Eureka Previdenza

Circolare 210 del 31 dicembre 2015

OGGETTO:     

Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016.
SOMMARIO:     

Si descrivono le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2016 e le attività correlate.

 
Premessa

Con la presente circolare si comunica che l’Istituto ha provveduto ad effettuare le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.

Tali attività sono finalizzate:

    ad attribuire la rivalutazione per l’anno 2015, in misura definitiva, e per l’anno 2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali;
    ad attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;
    ad effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
    ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
     per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.

Si illustra di seguito il dettaglio delle attività svolte in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.

 
1  Regole per la rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2015 e 2016

Ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici attribuita in base al meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

    nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
    nella misura del 45 per cento, per gli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia d’importo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica, il trattamento pensionistico deve essere considerato complessivamente, comprensivo quindi dell’indennità integrativa speciale.

 
2  Criteri di rivalutazione delle pensioni

La rivalutazione viene quantificata con i criteri di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che il calcolo della rivalutazione automatica sia effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le pensioni erogate dall’INPS (ad esclusione delle prestazioni di categoria VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO92, VESO33, VOST, INDCOM, CL) e le pensioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, per le quali l’Ente erogatore ha indicato l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata.

Per i trattamenti degli Enti diversi da INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

 
3  Perequazione definitiva delle pensioni per l’anno 2015

Il decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale -n. 280 del 1° dicembre 2015 (allegato 1), fissa nella misura dello 0,2 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2016.

3.1  Indice di rivalutazione definitivo delle pensioni, degli assegni e delle pensioni sociali per il 2015

Come di consueto, prima di procedere all’adeguamento delle pensioni per l’anno successivo, è stato effettuato il consolidamento degli importi spettanti a ciascun soggetto sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo per l’anno precedente.

Infatti, la rivalutazione dell’anno successivo viene effettuata sulla somma dei trattamenti spettanti al medesimo soggetto a dicembre dell’anno precedente, come determinata in base ai consueti criteri rammentati al precedente punto 2.

Il decreto del 20 novembre 2014, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 280 del 2 dicembre 2014, aveva fissato nella misura dello 0,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2015.

L’art. 1 del citato decreto del 19 novembre 2015 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata nella misura dello 0,2 per cento dal 1° gennaio 2015.

La tabella sottostante riporta i coefficienti di rivalutazione per l’anno 2015, sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo:

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

% di aumento

Importo trattamenti complessivi

1° gennaio 2015

Fino a 3 volte il TM

100

0,200 %

fino a €  1.502,64

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

oltre € 1.502,64  

e fino a € 1.502,79

garantiti 1.505,65

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

95

0,190 %

oltre € 1.502,64  

e fino a € 2.003,52

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

oltre € 2.003,52  

e fino a € 2.004,32

garantiti 2.007,33

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

75

0,150 %

oltre € 2.003,52  

e fino a € 2.504,40

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

oltre € 2.504,40  

e fino a € 2.505,65

garantiti 2.508,16

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

50

0,100 %

oltre € 2.504,40  

e fino a € 3.005,28

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

oltre € 3.005,28  

e fino a € 3.005,58

garantiti 3.008,29

Oltre 6 volte il TM

-

0,090%

nessun tetto di importo

 

*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Una volta rideterminato l’importo di pensione definitivo spettante a dicembre del 2015, si è provveduto ad attribuire la rivalutazione provvisoria per l’anno 2016.

3.2   Valore del trattamento minimo, degli assegni vitalizi delle pensioni e degli assegni sociali

Si riportano di seguito i valori definitivi del 2015, rammentando che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamento Minimo

Assegni Vitalizi

Pensioni Sociali

Assegni Sociali

1° gennaio 2015

501,89

286,09

369,26

448,07

Importi annui

6.524,57

3.719,17

4.800,38

5.824,91

 

3.3  Applicazione per il 2015 degli incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale)

Come già indicato al punto 3.2 della circolare 125/2015, per il 2015, a titolo di rivalutazione in applicazione della legge 109/2015, alla perequazione già riconosciuta in via provvisoria da gennaio 2015 è stata aggiunta una rivalutazione pari al 20% di quella attribuita negli anni 2012 e 2013.

Sulla scorta dell’indice definitivo di perequazione in argomento sono stati rideterminati gli aumenti spettanti, per l’anno 2015, in applicazione della legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale).

