Eureka Previdenza

Circolare 122 del 27 dicembre 2018

OGGETTO:     

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019
SOMMARIO:     

Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2019.

INDICE

Premessa

1.      Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

1.1    Indice di rivalutazione definitivo per il 2018

1.2    Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019

1.3    Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019

1.4    Importi dell’indennità integrativa speciale  

2.      Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

2.1    Quadro normativo

3.      Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1    Pensioni sociali e assegni sociali       

3.2    Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

3.3    Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

4.      Tabelle

5.      Nuovi requisiti anagrafici

6.      Gestione fiscale

6.1    Conguagli fiscali a consuntivo

6.2 Tassazione per il 2019

6.3    Addizionali all’IRPEF

6.4    Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

7.      Trattazione delle pensioni delle gestioni private

7.1    Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

7.2    Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019

7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti

7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari

7.3    Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

7.4    Pensioni rinnovate con importo pari a zero

8.      Trattazione delle pensioni della gestione pubblica

8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95)8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere

8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

9.      Trattazione delle prestazioni assistenziali

9.1    Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

9.2    Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

9.3    Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

10.    Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92)

10.1  Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019

11.    Date di pagamento per l’anno 2019

12.    Certificato di pensione per l’anno 2019

 
Premessa

L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2019.

La rivalutazione è stata effettuata sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali.

In previsione dell’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019, gli incrementi per il 2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni.

Con successiva circolare si illustreranno le eventuali modifiche apportate e la relativa applicazione, tenuto conto dei tempi necessari alla realizzazione delle implementazioni dei sistemi gestionali e della loro messa in esercizio.

 
1.   Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

È stato pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 novembre 2018, il decreto 16 novembre 2018, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018” (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale.

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate sia dagli Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, sia dall’INPS ad esclusione delle seguenti:

    prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
    prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
    prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33, APESOCIAL), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.

Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione, e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004 e con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.

 
1.1  Indice di rivalutazione definitivo per il 2018

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017, nella misura di +1,1%, l’articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura di + 1,1% l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2018.

Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2018.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2018 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2018

507,42 €

289,24 €

IMPORTI ANNUI

6.596,46 €

3.760,12 €

 

 
1.2  Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019

L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2019 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2019

513,01 €

292,43 €

IMPORTI ANNUI

6.669,13 €

3.801,59 €

 

 
1.3  Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

1° gennaio 2019:

Fino a 3 volte il TM

100

1,100 %

-

1.522,26 €

Oltre 3 e fino a 5 volte il TM

90

0,990 %

1.522,27 €

2.537,10 €

Oltre 5 volte il TM

75

0,825 %

2.537,11 €

qualsiasi

 

 
1.4  Importi dell’indennità integrativa speciale
 

L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa sulla pensione.
 

IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE

Decorrenza

Indennità integrativa speciale

Indennità integrativa speciale 13^

01.01.2018

777,07 €

757,07 €

01.01.2019

785,62

765,62

 

 
2.    Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

 
2.1  Quadro normativo

L’articolo 3, comma 4, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica come di seguito indicato:

a)   in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero

b)   un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

2.2  Scelta dell’indice di rivalutazione

L’incremento illustrato al punto b) del precedente paragrafo è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore all’1,25%.

Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità delle pensioni sia minore, uguale o maggiore di 1,25.

Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all’intero trattamento.

Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come di seguito illustrato:

FASCIA DI IMPORTO DEL TRATTAMENTO

%

INDICE

Fino a 3 volte il TM

100

1,25

tra 3 e 5 volte il TM

90

1,13

oltre 5 volte il TM

75

0,94

 

Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell’indice di rivalutazione generale.

Conseguentemente, sotto il profilo applicativo, si procede nel seguente modo:

    viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25% per fasce;
    viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero trattamento l’indice ordinario;
    viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.

