Eureka Previdenza

Copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti

(msg.6361/2008)

Con circolare n. 16 del 4 febbraio 2008 è stato precisato che la legge finanziaria 2008 ( legge 24/12/2007) ha sostituito gli artt. 26, 31, 36 e abrogato gli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 riguardanti le disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità in caso di adozioni e affidamenti


La riforma riguarda sia le adozioni nazionali che internazionali e prevede la possibilità di fruire, a partire dal 1° gennaio 2008, di un congedo di maternità/paternità  della durata di cinque mesi.  In particolare, per le adozioni nazionali il congedo deve essere fruito durante i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del  minore nella famiglia (secondo quanto risulta dall’atto dell’autorità competente)  a prescindere dall’età del  minore all’atto dell’adozione.  Per le adozioni internazionali, invece, ferma restando la durata di cinque mesi, il congedo può essere fruito anche  prima dell’ingresso in Italia del minore oltre che successivamente (la data di ingresso del minore in Italia deve risultare  dall’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni). 
Si precisa che nei casi in cui nel corso dell’anno 2008 l’assenza dal lavoro sia stata fruita ad altro titolo – sempre nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto ingresso  – e sempre che l'assenza possa essere fatta valere a titolo di congedo di maternità, il periodo stesso, a domanda, può essere trasformato a titolo di  congedo. 


In caso di affidamento, invece, la lavoratrice ovvero il lavoratore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo di tre mesi da fruire entro i cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento in modo continuativo o  frazionato  anche se all’atto dell’affidamento il minore abbia superato i sei anni di età. Si ricorda che a decorrere dal 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge n. 903/77 (circolare n.542 del 26 novembre 1980) il  congedo di maternità/paternità riconosciuto in  caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento è  equiparato al congedo di maternità /paternità.   


Pertanto, se fruito in  costanza di rapporto di lavoro, il relativo accredito figurativo non richiede alcuna anzianità contributiva pregressa. Se, invece, verificato fuori dal rapporto di lavoro la copertura figurativa ai fini pensionistici è stabilita da quanto disposto dall’art. 25 comma 2, del D.Lvo 151/2001 e, quindi, a condizione che, all’atto della domanda, il genitore adottivo o affidatario possa vantare cinque anni di contributi versati in  costanza di rapporto di lavoro.       


In attuazione delle nuove disposizioni (commi 455 e 456 dell’art. 2 della citata Legge Finanziaria 2008  che ha sostituito l’art. 36 e abrogato l’art. 37 del D.Lvo 151/2001) il congedo parentale ( sei mesi per ogni genitore o dieci, elevabili a undici qualora richiesti da entrambi)  può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del bambino e comunque non oltre il compimento della maggiore età,  entro gli otto anni dall’ingresso dello stesso minore nel  nucleo familiare.  Analogamente a quanto stabilito per il congedo di maternità/paternità anche il periodo di congedo parentale -  sempre a partire dal 18.12.1977 -  è accreditabile figurativamente se richiesto nell’ambito di un rapporto di lavoro e può formare oggetto di  riscatto, se collocato temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, purchè  all’atto della domanda i richiedenti possano fare valere 5 anni di contribuzione versati nell’AGO. 
Si precisa inoltre che gli eventi in argomento, dichiarati dalle aziende con flusso EMens, vengono accreditati in automatico nell’estratto conto dei lavoratori interessati, completi degli importi da riconoscere a titolo di “differenze accredito”, utili per la determinazione della retribuzione pensionabile. Detti eventi, pertanto, non devono essere acquisiti in ARPA.  L’acquisizione deve essere conseguentemente limitata agli eventi temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro ed a quelli riguardanti soggetti ancora non interessati dal flusso EMens, sempre che le relative informazioni non siano già presenti nelle rispettive denunce individuali.    

 

Maternità fuori rapporto lavoro

Effetti dell'accredito ai fini pensionistici

(circ.102/2002)

L’articolo 25 comma 2 del dlgs 151/2001, dispone che per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, " sono considerati utili ai fini pensionistici ".
I contributi in questione sono da considerare utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità.
Le domande di pensione diretta o ai superstiti, pendenti in sede amministrativa o giudiziaria, devono essere definite tenendo conto degli eventuali contributi accreditabili ai sensi delle disposizioni in parola.
Devono essere riesaminate ed accolte, a richiesta degli interessati, le domande di prestazione, già definite negativamente per mancanza dei requisiti contributivi ed assicurativi con provvedimento per il quale non si è verificato il termine di decadenza (circ. 123/97).
Le istanze ovvero i ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.
Per quanto riguarda gli effetti, secondo quanto dispone la norma, la contribuzione figurativa viene accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Per gli effetti dei contributi figurativi ai fini pensionistici occorre tenere presente che la contribuzione relativa a periodi compresi entro il 1° gennaio 1994 è da considerare utile dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.151 del 2001 (27 aprile 2001).
Di conseguenza, le prestazioni da liquidare con il computo determinante della contribuzione dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro anteriori al 1° gennaio 1994 non possono avere decorrenza anteriore al 1° maggio 2001 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del citato decreto legislativo).
In caso di titolarità di due o più pensioni, gli effetti economici dell’eventuale trasferimento del trattamento minimo, da attuarsi in conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 125 del 30 giugno 2000, decorrono dal 1° maggio 2001. Peraltro, ove tale trasferimento risulti pregiudizievole, determinando una diminuzione della prestazione in godimento, le Sedi sono invitate a renderne edotti gli interessati, ai quali sarà data facoltà di optare per il mantenimento della situazione preesistente, con rinuncia all’accredito della contribuzione in oggetto (msg.281/2003).

