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Circolare n. 180 del 14 settembre 1996
OGGETTO: Legge 8 agosto 1995, n.335. Calcolo delle pensioni
secondo il sistema contributivo.
SOMMARIO
Con la presente circolare si illustrano i criteri normativi per
il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto
dalla legge 8 agosto 1995, n.335.
In particolare, vengono fornite le istruzioni per il calcolo con
il sistema contributivo della maggiorazione di anzianita' per le
pensioni di inabilita' con decorrenza successiva al 31 dicembre
1995, da liquidare nei confronti degli assicurati con anzianita'
contributiva inferiore a 18 anni alla predetta data.
1 - PREMESSA
La legge 8 agosto 1995, n.335, ha introdotto con effetto dal 1
gennaio 1996 il sistema di calcolo delle pensioni in forma
contributiva.
Per i lavoratori privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre
1995 iscritti per la prima volta a forme pensionistiche
obbligatorie successivamente a tale data, la pensione e'
liquidata interamente con il sistema contributivo.
La pensione sara' del pari liquidata interamente con il sistema
contributivo per i lavoratori gia' assicurati al 31 dicembre 1995
che opteranno per tale sistema (articolo 1, comma 23).
Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni, la
pensione e' calcolata in forma retributiva per la quota
corrispondente alle anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1995
e in forma contributiva per la quota corrispondente alle
anzianita' contributive acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi
(articolo 1, comma 12).
Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni, la pensione
e' liquidata interamente con il sistema retributivo, anche per le
anzianita' acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi (articolo 1,
comma 13). Cio', sempreche' gli interessati non optino per il
calcolo della pensione con il sistema contributivo.
La pensione e' del pari liquidata interamente con il sistema
retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni
e non fanno valere periodi di contribuzione successivi alla
predetta data. Cio', salvo quanto precisato al punto 3 per le
pensioni di inabilita'.
Si illustrano di seguito le disposizioni che disciplinano il
calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.
2 - CALCOLO DELLA PENSIONE SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale
obbligatoria, nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi si calcola
secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della
pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai
superstiti di assicurato (articolo 1, comma 6).
2.1 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI
(articolo 1, commi 8, 9 e 10)
Ai fini della determinazione del montante individuale dei
contributi occorre:
- individuare la base imponibile annua (cioe' la retribuzione
annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavora-
tori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi
di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da
riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in
ciascun anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno
moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo
del 33 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoratore
dipendente, ovvero per l'aliquota di computo del 20 per cento,
per i periodi di contribuzione da lavoratore autonomo;
- determinare il montante individuale dei contributi sommando
l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato
annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione
risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
2.2 - COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (articolo 1, comma 6)
Il coefficiente di trasformazione e' stabilito in relazione
all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione,
a partire dall'eta' di 57 anni (Tabella A allegata alla legge
n.335, allegato 1).
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di eta'
inferiore a 57 anni (assegno di invalidita', pensione di
inabilita', pensione ai superstiti di assicurato) deve essere
applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i
soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta'
dell'assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di
morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato
di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto
per l'eta' immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il
coefficiente previsto per l'eta' inferiore, per quanti sono i
mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'eta' e la
decorrenza della pensione (o la data di morte). Ipotizzando, ad
esempio, un assicurato di eta' pari a 58 anni e 6 mesi alla data
di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione
relativo all'eta' di 58 anni deve essere incrementato di 6/12
della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo
all'eta' di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all'eta'
di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione
da applicare sara' pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146) = 4,933
per cento.
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
2.2.1 - ASSICURATI ADDETTI A LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI
Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contri-
butivo, gli assicurati addetti a lavori particolarmente usuranti
nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, possono optare per
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo
all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un
anno ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti,
oppure per l'utilizzazione del predetto periodo ai fini
dell'anticipazione fino ad un anno del requisito di eta' di 57
anni richiesto per l'accesso alla nuova pensione di vecchiaia
contributiva (articolo 1, comma 37).
Al riguardo si ricorda che non sono stati ancora emanati i
decreti interministeriali di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n.374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34,
della legge n.335, necessari per l'applicazione della normativa
in parola.
2.2.2 - LAVORATRICI MADRI
Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contri-
butivo, le lavoratrici madri, a prescindere dall'assenza o meno
dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternita',
possono optare per la determinazione del trattamento
pensionistico con l'applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' anagrafica alla data di
decorrenza della pensione, maggiorata di un anno in caso di uno o
due figli, di due anni in caso di tre o piu' figli, oppure per
un'anticipazione dell'eta' pensionabile di quattro mesi per ogni
figlio, nel limite massimo di dodici mesi, rispetto al requisito
di eta' di 57 anni richiesto per l'accesso alla nuova pensione di
vecchiaia contributiva (articolo 1, comma 40).
2.3 - MISURA DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA
Il prodotto del montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della
pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si
ottiene dividendo l'importo annuo per 13.
