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Circolare 229 del 21 novembre 1996
Oggetto: Art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991
SOMMARIO: Possibilita' di cumulare l'indennita' di mobilita'
con il reddito da lavoro subordinato od autonomo per i
lavoratori destinatari della mobilita' lunga di
vecchiaia.
L'art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 stabilisce
che i lavoratori destinatari della mobilita' lunga per
pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 7, comma 6, della
stessa legge, qualora svolgano attivita' di lavoro
subordinato od autonomo possono cumulare l'indennita' di
mobilita' in misura sufficiente a garantire la percezione di
un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. La stessa
norma stabilisce altresi' che l'importo di tale retribuzione
deve essere rivalutato sulla base della variazione
dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria.
Al riguardo, tenuto conto dei criteri recentemente
definiti con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, si forniscono di seguito le necessarie precisazioni.
Il raffronto della retribuzione spettante all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro con quella percepita in
conseguenza dello svolgimento di un'attivita' di lavoro
subordinato (a tempo indeterminato, determinato o parziale)
va effettuato sulla base dei dati rilevabili dalle relative
buste-paga.
L'importo da erogare mensilmente - con riserva di
conguagli successivi - a titolo di indennita' di mobilita' e'
quello risultante dalla differenza tra la retribuzione del
precedente rapporto di lavoro presa a base per la
liquidazione dell'indennita' stessa e quella riportata sulla
prima busta-paga del nuovo rapporto. La prima di tali
retribuzioni deve essere pero' rivalutata, dal mese di
collocamento in mobilita' a quello di rioccupazione, sulla
base degli indici ISTAT e secondo le istruzioni contenute
nell'allegato alla presente circolare. Tali indici riguardano
il periodo agosto 1991/agosto 1996. Per i mesi successivi
verranno effettuate apposite comunicazioni da parte del
Coordinamento Generale Statistico-attuariale.
Naturalmente, se la nuova retribuzione risultera' pari
o superiore alla vecchia retribuzione rivalutata, non verra'
corrisposta alcuna somma, mentre se la differenza tra dette
retribuzioni risultera' uguale o superiore all'importo del
trattamento di mobilita' in atto continuera' ad essere
erogato tale importo.
All'inizio di ciascun anno solare le SAP, tenendo conto
delle retribuzioni riportate sulle buste-paga presentate dal
lavoratore per i mesi di rioccupazione dell'anno precedente,
ricalcoleranno l'importo del trattamento di mobilita'
spettante per tale anno e, se necessario, effettueranno i
conguagli. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza
verranno portate in detrazione dagli importi mensili da
erogare a titolo di indennita' ovvero, se del caso, a titolo
di pensione; se il conguaglio risultera' invece a favore del
lavoratore il relativo importo verra' corrisposto in unica
soluzione.
Qualora la nuova attivita' di lavoro sia a tempo
determinato deve essere anche predisposto il ripristino
automatico della corresponsione per intero del trattamento di
mobilita' alla data di scadenza del rapporto.
Per quanto riguarda la determinazione dell'importo
mensile dell'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori
destinatari della norma in parola che svolgano un'attivita'
di lavoro autonomo, il reddito annuo conseguito deve essere
diviso per dodici e il quoziente ottenuto va raffrontato con
la retribuzione mensile spettante al lavoratore all'atto del
collocamento in mobilita', cioe' quella in base alla quale e'
stata liquidata la relativa indennita'. Se l'attivita'
autonoma inizia in corso d'anno, il reddito complessivo deve
essere invece diviso per il numero dei giorni compresi
nell'arco temporale di svolgimento dell'attivita' stessa. Il
relativo quoziente deve essere moltiplicato per 30 ed il
risultato ottenuto va raffrontato con la retribuzione mensile
spettante al momento del licenziamento.
L'importo da erogare mensilmente - con riserva di
conguagli successivi - a titolo di indennita' di mobilita' e'
quello risultante dalla differenza tra l'ultima retribuzione
mensile percepita dall'interessato e il reddito mensile, come
sopra determinato, ricavato dal lavoro autonomo.