2.3  Rivalutazione per l’anno 2019

Per il 2019, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come riportato nella seguente tabella:

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

1° gennaio 2019:

Fino a 3 volte il TM

100

1,2500 %

-

1.522,26 €

Oltre 3 e fino a 5 volte il TM

90

1,1250 %

1.522,27 €

2.537,10 €

Oltre 5 volte il TM

75

0,9375 %

2.537,11 €

qualsiasi

 

 
3. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

 
3.1  Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
    

* Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto

 

 

Pensione sociale

Assegno sociale

Decorrenza

Importi

mensile

annuo

mensile

annuo

1° gennaio 2018

373,33 €

4.853,29 €

453,00 €

5.889,00 €

1° gennaio 2019

377,44 €

4.906,72 €

457,99 €

5.953,87 €

 

Limiti reddituali massimi *

personale

coniugale

personale

coniugale

1° gennaio 2018

4.853,29 €

16.721,19 €

5.889,00 €

11.778,00 €

1° gennaio 2019

4.906,72 €

16.905,90 €

5.953,87 €

11.907,74 €

 

 
3.2  Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2018 e previsionale per l’anno 2019, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,9%.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

 
    

LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE

Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti

Invalidi parziali, minori

1.1.2018

16.664,36 €

4.853,29 €

1.1.2019

16.814,34 €

4.906,72 €

 

Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno della trasformazione il limite reddituale è quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasformazione mentre, nel mese della trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’articolo 67 della legge n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999.

 

(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

ASSEGNO SOCIALE.   LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999

2018

Zero

> 4.795,83

< 4.795,83

368,91

Zero

(4.795,83 – RP) / 13

Zero

> 10.684,83

< 10.684,83

368,91

Zero

(10.684,83 - RC) / 13

2019

Zero

> 4.848,74

< 4.848,74

372,98

Zero

(4.848,74 – RP) / 13

Zero

> 10.802,61

< 10.802,61

372,98

Zero

(10.802,61 - RC) / 13

PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999

Anno

Reddito annuo del pensionato (RP)

Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)

Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale

Importo mensile pensione sociale

2018

ZERO

> 3.760,12

< 3.760,12

< 3.760,12

< 3.760,12

< 11.868,62

qualunque

> 15.628,74

< 11.868,62

11.868,62 e < 15.628,74

Zero

289,24

289,24

RP/13

RP / 13 (*) oppure

(RT - 11.868,62) / 13 (*)

289,24

zero

zero

2019

ZERO

> 3.801,59

< 3.801,59

< 3.801,59

< 3.801,59

< 11.999,18

qualunque

> 15.800,77

< 11.999,18

11.999,18 e < 15.800,77

Zero

292,43

292,43

RP/13

RP / 13 (*) oppure

(RT - 11.999,18) / 13 (*)

292,43

zero

zero

 
 
3.3  Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge n. 160/75) tra il periodo agosto 2017 - luglio 2018 e il periodo precedente agosto 2016 – luglio 2017 è risultata del + 0,65.

Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,65%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice dello 0,65 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.

Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

 
4. Tabelle

Nell’allegato n. 2 alla presente circolare sono riportate le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2019.

 
5. Nuovi requisiti anagrafici

Si rammenta che dal 2019 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

 
6. Gestione fiscale

Si rammenta che la tassazione opera con riferimento alle somme imponibili erogate dall’INPS ad una stessa persona, a qualunque titolo.

 
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali (IRPEF) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2019, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2019.

 
6.2 Tassazione per il 2019

La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale Pensioni e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2019 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2018.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.

Per i soggetti per il quali nel 2018 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale è stato temporaneamente mantenuto lo stesso regime fiscale richiesto.

Se entro il termine del 16 gennaio 2019 la richiesta non viene rinnovata dall’interessato, sarà applicata la tassazione per scaglioni dalla prima rata di pensione utile.

 
6.3 Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate mensili del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

    addizionale regionale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
    addizionale comunale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
    addizionale comunale in acconto 2019: da marzo a novembre 2019.

L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di aprile 2019.

 
6.4 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante a consuntivo agli interessati per il 2018 sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio 2019.

 
7. Trattazione delle pensioni delle gestioni private

Si illustrano di seguito le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.

 
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

    M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
    M5 Assegno alimentare per figli;
    M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia, in proposito, al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

 
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

 
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.

Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.

È stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.

 
7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2019 (GP3CK02Z < 201802), con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei fondi speciali e ex Enpals.

 
7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2015, il pagamento viene sospeso da gennaio 2019.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2018 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 904.

 
7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2019 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Il pagamento degli assegni ordinari di invalidità dei Fondi speciali per i quali non risulta presente la conferma triennale è stato localizzato a Cassa sede.

 
7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari

Le certificazioni fiscali relative alle pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2018 sono state trasmesse a Piattaforma Fiscale con l’indicazione di non emettere nessun conguaglio.

Sulle stesse posizioni, con successiva elaborazione, sarà azzerato l’imponibile annuo del 2018.

Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede

CAB

Descrizione

3300012

MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità

3300013

RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983

3300014

INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma

3300015

99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita

3300016

INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles

3300017

EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero

 

 
7.3 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali, in sede di rinnovo, le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2019 sono state poste in pagamento per l’anno 2019 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2018 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2018 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

 
7.4 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2019 con importo pari a “zero” è reperibile al seguente percorso Intranet: “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Reporting operativo” > “Liste parametriche web”.

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

 
8. Trattazione delle pensioni della gestione pubblica

 
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2019 è pari a 785,62 €; l’importo della stessa indennità sulla 13° mensilità è determinato in 765,62 €.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2018 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D8”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5” e “D7”.

 
8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95)

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95) si precisa che, per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2019, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

Nell’effettuare le verifiche reddituali, la gestione Dipendenti Pubblici agisce aggiornando il reddito delle sole pensioni per cui la verifica accerta un’indebita prestazione. L’aggiornamento del reddito avviene quindi su un solo anno.

L’ultimo anno verificato è stato il 2016.

Ciò significa che per le posizioni citate il reddito memorizzato relativo agli anni 2017 e 2018 potrebbe essere inferiore.

Per tale ragione, con l’apertura dell’anno 2019 si è provveduto centralmente a trascinare il reddito 2016 sull’anno 2019, per le sole posizioni trattate dall’ultima verifica reddituale (CR16). Vengono escluse le pensioni che hanno avuto una lavorazione da parte delle Strutture territoriali con la procedura on-line.

 
8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - gestione Dipendenti Pubblici.

 
8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2019 si rimanda al messaggio n. 1768 del 27/04/2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2018, si evidenzia quanto segue:

    nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2018 (entro rata dicembre 2018), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019;
    nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2019, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale a cura delle Strutture territoriali.

 
8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019.

Per le modalità operative si rinvia al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.

Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in argomento anche per l’anno 2018, si rammenta quanto segue:

    se entro la rata dicembre 2018 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2018, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019;
    se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata a cura delle Strutture territoriali, nella piattaforma fiscale, non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.

 
9. Trattazione delle prestazioni assistenziali

 
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

 
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2019 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

 
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2019 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 31 dicembre 2019 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

 
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92)

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199- VESO92, e l’anticipo pensionistico di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, di categoria 143 – APESOCIAL, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.

 
10.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019

Le prestazioni con scadenza nel 2019 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

 
11. Date di pagamento per l’anno 2019

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2019.

MESE

LOCALIZZAZIONE PAGAMENTO

POSTE

BANCHE

GENNAIO

3

FEBBRAIO

1

MARZO

1

APRILE

1

MAGGIO

2

GIUGNO

1

3

LUGLIO

1

AGOSTO

1

SETTEMBRE

2

OTTOBRE

1

NOVEMBRE

2

4

DICEMBRE

2

 

 
12. Certificato di pensione per l’anno 2019

Come di consueto, per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione sul sito istituzionale www.inps.it il certificato di pensione. Il servizio è utilizzabile dal titolare della prestazione con le ordinarie credenziali di accesso.

 
      Il Direttore Generale Vicario     
      Vincenzo Damato     

Allegato N.2

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