3 - CALCOLO DELLA PENSIONE DI INABILITA' IN FORMA CONTRIBUTIVA
(articolo 1, comma 15)
3.1 - GENERALITA'
L'importo della pensione di inabilita' da liquidare nei confronti
dei lavoratori assicurati per la prima volta successivamente al
31 dicembre 1995, e la quota di pensione relativa alle anzianita'
maturate dal 1 gennaio 1996 in poi per gli assicurati con
un'anzianita' contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre
1995, sono calcolati in forma contributiva.
Per le pensioni di inabilita' con decorrenza successiva al 31
dicembre 1995 da liquidare in forma contributiva, interamente o
per la quota relativa alle anzianita' acquisite successivamente
al 31 dicembre 1995, anche la maggiorazione di anzianita' di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n.222, si
calcola secondo il sistema contributivo.
Nei confronti degli assicurati con un'anzianita' contributiva
inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la maggiorazione in
parola deve essere liquidata con il sistema contributivo anche
per le pensioni di inabilita' con decorrenza 1 gennaio 1996.
Detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante
individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento,
un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso
tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento
del sessantesimo anno di eta' dell'interessato, computata in
relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute
negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.503.
In ogni caso non puo' essere computata un'anzianita' contributiva
complessiva superiore a 40 anni, ivi compresi i periodi di
contribuzione anteriori al 1 gennaio 1996.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per le pensioni di
inabilita' calcolate con il sistema contributivo, interamente o
per la quota relativa alle anzianita' acquisite dal 1 gennaio
1996 in poi, la maggiorazione e' determinata in ogni caso in
relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno
di eta', indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla
gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
3.2 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE
Per il calcolo con il sistema contributivo della maggiorazione
dell'anzianita' contributiva da attribuire alle pensioni di
inabilita', una volta determinato il montante individuale
relativo ai periodi di contribuzione eventualmente compresi tra
il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione di
inabilita', occorre determinare la quota di contribuzione
riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della
pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di eta',
da aggiungere al montante individuale.
A tal fine occorre:
- individuare le ultime 260 settimane di contribuzione (o il
minor numero esistente) antecedenti la decorrenza della pensione;
- sommare le retribuzioni (o i redditi, per le pensioni di inabi-
lita' da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi)
corrispondenti alle settimane di contribuzione comprese in
ciascun anno solare del periodo individuato;
- rivalutare le retribuzioni (o i redditi) di ciascun anno con i
coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto n.503;
- sommare le retribuzioni (o i redditi) rivalutate e dividerle
per 260. Si ottiene in tal modo la retribuzione media settimanale
(o il reddito medio settimanale) in relazione alla quale va
computata la contribuzione da riferire al periodo mancante al
compimento del sessantesimo anno;
- applicare alla retribuzione media settimanale l'aliquota di
computo del 33 per cento (o al reddito medio settimanale
l'aliquota di computo del 20 per cento, per le pensioni dei
lavoratori autonomi) determinando in tal modo la contribuzione
media settimanale da considerare per il periodo mancante al
compimento del sessantesimo anno di eta';
- moltiplicare la contribuzione media settimanale per il numero
delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza della
pensione di inabilita' e la data di compimento del sessantesimo
anno di eta', tenendo conto che in ogni caso non puo' essere
computata un'anzianita' contributiva complessiva superiore a 2080
settimane. Si ottiene in tal modo la quota di contribuzione
riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo
anno di eta' da aggiungere al montante individuale determinato in
relazione ai periodi di contribuzione eventualmente fatti valere
dall'assicurato tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza
della pensione di inabilita'. La contribuzione relativa alla
maggiorazione di anzianita' contributiva non e' soggetta alla
rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del
PIL di cui all'articolo 1, commi 8 e 9;
- moltiplicare il montante individuale complessivo, comprensivo
della quota di contribuzione aggiuntiva, per il coefficiente di
trasformazione.
3.3 - CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI CON
CONTRIBUZIONE VERSATA IN PIU' GESTIONI ASSICURATIVE
A norma dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n.222,
nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione in una
gestione da lavoro autonomo sulla base di contribuzione versata
in piu' gestioni assicurative, al fine di determinare l'ammontare
della contribuzione da computare per il periodo compreso tra la
decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento
del sessantesimo anno di eta', occorre preliminarmente
individuare la gestione alla quale l'assicurato ha contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di
lavoro autonomo.
Per tali lavoratori, pertanto, la media delle basi annue pensio-
nabili possedute negli ultimi cinque anni, in relazione alla
quale deve essere computata l'ulteriore quota di contribuzione
per il periodo mancante al sessantesimo anno, deve essere
determinata con riferimento ai redditi relativi alle ultime 260
settimane di contribuzione (o al minor numero di settimane
esistenti) antecedenti la decorrenza della pensione, risultanti
nella gestione da lavoro autonomo nella quale hanno contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di
lavoro autonomo.