Si rammenta che per pensione si intende il cumulo di tutti i trattamenti che fanno capo allo stesso soggetto.

Pertanto, alle pensioni il cui importo a dicembre 2011 è risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei volte il predetto limite, è stato rideterminato l’importo di pensione 2015 spettante sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari al 20% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all’importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.

3.4  Titolari di assegni  vitalizi  derivanti  da  uffici elettivi

L’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 65/2015, convertito in Legge n. 109/2015,  ha stabilito che ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Pertanto la rivalutazione prevista dalle disposizioni citate non sono state applicate sulle pensioni i cui intestatari risultano titolari di un trattamento riferibile a cariche elettive.

Tali pensioni:

    se appartenenti all’assicurazione generale obbligatoria, sono state evidenziate in procedura GAPNE con il valore 1 nel campo GP1FREQ3;
    se appartenenti ai Fondi Speciali, sono state evidenziate con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R; il campo CIDEMIN è stato compilato con il valore 171. Si precisa che per tali categorie è sono stato posto in pagamento lo stesso importo del 2014, con il solo aggiornamento dell’importo dovuto alla perequazione definitiva del 2015;
    se appartenenti alle gestioni pubbliche e di spettacolo e sportivi professionisti, sono state poste in pagamento per l’anno 2016 con lo stesso importo previsionale dell’anno 2015;

3.5  Conguaglio delle differenze

In applicazione del valore definitivo sopra indicato, sono state calcolate le differenze corrisposte nel corso dell’anno 2015 sulla base del maggior indice di rivalutazione attribuito in via provvisoria.

L’art. 1, comma 288, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208  (legge di stabilità 2016) ha previsto la sospensione del recupero della predetta differenza di perequazione.

Si precisa che sono stati sospesi i soli debiti relativi al differenziale di perequazione, mentre i debiti ad altro titolo, relativi ad eventuali differenze di pensione per l’anno 2015, accertate durante le operazioni di rinnovo saranno trattenuti con le regole ordinarie.

In merito alle modalità operative, si chiarisce che l’operazione è stata effettuata eliminando i conguagli di perequazione dalle disposizioni di pagamento già impostate per l’invio agli Enti pagatori, con il conseguente ricalcolo dell’importo netto a pagare a favore del beneficiario.

Il recupero della differenza di perequazione era stato impostato in due rate mensili (gennaio e febbraio) se di importo superiore a 6,00 euro, e in unica soluzione sulla rata di gennaio se inferiore al predetto importo.

In particolare, per le pensioni delle gestioni private, sono stati espunti dalla cedola di gennaio:

    ilconguaglio di pensione a debito, imponibile IRPEF, codificato in GP8MD42 con il valore 525;
    ilconguaglio di pensione a debito, non imponibile IRPEF, codificato in GP8MD42 con il valore 527.

Nel caso in cui sulla stessa pensione, ovvero sullo stesso mandato unificato relativo a più pensioni delle gestioni private, fossero presenti entrambe le tipologie di conguaglio, è stato eliminato il solo conguaglio di tipo 525.

Nel caso di plurititolare con conguagli della stessa tipologia 525 o 527, sono stati eliminati i conguagli con lo stesso codice.

Pertanto, nei casi indicati, il differenziale di perequazione recuperato sulla mensilità di gennaio sarà restituito con la mensilità di febbraio

 
4   Perequazione per l’anno 2016

4.1  Perequazione delle pensioni, degli assegni vitalizi, degli assegni e delle pensioni sociali

L’art. 2 del decreto ministeriale di cui al paragrafo 3 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2016, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2016 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2015 riportati al precedente paragrafo 3.2.

In assenza di rivalutazione per l’anno 2016, ai destinatari della disposizione sarà quindi posto in pagamento un importo di pensione pari a quello spettante in via definitiva a gennaio 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell’anno 2015.

4.2  Tabelle importi e limiti di reddito

In allegato 4 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.

4.3  Applicazione per il 2016 degli incrementi previsti dalla legge 109/2015 (sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale)

Per le pensioni il cui importo a dicembre 2011 è risultato superiore a tre volte il trattamento minimo ed inferiore a sei volte il predetto limite, è stato rideterminato l’importo di pensione 2016 spettante sulla base della citata sentenza applicando per gli anni 2012 e 2013, un indice di rivalutazione pari al 50% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nel quale si colloca la pensione; all’importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.

