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Sesta salvaguardia - 32.100
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria - Lettera B
(msg.8881/2014)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di seguito indicati:
- articolo 1, comma 194, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Come disposto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 147 del 2014, i lavoratori di cui alle predette lettere a) e f) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.
Al riguardo si rammenta che lalegge n. 147 del 2013 prevede, quale condizione per l’accesso al beneficio della c.d. quinta salvaguardia per le categorie di lavoratori di cui al presente punto, la decorrenza del trattamento pensionistico entro 6 gennaio 2015.