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Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari
Individuazione del periodo riscattabile
(circ.26/2008)
I periodi ante 31/12/1996 ammessi a riscatto ai sensi dell’art.1, comma 789, della legge finanziaria 2007 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.
Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia già riscattato un periodo di congedo ai sensi dell’art.4, comma 2, citato o abbia beneficiato della copertura figurativa ai sensi dell’art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151 (congedo straordinario fruito da familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità ) il riscatto ante 31/12/1996 può essere autorizzato solo a capienza, nel rispetto del limite massimo dei due anni nell’arco della vita lavorativa.
La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.
Su tale presupposto, gli interessati dovranno attestare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.