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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Messaggio 306 del 20 agosto 2003
Oggetto:
Calcolo della pensione di inabilità in forma contributiva nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Modalità di calcolo della maggiorazione convenzionale.
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo della pensione di inabilità per gli iscritti alla Gestione Separata.
In particolare è stato chiesto quale sia l’aliquota di computo applicabile per la determinazione della contribuzione da considerare per il periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età.
Si richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 15, della legge 8.8.1995, n. 335 il quale dispone che “per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all’art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all’atto dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14”. Per effetto del richiamato comma 14 per la pensione di inabilità liquidata a soggetti di età inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
I relativi criteri applicativi sono stati forniti in generale con la circolare n. 180 del 14 settembre 1996.
Per gli iscritti alla Gestione separata sono operanti, com’è noto, aliquote di computo per il calcolo della pensione differenziate in relazione alla situazione dell’interessato e nei diversi anni. Si vedano in proposito le circolari n. 21 del 30 gennaio 2003, e n. 26 del 28 gennaio 2002.
Ai fini del calcolo della pensione di inabilità per i predetti assicurati l’aliquota di computo da applicare alla retribuzione media settimanale per la determinazione della contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età, è pari a quella vigente per l’interessato nella predetta Gestione separata alla data di decorrenza del trattamento pensionistico in parola.
Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione di inabilità a carico della gestione stessa (v. circolare n. 108 del 7 giugno 2002, punto 2).
In tal caso i periodi contributivi maturati nelle richiamate gestioni pensionistiche concorrono con quelli maturati nella Gestione separata nella determinazione dell’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, da tener presente nell’attribuzione della maggiorazione prevista dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335.
IL DIRETTORE CENTRALE
(De Stefanis)
Messaggio 379 dell'11 luglio 2003
Oggetto:
Procedura 3ERRE. Definizione delle domande di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 D.Lgs. 564/1996 - Tipo pratica "ISL5").
In riferimento alle disposizioni emanate con circolare n. 220 del 14 novembre 1996, si comunica che sono in linea i programmi per la definizione delle domande di cui all’oggetto.
La procedura consente di determinare l’onere dovuto e le modalità di versamento, nonché di emettere il provvedimento di accoglimento ed i bollettini di conto corrente postale, come per la generalità delle pratiche trattate dalla procedura 3ERRE.
Per le domande in oggetto si evidenzia che sono riscattabili – se non altrimenti coperti e in alternativa alla possibilità di effettuare versamenti volontari - i soli periodi successivi al 31 dicembre 1996. Non è richiesta una contribuzione minima, ma è sufficiente, per accedere al riscatto, la qualifica di iscritto.
Ad ogni buon fine si ricorda che per questo tipo di pratica, sono riscattabili periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali nella misura massima di 3 anni. Tali assenze devono risultare da apposite attestazioni rilasciate dal datore di lavoro con la precisazione che le stesse sono prive di copertura assicurativa.
Con l’occasione si sottolinea che l’esercizio della facoltà di riscatto si perfeziona con il versamento di un onere, il cui ammontare deve essere determinato – secondo i casi – con le modalità della riserva matematica ovvero con il sistema del calcolo percentuale, applicando rispettivamente i criteri dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 ovvero dell’articolo 2, ultimo comma, del D.Lgs. n. 184/1997.
A tale proposito si precisa che i criteri di calcolo dell’onere come riserva matematica sono analoghi a quelli già applicati al riscatto del corso legale di laurea.
Peraltro, considerato che le modalità del calcolo percentuale non richiedono particolari puntualizzazioni (l’onere deve essere determinato sulla base della retribuzione imponibile dei 12 mesi di contribuzione antecedenti la relativa domanda), nelle istruzioni operative allegate al presente messaggio vengono illustrate le varie fasi del solo calcolo con riserva matematica, applicabile alle domande di assicurati che hanno maturato contribuzione per almeno 18 anni interi alla data del 31 dicembre 1995.
Il Direttore l’Area
P. Pellizzari
Messaggio 49 del 15 gennaio 2003
OGGETTO: Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali.
A) Integrazioni salariali ordinarie.
Con riferimento a quanto previsto al punto 1) della circ. n. 155 del 1.10.2002 si precisa che i criteri ivi rappresentati sono applicabili anche nei casi di autorizzazione concessa antecedentemente alla data di emanazione della circ. n. 155 del 1.10.02, e per il quale non è stata ancora presentata la relativa domanda da parte delle aziende. Al fine di chiarire ulteriormente la materia si evidenzia che:
A.1. Se la data di notifica del provvedimento è anteriore alla data finale del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di fine periodo di paga in corso alla data di scadenza del termine di durata della concessione. Ai sei mesi possono aggiungersi ulteriori 16 giorni, concessi per la presentazione della denuncia mensile da mod. DM/10. In questo caso la data di emissione dell’autorizzazione concessa verrà immessa dall’operatore INPS e dovrà essere un giorno non festivo, successivo alla data di elaborazione, calcolato tenendo conto dei giorni necessari per la spedizione.
