Eureka Previdenza

Circolare 8 del 21 gennaio 2015

OGGETTO:     

Articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
SOMMARIO:     
Chiarimenti.
1.   Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’ articolo 1, comma 115, della citata legge così dispone: “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’ attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’ amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.
2.   Quadro normativo di riferimento
L’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, stabilisce che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.
L’ articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.
L’ articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge  27  marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003.  La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall' INAIL”.
Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’ INAIL.
In seguito alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale è stata pubblicata la circolare n. 58 del 2005, con la quale sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni ivi contenute, distinguendo tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003 in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.
3.    Destinatari
Destinatari delle disposizioni di cui al richiamato articolo 1,comma 115, della legge n. 190 del 2014 sono gli assicurati iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’ INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’ importo del trattamento pensionistico.
In base al chiaro tenore della norma sono esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’ assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’ INAIL.
4.   Entità del beneficio
Gli assicurati di cui al precedente punto 3 possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 che, si rammenta, prevede che il periodo di esposizione all’amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.
5.  Modalità e termini e di presentazione delle domande
La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015. La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli assicurato/pensionato - codice AP98 -"Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto").
In attesa dell’implementazione delle procedure relative all’inserimento del beneficio in argomento sul conto assicurativo degli interessati e delle procedure di lavorazione delle domande di pensione presentate dagli assicurati che abbiano inoltrato entro i termini regolare istanza, le Sedi avranno cura di tenere quest’ultima in apposita evidenza.
Successive istruzioni saranno fornite una volta ultimati i lavori di implementazione delle procedure di cui sopra.
6.   Decorrenza della pensione
La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 3 della presente circolare, non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.

 
      Il Direttore Generale     
      Nori

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