Per le pensioni di gestione privata l’importo così determinato è stato memorizzato nel campo GP1AV82E e utilizzato per il calcolo del 2016.

Per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti l’importo determinato con i criteri sopra esposti è stato memorizzato nella maschera “consultazione importi base” ed applicato per il calcolo del 2016.

Pertanto, pur in assenza di rivalutazione per l’anno 2016, ai destinatari della disposizione sarà posto in pagamento un importo di pensione superiore e diverso da quello spettante in via definitiva a gennaio del 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell’anno 2015.

A partire dall’anno 2016 la somma attribuita a titolo di rivalutazione in applicazione della legge 109/2015 diventa parte integrante della pensione, e sarà quindi oggetto della rivalutazione complessivamente dovuta dal 2017.

 
5  Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (maggiorazioni sociali)

Ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007, il limite di reddito annuo per l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

Pertanto, per gli anni 2015 e 2016 il limite di reddito personale per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari a euro 8.298,29 mentre il limite di reddito coniugale è pari a euro 14.123,20

Si ricorda che il comma 4 dell’art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che, qualora erogata, la somma aggiuntiva prevista al comma 1 del medesimo art. 5 (cosiddetta 14a), costituisce reddito per un importo pari a 156,00 euro ai soli fini dell’attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448.

 
6   Contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Si forniscono gli importi, utilizzati in via definitiva per l’anno 2015 e in via provvisoria per il 2016, per l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Fasce di importo

%

2015

2016

da

a

da

a

Fino a 14 volte  il TM annuo

0

0,00

91.343,98

0,00

91.343,98

Da 14 a 20 volte il TM annuo

6

91.343,99

130.491,40

91.343,99

130.491,40

Da 20 a 30 volte il TM annuo

12

130.491,41

195.737,10

130.491,41

195.737,10

Oltre 30 volte  il TM annuo

18

195.737,11

 

195.737,11

 

 

    

Si rammenta che il contributo in oggetto è stato illustrato con il messaggio n. 4294 del 28 aprile 2014.

 
7  Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

7.1  Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2015 e previsionale per l’anno 2016, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. L’indice corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2014 - luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013 – luglio 2014 (allegato 2) è risultato pari a -0,1.

L’indice in argomento è stato ricondotto a zero dall’art. 1, comma 287, della  Legge 28 dicembre 2015, n. 208  (legge di stabilità 2016)

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

Gli importi dei trattamenti dei minorati civili per gli anni 2015 e 2016, e i relativi limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 2, tabella M.

7.2   Rivalutazione delle indennità INVCIV e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,12 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2014 - luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013 – luglio 2014 (allegato 3).

Si rammenta che la perequazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.

Tale indice di rivalutazione si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

7.3  Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011 e dall’art 25, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

    se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
    se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità viene impostato per l’intero anno;
    se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione è stata rinnovata con importo pari a zero.
    se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per l’intero anno.

7.4  Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie (categoria INVCIV)

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2016 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

7.5  Trasformazione delle prestazioni corrisposte agli invalidi civili che compiono l’età prevista per l’assegno sociale.

L’art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.

L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 7 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2016 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).

Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

7.6  Prestazioni INVCIV soggette a revisione sanitaria

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2016 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

 
8   Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, VESO33, VESO92)

Le prestazioni corrisposte ai sensi dell’art. 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027 - VOCRED, 028 - VOCOOP, 029 - VOESO, 198 – VESO33, e 199 – VESO92 sono state rinnovate per l’anno 2016 nella stessa misura stabilita alla decorrenza iniziale.

Per gli assegni in scadenza nel corso dell’anno è stato come di consueto determinato l’importo del rateo di tredicesima, se spettante, che verrà corrisposto unitamente all’ultima mensilità.

 
9   Gestione fiscale

L’art. 1, comma 290 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208  (legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, un innalzamento dei limiti previsti per l’applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione.

L’attività di ricalcolo della tassazione sarà effettuata a livello centrale e sarà illustrata con comunicazione dedicata.

