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Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005
Pensione di inabilità
(circ.23/2004) (articolo 5)
Il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.
Al riguardo il Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004 ha precisato che “i periodi assicurativi e contributivi con intervalli inferiori ai ventiquattro mesi devono comunque essere computati ai fini del perfezionamento dei requisiti, non potendo eventuali interruzioni superiori a tale limite caducare per intero la pregressa contribuzione versata. Quanto al sistema di calcolo della pensione di inabilità totalizzata, ai fini dell’anzianità contributiva complessivamente considerata, dovranno essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi maturati dal lavoratore nelle diverse gestioni, anche se non utili ai fini del perfezionamento del diritto ed ancorché coincidenti temporalmente”.