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Circolare 196 dell'11 novembre 2016
OGGETTO:
Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Chiarimenti in ordine ai destinatari della norma.
Come è noto l’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.
In applicazione della predetta norma, al punto 6 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012 ed la punto 9 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, sono state fornite le relative istruzioni operative.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 ha superato la precedente posizione di cui alle note n. 4748 del 14 settembre 2012 e n.5869 del 16 novembre 2012, ridefinendo l’individuazione del lavoratore dipendente del settore privato ai fini dell’applicazione della norma in esame.
Il Ministero ha, infatti, precisato che “….si ritiene possibile aderire ad una interpretazione in bonam partem del comma 15 bis cit., secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato”.
Con la presente circolare, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si forniscono chiarimenti in ordine ai destinatari della citata norma, nonché, alle modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi.
2.1 Lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato
Relativamente ai lavoratori che svolgevano attività di lavoro alle dipendenze di una datore di lavoro privato alla data del 28 dicembre 2011 si richiamano integralmente le istruzioni fornite al punto 6 della circolare n. 35 del 2012 ed al punto 9 del messaggio n. 219 del 2013.
2.2. Lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato
Per effetto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali citata in premessa, l’articolo 24, comma 15-bis, della legge n. 214 del 2011, si applica anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, purché alla data del 31 dicembre 2012:
a) i lavoratori abbiano maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m. (c.d. quota) con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.
Nel caso di specie l’anzianità contributiva richiesta ai sensi del periodo precedente varia in ragione dell’anzianità contributiva necessaria al raggiungimento della c.d. quota;
b) le lavoratrici abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato.
Pertanto, coloro che si trovano nelle condizioni appena illustrate possono accedere alla pensione all’età di 64 anni, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita, qualora abbiano raggiunto i requisiti richiesti dalle lettere a) e b) del più volte citato articolo 24, comma 15 bis della legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2012.
Posto che l’anzianità contributiva deve essere “maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato” sono esclusi dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
La norma in esame non trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui al presente punto che hanno maturato la prescritta anzianità contributiva a seguito di attività lavorativa non svolta nel settore privato, ancorché abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Rimane ferma per i lavoratori o le lavoratrici di cui al presente punto che maturano il diritto alla pensione secondo la disposizione eccezionale di cui all’articolo 24, comma 15bis, per effetto di quanto chiarito nel presente paragrafo 2.2 la possibilità di utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere un supplemento di pensione secondo le regole generali di cui all’articolo 7 della legge n. 155 del 1981.
3. Modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi
Le domande di pensione presentate ai sensi della disposizione in oggetto non ancora definite e quelle di nuova presentazione devono essere esaminate in base ai chiarimenti forniti con la presente circolare.
Su richiesta degli interessati, le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti, con riferimento alle quali non si sia verificata la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 639 del 1970, dovranno essere riesaminate e dovrà farsi luogo alla corresponsione, nei limiti prescrizionali, dei ratei pregressi. Decorso il termine di decadenza previsto dal comma 2 dell’articolo 47, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione. E’ ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.
I ricorsi amministrativi ancora pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.
Il Direttore Generale
Cioffi