato come il comma 794
della legge finanziaria per il 2007 abbia modificato l'art. 3,
comma 1, della legge n. 206 del 2004 medesima, sostituendo, con
riguardo al grado di invalidita', le parole "inferiori all'80 per
cento" con quelle di "qualsiasi entita". Ne consegue il venir meno
del trattamento fiscale di minor favore riservato alle pensioni
corrisposte a fronte di una invalidita' inferiore all'80 per cento,
che sono, cosi', equiparate alle pensioni cui hanno diritto i
soggetti invalidi in misura pari o superiore all'80 per cento e, al
pari di queste, possono, pertanto, fruire dell'esenzione totale
dall'IRPEF. Nei suesposti termini e', anche, il parere dell'Agenzia
delle entrate.
6. Particolarmente significativi sono i benefici riservati alle
vittime che abbiano riportato un'invalidita' permanente pari o
superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, cui sono
riconosciuti, oltre all'equiparazione per ogni effetto di legge ai
grandi invalidi di guerra, il diritto immediato alla pensione
diretta, calcolata e rideterminata secondo quanto previsto dall'art.
4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, con criteri applicabili
anche ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di
reversibilita' (comma 3).
Le amministrazioni e gli enti competenti sono chiamati, pertanto, a
dare sollecita attuazione alle disposizioni teste' ricordate, in
particolare per quanto attiene all'erogazione agli aventi diritto
dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, secondo quanto previsto
dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
Da ultimo (art. 4, comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 792,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007), e'
stata prevista un'ulteriore misura di sostegno a favore di coloro
che, in presenza di un'invalidita' permanente non inferiore ad un
quarto della capacita' lavorativa, abbiano proseguito l'attivita'
lavorativa. La misura del trattamento di pensione loro spettante, al
raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il
concorso dell'aumento figurativo dei dieci anni di versamenti
contributivi (di cui si e' detto al precedente punto 5), e', in
questo caso, pari all'ultima retribuzione annua integralmente
percepita, rideterminata con l'applicazione dei benefici di cui
all'art. 2, comma 1 (c.d. "benefici combattentistici"). Anche il
trattamento pensionistico cosi' determinato e' esente dall'IRPEF, al
pari di quanto previsto per le pensioni di cui ai commi 2 e 3 (art.
4, comma 4). Deve, infatti, essere considerato come il trattamento di
cui al comma 2-bis e' espressamente determinato anche secondo le
modalita' stabilite al precedente art. 3, cosicche' sembra corretto
applicare la norma di esenzione totale dall'IRPEF (comma 4) al
trattamento pensionistico in esame. In tale senso e', anche, il
parere espresso dall'Agenzia delle entrate.
7. L'art. 8, comma 2, della legge n. 206 del 2004, dispone
l'esenzione di ogni imposta diretta o indiretta per l'erogazione
delle indennita'.
Si ritiene, in proposito (conformemente, del resto, all'avviso
espresso dall'Agenzia delle entrate) che ai trattamenti di fine
rapporto e indennita' equipollenti non possa estendersi il regime di
totale esenzione, essendo questo espressamente previsto solo per i
trattamenti pensionistici.
Peraltro, posto che la disposizione in parola dichiara esenti da
qualsiasi imposizione, diretta o indiretta, le "indennita" erogate ai
sensi della legge n. 206 del 2004, deve ritenersi che l'esenzione
IRPEF si applichi, comunque, alla quota del TFR o trattamento
equipollente erogato in attuazione delle norme speciali recate dalla
legge in esame.
8. Il legislatore della legge n. 206 del 2004 ha introdotto,
altresi', alcuni benefici di natura indennitaria, provvedendo a
rimodulare la misura massima della elargizione, gia' individuata
dalla legislazione previgente (art. 1, comma 1, della legge n. 302
del 1990), elevandola a 200.000 euro in proporzione alla percentuale
di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale; beneficio esteso anche alle elargizioni gia' erogate
alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (commi 1 e
2 dell'art. 5). Per quanto riguarda i profili applicativi, non puo',
qui, che farsi rinvio al parere n. 565/06 espresso in sede consultiva
dalla Sezione 1ª del Consiglio di Stato.
Inoltre, la legge n. 206 del 2004 ha previsto la corresponsione, ex
nunc, agli invalidi permanenti con inabilita' non inferiore al 25 per
cento, ed ai superstiti compresi i figli maggiorenni, di uno speciale
assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro che, solo
limitatamente a coloro che gia' beneficiano dell'analoga provvidenza
di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998, si aggiunge
all'assegno vitalizio di 500 euro.