A.2. Se la data di notifica del provvedimento è successiva alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato non opererà il termine di decadenza semestrale, bensì l’ordinaria prescrizione decennale, che inizia a decorre dalla data finale del periodo di paga in corso alla data di scadenza del termine di durata della concessione. Anche in questo caso la data di emissione della autorizzazione verrà immessa dall’operatore INPS con le stesse modalità illustrate al precedente punto A.1.
B) Integrazioni salariali straordinarie anticipate dai datori di lavoro.
Facendo seguito alla circ. n. 116 del 25.5.01 si precisa che i termini indicati nella stessa hanno natura ordinatoria e non perentoria. Pertanto alla richiesta di rimborso della CIG straordinaria non è applicabile alcun termine di decadenza, ma è operante l’ordinaria prescrizione decennale. Ciò posto, come evidenziato nella citata circolare, si conferma che la richiesta delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione straordinaria va presentata entro il termine ordinatorio (e non perentorio) di sei mesi, che cominciano a decorrere:
• dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso, ove la pubblicazione del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nella Gazzetta Ufficiale avvenga prima della predetta scadenza;
• dal termine finale del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso, se il periodo concesso è già esaurito alla data di pubblicazione del relativo provvedimento.
Si chiarisce infine che nell’ipotesi in cui l’Istituto venga autorizzato dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad effettuare il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie, il diritto soggettivo del lavoratore interessato a percepire le prestazioni anzidette è soggetto alla prescrizione decennale, decorrente dalla data di emanazione del decreto stesso.
Nelle ipotesi di pagamento diretto sul mod. I.G.Str/Aut dovranno essere apposti gli estremi identificativi del decreto ministeriale di concessione
IL DIRETTORE CENTRALE
(Luigi Ziccheddu)
Messaggio 26 del 1° dicembre 2003
Progetto interventi in favore dell'occupazione
Oggetto:
Fondo di Solidarietà del personale delle aziende di credito ordinario - D.M. 158/2000 - Assegno straordinario e attività lavorativa - Criteri applicativi.
L’art.11 del D.M. 28.04.2000, n. 158 – contenente il Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario - contiene una serie di disposizioni in materia di fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto, dell’assegno straordinario di cui all’art.5, comma 1, lettera b, dello stesso D.M. 158 e di contestuale svolgimento di attività lavorativa.
In particolare il comma 1 e il comma 3 dell’art.11 disciplinano rispettivamente i casi di incompatibilità e di cumulo tra detto assegno straordinario e il reddito da lavoro prodotto in costanza di fruizione dell’assegno stesso.
L’esatta interpretazione e/o applicazione delle disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di credito destinatarie del D.M. 158/2000.
Tali problematiche sono state sottoposte all’esame del Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il 13.11 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria competenza ai sensi dell’art.4 del D.M. 158.
Il Comitato – nel riservarsi di approfondire e definire in successive sedute le ulteriori problematiche connesse con l’attuazione della normazione contenuta nell’art.11- ha approvato i criteri applicativi di seguito indicati.
1- Sia l’art.11 del D.M. 158/2000, sia il D.M. nel suo complesso sono da considerarsi "legislazione speciale", con conseguenti possibilità di deroghe alle disposizioni che si applicano alla generalità dei lavoratori e delle aziende.
2- " Per attività determinante redditi da lavoro da considerarsi incompatibili con la fruizione dell’assegno straordinario ex art.5 deve intendersi soltanto quella in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro presso cui prestava servizio il lavoratore".
Da ciò consegue la possibilità per quest’ultimo di operare nell’ambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con l’ex datore di lavoro oltreché direttamente con lo stesso ex datore di lavoro.
A tali conclusioni si è pervenuti - ha ritenuto di dover precisare il Comitato stesso – in quanto le disposizioni contenute nell’art.11 hanno il duplice scopo da una parte di salvaguardare la professionalità e le potenzialità reddituali del lavoratore che diventa titolare di assegno straordinario e, dall’altra, di tutelare e/o non aggravare la situazione di crisi aziendale che costituisce il naturale presupposto per la richiesta di attivazione, da parte delle singole imprese, degli interventi del Fondo.