La predetta retribuzione deve essere pero' rivalutata,
fino al mese di inizio dell'attivita' autonoma, in modo
analogo a quello gia' indicato per la rioccupazione presso
altro datore di lavoro.
Per la corresponsione dell'indennita' spettante
nell'anno di avvio dell'attivita' autonoma e' indispensabile
che il lavoratore dichiari il reddito che presume di
conseguire in tale anno, mentre per gli anni successivi
l'erogazione della prestazione in parola avra' luogo - con
riserva di conguagli successivi - sulla base del reddito
indicato nell'ultima dichiarazione annuale dei redditi
presentata dall'interessato.
Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del
termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei
redditi, l'interessato deve documentare il reddito
effettivamente conseguito nell'anno precedente in conseguenza
dello svolgimento dell'attivita' autonoma, presentando copia
della dichiarazione stessa.
Sulla base della documentazione pervenuta le Sedi
determineranno l 'importo del trattamento di mobilita'
spettante per l'anno precedente ed opereranno i relativi
conguagli, procedendo in modo analogo a quello indicato per
l'attivita' di lavoro dipendente.
Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno successivo
a quello di inizio della nuova attivita' di lavoro
subordinato od autonomo, le SAP dovranno nuovamente
rivalutare l'ultima retribuzione del precedente rapporto
sulla base della variazione dell'indice ISTAT di cui sopra. A
tal fine dovra' tenersi conto della relativa variazione media
dell'anno precedente riportata nell'unito allegato o nelle
successive comunicazioni del Coordinamento Generale
Statistico-attuariale.
L'importo della retribuzione rivalutata dovra' essere
preso a base per determinare, con i criteri di cui sopra,
l'importo dell'indennita' di mobilita' eventualmente da
corrispondere per l'anno in corso, con riserva di conguagli
successivi.
Cosi', ad esempio, nel caso di un lavoratore collocato
in mobilita' in data 10.4.1992 e rioccupatosi in data
20.10.1994, l'importo della retribuzione che ha dato luogo
alla liquidazione iniziale del trattamento di mobilita' deve
essere rivalutato, dal mese di aprile 1992 al mese di ottobre
1994, ai fini della determinazione dell'indennita' da
corrispondere dalla data di rioccupazione (differenza tra il
predetto importo cosi' rivalutato e quello del reddito
derivante dalla nuova occupazione); il medesimo importo gia'
rivalutato deve essere ancora rivalutato all'1.1.1995 e
all'1.1.1996, ai fini della determinazione dell'indennita'
da corrispondere rispettivamente per gli anni 1995 e 1996.
Si sottolinea che, per non incorrere nella decadenza dal
diritto all'indennita' di mobilita', anche i lavoratori
destinatari della disposizione in oggetto sono tenuti a
comunicare, nei tempi e nelle forme previste per la
generalita' dei lavoratori in mobilita', la data di inizio
della nuova attivita' di lavoro subordinato od autonomo.
L'istanza con la quale l'interessato dichiara di volersi
avvalere del cumulo previsto dalla disposizione di legge in
oggetto deve essere presentata alla Sede che eroga il
trattamento di mobilita' e deve essere corredata della
necessaria documentazione ( busta-paga, iscrizione Camera di
commercio, partita IVA, dichiarazione di reddito presunto,
ecc.).
Per cio' che concerne l'utilizzazione della procedura
automatizzata di gestione delle domande di mobilita' per i
casi in argomento, la corresponsione dell'indennita'
nell'intera misura deve essere sospesa con decorrenza
dall'inizio dell'attivita' stessa.
Per la liquidazione della quota di indennita' di
mobilita', che - in considerazione del limitatissimo numero
di casi segnalati - va calcolata manualmente, nel rispetto
delle regole sopra specificate, si deve utilizzare la
procedura dei "Pagamenti Vari" (pgm 4422) creando un'apposita
collezione sulla quale riportare mensilmente i pagamenti da
effettuare. Per ogni singola posizione, oltre ai dati
anagrafici e di residenza del lavoratore, deve essere
acquisito il numero della domanda di mobilita' originaria, la
categoria "I. MOB.", l'importo da corrispondere, il periodo
cui si riferisce il pagamento e, come causale dello stesso,
la specifica "INT. ART. 9 L. 223/91". La collezione deve
essere elaborata utilizzando le funzioni proprie della
procedura in argomento.
