Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Norme Decreti DE 1998 Decreto 142 del 25 marzo 1998
-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
- Dettagli
- Visite: 33200
Decreto 142 del 25 marzo 1998
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento.
Vigente al: 10-12-2013
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18
della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni
in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo
comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni
attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Considerato che criteri e modalita' dei rimborsi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento
non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo
per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento
medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997,
anche in considerazione della necessita' di verificare le risorse
finanziarie preordinate allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 18 marzo 1998;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita'
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di
soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici
intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1,
non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione
all'attivita' dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra
sei e diciannove, non piu' di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con piu' di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti
in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Modalita' di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti,
anche tra loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per
l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero
strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle
leggi regionali;
b) universita' e istituti di istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di
studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale e/o orientamento nonche' centri operanti in regime di
convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.
196;
f) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali
purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni
formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle
indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione,
fatta salva la possibilita' di revoca, della regione.
Art. 3.
Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche'
presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile
verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attivita' eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori
dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a
dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui
all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di
collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che
ospita il tirocinante puo' assumere a proprio carico l'onere
economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il
premio assicurativo e' calcolato sulla base della retribuzione minima
annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla
base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della
tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno
1988.
Art. 4.
Tutorato e modalita' esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile didatticoorganizzativo delle attivita'; i soggetti che
ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni
stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e
privati. Alla convenzione, che puo' riguardare piu' tirocini, deve
essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun
tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio assicurando,
per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso
le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del
responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui
all'articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza puo' svolgersi in piu' settori operativi della
medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralita' di
aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare
della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di
rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la
stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti
istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni
dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di
orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Art. 5.
Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della
convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla
regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione
nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza,
agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6.
Valore dei corsi
1. Le attivita' svolte nel corso dei tirocini di formazione e
orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove
debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere
riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini
dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per
favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7.
Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli
iscritti alle liste di mobilita';
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari
siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di
formazione professionale, studenti frequentanti attivita' formative
postdiploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al
completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari,
compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario,
dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione nonche' di scuole o corsi di perfezionamento e
specializzazione postsecondari anche non universitari, anche nei
diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1
dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione
dei soggetti individuati al successivo punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori
di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli
eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o
di quello civile, nonche' dei periodi di astensione obbligatoria per
maternita'.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti
massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le
procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
Art. 8.
Estensibilita' ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che
effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di
programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione
degli stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo principi
di reciprocita' e criteri e modalita' da definire mediante decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9.
Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono stabilite:
a) le modalita' e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso
totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei
progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di
regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i
progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il
vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalita' del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
b) le modalita' e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo
26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a
titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti
ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le
strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente
decreto;
c) le modalita' e le condizioni per la computabilita', ai fini
della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei
soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purche' questi
ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti
prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di
formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilita', per le istituzioni scolastiche, di
realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di
studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10.
Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15,
16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nonche' l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 1998
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Treu
Il Ministro della pubblica istruzione,
il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica
Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 35
Allegato 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Schema)
(Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale)
TRA
Il/la ....................................... (soggetto promotore)
con sede in .................., codice fiscale ......................
d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal
sig. ............................... nato a .........................
il .............................;
E
....................................... (denominazione dell'azienda
ospitante) con sede legale in .............................., codice
fiscale ........................... d'ora in poi denominato "soggetto
ospitante", rappresentato/a dal sig. ...............................,
nato a .............................. il ............................
Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i
soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24
giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed
orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia'
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859.
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la .....
............................... (riportare la denominazione
dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue
strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su
proposta di ............................ (riportare la denominazione
del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo
dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Art. 2.
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18,
comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce
rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione
ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal
soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e
da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base
alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e
di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso
cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la
responsabilita' civile.
Art. 3.
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento
il tirocinante e' tenuto a:
svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di
orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4.
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli
infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilita'
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al
soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o
alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in
materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali
copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di
orientamento.
................, (data) ..................................
(firma per il soggetto promotore) ...............................
(firma per il soggetto ospitante) ...............................
Allegato 2
(su carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. .... stipulata in data .........)
Nominativo del tirocinante ..........................................
nato a .................................... il .....................
residente in ................... codice fiscale .....................
Attuale condizione (barrare la casella):
- studente scuola secondaria superiore | | | |
|__| |__|
- universitario||||
|__| |__|
- frequentante corso post-diploma | | | |
|__| |__|
- post-laurea | | | |
|__| |__|
- allievo della formazione professionale | | | |
|__| |__|
- disoccupato/in mobilita' | | | |
|__| |__|
- inoccupato | | | |
|__| |__|
(barrare se trattasi di soggetto
portatore di handicap) si no
Azienda ospitante ...................................................
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) .................
....................................................................
Tempi di accesso ai locali aziendali ................................
....................................................................
Periodo di tirocinio n. mesi dal .............. al ..............
Tutore (indicato dal soggetto promotore) ............................
....................................................................
Tutore aziendale ....................................................
....................................................................
Polizze assicurative:
- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. .........
- Responsabilita' civile posizione n. .......... compagnia ..........
Obiettivi e modalita' del tirocinio .................................
....................................................................
....................................................................
Facilitazioni previste
..............................................
....................................................................
....................................................................
Obblighi del tirocinante:
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per
qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi,
prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a
conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene
e sicurezza.
............, (data) ................
Firma per presa visione
ed accettazione del tirocinante ..............
Firma per il soggetto promotore ...............
Firma per l'azienda ...........................