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Circolare 224 del 15 dicembre 2016
OGGETTO:
Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal D.Lgs. n.185 del 2016. Calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali” in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016, di cui all’art.43 comma 4bis del D.Lgs. n.148 del 2015 come innovato dal D.Lgs. n.185 del 2016. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Indice
Premessa e quadro normativo. 1. Applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 21, comma 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 (ASpI, NASpI, DIS-COLL e Mobilità) come modificato dal decreto legislativo n. 185/2016.
2. Applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 21, comma 8 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 (ASDI). 3. Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione.4. Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI. Aggiornamento del meccanismo di calcolo. 4.1 Aspetti amministrativi. 4.2 Aspetti procedurali. 5. Istruzioni contabili.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI. Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.Si forniscono altresì le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.
Con il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81 del 15 giugno 2015, e nn. 148, 149, 150 e 151 del 14 settembre 2015, emanati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetto jobs act).
In particolare, le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. l) e dall’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 185/2016 prevedono rispettivamente:
la modifica dell’art. 21 del decreto legislativo n. 150/2015 in materia di misure sanzionatorie connesse alla inosservanza degli impegni assunti nel patto di servizio e degli obblighi di partecipazione alle ulteriori misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego ai soggetti in stato di disoccupazione percettori delle prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI;
l’integrazione dell’art. 43 del decreto legislativo n. 148/2015, con l’aggiunta del comma 4 bis, nel quale si prevede un trattamento economico di disoccupazione, derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, a favore dei lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali con particolari caratteristiche contributive, esclusivamente per le cessazioni intervenute nell’anno 2016.
Con la presente circolare vengono illustrate le novità normative introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.
1. Applicazione delle Misure sanzionatorie di cui all’art. 21, comma 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità) come modificato dal decreto legislativo n. 185/2016.
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività:
partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.
Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016, individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.
Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione prevista dal richiamato art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150 del 2015, e si evidenziano in grassetto, per comodità di lettura, le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.
A) In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
B) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A;
C) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art. 20 co. 3 lett. b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni:
1) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
D) In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Si precisa che:
- le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.
- la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;
- nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;
- qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.
2. Applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 21, comma 8 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 (ASDI).
Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione), istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e disciplinato dal successivo decreto interministeriale 29 ottobre 2015, è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive così come riformato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (circolare INPS n. 46 del 3/3/2016 e Hermes 2323 del 24/05/2016).
Il diritto all’ASDI, infatti, è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, i cui contenuti sono stati dettagliati nel paragrafo 2 della presente circolare, ad al conseguente rispetto dei c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, di seguito enumerati.
Tanto il citato decreto legislativo n. 150 richiamato, all’articolo 21, comma 8, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6, prevedono che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata, da parte del servizio competente, alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione di una sanzione, la cui misura dipende dalla tipologia di obbligo violato:
A) nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, si prevede:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
B) nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le norme richiamate prevedono:
1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
C) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), o di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.
Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.
3. Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione.
Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 - dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.
Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.
L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.
4. Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI. Aggiornamento del meccanismo di calcolo.
4.1 Aspetti amministrativi
L’art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015, al comma 4bis introdotto dal D.lgs. n.185 del 2016, prevede un meccanismo di calcolo della durata della indennità NASpI in relazione ai lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta - dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016 - con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, la citata norma dispone che, qualora la durata della NASpI calcolata ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.
In ogni caso la durata della NASpI così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.
Esempio:
Si ipotizzi il caso di un lavoratore stagionale nei settori richiamati che negli ultimi quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che qui rileva possa vantare trenta settimane di contribuzione utile al netto di quelle utilizzate per precedenti prestazioni di disoccupazione. Per determinare la durata effettiva della NASpI per il soggetto destinatario del decreto correttivo, si procede secondo quanto di seguito descritto.
1) Determinazione della durata della prestazione in base al primo calcolo secondo i criteri generali.
Detto soggetto avrebbe diritto ad una indennità NASpI pari a quindici settimane ossia a circa tre mesi e mezzo.
2) Determinazione della durata della prestazione riutilizzando la contribuzione che ha già dato luogo a DS ordinaria con requisiti normali e/o con requisiti ridotti, ASpI e Mini-ASpI 2012.
Ove il soggetto del caso in esame, nel quadriennio di interesse, abbia fruito di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, ASpI o mini-ASpI 2012, la contribuzione utilizzata per queste prestazioni potrà essere nuovamente utilizzata per il calcolo della durata della NASpI di cui alle presenti istruzioni.
Se la contribuzione che ha dato luogo, nell’ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, ASpI o mini-ASpI 2012 ammonta a ventiquattro settimane, tali da determinare una differenza tra le durate calcolate secondo i punti 1) e 2) pari a 12 settimane, al soggetto in argomento potrebbe essere riconosciuto un mese in più di indennità NASpI.
Tuttavia, essendo stabilito per espressa previsione normativa che l’indennità NASpI ricalcolata non possa superare complessivamente i quattro mesi, all’interessato, attivando il sopra descritto servizio di ricalcolo, verrà corrisposta un’indennità pari a quattro mesi (cioè a diciotto settimane) e non a quattro mesi e mezzo (cioè a venti settimane) come risulterebbe dall’aggiunta di un mese di prestazione ai tre mesi e mezzo già spettanti per effetto del calcolo ordinario.