Non devono pertanto essere prese in considerazione ai fini
dell'anzidetta media eventuali periodi contributivi
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti o in gestioni da lavoro autonomo diverse da quella in
cui l'interessato ha contribuito, continuativamente o
prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
4 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CHE
OPTANO PER IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO (articolo 1,
commi 23 e 24)
Ai lavoratori gia' assicurati al 31 dicembre 1995 e' data
facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensioni-
stico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi
comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla nuova
pensione di vecchiaia disciplinata dall'articolo 1, comma 19,
della legge n.335, a condizione che abbiano maturato un'anziani-
ta' contributiva complessiva pari o superiore a quindici anni, di
cui almeno cinque nel sistema contributivo. L'opzione non potra'
pertanto essere concretamente esercitata prima del 1 gennaio
2001.
Ai fini dell'esercizio dell'anzidetta opzione, il Governo e'
delegato ad emanare entro il 30 aprile 1997, a norma della legge
8 agosto 1996, n.417, disposizioni in materia di criteri di
calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione
delle posizioni assicurative individuali, avendo presente, ai
fini del computo del montante contributivo per i periodi di
contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle
aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della
contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
5 - CALCOLO IN FORMA CONTRIBUTIVA DEI SUPPLEMENTI DI PENSIONE CON
DECORRENZA DAL 1 FEBBRAIO 1996 IN POI
L'articolo 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n.155,
dispone, come e' noto, che i supplementi di pensione da liquidare
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti si calcolano con gli stessi criteri previsti per il
calcolo delle pensioni.
Analoga disposizione e' contenuta, per i supplementi di pensione
da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi,
nell'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 9, comma 2, della legge
2 agosto 1990, n.233.
Conseguentemente, i supplementi per contributi successivi al 31
dicembre 1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo,
qualora il titolare della pensione alla predetta data possa far
valere un'anzianita' contributiva complessiva di almeno 18 anni.
Nel caso che il titolare della pensione alla data del 31 dicembre
1995 possa far valere un'anzianita' contributiva complessiva
inferiore a 18 anni, i supplementi per contributi successivi alla
predetta data devono essere liquidati con il sistema
contributivo.
Qualora la contribuzione utile per il supplemento si collochi in
parte anteriormente e in parte successivamente al 1 gennaio
1996, il calcolo della quota di supplemento relativa alle
anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 deve
essere effettuato con il sistema retributivo, mentre il calcolo
della quota di supplemento relativa alle anzianita' contributive
acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi deve essere effettuato con
il sistema contributivo.
6 - ACCERTAMENTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 PER GLI ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE PERIODI DI CONTRIBUZIONE IN PIU' GESTIONI
Come gia' detto, per gli assicurati che al 31 dicembre 1995
possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni
la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate dal 1
gennaio 1996 in poi deve essere calcolata con il sistema
contributivo.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianita' maturata al 31 dicembre
1995 nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione in
una delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sulla
base di contribuzione versata in piu' gestioni assicurative,
occorre avere riguardo all'anzianita' contributiva
complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative,
computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti
temporalmente (circolare n.14 del 16 gennaio 1996).
In proposito si precisa che anche nel caso di lavoratori che
liquidano la pensione nell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e possono far valere contribuzione
nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ai fini
dell'accertamento dell'anzianita' acquisita al 31 dicembre 1995
occorre avere riguardo all'anzianita' complessivamente maturata
entro tale data, computando tutti i periodi di contribuzione non
sovrapposti temporalmente, ancorche' non utilizzabili in sede di
prima liquidazione della pensione, attese le disposizioni dettate
in materia dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n.155.
Per l'accertamento dell'anzianita' complessivamente maturata al
31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che facciano valere
contribuzione agricola, gli anni di contribuzione devono essere
computati con i criteri previsti per la determinazione
dell'anzianita' contributiva utile per la misura della pensione,
considerando cioe' equivalente ad un anno di contribuzione un
numero di giornate obbligatorie, volontarie e figurative non
inferiore a 270. In ogni caso, per ciascun anno non possono
essere computate piu' di 52 settimane.
7 - TRATTAMENTO MINIMO (articolo 1, comma 16)
Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contribu-
tivo non si applicano le disposizioni in materia di integrazione
al minimo.
Tali disposizioni continuano invece ad applicarsi, oltre che alle
pensioni liquidate interamente con il calcolo retributivo, anche
alle pensioni liquidate in forma retributiva per la quota
relativa alle anzianita' maturate entro il 31 dicembre 1995 e in
forma contributiva per la quota relativa alle anzianita'
acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi.
8 - PROCEDURE AUTOMATIZZATE
I programmi delle procedure automatizzate sono in fase di
aggiornamento per il calcolo della quota di pensione con il
sistema contributivo.
I programmi aggiornati saranno resi disponibili entro la fine del
corrente mese di settembre con apposita comunicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
P.S. Per l'allegato si fa riferimento al supporto cartaceo.