Semplificazione delle procedure di accertamento del diritto connesse alla maggiore età (art. 25, comma 5 DL 90/2014) (msg.6512/2014) (circ.10/2015)
Come noto, per i minori titolari di indennità di frequenza l’erogazione della prestazione cessa al raggiungimento della maggiore età.
Il D.L. n° 90/2014 stabilisce che i minori - già titolari di tale prestazione - che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
In tali casi, le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.
Ricorrendone gli estremi, le prestazioni verranno concesse all’esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore.
Il menzionato comma 5 dispone che tali prestazioni vengano riconosciute in via provvisoria ai cittadini già titolari d’indennità di frequenza qualora abbiano provveduto a presentare la relativa domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.
Occorre evidenziare, tuttavia, la sostanziale difformità dei parametri di definizione tra i requisiti sanitari per il diritto all’indennità di frequenza in favore dei minorenni e quelli previsti per le prestazioni economiche per gli invalidi maggiorenni.
Al fine di evitare quindi l’ingiustificato protrarsi dell’erogazione del benefico economico provvisorio nei confronti di cittadini la cui capacità di lavoro non sia ridotta nei limiti di legge, l’Istituto procederà alla tempestiva calendarizzazione delle visite di revisione nei territori delle Direzioni metropolitane o provinciali Inps in cui ha assunto, in via sperimentale, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari, a seguito della stipula di una Convenzione ex art. 18, comma 22, della Legge 15 luglio 2011, n. 111 con la rispettiva Regione.
Per tutte le altre realtà in cui resta in capo alle Commissioni ASL la competenza dell’accertamento sanitario nei confronti dei titolari d’indennità di frequenza diventati maggiorenni (che abbiano presentato la relativa domanda nei termini previsti), l’Istituto provvederà a sensibilizzare gli Assessorati Regionali, nell’ambito dell’ormai consolidato rapporto di collaborazione, non solo in merito alla necessità di procedere ad una tempestiva calendarizzazione delle visite in oggetto, ma anche in relazione all’importanza di effettuare la trasmissione all’INPS dei verbali in modalità telematica, sempre al fine di evitare l’eventuale protrarsi dell’erogazione di prestazioni non dovute.
I verbali di tali visite saranno resi opportunamente selezionabili nella procedura “Verifiche Ordinarie InvCiv”, affinché il medico responsabile della competente UOC/UOS, o il suo delegato, possa provvedere, in via prioritaria, alla validazione agli atti o alla sospensione per visita diretta. Altrettanto prioritaria sarà la calendarizzazione delle eventuali visite dirette disposte.
Infine, l’Istituto provvederà, con apposita comunicazione, a richiedere la tempestiva compilazione ed il conseguente invio del modello AP70 per l’accertamento degli altri requisiti previsti.
Istruzioni operative. Vedi anche le istruzioni operative impartite con msg.715/2015
Sul sito Internet dell’Istituto, nella sezione Modulistica, è stato pubblicato il modello “Domanda di invalidità civile”, integrato alla luce delle nuove disposizioni, che sarà possibile presentare direttamente on line. Al momento, la funzione di presentazione di questa tipologia di domanda di cui all’art. 25, comma 5 DL 90/2014 è disponibile all’interno dell’area dedicata agli enti di patronato nel portale dell’Istituto www.inps.it.
I minori titolari di indennità di frequenza che intendano presentare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno mensile) non sono obbligati ad allegare il certificato medico alla domanda. Nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari all’esito della prevista visita medico-legale, saranno però tenuti a presentare il Modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.
La domanda di prestazioni connesse alla maggiore età, disponibile nelle procedure di trasmissione, è stata modificata con l’introduzione delle seguenti opzioni:
- la prima si riferisce all’accertamento sanitario “ordinario”;
- la seconda si riferisce all’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 25, comma 5 DL 90/2014 (minori con indennità di frequenza);
Disposizioni transitorie
L'art. 25, comma 5 DL 90/2014 spiega la sua efficacia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le nuove disposizioni trovano quindi applicazione “anche” per tutti i minori che abbiano già compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno 2014. Pertanto, alfine di consentire una compiuta disciplina della fase transitoria compresa tra l’entrata in vigore del decreto e la sua piena operatività, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni.
I titolari di indennità di frequenza, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età a far data dal 24 giugno c.a. e non oltre la piena operatività del presente messaggio, potranno produrre istanza ai sensi dell’art. 25, comma 5 DL 90/2014. Resta fermo l’accertamento dei requisiti sanitari al compimento della maggiore età.