La disposizione in argomento si pone in continuità alla previsione normativa di cui al comma 4 del medesimo art. 43 del D.lgs. n.148 del 2015 inerente al meccanismo di calcolo relativo agli eventi di disoccupazione del periodo dal 1 maggio al 31 dicembre 2015 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
Pertanto, analogamente a quanto già previsto dall’Istituto con la circolare n. 194 del 2015, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della durata della prestazione sono quelle individuate nella richiamata circolare n. 194 del 2015, integrate con l’introduzione dei CSC 40405 e 40407 associati al codice ATECO 56.10.30 – “Gelaterie e pasticcerie”.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
TURISMO | |
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CSC 70501 |
Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. |
CSC 70502 |
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
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CSC 70503 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. |
CSC 70504 CSC 40405 CSC 40407 |
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). |
CSC 70504 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). |
CSC 70401 |
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
CSC 70705 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
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STABILIMENTI TERMALI | |
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CSC 11807 |
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 |
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
L’art. 43, comma 4 ter, come integrato e modificato dall’art. 2, comma 1 lett. e del D.lgs. n. 185 del 2016, dispone che agli oneri derivanti dal richiamato comma 4-bis - valutati, in 57 milioni di euro per l’anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l’anno 2017 - si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il medesimo comma 4 ter del richiamato art. 43 dispone inoltre che quanto a 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento.
Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E’ conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché sul fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al richiamato comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo.
4.2 Aspetti procedurali.
L’applicazione DsWeb viene integrata con il servizio di Ricalcolo della durata della prestazione NASpI come previsto dal decreto n.185 del 2016.
In particolare, per i lavoratori stagionali interessati dalla norma in questione, si utilizzerà la qualifica/categoria: B = Stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, già introdotta lo scorso anno per gli stagionali di cui all’ art.43, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015.
I lavoratori interessati sono elencati in apposite liste consultabili accedendo in intranet – Servizi – Datawarehouse reportistica - Lavoratori Stagionali destinatari D.Lgs. N. 185/2016.
Per eseguire il ricalcolo occorrerà completare i pagamenti della domanda di uno dei suddetti lavoratori. Una volta definita la pratica l’operatore della struttura territoriale dovrà riaprirla e inserire “B” nel campo “qualifica”.
Successivamente, se si attiva il servizio di Ricalcolo lo stesso provvederà a non conteggiare tra le settimane da scomputare quelle che hanno dato luogo – nell’ultimo quadriennio - alle prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e/o con requisiti ridotti e miniASpI 2012 a condizione che la domanda da ricalcolare presenti congiuntamente le seguenti caratteristiche:
qualifica/categoria del lavoratore = B - Stagionale art. 2 del D.Lgs. n. 185/2016;
data cessazione nell’anno 2016;
Presenza di prestazioni di DSO con requisiti normali e con requisiti ridotti, ASpI e mini ASpI 2012 (domande di tipo 1, I ed S, dello stesso lavoratore) nel quadriennio che precede la data di cessazione dal lavoro cui fa riferimento la domanda di NASpI;
indicatore DEFINITIVA =”S”
durata teorica inferiore a quattro mesi dell’indennità NASpI che verrebbe liquidata.
In presenza di qualifica = “B” e anno data cessazione = 2016, il ricalcolo diverrà effettivo a condizione che la prestazione teorica ricalcolata risulti pari o superiore a dodici settimane rispetto a quella spettante prima del ricalcolo; la durata della prestazione da erogarsi effettivamente sarà prolungata di un mese, ma non potrà superare i 4 mesi.
Al fine di rilevare contabilmente eventuali recuperi intervenuti a seguito dell’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 21, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, si istituiscono i seguenti conti nell’ambito delle pertinenti gestioni contabili sulle quali grava l’onere per l’erogazione delle prestazioni interessate dalla fattispecie in esame:
per i recuperi dell’indennità di mobilità: GAU24213;
per i recuperi dell’indennità di disoccupazione ASpI:PTA24214 e GAU24214 (quota parte GIAS);
per i recuperi dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI: PTA24215 e GAU24215 (quota parte GIAS);
per i recuperi dell’indennità di disoccupazione NASpI: PTA24216 e GAU24216 (quota parte GIAS);
per i recuperi dell’indennità DIS-COLL: GAU24217.
La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, conseguenti all’attuazione del citato art. 21, comma 13, del decreto legislativo n. 150/2015, è di competenza della Direzione generale.
L’onere derivante dall’applicazione dell’art. 43, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che consiste nell’incremento della durata dell’indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016, continuerà ad essere rilevato, come già intervenuto nell’anno 2015, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Pertanto, per le relative imputazioni contabili, si rimanda alle istruzioni contabili fornite nel paragrafo 3.3 della circolare n. 194 del 27/11/2015.
Anche in questo caso, i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri, come valutati ai sensi dell’art. 43, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 148/2015, saranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato