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La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI
Modalità e termini di versamento del contributo
(circ.172/2003)
Nei confronti dei dirigenti autorizzati alla prosecuzione volontaria valgono gli stessi termini e le stesse modalità di versamento già previsti per la generalità dei prosecutori volontari.
La contribuzione volontaria deve essere perciò versata per trimestri solari, mediante bollettini di c/c postale forniti dall’Istituto, entro i termini di legge (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo dell’anno successivo), pena l’annullamento ed il rimborso senza interessi delle somme versate in ritardo e salva la facoltà di attribuire detti importi, quando possibile, al trimestre solare precedente la data del relativo versamento.
La contribuzione riferita al periodo compreso fra la decorrenza della prosecuzione volontaria e la fine del trimestre nel corso del quale viene notificato all’interessato il relativo provvedimento di autorizzazione deve essere versata entro la fine del trimestre solare successivo; entro lo stesso termine va pagata la contribuzione volontaria per i periodi non coperti, compresi nel semestre precedente la domanda.
Il versamenti relativo a ciascun trimestre successivo deve essere effettuato entro la fine del trimestre solare seguente a quello cui i contributi volontari si riferiscono.
Nel caso di versamenti di importo inferiore a quello dovuto, si accrediterà in favore dell’interessato il numero, arrotondato per difetto, dei contributi settimanali ottenuti dividendo la somma versata per l’importo del contributo settimanale dovuto; la somma residua dovrà essere restituita all’assicurato senza rivalutazione monetaria e senza interessi.