3- La violazione del divieto di svolgere un’attività concorrenziale con il proprio ex datore di lavoro - violazione che determina la incompatibilità tra attività lavorativa e fruibilità dell’assegno straordinario - comporta la sospensione, a far tempo dall’inizio di questa attività, dell’assegno straordinario (sospensione si sottolinea, e non decadenza) per tutto il periodo di svolgimento di tale attività lavorativa, cessata la quale dovrà essere rimesso in pagamento detto assegno straordinario per un arco di temporale complessivo (mensilità di assegno straordinario percepite e da percepire + mesi di sospensione dell’assegno straordinario) pari alla durata di detto assegno straordinario inizialmente determinata (pari cioè al numero di mesi mancanti alla data di maturazione del diritto alla pensione diretta determinati al momento dell’accesso al Fondo).
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Nel far riserva di comunicare successivamente le ulteriori decisioni interpretative e/o applicative del Comitato Amministratore in ordine alle altre disposizioni contenute nell’art.11, si invitano le sedi ad uniformarsi ai criteri di cui sopra sia per le situazioni non ancora definite, sia per quelle definite in modo difforme.
IL DIRETTORE DEL PROGETTO
Piero Righetti
Messaggio 92 del 18 luglio 2003
Oggetto:
Dirigenti di aziende industriali ex INPDAI - Versamento della contribuzione volontaria anno 2003 - Termini di pagamento - Compatibilità con l’iscrizione alla gestione separata INPS.
1. Rinnovo bollettini di conto corrente postale
Sono state completate le attività connesse al controllo di qualità delle posizioni relative ai prosecutori volontari, trasmesse dal sistema informativo dell'ex INPDAI per essere inserite nel sistema informativo dell'Istituto.
Si è proceduto pertanto alle elaborazioni connesse alla predisposizione dei bollettini di versamento utilizzando le procedure di gestione previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Si fa presente che, in considerazione del ritardo con il quale vengono inviati i bollettini, i versamenti effettuati entro il 30 settembre 2003 e relativi al primo trimestre 2003 saranno considerati validi e pertanto non rimborsabili. Entro la stessa data del 30 settembre 2003 dovranno altresì essere versati i contributi afferenti il secondo trimestre 2003.
Sono state inoltre completate le attività necessarie per la stampa e spedizione con l'utilizzo di Postel. Gli elenchi relativi alle posizioni per le quali sono stati emessi i bollettini sono disponibili sul sito INTRANET all'indirizzo:
FTP:\\FTP.INPS/DIREZIONEGENERALE/DCSIT/CONTRIBUTIDIVERSI/VERSAMENTIVOLONTARI/
INPDAI2003_XXXXXXXX dove XXXXXXXXX corrisponde al nome della regione (per il Trentino Alto Adige sono previsti due elenchi individuati come Trentino e Bolzano).
Ogni agenzia dovrà impostare l'ultimo qualificatore con il nome della propria regione di appartenenza (TERAMO ad esempio imposterà come ultimo qualificatore: INPDAI2003_ABRUZZO).
Ovviamente è già possibile effettuare la stampa di eventuali duplicati tramite la procedura HELIOS.
Qualunque segnalazione o richiesta di chiarimenti potrà essere inoltrata via e-mail al Sig. Bruno Iessi o alla Dott.ssa Teresa Bocchetti (Struttura PDAI e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).
2. Compatibilità con l’iscrizione alla Gestione Separata INPS
Si fa presente che, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 26.5.2003, prot. N. 781/VII/ L.289/2202, ha convenuto sulla proposta avanzata dall’Istituto di consentire, anche successivamente al 1.1.2003, ai dirigenti ex INPDAI già autorizzati alla contribuzione volontaria, nonché ai dirigenti che hanno comunque risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2002, il versamento dei contributi volontari in costanza di versamento alla Gestione Separata INPS nel rispetto della normativa in vigore presso l’INPDAI.
Ciò, sul presupposto che – pur nell’esigenza di garantire condizioni omogenee tra tutti i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria – nel caso dei dirigenti dell’industria non potesse prescindersi dalla necessità di salvaguardare le aspettative di coloro che, avendo risolto il rapporto di lavoro con la prospettiva di conseguire il diritto al trattamento pensionistico INPDAI attraverso la contribuzione volontaria, avessero poi iniziato un’attività comportante l’iscrizione alla gestione separata INPS.
IL DIRETTORE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
V. Crecco
IL DIRETTORE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
G. Craca
IL DIRETTORE CENTRALE
STRUTTURA PDAI
P. Di Giorgio