Eureka Previdenza

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

Periodi lavorati prima del compimento del 15° anno

(circ.267/1995)

Le posizioni assicurative ricostituite in Italia ai sensi della legge in oggetto non possono riguardare periodi di attivita' lavorativa svolta in Libia, tra il 1 luglio 1957 ed il 21 luglio 1970, in epoca anteriore alla data del compimento dell'eta' minima ivi prevista (15 anno di età) per essere ammessi al lavoro e, quindi, alla corrispondente tutela assicurativa. Tale limitazione riguarda non solo i lavoratori dipendenti ma anche quelli autonomi dei settori dell' agricoltura, dell'artigianato e del commercio.


Per l' attuazione della norma di legge in oggetto, la quale prevede in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia la ricostituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative relative ad attività di lavoro dipendente e autonomo svolto in tale paese nel periodo dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970, sono state emanate le relative disposizioni con circolare n.248 del 25.10.1991. Si e' posto ora il problema se possano o meno formare oggetto di ricostituzione delle posizioni assicurative in argomento quei periodi che si collocano in epoca anteriore al limite minimo di età previsto per l' avviamento al lavoro e cioè se possa tenersi conto, anche per i casi di specie, delle istruzioni impartite, da ultimo con circolare 143 del 10.5.1994 in ordine alle prestazioni di lavoro svolte, di fatto, dai fanciulli in violazione degli obblighi previsti dalla legislazione italiana. Al riguardo deve essere precisato, anche in relazione a talune perplessità manifestate, che l' art. 4 della legge 166/1991 prevede la "ricostituzione" in Italia della posizione assicurativa esistente in Libia e che, pertanto, dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva devono risultare attestate sia l' attività svolta che la durata dei periodi coperti di assicurazione. Da ciò deve dedursi che eventuali prestazioni lavorative " di fatto " svolte dai minori anteriormente alla età minima di ammissione al lavoro, in quanto prive di assicurazione, non possano rientrare nel campo di applicazione della legge stessa. In particolare, tenuto conto che la legislazione libica, secondo precisazioni fornite dal Consolato Generale d' Italia in Tripoli, non consente l' ammissione al lavoro dei giovani al di sotto del quindicesimo anno di età, la costituzione nell' A.G.O. delle posizioni assicurative dovrà pertanto effettuarsi solo per in relazione a periodi successivi a tale limite di età.


Per quanto riguarda i lavoratori dell' agricoltura, con circolari n. 109 del 5.4.1994n. 285 del 28.10.1994 sono state emanate le direttive per l' applicazione, nel settore dei CD / CM, della tutela del lavoro minorile ed e' stata richiamata la giurisprudenza di legittimità alla base della applicazione estensiva di una disciplina dettata - secondo la lettera dell' art. 1 della legge 977 del 17.10.1967 - con riferimento specifico ai fanciulli ed agli adolescenti " alle dipendenze di datori di lavoro" . In relazione a ciò , in sede di attuazione dell' art. 4 della legge 166 / 1991 non avrebbe alcuna giustificazione una discriminazione tra lavoratori dipendenti, destinatari testualmente e "ab origine" della disciplina a tutela del lavoro minorile e lavoratori autonomi CD/ CM nei confronti dei quali, ove si dovesse dare coerente seguito a quanto affermato al punto 3) della circolare n.248 del 25.10.1991, verrebbero ricostituite posizioni relative ad attività lavorativa autonoma svolta in Libia prive di copertura assicurativa in tale paese. Si ritiene, in definitiva, che non sia possibile assicurare ai soli soggetti riconosciuti destinatari dell' art. 24 della legge 977 del 17.10.1967 dalla giurisprudenza quella tutela negata ai destinatari propri ed "ab origine" della tutela stessa e cioè i minori occupati alle dipendenze di terzi. In base a quanto sopra detto, relativamente ai periodi di attività diretto - coltivatrice o colonica o mezzadrile svolta in Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 si dispone che:

  1. continui a trovare applicazione il punto 3) della circolare n.248 del 25.10.1991 nel caso che l' attività autonoma in agricoltura sia stata resa in Libia posteriormente al compimento dell' eta' minima di ammissione al lavoro;
  2. sia esclusa dal campo di applicazione dell' art. 4 della citata legge n. 166/1991 l' attività autonoma di fatto resa in agricoltura, in Libia, anteriormente al compimento dell' età minima di ammissione al lavoro in quanto priva di assicurazione e, come tale, non ammessa alla ricostituzione della posizione in Italia prevista dall' art. 4 della legge stessa.

Anche per quanto concerne i lavoratori autonomi assicurati in qualità di artigiani o commercianti, valgono le stesse considerazioni di carattere generale sopra illustrate e devesi quindi escludere, per essi, la possibilità di ammettere, nella ricostituzione delle posizioni assicurative in Italia ai sensi della legge in oggetto,i periodi di attività eventualmente svolta in Libia anteriormente alla data di compimento dell' età minima ivi prevista per essere ammessi al lavoro. Restano ovviamente ferme le altre limitazioni temporali di cui e' cenno al punto 3.1 della circolare n.248 del 25.10.1991.

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

Lavoratori autonomi

(circ.248/1991)

Il diritto alla ricostituzione e' riferito ai periodi di attività lavorativa svolta in Libia, indipendentemente dalla circostanza che tale attività abbia determinato la copertura assicurativa in tale Paese. La domanda di ricostituzione deve essere corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata del periodo di lavoro. Nell'impossibilita' di produrla, e' sufficiente che i dati necessari risultino da una dichiarazione sostitutiva.


Artigiani e commercianti

La presentazione della domanda di ricostituzione determina l'accredito, nella Gestione speciale di appartenenza nel periodo considerato - per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa svolta in Libia in qualità di titolare o di collaboratore - del contributo fisso mensile in vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si riferisce. Il beneficio della ricostituzione della posizione assicurativa non può essere riconosciuto per i periodi anteriori all'inizio dell'obbligo assicurativo nella gestione speciale (luglio 1957/dicembre 1958 per gli artigiani e luglio 1957/dicembre 1964 per i commercianti). Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati al punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991. La disposizione vale ovviamente per i periodi successivi al dicembre 1958 per gli artigiani ed al dicembre 1964 per i commercianti.


Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per i soggetti che durante la loro permanenza in Libia hanno svolto attività come coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'accreditamento dei contributi dovrà essere effettuato in base alle norme della Gestione speciale dei CD/CM in vigore durante il periodo dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970 e, cioè, accreditando 3 giornate a settimana per gli uomini e 2 giornate per le donne ed i ragazzi, con l'attribuzione del contributo base vigente pro-tempore. Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati al punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991.

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

(circ.248/1991)

L'art. 4 della legge 1 giugno 1991, n. 166 conversione in legge del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 indicata in oggetto prevede che i "cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS  la  ricostituzione,  nell'assicurazione  generale obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, delle  posizioni  assicurative  relative  a  periodi  di lavoro  dipendente  ed  autonomo  effettuato  in Libia dal 1 luglio 1957 al  21  luglio  1970,  previa  presentazione  di domanda  corredata da documentazione comprovante l'attivita' svolta e la durata  dei  periodi  di  assicurazione  ovvero, nell'impossibilita'  di  produrla, da dichiarazione sostitutiva,  e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche  ai  superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di  reversibilità."


Per  quanto  evidente,  si  richiama l'attenzione delle Sedi sul fatto che coloro che richiederanno il beneficio  di cui  sopra,  dovranno dimostrare di essere in possesso della cittadinanza italiana, al momento della domanda.


Secondo quanto espressamente  previsto  dalla  disposizione in  esame,  gli  effetti della ricostituzione della posizione assicurativa decorrono dalla data di presentazione della  domanda.  Si deve pertanto ritenere che la parziale o totale mancanza della documentazione richiesta non  valga  a spostare  il suddetto termine iniziale ad un momento successivo. In caso di domanda incompleta, dovra' essere assegnato al  richiedente  il  termine  di 60 giorni per presentare la documentazione mancante. In considerazione della facolta' di presentare  la  documentazione  sostitutiva di atto notorio, qualora l'interessato non ottemperi nel  termine  assegnato, la domanda deve essere respinta. In caso di presentazione di una nuova domanda, gli effetti  della  ricostituzione  della posizione  assicurativa decorreranno dalla data di quest'ultima. Sulla decorrenza degli effetti  della  domanda  non  ha influenza  il  materiale  pagamento degli oneri che la legge pone a carico della gestione per  gli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle  gestioni  previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  che  debbono essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con riferimento alla  situazione  di  ciascun avente  diritto al momento in cui avra' richiesto il beneficio in questione.  Pertanto,  l'accredito  non  deve  essere subordinato alla preventiva determinazione degli oneri. La  domanda puo' essere presentata anche dai superstiti del  lavoratore, ai fini del conseguimento  di  pensioni indirette o di riversibilita'.


Avverso i provvedimenti assunti ai sensi della legge n. 166 e dei precedenti decreti-legge emanati sulla materia  di cui  trattasi  e'  ammesso  ricorso al Comitato Speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati  Amministratori delle gestioni interessate.


Ai  fini delle prestazioni si precisa che ove i contributi in questione siano determinanti per il  perfezionamento del  diritto  a pensione, quest'ultima non puo' avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di  presentazione  della  domanda  di  ricostituzione  della posizione assicurativa.


Per coloro che, alla data di entrata  in  vigore della norma,  risultino  titolari di  pensione,  la contribuzione medesima, qualora si collochi  in  un  periodo anteriore a quello di decorrenza  della pensione, da' luogo alla ricostituzione del trattamento in essere con  effetto  dal  mese successivo  alla data di presentazione dell'anzidetta domanda. Qualora la contribuzione riconosciuta  ai  sensi  della disposizione in esame si riferisca a periodi successivi alla decorrenza della pensione, la stessa, su esplicita richiesta dell'interessato, puo' essere utilizzata per la liquidazione di un supplemento, sussistendone le condizioni. Poste queste  indicazioni  di  carattere  generale  si forniscono  qui  di  seguito  le  istruzioni  relative  alla peculiarita' del provvedimento.

Ricostituzione posizione assicurativa rimpatriati dalla Libia

Lavoratori dipendenti

(circ.248/1991)

L'articolo 4, comma 1,  come  sopra  detto,  prevede espressamente  che  la   ricostituzione   nell'assicurazione generale obbligatoria dei  lavoratori  dipendenti  delle posizioni assicurative afferenti periodi di lavoro  prestato in  Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 ha effetto dalla data di presentazione della relativa domanda e comporta l'accredito, per  ciascuna settimana di lavoro effettuato, del contributo base corrispondente alla classe media  di  contribuzione  in vigore pro-tempore.

La  contribuzione  oggetto  di ricostituzione da' luogo nei confronti di coloro che non siano titolari di pensione - nel  concorso,  s'intende,  delle condizioni di legge - alla liquidazione delle prestazioni secondo le norme comuni. Gli oneri eventualmente sostenuti dai  singoli  lavoratori  che  abbiano  chiesto il riscatto degli stessi periodi per i quali viene oggi invocata la ricostituzione in argomento,  riscatto  disposto ai sensi dell'art. 51, 2 c. della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere  rimborsati,  a domanda, agli interessati.

In  questa  ipotesi, qualora il richiedente sia gia' in godimento di una pensione,  per  la  cui  determinazione  si siano  valutati  periodi  riscattati  a norma della suddetta disposizione, dovra' essere dedotta dal rimborso  la  "quota parte  relativa  ai periodi gia' goduti della corrispondente pensione".

La quota di  pensione  corrispondente  ai  periodi  che hanno  formato  oggetto di riscatto, da portare in deduzione dalle somme  da  rimborsare,  sara'  determinata  secondo  i criteri  stabiliti  con  circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B. del 7 gennaio 1985  per  l'applicazione  della  legge 2 maggio 1983, n. 181, per quanto compatibili con le  disposizioni contenute nella legge in esame.

I  coefficienti  di  rendita  temporanea,  necessari al calcolo della riserva matematica con  la  quale  determinare per  differenza la somma da rimborsare, saranno indicati dal Coordinamento Centrale per le Funzioni Statistico Attuariali di questa Direzione Generale.

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