Maternità fuori rapporto lavoro

Periodo da riconoscere coperto da altra contribuzione

(circ.61/2003)

Si ritiene, altresì, utile ribadire che l'accredito di contribuzione figurativa può avvenire solo nel caso in cui, nelle varie gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo, il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto ).

Quando la richiesta di accredito figurativo si riferisce a periodi, in corrispondenza dei quali risulta già accreditata contribuzione per disoccupazione, si procede alla modifica del titolo dell’accredito (da figurativo per DS a figurativo per maternità), considerata la diversa efficacia delle due contribuzioni figurative ai fini pensionistici. Ciò in applicazione di quanto previsto per gli accrediti figurativi per maternità dal 21 luglio 1969 ( v. circolare n.220 del 21.7.1969 ,parte seconda, punto 1,nota 2 ).

Maternità fuori rapporto lavoro

Nascite avvenute all'estero

(msg.4837/2004)

Nel caso di nascita avvenuta all’estero, non si ritiene che, in presenza dei prescritti requisiti contributivi, esistano motivi ostativi al riconoscimento dei perdetti periodi dal momento che la disposizione legislativa non contiene limitazioni territoriali.
Il criterio è inoltre supportato, per analogia, da quanto precisato, su conforme parere del Ministero del lavoro, in materia di anticipo di età per la pensione di vecchiaia alle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95 (v. punto 5 della circolare n.123 del 12 giugno 1996).
Si coglie l’occasione per precisare che il legislatore ha inteso tutelare le situazioni in cui i periodi in esame siano scoperti da tutela previdenziale in quanto svolti al di fuori del rapporto di lavoro.
Ne consegue che le disposizioni in esame non possono trovare applicazione nel caso in cui i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità siano in costanza di rapporto di lavoro svolto in uno stato convenzionato.
Quanto sopra è inoltre in linea con il criterio di cui al punto 4 della citata circolare n.123/96, secondo il quale, nei casi di assenza dal lavoro prestato all’estero, non si può procedere al riconoscimento dei periodi figurativi per periodi di assenza dal lavoro per assistenza ai figli di cui all’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95.
Qualora in fase di totalizzazione, per il diritto alla pensione, di periodi fatti valere in stati convenzionati dovesse risultare una sovrapposizione di periodi italiani riconosciuti ai sensi del decreto in esame e di periodi esteri obbligatori o assimilati, dovranno trovare applicazione le specifiche disposizioni previste in materia di sovrapposizione di periodi dalle singole normative internazionali applicabili al caso in trattazione.

Maternità fuori rapporto lavoro

Requisito del quinquennio di contribuzione

(circ.61/2003)

Per quanto concerne la verifica del requisito contributivo richiesto ai fini dell'accredito figurativo degli eventi al di fuori del rapporto di lavoro si chiarisce che al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata, comprese quelle che di per sé non darebbero titolo all'accredito stesso (ad es. contribuzione da lavoro domestico, ecc.),considerato che l'art.25, comma 2, del decreto n.151, prevede esclusivamente la titolarità di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Di conseguenza il requisito in argomento non può essere perfezionato totalizzando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma, fermo restando che l'accredito può essere effettuato nel caso in cui i richiedenti - titolari di contribuzione mista, cioè da lavoro dipendente ed autonomo - possano comunque far valere almeno cinque anni di contribuzione maturata in costanza di attività lavorativa dipendente, in periodi precedenti o successivi all'evento da riconoscere.
Si precisa inoltre che, nel caso di iscrizione negli elenchi agricoli, il requisito del quinquennio di contribuzione effettiva è verificato tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 7, commi 9 e 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638; detto requisito si perfeziona cioè in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri, per gli uomini e di 310 contributi giornalieri, per le donne, cioè il requisito normalmente richiesto ai fini dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (circ.100/2008).
E’ stato precisato con circ.61/2003 che tale requisito deve essere posseduto al momento della domanda di accredito e deve riferirsi a contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato nell’AGO e non  si può procedere  alla totalizzazione con eventuale contribuzione versata nelle gestioni autonome ART/COM e CD/CM (msg.6726/2005).


Utilizzo della contribuzione estera dal 1/05/2010

(circ.41/2011)

In risposta al quesito, il suddetto Ministero ha comunicato che, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, il contenuto del punto 6 della circolare n. 261 del 9 novembre 1993 deve ritenersi superato.
Pertanto, con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario - periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, Paper SED P5000 -, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.
Inoltre, vista la rilevanza della citata disposizione e dell’ormai prossima applicazione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera ed ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in tali Stati.


Contribuzione estera sino al 30/04/2010
(msg.4837/2004)

Il requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva sarebbe perfezionato solo con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in paesi legati all’Italia dalla regolamentazione comunitaria ovvero da accordi internazionali di sicurezza sociale non si può non tenere conto dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.503 del 30 giugno 1992, che, come noto, ha introdotto l’accredito figurativo per i periodi relativi a maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che si facessero valere 5 anni di contribuzione effettiva e che la nascita fosse avvenuta dopo il 1° gennaio 1994.
Con il decreto n.151/2001 i suindicati periodi sono riconoscibili indipendentemente dalla loro collocazione temporale, ma sempre a condizione che alla data della domanda sia fatto valere lo stesso requisito di 5 anni di contributi già previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.503 del 30 giugno 1992.
Conseguentemente si confermano le istruzioni di cui al punto 6 della circolare n 261 del 9 novembre 1993, secondo le quali il predetto requisito dei 5 anni di contribuzione effettiva deve essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana.
Tale criterio deriva da quanto enunciato dal Ministero del Lavoro in merito alla rilevanza ai fini non pensionistici dei periodi contributivi maturati in Stati convenzionati. (v. messaggio n.13245 del 18 luglio 1987).

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