In caso di decesso della vittima che ha riportato un'invalidita'
permanente di grado non inferiore ad un quarto della capacita'
lavorativa, ai familiari aventi diritto alla pensione (in questa
ipotesi, coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli
e sorelle, se conviventi e a carico) sono attribuite due annualita',
comprensive della tredicesima mensilita', del trattamento
pensionistico loro spettante (art. 5, comma 4).
Anche in questo caso, peraltro, non rileva, ai fini della
individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il
dante causa fosse deceduto in attivita' di servizio o in posizione di
quiescenza. E', dunque, ininfluente ai fini dell'applicazione della
norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del
diritto alla pensione di reversibilita' o di pensione indiretta.
9. Di particolare rilievo la disposizione della legge n. 206 del
2004 che dispone la rivalutazione delle percentuali di invalidita'
gia' riconosciute ed indennizzate, in conseguenza dell'eventuale
intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno
biologico e morale (art. 6, comma 1).
Sulle modalita' di attuazione di questa disposizione da parte dei
competenti organi sanitari, si e' espresso il Consiglio di Stato con
il richiamato parere del 2006, nel senso che la condizione globale
della salute della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti fisici,
psichici e morali che abbiano riflesso permanente sulla capacita'
lavorativa, va valutata - caso per caso - sulla base del danno
complessivo non patrimoniale subito, con l'espressione di un unico
valore percentuale di invalidita' permanente.
In proposito, e' opportuno rivolgere un invito alle competenti
Direzioni generali dei Ministeri della difesa e dell'interno perche'
le commissioni ospedaliere competenti ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, tengano
sempre conto nelle proprie valutazioni tecniche di quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004.
10. Il legislatore con la legge n. 206 del 2004 ha inteso,
altresi', ampliare il livello di tutela sanitaria per le vittime del
terrorismo e per i loro familiari, ponendo a carico dello Stato la
spesa per l'assistenza psicologica (art. 6, comma 2) e riconoscendo
loro l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di
prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9).
Per quanto attiene al diritto all'assistenza psicologica e'
indubbio che trovino applicazione le disposizioni generali in materia
di assistenza in forma indiretta (art. 3 della legge n. 595 del
1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private accreditate
non siano in grado di assicurare l'erogazione delle prestazioni
richieste (ovvero non siano in grado di assicurarle con la dovuta
tempestivita) la vittima dell'evento terroristico ed i suoi
familiari, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale,
potranno rivolgersi ad un professionista privato ed ottenere il
rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalita' fissate
dalla regione.
Tali indicazioni, pero', non appaiono sufficienti ad esaurire
l'ambito del beneficio garantito dall'art. 6, comma 2, alle vittime
di atti di terrorismo e loro familiari. Questa disposizione, infatti,
come reso ostensivo dall'appostamento di uno specifico stanziamento
di bilancio a decorrere dall'anno 2004, pone a diretto carico dello
Stato l'obbligo di fornire assistenza psicologica. La legge n. 206
del 2004 non precisa le modalita' attraverso le quali lo Stato deve
garantire questo diritto. Spetta al Ministro della salute, con propri
provvedimenti, da adottare con ogni possibile sollecitudine,
individuare i criteri, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, attraverso i quali garantire alle vittime del terrorismo
e loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese sostenute,
il diritto dei medesimi ad un'adeguata assistenza psicologica.
L'art. 9 prevede che le vittime ed i loro familiari siano esenti
dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione
sanitaria e farmaceutica. Tale disposizione, in combinato disposto
con l'art. 4 - che estende alle vittime del terrorismo con
invalidita' superiore all'80 per cento benefici gia' previsti per gli
invalidi di guerra - impone che ai soggetti destinatari della legge
n. 206 del 2004, con la percentuale di invalidita' sopra indicata,
spetti il diritto ad usufruire gratuitamente anche dei farmaci
inseriti in classe C e di non essere tenuti a versare la differenza
di prezzo tra farmaci generici e le corrispondenti specialita'
medicinali coperte da brevetto.
Per quanto, invece, attiene alle vittime del terrorismo e loro
familiari cui sia riconosciuto un grado di invalidita' inferiore
all'80 per cento, la disposizione contenuta nell'art. 9 non puo' che
riferirsi alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale
alla generalita' degli assistiti, con cio' intendendo le prestazioni
che per la loro natura e per le loro caratteristiche di rilevanza,
efficacia ed appropriatezza sono state incluse nei "livelli
essenziali di assistenza" (ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione). Depone in tal senso la circostanza
che, l'espressione "partecipazione alla spesa" (ovvero
"compartecipazione alla spesa") e' costantemente utilizzata nei testi
normativi per indicare la quota del costo di tali prestazioni che, in
base a norme statali o regionali, e' posta a carico dell'assistito
(c.d. "ticket").
La norma, infatti, vuole assicurare l'esenzione totale da qualunque
forma di partecipazione, disposta sia da norme dello Stato, sia da
norme regionali, per le prestazioni sanitarie fruite presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private
accreditate, nonche' dall'obbligo di pagare la differenza tra il
prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle
specialita' medicinali coperte da brevetto.
11. Nello stesso spirito di assistenza e di sostegno a favore di
coloro che sono rimaste vittime del terrorismo e dei loro familiari,
e' stato riconosciuto il diritto all'assistenza processuale ed e'
stato posto a totale carico dello Stato il patrocinio delle vittime
in ogni procedimento giurisdizionale (art. 10, comma 1). Sul punto,
debbono trovare applicazione le norme recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di
spese di giustizia ed in particolare di patrocinio a spese dello
Stato, prescindendo, naturalmente, per i destinatari della legge n.
206 del 2004, dai limiti di reddito ivi previsti.
12. E' da dire, infine, che le indicazioni attuative contenute in
questa direttiva, lungi dall'esaurire l'attenzione del Governo nei
confronti di tutte le vittime delle azioni criminali con finalita' di
terrorismo, potranno coniugarsi con nuove iniziative legislative,
anche di natura interpretativa, intese in questa ultima ipotesi a
recepire i piu' favorevoli orientamenti che nella giurisprudenza
dovessero venire a consolidarsi.
Inoltre, e' condizione indispensabile che i Ministri piu'
direttamente coinvolti nell'attuazione della legge n. 206 del 2004 -
il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della
difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute -
impartiscano tutte quelle disposizioni, anche di carattere
organizzativo, per la tempestiva erogazione dei benefici ai soggetti
aventi diritto, semplificando, per quanto possibile, gli adempimenti
burocratici e monitorando costantemente l'attivita' dei dipendenti
uffici.
Le eventuali difficolta' applicative dovranno essere rappresentate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che porra' in atto le
iniziative di coordinamento legislativo o amministrativo, di volta in
volta necessarie.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale vorra', in
particolare, rendersi interprete del contenuto della direttiva presso
i presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2007
Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 1° agosto 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 9, foglio n. 95
Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 marzo 2006
OGGETTO: Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2006, ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Con la seguente direttiva vengono forniti primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.
Possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, purché non siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle predette gestioni.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle predette gestioni. Ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.
Le prestazioni che possono essere conseguite mediante totalizzazione sono le seguenti:
1. pensione di vecchiaia;
2. pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3. pensione di inabilità;
4. pensione indiretta ai superstiti.
Le predette prestazioni costituiscono un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale.
Per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità possono essere incluse nel cumulo dei periodi contributivi le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno sei anni.
L'età anagrafica di 65 anni richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia riguarda indistintamente sia gli uomini che le donne e per l'ottenimento di tale pensione, nonché della pensione di anzianità, è necessario aver cessato l'attività di lavoratore dipendente.
Il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, nonché alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte, ovvero del verificarsi dell'evento invalidante.
Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di inabilità) liquidata con la totalizzazione, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
La sola domanda di pensione di reversibilità da pensione diretta liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all'INPS in quanto è quest'ultimo l'Ente che effettua il pagamento di tutte le prestazioni erogate ai sensi del presente decreto legislativo.
CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti.
La misura del trattamento a carico degli Enti previdenziali pubblici, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Per il calcolo della pensione indiretta ai superstiti e per la pensione di inabilità si prende a riferimento il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in caso di decesso dell'assicurato verificatosi ad un'età inferiore.
Va comunque precisato che, secondo i principi generali dell'ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti (dei quali costituisce espressione anche il sistema della "certificazione del diritto alla prestazione pensionistica" di cui ai commi 3, 4 e 5 della legge n. 243 del 2004) nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o), della predetta legge, qualora il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale "pro quota" sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.
Si puntualizza poi che la liquidazione del trattamento "pro quota" sulla base della disciplina prevista dall'articolo 4, comma 2 (regole dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), va applicata anche nei confronti degli iscritti all'INPGI in qualità di giornalisti con rapporto di lavoro subordinato. Tenuto conto del contesto delineato dall'articolo 4, infatti, ai fini del calcolo del "pro-rata" della pensione totalizzata, è possibile assimilare la condizione dei predetti lavoratori a quella dei dipendenti iscritti ad enti previdenziali pubblici, benché l'INPGI sia ente previdenziale privatizzato.
CALCOLO DEL "PRO RATA" A CARICO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI DI CUI AL D.LGS. N. 509 DEL 1994 E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI DI CUI AL D.LGS. N. 103 DEL 1996
I commi da 3 a 6 dell'articolo 4 stabiliscono le regole per il calcolo delle quote di pensione a carico degli enti previdenziali privatizzati e degli enti previdenziali privati.
Relativamente agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, il predetto comma 3 stabilisce specifici criteri di calcolo operanti nel caso in cui l'assicurato non abbia raggiunto, con i soli contributi versati nell'Ente, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia nell'Ente interessato.
Le lettere a) e b) del suddetto comma 3 contengono i criteri da utilizzare per la determinazione del montante contributivo maturato dal lavoratore. La successiva lettera c) stabilisce che al montante contributivo vanno applicati i coefficienti di trasformazione previsti dalla già citata tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, dovrà essere applicato, in ogni caso, il coefficiente relativo all'età di 65 anni risultante dalla predetta tabella A, anche qualora la normativa dei singoli Enti privatizzati prevedesse coefficienti crescenti in corrispondenza di età anagrafiche superiori ai 65 anni.
La lettera d) rinvia alla formula matematica di cui all'allegato 1 del decreto legislativo in esame per la determinazione dell'effettivo importo del "pro rata" a carico dell'Ente da corrispondere all'assicurato, che è funzione dell'anzianità contributiva maturata dal medesimo assicurato presso l'Ente, e dell'importo pensionistico determinato sia ai sensi delle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3, sia con le regole proprie dell'ordinamento della gestione sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta dall'interessato nell'Ente.
In considerazione dell'introduzione di questo particolare, e del tutto nuovo, sistema di calcolo per la liquidazione del "pro rata" a carico degli enti previdenziali privatizzati, il comma 5 dell'articolo 4 chiarisce, ribadendo il principio di carattere generale già esposto in relazione agli enti previdenziali pubblici, che, qualora l'assicurato abbia raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia con i soli contributi versati nella Cassa privatizzata, l'importo del "pro quota" a carico della stessa Cassa sia determinato con le regole della gestione medesima.
Relativamente agli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, la misura del trattamento a loro carico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti, ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, applicando, quindi, i coefficienti di trasformazione previsti nei rispettivi regolamenti.
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ
Per determinare il trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione deve essere concessa la maggiorazione convenzionale con le regole dell'ordinamento in cui si verifica l'evento invalidante.
Ai fini della ripartizione dell'onere derivante dall'attribuzione della maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si tiene conto delle anzianità contributive utili per la misura (considerando, quindi, anche i periodi coincidenti) acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l'importo della maggiorazione ragguagliato all'anzianità contributiva utile per la misura nelle stesse effettivamente posseduta.
ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame, la facoltà di totalizzazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
Il pagamento degli importi liquidati dalla singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. Si precisa, in proposito, che l'Istituto è l'ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
Al riguardo, per la regolazione dei rapporti finanziari, gli Enti diversi dall'INPS provvederanno a rendicontare all'Istituto pagatore gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione.
L'INPS provvederà, sulla base della predetta rendicontazione, ad accreditare ai singoli Enti gli importi previsti dall'articolo 8 a copertura degli oneri risultanti dall'applicazione del decreto legislativo in esame e trasferiti dallo Stato all'Istituto.
L'art. 7 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, n. 57 sono abrogati.
La disciplina abrogata rimane in vigore per le domande presentate fino alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, se più favorevole.
Al fine di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche a favore degli aventi diritto ed al fine di assicurare un più puntuale monitoraggio del fenomeno, si impegna l'INPS mettere a disposizione degli altri Enti una procedura informatica che consenta di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.
IL MINISTRO