Si aggiunge, per completezza, che il piu' volte citato
art. 9, comma 9, stabilisce che, per la determinazione
della retribuzione pensionabile, i lavoratori in questione
hanno la facolta' di richiedere l'accredito della
contribuzione figurativa prevista per l'indennita' di
mobilita' in luogo della contribuzione effettiva relativa
alla nuova attivita' lavorativa.
A tale riguardo si fa riserva di successive istruzioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato
NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA VALEVOLI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI NEI
SETTORI DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ALTRI
SETTORI INTERESSATI (*)
Indici mensili: base Agosto-Ottobre 1982=100
1991 1992 1993 1994 1995 1996
Media anno
precedente 192,40 201,43 210,02 218,98 233,06
Gennaio 198,24 204,83 215,38 225,87 239,59
Febbraio 198,70 205,34 215,75 227,41 240,19
Marzo 199,38 206,20 216,01 229,39 241,23
Aprile 200,65 208,14 216,70 231,41 243,94
Maggio 201,15 208,94 217,27 232,66 243,98
Giugno 201,34 209,61 217,95 233,36 244,11
Luglio 202,40 211,36 219,77 234,67 244,59
Agosto 194,06 201,77 211,64 219,45 234,59 244,75
Settembre 194,54 202,33 211,70 220,13 235,12
Ottobre 196,01 203,34 213,36 221,79 236,63
Novembre 196,76 203,76 214,42 222,95 237,47
Dicembre 197,49 204,14 214,70 224,58 238,14
(*) La tabella e' stata opportunamente elaborata per tenere conto,
a partire dal febbraio 1992, della esclusione, dal calcolo degli
indici, della voce "tabacchi".
ISTRUZIONI ED ESEMPI
Per ciascuna retribuzione da rivalutare si dovranno
preliminarmente individuare la data iniziale e quella finale
del periodo per il quale essa deve essere rivalutata.
Si procedera' poi ad individuare nella tabella degli
indici del costo della vita i valori corrispondenti ai mesi
nei quali si collocano, rispettivamente, le due date in
questione.
Si calcolera' il rapporto tra l'indice del mese finale e
quello del mese iniziale, arrotondando il risultato alla
quarta cifra decimale. L'arrotondamento sara' effettuato per
eccesso se il quinto decimale e' maggiore o uguale a 5, per
difetto negli altri casi (ad esempio, un rapporto pari a
2,14514 sara' arrotondato a 2,1451, mentre un rapporto pari a
2,14515 sara' arrotondato a 2,1452).
La retribuzione rivalutata sara' pari al prodotto tra
l'importo della retribuzione e il coefficiente di
rivalutazione cosi' determinato.
Si riportano qui di seguito due diverse esemplificazioni
di calcolo.
Esempio n. 1
Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal mese di
dicembre 1991 al mese di settembre 1994.
L'indice corrispondente alla data iniziale (dicembre 1991) e'
pari a: 197,49.
L'indice corrispondente alla data finale (settembre 1994) e'
pari a: 220,13.
Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con
le avvertenze dianzi indicate, e' pari a:
220,13 : 197,49 = 1,1146
La retribuzione rivalutata sara quindi pari a:
œ 1.000.000 x 1,1146 = œ 1.114.600
Esempio n. 2
Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal mese di
maggio 1995 al mese di agosto 1996.
L'indice corrispondente alla data iniziale (maggio 1995) e'
pari a: 232,66.
L'indice corrispondente alla data finale (agosto 1996) e'
pari a: 244,75.
Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con
le avvertenze dianzi indicate, e' pari a:
244,75 : 232,66 = 1,0520
La retribuzione rivalutata sara' quindi pari a:
œ 1.000.000 x 1,0520 = œ 1.052.000
Il Direttore Generale
Cioffi