9.1  Consuntivazione fiscale e quantificazione delle ritenute erariali

La certificazione fiscale di tutte le somme corrisposte dall’INPS ai cittadini a qualunque titolo sono demandate alla Piattaforma fiscale, alla quale vengono trasmesse tutte le informazioni necessarie al calcolo dell’imponibile complessivo di ciascun soggetto e della relativa tassazione.

Per le prestazioni fiscalmente imponibili, la Piattaforma fiscale ha quantificato:

    gli eventuali conguagli di IRPEF a debito o credito;
    gli importi delle addizionali a saldo, relativi all’anno 2015;
    l’importo dell’addizionale comunale dovuto a titolo di acconto 2016;
    il conguaglio del contributo di solidarietà, per le pensioni interessate dall’applicazione dell’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La consuntivazione fiscale descritta ha valore definitivo per i soli soggetti che non percepiscono dall’INPS, a titolo diverso da pensione, ulteriori somme. In tali casi, la certificazione e i conseguenti conguagli saranno rielaborati nel corso del mese di gennaio 2016.

La certificazione fiscale sarà rielaborata anche per le pensioni intestate a soggetti residenti in regioni o comuni che deliberino, successivamente, la variazione delle aliquote addizionali.

Si segnala che a partire dal 2016, la rettifica delle certificazioni fiscali a consuntivo delle pensioni di tutte le gestioni potrà essere effettuata esclusivamente all’interno della Piattaforma Fiscale. La procedura sarà illustrata con messaggio dedicato.

9.2   Modalità di gestione dei conguagli trasmessi da Piattaforma Fiscale

9.2.1 Conguagli IRPEF a debito

Per i pensionati con importo annuo complessivo di pensione fino a 18.000 euro e conguagli di importo superiore a 100 euro sono state applicate le disposizioni che prevedono la rateazione in 11 mensilità, da gennaio a novembre (art. 38, c. 7, legge 122/2010).

Negli altri casi, il conguaglio fiscale a debito viene trattenuto in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016 ed è registrato:

    sulle pensioni delle gestioni private con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro;
    sulle pensioni della gestione pubblica, con R1 nella sezione ritenute.
    per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti i conguagli IRPEF, nella maschera PNCTA1 con il codice DE51.

9.2.2  Conguagli IRPEF a credito

I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2016 se di importo fino a 5 euro. I conguagli di importo superiore saranno corrisposti a seguito dell’elaborazione della certificazione unica 2016.

Le informazioni relative ai conguagli IRPEF a credito sono registrate:

    per le pensioni delle gestioni private con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
    per le pensioni delle gestioni pubbliche, nella sezione assegni tassabili e non con codice R1 e vengono corrisposti se d’importo fino a €
    per le pensioni delle gestioni di spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice CE51 e sono corrisposti se d’importo fino a € 5,00.

9.2.3   Addizionali IRPEF

Le addizionali all’IRPEF a saldo, regionale e comunale, saranno trattenute in 11 rate per le pensioni di tutte le gestioni, a partire dalla mensilità di gennaio.

I conguagli sono registrati:

    per le pensioni delle gestioni private, con il codice 868 (add. regionale) e 869 (add. comunale) nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
    per le pensioni delle gestioni pubbliche rispettivamente con i codici AD e AC nella sezione ritenute;
    per le gestioni spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice DE40 (add. regionale) e DE41 (add. comunale) e l’indicazione dell’importo complessivo del debito e della rata.

L’addizionale comunale in acconto 2016, sarà trattenuta in 9 rate per le pensioni di tutte le gestioni, a partire dalla mensilità di marzo e sarà registrata:

    per le pensioni delle gestioni private, con il codice 869 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
    per le pensioni delle gestioni pubbliche, con il codice AB nella sezione ritenute.
    per le gestioni spettacolo e sportivi professionisti nella maschera PNCTA1 con il codice DE45 e l’indicazione dell’importo complessivo del debito e della rata.

9.2.4   Contributo di solidarietà (Legge 147/2013)

I conguagli di contributo di solidarietà a debito saranno trattenuti dalla mensilità di marzo a quella di novembre 2016.

Per le pensioni delle gestioni private i conguagli sono registrati nel segmento GP8:

    se a debito del pensionato, con codice 755 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
    se a credito del pensionato, con codice 756 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.

Per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti la trattenuta opera sul rateo di gennaio 2016 ed è riportata nella maschera PNCTA1

    se a debito del pensionato, con il codice DE7S e con l’indicazione dell’importo;
    se a credito del pensionato, con il codice CE65 e con l’indicazione dell’importo.

Per le pensioni delle gestioni pubbliche, i conguagli sono registrati:

    se a debito del pensionato, con codice ZY, nella sezione ritenute.
    se a credito del pensionato, con codice ZY, nella sezione assegni tassabili e non.

9.3   Residenti Canada e Brasile

Per i titolari di pensioni delle gestioni private residenti in Canada e Brasile è stata applicata a consuntivo la tassazione relativa all’anno 2015, come stabilito dalle relative convenzioni, anche se risultava memorizzata in archivio  l’informazione della detassazione .

A partire dalla mensilità di marzo 2016 sarà regolarmente applicata la tassazione su base mensile.

9.4   Conguagli Irpef a credito residenti a Campione d’Italia

Ai soggetti residenti a Campione d’Italia è stata applicata l’esenzione fiscale e sono state rimborsate le ritenute eventualmente effettuate.

9.5   Detrazioni per le famiglie numerose

Piattaforma Fiscale ha calcolato a “consuntivo” 2015 anche il bonus per le famiglie numerose, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.

Si rammenta che il bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200,00 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

 
10  Pensioni delle gestioni private

10.1   Gestione fiscale a consuntivo 2015. Casistiche particolari

Per garantire la qualità delle informazioni, le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.

In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2015, l’imponibile annuo del 2015 è stato azzerato.

cab

descrizione

3300012

MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità

3300013

RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983

3300014

INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma

3300015

99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita

3300016

INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles

3300017

EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero

 

10.2   Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

Stante l’indice di rivalutazione pari allo 0,0 per cento, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

    M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
    M5 Assegno alimentare per figli
    M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, non è perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

10.3   Assegni ordinari di invalidità

Gli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel 2016 vengono sospesi, e conseguentemente azzerati, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

A tal fine si rammentano i requisiti anagrafici richiesti per l‘accesso alla pensione di vecchiaia nell’anno 2016.

Requisiti per l’anno 2016

Età anagrafica donne

Età anagrafica uomini

AGO e forme sostitutive ed esonerative

Autonome e gestione separata

AGO e forme sostitutive ed esonerative

Autonome e gestione separata

Categoria

002, 005, 008, 033, 045, 048, 051, 054, 060, 063, 083, 094

016, 019, 022, 074, 086, 089, 092

Tutte le categorie AOI

65 anni e 7 mesi

66 anni e 1 mesi

66 anni e 7 mesi

 

Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.

Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile.

Al fine di evitare eventuali erogazioni indebite, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2016 gli assegni con data scadenza compresa tra gennaio 2016 e novembre 2016 stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria memorizzata in GP1AF06N.

10.4   Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare in scadenza nel 2016

Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nell’anno 2016, sono state rinnovate fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le pensioni ai superstiti dei fondi speciali, intestate ad unico titolare il cui diritto scade nel corso dell’anno, sono state rinnovate per tutto l’anno e sono state localizzate all’ufficio pagatore di cassa sede 99999 - 3300004.

Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 996 nel campo GP1CIDEMIN.

Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione.

Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.

Si rammenta che nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

10.5. Pensioni ai superstiti per cui nel 2016 rimane un solo contitolare

Le pensioni ai superstiti per le quali nel corso dell’anno 2016 rimane un solo contitolare sono state rinnovate garantendo al soggetto, dal mese in cui diventa l’unico contitolare, l’importo mensile in base alla percentuale spettante.

Dal momento in cui il soggetto resta unico contitolare, la misura della prestazione spettante deve essere determinata sulla base dei redditi posseduti dal titolare stesso.

Sono stati considerati i redditi memorizzati nel Casellario Centrale Pensioni.

In assenza della dichiarazione relativa a ulteriori redditi, è stata comunque garantita, se spettante, l’intera percentuale da attribuire in funzione della tipologia dell’unico contitolare rimasto.

Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 997 nel campo GP1CIDEMIN

Le posizioni con casistica analoga già individuate per il 2015 e non ancora ricostituite dalla sedi sono state lavorate con il medesimo criterio descritto e codificate con il valore 999 nel campo GP1CIDEMIN.

Le casistiche descrittesono state inserite nella lista PENS0034 e dovranno essere ricostituite a cura delle sedi.

10.6   Pensioni ai superstiti senza contitolari vigenti nell’anno 2016

Le pensioni ai superstiti ancora non eliminate, ma senza contitolari vigenti nel 2016, sono state rinnovate con importo a zero

Le posizioni in argomento sono state codificate con il valore 998 nel campo GP1CIDEMIN per essere individuate e gestite a cura delle sedi.

10.7   Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

 Da gennaio 2016, i trattamenti di famiglia non sono stati attribuiti ai titolari di pensione per i quali non risultino memorizzati in archivio i redditi necessari per la verifica del relativo diritto, successivi al 2011.

Per le pensioni delle gestioni private, le posizioni in argomento sono individuate con il valore 901 nel campo CIDEMIN.

Per tali casistiche, nel quarto byte del campo GP2KF11 dell’anno 2015 è stato memorizzato il valore 6 (rinuncia alla dichiarazione).

10.8   Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

 Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2016 sono state poste in pagamento per l’anno 2015 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Una volta effettuata, l’elaborazione sarà illustrata con apposita comunicazione.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2014 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2014 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN.

Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

10.9    Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

 L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2016 con importo pari a “zero” è ricavabile dal seguente percorso:

INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – SERVIZI AL PENSIONATO – REPORTING OPERATIVO - LISTE PARAMETRICHE WEB.

Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

10.10    Gestione fiscale per il 2016

Sulle pensioni complementari e integrative è stata attribuita la detrazione per lavoro dipendente. La circostanza è segnalata con il valore 1 nel campo GP3FINDCPL del database delle pensioni.

La detrazione per lavoro dipendente attribuita su una delle pensioni sostituisce, sull’ammontare pensionistico complessivo del soggetto, la detrazione per pensione.

Per l’anno 2016 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2015.

10.11    Gestione dei conguagli

I conguagli impostati sulle mensilità di pensione di gennaio e febbraio possono originare da una fonte interna alle procedure pensioni, oppure da una fonte esterna, la Piattaforma Fiscale, come illustrato al punto 7 in merito alle attività di consuntivazione fiscale.

Relativamente al 2015, le procedure di rinnovo delle pensioni hanno calcolato i seguenti conguagli:

    conguagli di pensione, deducibili e non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
    conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
    conguagli a debito per il recupero, richiesto dalla Sede, sui rimborsi fiscali, e per il recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione di pagamento mensile, per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990, per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
    conguagli per contributo di solidarietà (art. 24, comma 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    conguagli sindacali a debito e credito del pensionato;

I conguagli generati e trasmessi da Piattaforma fiscale sono stati trattati al precedente punto 9.

Si illustra la codifica e la modalità di gestione dei conguagli impostata sulle cedole di gennaio e febbraio 2016, precisando che tutti i conguagli sono comunque consultabili nell’applicativo GAPNE con la funzione L, e GAPNEWEB.

10.11.1   Conguagli di pensione a credito del pensionato

Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo GP3PMED (2016) del database delle pensioni.

Sul segmento GP8 della cedola di gennaio 2016 vengono effettuate le seguenti operazioni:

    il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
    il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
    l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
    l’importo delle ritenute IRPEF calcolate al momento dell’estrazione, viene memorizzato nel campo GP8MD05E – Trattenute erariali competenza Anno Precedente.

Sul segmento GP3 dell’anno 2016 vengono effettuate le seguenti operazioni:

    l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (differenza imponibile IRPEF anni precedenti) con segno positivo;
    l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM14E.

I conguagli di pensione non imponibili IRPEF, a credito del pensionato, determinati dal rinnovo vengono:

    registrati con codice 528 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
    sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).

10.11.2   Conguagli per recupero richiesto dalla Sede

Il recupero da effettuare sui conguagli:

    può essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
    può derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
    può derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile:
    -      per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979 o per legge 45/1990
    -      per un recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

Il recupero da effettuare sui conguagli, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno precedente il rinnovo, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 (con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E) e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2016.

10.11.3   Conguaglio di trattenuta sindacale a credito o debito del pensionato

A seguito del ricalcolo dell’imponibile annuo in funzione della perequazione definitiva per l’anno 2015, è stato rideterminato anche l’importo annuo dovuto a titolo di contributo associativo, soltanto nel caso in cui la trattenuta sindacale sia ancora vigente.

I conguagli determinati in fase di rinnovo sono stati estratti unitamente alla rata di gennaio 2016 e registrati nel segmento GP8:

    se a debito del pensionato, con codice 323 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
    se a credito del pensionato, con codice 322 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.

10.11.4   Conguaglio contributo di solidarietà (legge 214/2011)

A seguito del ricalcolo dell’imponibile sulla base della perequazione definitiva dell’anno 2015, è stato rideterminato anche l’importo annuo eventualmente dovuto a titolo di contributo di perequazione di cui alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

I conguagli determinati in fase di rinnovo sono registrati nel segmento GP8:

    se a credito del pensionato, con codice 839 nel campo GP8MD52, e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
    se a debito del pensionato, con codice 838 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;

Per i conguagli a debito il recupero avviene in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2016. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.

 
11   Pensioni delle gestioni pubbliche

11.1    Perequazione

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.502,64, sarà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2015.

Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “6” nel campo “PQ” della maschera 020.

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2015 è pari a € 768,61 confermata anche per l’anno 2016; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità è determinato in € 748,61 per gli anni 2015 e 2016.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2015 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D5”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’art. 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3” e “D4”.

Si conferma che anche per l’anno 2016, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui sopra, si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2016 considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

11.2    Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

Per effetto delle disposizioni operative contenute nella Informativa INPDAP n.52 del 18 ottobre 2000, i criteri di corresponsione degli aumenti perequativi descritti trovano applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

11.3    Gestione dei conguagli

Le procedure di rinnovo delle pensioni hanno calcolato i seguenti conguagli relativi agli anni 2012/2015:

    conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a debito del pensionato;
    conguagli di pensione, imponibili e non imponibili IRPEF a credito del pensionato;

I conguagli di pensione a debito del pensionato, effettuati a titolo diverso dall’adeguamento della perequazione rispetto al 2015, vengono trattenuti sulla rata di gennaio in unica soluzione qualora d’importo inferiore al quinto del trattamento pensionistico complessivo, al netto delle ritenute IRPEF.

Nel caso in cui per lo stesso pensionato titolare di più prestazioni in carico presso la GDP risultino conguagli a debito e a credito viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi operato il recupero rateale del residuo debito.

Il conguaglio viene registrato nella sezione ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.

Sui conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media memorizzata nel campo del database delle pensioni.

Il conguaglio viene registrato nella sezione assegni tassabili e non con codice DP.

 
12   Periodicità di pagamento delle pensioni

La periodicità di pagamento delle pensioni segue i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998.

I valori indicati in lire nella deliberazione sono stati aggiornati con riferimento all’euro.

La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto.

L’importo del trattamento minimo a gennaio 2016 (con la perequazione provvisoria dello 0,0%) è pari a euro 501,89. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0378 da arrotondare a euro 10,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2835 da arrotondare a euro 75,00.

E’ stato disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro.

E’ stato disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro.

E’ stato disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.

Si ricorda che non viene mai disposto il pagamento se l’importo del mandato, indipendentemente dalla periodicità, è minore di 3,00 euro.

 
13      Comunicazioni

13.1    Titolari di pensioni e prestazioni

Con messaggio dedicato sarà comunicata la pubblicazione del modello ObisM per l’anno 2016.

Tale documentazione viene rilasciata, di norma, esclusivamente attraverso il canale telematico, con le modalità illustrate dalla circolare n. 32 del 26 febbraio 2013.

13.2    Obbligo di comunicazione da parte dei titolari di pensioni e prestazioni

Si rammenta che i titolari di prestazioni sono tenuti a comunicare all’INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione quali ad esempio la variazione dello stato civile, della residenza, dei periodi di soggiorno all’estero, della situazione reddituale, dello stato di famiglia.

13.3    Enti e casse professionali

Agli Enti e casse professionali è stata comunicata dal Casellario Centrale delle Pensioni la rispettiva quota perequata delle pensioni in totalizzazione.

 
      Il Direttore Generale     
      Cioffi     

Allegato N.1: Decreto 19 novembre 2015

Allegato N.2: Variazione percentuale indice FOI

Allegato N.3: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra 2016

Allegato N.4: Tabelle rinnovo 2016

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