Eureka Previdenza

Decreto 17 novembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Perequazione automatica delle  pensioni  per  l'anno  2016  e  valore definitivo anno 2015. (16A08212)

(GU n.274 del 23-11-2016)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
                           di concerto con
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  cadenza  annuale  ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto 19  novembre  2015  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 280 del 1° dicembre  2015)  concernente:  «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2015  e  valore  definitivo  per
l'anno 2014»;
  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai  parametri  ad  esse  connesse,  prevede  che  la  percentuale  di
adeguamento  corrispondente  alla   variazione   che   si   determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente  il
mese  di  decorrenza  dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in
data 2 novembre 2016, prot. n. 19848/16, dalla quale si rileva che:
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio - dicembre 2014 ed il periodo gennaio  -  dicembre
2015 e' risultata pari a - 0,1;
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio  -  dicembre
2016 e' risultata pari a -0,1 ipotizzando, in via provvisoria, per  i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 una variazione  dell'indice
pari rispettivamente a +0,0, +0,0 e +0,2;
  Considerata la necessita':
    di determinare il valore effettivo della  variazione  percentuale
per l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2016;
    di  determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento   di
perequazione automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2017,  salvo
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;
    di indicare le modalita'  di  attribuzione  dell'aumento  per  le
pensioni  sulle  quali  e'   corrisposta   l'indennita'   integrativa
speciale;
 
                              Decreta:
                               Art. 1
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2015 e' determinata in misura pari  a  +0,0
dal 1° gennaio 2016.

                               Art. 2
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari  a  +0,0
dal 1° gennaio 2017, salvo  conguaglio  da  effettuarsi  in  sede  di
perequazione per l'anno successivo.

                               Art. 3
  Le percentuali di variazione di cui agli articoli  precedenti,  per
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono    determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale,  ove  competa,  e
sulla pensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 novembre 2016
 
                                            Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze       
                                                    Padoan            
 
  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
         Poletti

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