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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Circolare 107 del 5 luglio 2017
OGGETTO:
Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.
SOMMARIO:
1. Quadro normativo
2. Le prestazioni di lavoro occasionali
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori
5. Libretto Famiglia
5.1 Regime generale
5.2 Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia
6. Contratto di Prestazione Occasionale
6.1 Regime generale
6.2 Limiti all’utilizzo
6.3 Comunicazioni dell’utilizzatore del Contratto di Prestazione occasionale
6.4 Il regime per le Pubbliche Amministrazioni
6.5 Il regime per l’agricoltura
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni
10. Il bonus baby sitting e gestione dell’utilizzo buoni di lavoro accessorio
1. Quadro normativo.
L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.
La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”) e il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”) . Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
2. Le prestazioni di lavoro occasionali.
Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54-bis, del citato d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.
Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell’art. 54-bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
E’, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis (vedi paragrafo 6.5).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A..
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto - www.inps.it - al seguente servizio: Prestazioni Occasionali.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori (v. par. 4), nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa (v. par. 5.2 e 6.3) possono essere svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:
dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:
- registrazione del prestatore;
- tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il mese di luglio 2017.
3. Le assicurazioni sociali obbligatorie.
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate, con riguardo al Libretto Famiglia (par. 5.1) e al Contratto di prestazione occasionale (par. 6.1).
L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.
Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità concordate fra l’INPS e l’INAIL.
4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
- per le Pubbliche Amministrazioni;
- per le imprese agricole;
- per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.
Considerato che le somme accreditate sul conto corrente del prestatore non hanno natura di prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto, bensì costituiscono il compenso per la prestazione di lavoro occasionale svolta, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico del prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell’Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell’Istituto (es. mod. SR163, ecc.).
Al riguardo, si sottolinea che, in ragione della semplificazione adottata, l’Istituto non ha contezza in ordine alla corrispondenza dei dati bancari/postali a estremi di conto corrente effettivamente intestato/cointestato al prestatore. Pertanto, il prestatore è tenuto a porre particolare attenzione nella registrazione dei dati relativi all’Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito, anche accedendo, una volta effettuata la registrazione ai report esposti dalla procedura informatica contenenti, oltre agli altri dati identificativi, il numero di Iban presso cui sarà accreditato il compenso relativo alle prestazioni occasionali svolte, anche rivolgendosi al proprio Istituto di credito o ufficio postale ovvero alla società emittente la carta di credito dotata di Iban, e, in caso di errore, ad effettuare tempestivamente la variazione delle informazioni utilizzando la procedura di registrazione messa a disposizione dall’Istituto.
In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.
In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore.
Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.
Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
5. Libretto Famiglia.
5.1 Regime generale.
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
5.2. Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
6. Contratto di prestazione occasionale.
6.1. Regime generale.
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1 dell’articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.
Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
6.2. Limiti all’utilizzo.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti al paragrafo 2.
In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.
In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.
6.3. Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:
a) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;
b) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
Si evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
6.4. Il regime per le pubbliche amministrazioni.
Le Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017 (cfr. par. 9), del citato articolo 54-bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
6.5. Il regime per l’agricoltura.
Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.
Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:
- area 1: € 7,57;
- area 2: € 6,94;
- area 3: € 6,52.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.
Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha inteso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi).
Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).
Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività della dichiarazione su un arco temporale superiore a quello giornaliero saranno resi disponibili entro il mese di settembre 2017.
7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
- per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA” ;
- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”.
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. E’ esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP;
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto Famiglia.
Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al momento dell’acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata a buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio virtuale dell’utilizzatore.
8. La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori.
Come anticipato ai paragrafi precedenti, il prestatore riceverà notifica dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione lavorativa, o della sua revoca, mediante comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) o MyINPS.
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:
1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni.
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Il bonus baby sitting e la gestione dell’utilizzo dei buoni lavoro accessorio.
Come reso noto con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l’Istituto continuerà ad emettere i voucher baby sitting di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12 del corrente anno mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Dal mese di gennaio 2018 il contributo Bonus baby sitting sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.
Come reso noto dall’Istituto con messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266 del 21 marzo 2017, resta ferma l’utilizzabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al d.lgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 25 del 2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 186 del 21 dicembre 2017
OGGETTO:
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018.
SOMMARIO:
SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2018.
Sommario
Premessa. 2
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 3
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017. 3
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018. 4
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 4
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo). 5
2.1 Quadro normativo. 5
3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio. 7
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali 7
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV). 7
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. 8
4 Tabelle. 8
5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015. 8
6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011. 9
7 Nuovi requisiti anagrafici 9
8 Gestione fiscale. 9
8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018). 10
8.2 Addizionali all’IRPEF. 10
8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani 10
9 Pensioni delle gestioni private. 10
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 10
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014. 11
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti 11
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018. 11
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 11
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia. 11
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria. 12
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari 12
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio. 12
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. 12
9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana. 13
9.6.1 Residenti in Venezuela. 13
9.6.2 Non residenti in Venezuela. 13
10 Gestione pubblica. 13
10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione. 13
10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 14
10.3 Gestione dei conguagli 14
10.4 Gestione fiscale. 14
10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017. 14
10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere. 14
10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali 15
11 Prestazioni assistenziali 15
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria. 15
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie. 15
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 16
12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92). 16
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018. 16
13 Certificato di pensione per l’anno 2018. 16
Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2018.
Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto del 20 novembre 2017 recante il “ Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017” (allegato 1).
Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.
Pertanto, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni erogate da Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS, ad esclusione:
delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
delle prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
delle prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017
A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016 nella misura di - 0,1, l’articolo 1 del decreto 20 novembre 2017 ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2017.
Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2017.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2017 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2017 |
501,89 |
286,09 |
IMPORTI ANNUI |
6.524,57 |
3.719,17 |
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018
L’articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si riportano di seguito i valori provvisori dell’anno 2018 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2018 |
507,42 |
289,24 |
IMPORTI ANNUI |
6.596,46 |
3.760,12 |
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),ha procrastinato al 2018 l’articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013.
Resta pertanto in vigore il modulo perequativo utilizzato dal 2014:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente.
dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
||
da |
a |
Importo garanzia |
||||
1° gennaio 2018: |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,100 % |
- |
1.505,67 |
|
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
1.505,68 |
1.506,49 |
1.522,23 |
||
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM |
95 |
1,045 % |
1.505,68 |
2.007,56 |
||
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
2.007,57 |
2.011,94 |
2.028,54 |
||
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
75 |
0,825 % |
2.007,57 |
2.509,45 |
||
Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
2.509,46 |
2.516,31 |
2.530,15 |
||
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
50 |
0,550 % |
2.509,46 |
3.011,34 |
||
Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
3.011,35 |
3.012,99 |
3.027,90 |
||
Oltre 6 volte il TM |
45 |
0,495% |
3.011,35 |
- |
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)
2.1 Quadro normativo
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
ovvero
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25 per cento calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
2.2 Scelta dell’indice di rivalutazione
L’incremento illustrato al punto b) è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore a 1,25%:
Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità delle pensioni è minore, uguale o maggiore di 1,25.
Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all’intero trattamento.
Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quindi come di seguito illustrato:
FASCIA DI IMPORTO |
MISURA |
INDICE |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,25% |
tra 3 e 5 volte il TM |
90 |
1,13% |
oltre 5 volte il TM |
75 |
0,94% |
Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell’indice di rivalutazione generale.
Sotto il profilo applicativo:
viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25 per fasce;
viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero trattamento l’indice ordinario;
viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.
2.3 Rivalutazione per l’anno 2018
Per il 2018, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore a 1,25, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
FASCIA DI IMPORTO |
LIMITE FASCIA |
MISURA |
INDICE |
IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE PER FASCIA |
Fino a 3 volte il TM |
1.505,67 |
100 |
1,25% |
18,80963 |
tra 3 e 5 volte il TM |
2.509,45 |
90 |
1,13% |
11,28578 |
oltre 5 volte il TM |
- |
75 |
0,94% |
VARIABILE |
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.
3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
Gli indici di rivalutazione definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018, riportati rispettivamente ai precedente paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.
Si riportano di seguito gli importi definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018 e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
FASCIA DI IMPORTO |
LIMITE FASCIA |
MISURA |
INDICE |
IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE PER FASCIA |
Fino a 3 volte il TM |
1.505,67 |
100 |
1,25% |
18,80963 |
tra 3 e 5 volte il TM |
2.509,45 |
90 |
1,13% |
11,28578 |
oltre 5 volte il TM |
- |
75 |
0,94% |
VARIABILE |
* se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2017 e previsionale per l’anno 2018, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,8%.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).
Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.
limite di reddito annuo personale |
importo mensile |
||
Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti |
Invalidi parziali, minori |
||
1.1.2017 |
16.532,10 |
4.800,38 |
279,47 |
1.1.2018 |
16.664,36 |
4.853,29 |
282,55 |
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche
La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2016 - luglio 2017 e il periodo precedente agosto 2015 – luglio 2016 è risultata del + 0,40.
Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,40 per cento. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.
L’indice dello 0,40 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.
Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4 Tabelle
In allegato 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2018.
5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015
Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.
Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.
Considerato l’indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l’anno 2016, la legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento (art. 1, c. 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1°gennaio 2018 il recupero del debito di perequazione riferito all’anno 2015 (art. 3, c. 3-sexies).
Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il differenziale di perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le seguenti modalità:
in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;
in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.
Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto sono consultabili nell’applicazione dedicata disponibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:
“Assicurato pensionato”>” Servizi al pensionato>“ Procedure di gestione delle pensioni”>“Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi”.
6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011
Si rammenta che dal 2018 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21, della legge n. 214/2011.
Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo corrisposti ai pensionati delle gestione previdenziali confluite nel FPLD:
fondo elettrici
fondo telefonici
fondo autoferrotranvieri
fondo volo
fondo dirigenti aziende industriali (INPDAI)
7 Nuovi requisiti anagrafici
Com’è noto, dal 2018, l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale vengono equiparate e allineate a 66 anni e 7 mesi.
La variazione interessa:
le lavoratrici dipendenti del settore privato (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi);
le lavoratrici autonome (da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi);
l’accesso all’assegno sociale (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi)
8 Gestione fiscale
Si rammenta che la tassazione opera con riferimento al “soggetto”.
La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, e delle altre prestazioni corrisposte dall’INPS al soggetto
Parimenti, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
Per l’anno 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2017.
La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.
Pertanto per tutti i soggetti per il quali nell’anno 2017 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale, è stata impostata la notizia della tassazione ordinaria con applicazione della detrazione personale.
La tassazione ad aliquota fissa o la richiesta di non usufruire delle detrazioni fiscali, è stata applicata solo se richiesta per l’anno 2018 tramite il sistema UNIDETRA.
8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018)
Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2018, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, c. 7, legge n. 122/2010).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2018.
8.2 Addizionali all’IRPEF
Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:
addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.
L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2018.
8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani
L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR, per l’importo eccedente euro 1.000.
Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio e febbraio.
9 Pensioni delle gestioni private
Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.
9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M5 Assegno alimentare per figli
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.
Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014
Con il messaggio n. 4472 del 10 novembre 2017, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2014 (campagna 2015), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non dichiarato, è stata impostata anche per gli anni successivi.
Per evitare di porre in pagamento, da gennaio 2018, importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2017.
9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018
Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.
Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.
E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2018 e ancora non ricostituite dalle Strutture territoriali con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN.
9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2018 (GP3CK02Z < 201802):
per le pensioni dell’AGO con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998.
Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996.
9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2013, il pagamento viene sospeso da gennaio 2018.
Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2017 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 903.
9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2018 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari
Le certificazioni fiscali non corrette dalle Strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.
In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2017, l’imponibile annuo del 2017 è stato azzerato.
Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede |
|
CAB |
Descrizione |
3300012 |
MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità |
3300013 |
RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983 |
3300014 |
INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma |
3300015 |
99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita |
3300016 |
INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles |
3300017 |
EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero |
9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2018 sono state poste in pagamento per l’anno 2018 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2017 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2017 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.
L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2018 con importo pari a “zero” è reperibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:
“Assicurato Pensionato”>”Servizi al Pensionato”>“Reporting Operativo”>“Liste Parametriche WEB”.
Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.
Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare n. 84 del 12 aprile 1996 si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2018 con le modalità di seguito illustrate.
9.6.1 Residenti in Venezuela
A seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n. 3.068 del 07 09 2017, l’importo del pro-rata venezuelano a gennaio 2018 corrisponde a Bolivares 136.544,18.
I residenti in Venezuela sono individuati in base alla compilazione dei campi d’archivio di seguito indicati:
GP1AZ03=1 (residenza estera)
GP2BS02= YV (Stato di residenza Venezuela)
GP1AXBA=I (cittadinanza italiana)
Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1°novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-Direzione Pensioni-Area procedure- Utilità.
9.6.2 Non residenti in Venezuela
Per tutte le pensioni in convenzione italo-venezuelana che invece non posseggono le caratteristiche sopra specificate, il pro- rata del 2017 (22.576,73) non è stato aggiornato.
Come di consueto si dovrà applicare il nuovo cambio (media di ottobre) utilizzando il tasso CENCOEX legato al Dollaro statunitense.
10 Gestione pubblica
10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione
Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.505,67, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2017.
Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “£” nel campo “PQ” della maschera 020.
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2018 è pari a € 777,07; l’importo della stessa indennità sulla 13^ mensilità è determinato in € 757,07.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2017 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.
Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D7”.
Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4” e “D5”.
Si conferma che anche per l’anno 2018, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria”, attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, c. 41, della legge n. 335/95), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2018 considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data, a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.
10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Strutture territoriali - Gestione Dipendenti Pubblici.
10.3 Gestione dei conguagli
Il recupero del conguaglio perequazione di cui al paragrafo 6, è registrato nella sezione ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.
10.4 Gestione fiscale
10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti superiore a 18.000 euro e conguaglio a debito, si procede al recupero sulle rate di gennaio e febbraio 2018 fino al totale azzeramento della cedola di pensione.
10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere
Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2018 si rimanda al messaggio 1768 del 27/04/2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.
Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2017:
nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2017 (entro rata dicembre 2017), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2018, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.
10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.
Per le modalità operative si rimanda al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.
Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in argomento anche per l’anno 2017, si rammenta che:
se entro la rata di dicembre 2017 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2017, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata nella piattaforma fiscale non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.
11 Prestazioni assistenziali
11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2018 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
L’articolo18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 66 anni e 7 mesi.
Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasei anni e sette mesi di età entro il 31 dicembre 2018 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasei anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).
Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92)
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33; 199- VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.
12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018
Le prestazioni con scadenza nel 2018 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).
Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.
13 Certificato di pensione per l’anno 2018
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione il certificato di pensione per il 2018, fruibile fra i servizi on line sul sito istituzionale www.inps.it
Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione che, come richiamato al precedente paragrafo 12, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata, ad eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato N.1
Allegato N.2
Circolare 177 del 28 novembre 2017
OGGETTO:
Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI: beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro.
Indice:
1. Premessa
2. Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
SOMMARIO:
A seguito di parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui casi di beneficiari di NASpI che espatriano o soggiornano in Paese comunitario o non comunitario, si illustrano di seguito le nuove modalità operative cui attenersi in ordine alla erogazione della suddetta indennità di disoccupazione.
Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da significativi mutamenti che hanno riguardato il fronte sociale e quello relativo all’assetto normativo di diverse prestazioni previdenziali.
In particolare, con riferimento alla NASpI, hanno assunto notevole rilevanza sia innovazioni che riguardano profili connessi alla collettività che quelle conseguenti al completamento dei Decreti attuativi postulati dalla legge 183/2014 (Jobs act).
Da una parte, si è, infatti, assistito a un sempre maggiore ricorso alla mobilità delle persone sul territorio; dall’altra, hanno inciso le modifiche all’impianto normativo in materia di politiche attive del lavoro declinate dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
Conseguentemente, in relazione a richieste di chiarimenti utili a definire anche situazioni di contenzioso, è stato interessato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire indicazioni in merito agli indirizzi da seguire con riferimento alla titolarità dell’indennità NASpI per i soggetti che si recano all’estero.
Alla luce degli orientamenti espressi dal citato Ministero, con la presente circolare, si forniscono le indicazioni che seguono.
2. Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
Innovando rispetto all’orientamento seguito fino ad ora dall’Istituto in materia di indennizzabilità dei disoccupati che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inteso superare il sistema delle diverse conseguenze legate alle specifiche motivazioni che inducono il soggetto percettore di NASpI a recarsi al di fuori del territorio Italiano e ha ritenuto, altresì, di prescindere da conseguenze legate alla durata, breve ovvero prolungata, della relativa assenza.
Va, peraltro, ricordato che, con riferimento alla nuova disciplina della NASpI, in mancanza di una specifica previsione normativa sull’argomento, il rafforzamento dei meccanismi sulla “condizionalità” della prestazione collega il sistema di progressive sanzioni espressamente e tassativamente previste al concreto inadempimento (“mancata presentazione” e “mancata partecipazione”, comunque “in assenza di giustificato motivo”) degli obblighi assunti dal percettore con la sottoscrizione del patto di servizio[1].
In particolare, il Ministero ha formulato il principio secondo cui la previsione legislativa di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015 – con i contenuti di stringente condizionalità comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione - è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata.
Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Si osserva che il suddetto nuovo orientamento, frutto dell’evoluzione normativa in tema di rafforzamento della normativa sulla condizionalità, è stato adottato anche dalle recenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017.
Posto questo criterio di carattere generale, si precisa quanto segue.
Nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale - definito dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004[2]-che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità.
Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un’occupazione “rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione”.
Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione.
In attuazione dell’orientamento fin qui esposto, non rilevando le motivazioni e la durata dell’espatrio del disoccupato percettore di NASpI, le Strutture territoriali che ricevano dai servizi per l’impiego segnalazioni di violazione delle regole di condizionalità di cui ai citati articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 150/2015, dovranno procedere all’applicazione delle relative sanzioni attenendosi alle indicazioni di cui alla circolare n. 224 del 2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Cfr. articolo 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.
[2] Cfr. circolare Inps n. 85/2010, punti 5 e 6.
Circolare 180 del 7 dicembre 2017
OGGETTO:
Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Come è noto l’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, al compimento di 64 anni di età, possono conseguire: a) la pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità contributiva; b) la pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso alla medesima data di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.
In applicazione della predetta norma, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, punto 6 e con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 9, sono state fornite le prime istruzioni operative.
Con la circolare n. 196 dell’11 novembre 2016 sono state recepite le indicazioni ministeriali contenute nella nota n. 13672 del 26 ottobre 2016 e con i messaggi n. 2054 e n. 2218 del 2017 sono stati forniti ulteriori chiarimenti.
Con la successiva nota n. 7190 del 6.12.2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato (circ. n. 196 del 2016, punto 2.2) ha espresso l’avviso che, in considerazione della formulazione della norma e dei principi generali in materia previdenziale, si ritiene possibile specificare che anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili allorquando, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis dell’articolo 24 del D.l. n. 201 del 2011.
Con la presente circolare, nel recepire le predette indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, si chiarisce che ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal citato articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando quest’ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal menzionato comma 15-bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.
Per le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi trovano applicazione le istruzioni fornite al punto n. 3 della circolare n. 196 del 2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Circolare 174 del 23 novembre 2017
OGGETTO:
Articoli 9 e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22. Precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.
Rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva. Precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
SOMMARIO:
Indice:
Premessa e quadro normativo.
1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali
3. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse
4. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario
4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società
4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali
4.b.1. Premessa
4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
4.b.3 Soci di società di capitali
5. Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione
6. Implementazioni procedurali
7. Incentivo all’autoimprenditorialità
7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto
7.b. Adempimenti del richiedente
Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n.94 e n.142 del 2015. Sono inoltre contenute precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità.
L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.
In particolare, l’articolo 9 disciplina i casi di concomitante attività di lavoro subordinato instaurata nel corso della percezione della NASpI o rimasta in essere a seguito della cessazione di uno fra due o più rapporti a tempo parziale; l’articolo 10 disciplina il caso di concomitante instaurazione di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La circolare INPS n. 94 del 2015 ha fornito in materia le prime istruzioni operative confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, l’accezione già adottata rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI secondo cui la norma è da intendersi riferita, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI.
La circolare INPS n. 142 del 2015 ha precisato il quadro delle situazioni sopra delineate aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio (istituto peraltro abrogato dal d.l. n. 25 del 2017 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49), di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.
Si deve osservare tuttavia che, da quando è stata introdotta in maniera più significativa rispetto al passato - in particolare con la legge n. 92 del 2012 - la possibilità di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccupazione, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali è necessario fornire riferimenti adeguati a garantire equità verso la platea degli utenti e cognizioni più complete agli operatori dell’Istituto.
A queste esigenze, e specialmente alle situazioni che nel prosieguo si espongono, si riferiscono le istruzioni contenute nella presente circolare che devono ritenersi applicabili pertanto sia all’indennità di disoccupazione NASpI, sia ai residui casi di ASpI o mini ASpI ancora in corso.
La considerazione di regola adottata nell’impostazione seguita è quella secondo cui, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità disoccupazione, di attività non formalmente inquadrate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non riferibili in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ma che danno comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione, trovi applicazione la disciplina di cui agli artt.9 e 10 del D.Lgs. n.22 del 2015 rispettivamente in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato e di riduzione dell’importo della prestazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.
