Eureka Previdenza

Messaggio 1035 dell'11 febbraio 2015

Oggetto: Artigiani e Commercianti – Modalità operative per la gestione del nuovo regime agevolato come da ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014.
La circolare n.29 del 10.02.2015 definisce i criteri di gestione ai fini previdenziali del regime agevolato come da ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014.
In riferimento a quanto indicato in circolare di seguito le istruzioni operative per l’uso delle nuove funzionalità predisposte per la gestione delle posizioni interessate dal regime agevolato.
La richiesta per l’adesione al regime agevolato avverrà tramite due canali:

  • istanza pervenuta attraverso apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Le domande saranno istruite in manieraautomatizzata ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l’intervento dellasede.
  • presentazione di domanda cartacea alla sede di competenza. La domanda, dovràessere istruita direttamente dalla sede.

In entrambi i casi, il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell’anno precedente all’anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31/12 dell’anno precedente all’anno corrente senza essere titolare di posizione attiva al 31/12 stesso, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28/2 dell’anno corrente.
Si ricorda comunque che per riconoscere il regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione debba essere attiva.
L’accesso alle nuove funzionalità avverrà dal percorso Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti –Sezione Gestione: Accesso alle applicazione EAP (ex AS400)
reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva – Regime agevolato
L. 190/2014.
Nel dettaglio, a seguito dell’inserimento del codice azienda interessato, sono disponibili
le seguenti nuove funzionalità:
Adesione al regime agevolato
Rinuncia al regime agevolato
Revoca totale dal regime agevolato
Revoca parziale dal regime agevolato
Adesione al regime agevolato: a seguito di domanda presentata dal contribuente è possibile inserire l’adesione al regime specificando la sola data di domanda.
E’ possibile inserire domande solo per soggetti attivi e per i quali non sia presente un’emissione per l’anno di richiesta della domanda di adesione. Inoltre, se il soggetto in questione è già beneficiario di una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, la stessa dovrà essere annullata a favore della successiva richiesta di adesione al regime agevolato.
Esistono casi particolare per i quali la domanda non può essere istruita in maniera automatizzata ed in tempo reale rispetto alla presentazione online da parte del contribuente. Queste domande saranno messe a disposizione delle sedi al link ‘Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti – Sezione Gestione: Istanza presentate mediante moduli telematizzati’ e dovranno quindi essere istruite ai fini dell’accolta o della respinta secondo le indicazioni presenti in circolare.
Un esempio è il caso in cui la data iscrizione alla gestione e la data domanda di adesione al regime sono a cavallo di un’imposizione contributiva infra-anno.
Pertanto non potendo effettuare per uno stesso anno una doppia imposizione contributiva, ai fini del riconoscimento del regime agevolato (fatte salve le condizioni di  accesso allo stesso previste da circolare), si rendono necessarie le seguenti operazioni annullare l’imposizione contributiva cessando la posizione alla data inizio attività con codice 76 (ovvero con codice 74 nel caso di data inizio imposizione diversa dalla data fine attività ponendo la fine attività stessa antecedente alla data di inizio attività), nuova iscrizione dalla stessa data, inserimento della domanda di adesione al regime agevolato in deroga.
Le domande presentate per posizioni per le quali sia presente una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, dovranno essere, analogamente, gestite in sede. In questo caso le operazioni da fare saranno:

  • cessare con codice 74 l’imposizione contributiva al mese di dicembre dell’ anno precedente rispetto a quello per il quale si è beneficiato della riduzione contributiva ultrasessantacinquenni annullata, nuova iscrizione senza soluzione di continuità con decorrenza dal mese di gennaiodell’anno di adesione al regime agevolato,
  • inserimento della domanda di adesione al regime agevolato in deroga se già presente unatariffazione per l’anno in esame. In caso contrario si acquisisce una normale adesione alregime agevolato.

L’inserimento della domanda in deroga in caso di adesione al regime agevolato va utilizzato solo ed esclusivamente per i casi esposti.
Con questa modalità l’anno in corso, se già oggetto di imposizione contributiva, sarà nuovamente imposto con l’emissione generalizzata dell’anno successivo considerando l’adesione al regime agevolato, acquisita per entrambi gli anni.
Rinuncia al regime agevolato: a seguito di domanda presentata dal contribuente è possibile inserire la rinuncia al regime agevolato. La data di domanda di recesso dovrà essere compresa tra la data di decorrenza del beneficio e la data odierna.
La rinuncia avrà sempre effetto dall’anno successivo alla domanda stessa. Revoca dal regime agevolato (parziale o totale):

  • tale funzionalità permette l’annullamento del beneficio di regime agevolato a seguito di istruttoria di sede o aseguito di comunicazione da Agenzia Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni del contribuente. Tale funzione non è quindi legata ad una richiesta presentata dalcontribuente.

La revoca può essere totale o parziale.
Nel primo caso, a seguito di verifica di non sussistenza dei requisiti di adesione al
regime agevolato si annullerà totalmente il beneficio del quale si è goduto sino a quel
momento, reimponendo tutti i contributi dovuti. Nell’aggiornamento non si dovrà
inserire alcuna data.
Nel caso, invece, di revoca parziale deve essere inserita la data della domanda di
recesso avendo cura che la stessa sia compresa tra la data di inizio di decorrenza del
beneficio e la data odierna.
A fronte di una revoca, sia parziale che totale, è necessario procedere come segue:
revoca totale
annullare l’imposizione contributiva cessando la posizione alla data inizio attività
con codice 76 (ovvero con codice 74 nel caso di data inizio imposizione diversa
dalla data fine attività ponendo la fine attività stessa antecedente alla data di inizio
attività), nel caso in cui il regime agevolato sia stato applicato all’intero periodo
contributivo. In caso contrario cessare con codice 74 l’imposizione contributiva al
mese di dicembre dell’ anno precedente a quello per il quale decade il diritto al
regime agevolato,
nuova iscrizione dalla stessa data di cancellazione in caso di annullamento totale
dell’imposizione contributiva, ovvero dal mese di gennaio dell’anno successivo a
quello di cancellazione in caso di annullamento parziale dell’imposizione
contributiva,
inserimento della domanda di revoca totale.
revoca parziale
cessare con codice 74 l’imposizione contributiva al mese di dicembre dell’ultimo anno per
il quale si ha diritto al regime agevolato,(comma 82 ex art1 L 190/2014 – Il regime
contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello
in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica
taluna delle fattispecie di cui al comma 57).
nuova iscrizione dal mese di gennaio dell’anno successivo.
inserimento della domanda di revoca parziale con anno domanda uguale all’ultimo
anno per il quale era in essere il regime agevolato.
Con questa modalità gli anni per i quali è stato annullato il regime agevolato, già
oggetto di imposizione contributiva, saranno nuovamente imposti con l’emissione
generalizzata dell’anno successivo.
In caso di iscrizione del soggetto che generi l’attribuzione di un nuovo codice azienda
non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova
domanda.
Per chiarimenti/segnalazioni esclusivamente di carattere tecnico - applicativo è possibile
utilizzare l'indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per indicazioni di carattere amministrativo
e normativo si prega di fare riferimento alla circolare n.29 del 10.02.2015
Il Direttore Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici

Twitter Facebook