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Totalizzazione
Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005
Pensione ai superstiti
(circ.23/2004) (articolo 3, comma 1 e articolo 2, comma 1)
La domanda di pensione ai superstiti deve essere presentata dagli aventi causa dell’assicurato all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il dante causa è stato iscritto, ancorchè quest’ ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
Il diritto alla totalizzazione per la pensione indiretta si intende perfezionato quando, con la totalizzazione, sia soddisfatto il requisito contributivo minimo previsto da una delle gestioni nelle quali il dante causa sia stato iscritto. Detto criterio è stato ritenuto dal Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004 coerente con quanto disposto dall’articolo 71, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
Il Ministero del Lavoro ha fatto presente, con la nota del 9 gennaio 2004, che “la domanda di pensione indiretta viene liquidata secondo le modalità di liquidazione della pensione di vecchiaia da totalizzazione”.