Tale interpretazione deriva dalla necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti titolari di prestazione di disoccupazione che oltre alla stessa non dispongono di alcuna altra risorsa di tipo finanziario ed i titolari di prestazione di disoccupazione che, al contrario, possono comunque contare su altro gettito.
1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.
L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Ciò premesso, nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.
Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) - essendo stata l’attività di tali figure ricondotta ad attività lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 81 del 2017 - trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.
In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.
2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali
Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis pone la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, individuando i limiti e le modalità di svolgimento delle stesse.
In particolare, il comma 1, lett. a) del richiamato art. 54 bis dispone che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Il successivo comma 4 del citato art. 54 bis prevede, tra l’altro, che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Si richiama infine il comma 8 dell’articolo 54 bis in esame il quale prevede, tra l’altro, che nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
3. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse
Nell’ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge n.88 del 1989, è erogabile.
Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell’ipotesi fin qui descritta è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art.10.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
4. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario.
4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società
L’art.50, comma 1 lett. c) bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ......alla partecipazione a collegi e commissioni, .... sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente...”.
Ciò premesso, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali
4.b.1. Premessa
Preliminarmente ed in relazione a tutte le tipologie di società si osserva che l’articolo 44, lett. e) del già richiamato TUIR considera redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. In detta fattispecie, ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.
Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
4.b.3 Soci di società di capitali
Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non è applicabile la previsione dell’art.10 del d. lgs. n. 22 del 2015 che disciplina l’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.
Analogamente, ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili spettanti non è applicabile - in assenza di svolgimento di attività lavorativa - la previsione del richiamato art.10 del d.lgs. n. 22 del 2015 con la conseguenza che il beneficiario della NASpI può percepire la prestazione per intero.
Diversamente per quanto attiene ai soci di Società a Responsabilità limitata si osserva quanto segue.
E’ iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
5. Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione
L’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Altrettanto può dirsi in ordine alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.
Pur in presenza di impegno dichiarato in domanda da parte del disoccupato a segnalare iscrizione ad albi professionali e/o aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione - in considerazione del possibile equivoco in cui possa incorrere il richiedente circa la necessità di provvedere a detta segnalazione anche quando la conseguente attività non venga in concreto svolta - sarà cura della struttura territoriale, ove emerga l’apertura di una partita IVA o l’iscrizione ad un Albo professionale, verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato.
Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha provveduto a comunicarne l’avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.
La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza sopra evidenziata a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione. Per detti casi la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione.
In attesa dell’adeguamento sarà cura delle strutture territoriali - ove non sia stata dichiarata la preesistenza di una titolarità di partita IVA o l’ iscrizione ad un Albo Professionale e tuttavia queste situazioni risultino dal Fascicolo soggetto in sede di istruttoria - verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato. E’ infatti possibile che quest’ultimo abbia omesso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di attività effettivamente svolta.
Se le verifiche effettuate dalle strutture territoriali accerteranno un mancato svolgimento di attività la prestazione di disoccupazione potrà essere erogata.
Ove le suddette verifiche accertino invece un effettivo svolgimento di attività da data antecedente la presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione, quest’ultima non potrà essere erogata.
6. Implementazioni procedurali
In relazione a tutta la casistica delineata nella presente circolare, al fine di limitare il più possibile omissioni da parte degli assicurati dovute a scarsa dimestichezza con la materia e tuttavia potenzialmente pregiudizievoli nei confronti della loro situazione di bisogno, oltre alle disposizioni sopra impartite destinate agli operatori dell’Istituto, è in fase di implementazione il flusso di invio telematico delle domande attraverso il quale si chiederà espressamente al richiedente la prestazione di disoccupazione di dichiarare in modo dettagliato se svolge attività lavorativa e se riveste la condizione di socio di società di persone o di capitali.
Verrà inoltre richiesta l’eventuale sussistenza di iscrizione ad Albi Professionali, e l’eventuale titolarità di Partita IVA. In queste ultime due eventualità verrà richiesto se, a fronte dell’iscrizione all’Albo professionale e/o della titolarità di partita IVA, si svolga effettivamente attività di lavoro.
Si fa riserva di successivo messaggio per informare dell’avvenuto rilascio.
7. Incentivo all’autoimprenditorialità
7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto
L’art. 8 del D. lgs. n. 22 del 2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Si precisa che nei casi di seguito specificati è possibile riconoscere l’incentivo in argomento.
Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità (circ.n.70 del 30 marzo 1996) - in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.
Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.
7.b. Adempimenti del richiedente
Come è noto il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007.
Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele