Eureka Previdenza

Circolare 130 del 2 luglio 2015

OGGETTO:     

Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015(c.d. quattordicesima - articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).
SOMMARIO:     

Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima).

Premessa

L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

1.  Requisiti di età

Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.
L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

2.  Requisiti di contribuzione

Il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007 e che di seguito si riepilogano.

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Somma aggiuntiva

Anni di contribuzione

anno 2015

Fino a 15

Fino a 18

€ 336,00

Oltre 15 e fino a 25

Oltre 18 e fino a 28

€ 420,00

Oltre 25

Oltre 28

€ 504,00

 

Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.

Per quanto riguarda le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo, di categoria 070 (VOTOT) , 071 (IOTOT), 072 (SOTOT), 170 (VOCUM), 171 (IOCUM) e 172 (SOCUM), la contribuzione utile per l’attribuzione del beneficio è quella accreditata nelle gestioni degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST), mentre sono escluse le anzianità relative agli enti e casse privati.

Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.

Come indicato nella circolare 119 INPS del 8 ottobre 2007, nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell’applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.

3.  Requisiti reddituali

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.

Anni di contribuzione

Anno 2015

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

TM mensile

TM annuo

TM annuo x 1,5

Somma aggiuntiva

Limite massimo

< 15 anni

(< 780 ctr.)

< 18 anni
(< 936 ctr.)

€ 501,89

€ 6.524,57

€ 9.786,86

€ 336,00

€ 10.122,86

> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr)

> 18 < 28 anni

(> 937 <1.456 ctr.)

€ 420,00

€ 10.206,86

> 25 anni 
(> 1.301 ctr.)

> 28 anni 

(>  1.457 ctr.)

€ 504,00

€ 10.290,86

Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo per l’anno 2015 pari a 0.2%

 

3.1       Valutazione dei redditi

Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.

Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:

    i trattamenti di famiglia comunque denominati;
    le indennità di accompagnamento;
    il reddito della casa di abitazione;
    i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
    le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:

    delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
    delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (msg. 14878 del 27 agosto 1993)
    dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
    della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
    dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (msg. n.362 del 18 luglio 2000).

3.2       Limiti di reddito

La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.

Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

3.3       Anno di riferimento del reddito

Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche.

La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima.

Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso.

Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:

-      redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;

-      redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.

Vengono pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.


Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2014 ovvero 2015 per prime concessioni. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati quelli relativi agli anni precedenti.

Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

4.  Pensioni delle gestioni private

4.1       Prestazioni escluse dall’attribuzione del beneficio

L’importo aggiuntivo non spetta alle prestazioni delle seguenti categorie:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.


L’aumento infine non è stato attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione da parte delle sedi (messaggio n. 9380 del 23 aprile 2008).

4.2       Aggiornamento del data base

Il data base è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:

-    su tutte le pensioni del soggetto, prese in esame dall’elaborazione, è stata memorizzata la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

    GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);o GP1FMPNTIP il valore 1;
    GP1DMPN la data di elaborazione;

-    sulla sola pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento è stato memorizzato l’importo corrisposto nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:

    GP3EDISP importo della somma aggiuntiva corrisposta

- nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento viene memorizzato:

-  nel campo GP8MD52 il codice 841
-  nel campo GP8MD53E l’importo corrisposto.

- codici diario

codice

descrizione

0710

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00

0711

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn

0712

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

La somma aggiuntiva è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.

5.   Pensioni delle gestioni pubbliche

5.1    Requisiti contributivi

Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale della gestione privata

5.2       Requisiti reddituali

Per la verifica dei requisiti reddituali vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2015.

La somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

Sulla intranet della gestione pubblica, nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI, sono stati pubblicati i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, con l’indicazione della relativa motivazione. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva indicando le relative motivazioni.

6.  Pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti

6.1    Requisito contributivo

La somma aggiuntiva varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, come già indicato nella Tabella A allegata alla legge 127/2007 sopra riportata.


Si precisa a tal fine che gli iscritti ai Fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti sono regolamentati come lavoratori dipendenti a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1420/1971, con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni.


 
Per la determinazione del numero degli anni di anzianità contributiva, in base alla quale deve essere modulato l’aumento, si fa riferimento ai contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla prestazione, rapportandoli “all’anno contributivo ENPALS” in vigore tempo per tempo ed in funzione del gruppo o raggruppamento di appartenenza secondo il seguente schema:

    Decorrenza ante 1992:

Gruppo 1 o A=60
Gruppo 2=180

    Decorrenza da 1.1.1993 a 31.7.1997:

Gruppo 1=120

Gruppo 2=260

    Decorrenza da 1.8.1997 in poi:

Raggruppamento “A” = 120
Raggruppamento “B” = 260
Raggruppamento “C” = 312

La contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la normativa prevista per la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.


 
In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, l’erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest’ultimo avviene, per gli aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l’ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.

6.2    Aggiornamento del database

L’importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo 07/2015.

L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2015 della pensione sul quale è corrisposto.


L’inserimento del codice credito esente CE78 è stato generato dall’elaborazione della variazione batch denominata 705 (somma aggiuntiva L. 127/2007).

7.  Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale

La somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio 2015 ai soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti e che alla data del 31 luglio 2015 hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Si precisa che per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2015 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre 2015.

Ai pensionati ai quali il beneficio non è stato corrisposto a livello centrale per assenza delle informazioni reddituali sarà inviata a breve apposita lettera (allegato 1) con invito a presentare la relativa richiesta corredata dalla dichiarazione reddituale relativa all’anno 2014.

I potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni private e di spettacolo e sport possono in ogni caso presentare domanda, on line se in possesso di PIN, ovvero rivolgersi a un patronato, per ottenere il beneficio non attribuito.

I potenziali beneficiari titolari di pensione delle gestioni pubbliche possono presentare domanda direttamente alla sede INPS.

8.  Comunicazione ai pensionati

Ai pensionati delle gestioni private e di spettacolo e sport ai quali viene corrisposta la somma aggiuntiva è stata inviata la comunicazione riportata in allegato 2.

I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della somma aggiuntiva nell’apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2015.

Per i pensionati delle gestioni ex ENPALS, la comunicazione della disposizione di pagamento della somma aggiuntiva è inserita all'interno delle annotazioni del certificato di pensione.

 
      Il Direttore Generale     
      Cioffi

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