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Ottava salvaguardia - 30.700
Monitoraggio delle domande di pensione
(circ.11/2017)
L’articolo 1, comma 216, della legge n. 232 del 2016 dispone che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria di cui all’art. 1, comma 214, lettera e), della citata legge (genitori in congedo) continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1, messaggio n. 522 del 2013, punto 1.2.2, messaggio n. 8881 del 2014, punto 2.4, circolare n. 50 del 2016, punto 2).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 214 e 218 del medesimo articolo 1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.