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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Messaggio 4516 del 3 dicembre 2019
OGGETTO:
Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, di attuazione dell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Premessa
Come illustrato con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, prevede l’obbligo, in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999. Con tale certificazione devono essere comprovati i requisiti reddituali e patrimoniali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2019, nonché la composizione del nucleo familiare.
Il successivo comma 1-ter del citato articolo 2 elenca i casi di esclusione dall’obbligo sopra descritto, prevedendo che lo stesso non si applichi:
a) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.
Al fine dell’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione, la norma rimanda all’adozione di un apposito decreto interministeriale, con il quale saranno altresì definite le specifiche della documentazione da prodursi da parte dei cittadini non comunitari interessati.
Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, l’Istituto ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 novembre 2019 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha definito l’ambito di applicazione della norma di cui al predetto comma 1–bis, con le relative modalità attuative.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2009, i soli cittadini degli Stati o territori individuati nell’allegato che costituisce parte integrante del decreto medesimo.
Di seguito si illustrano gli impatti sulle domande di Reddito/Pensione di cittadinanza (Rdc/Pdc) presentate dai cittadini non comunitari.
1. Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero dal 1° aprile 2019
A) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019
Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in parola, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale - delle eventuali mensilità arretrate maturate.
B) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019
Le domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea, cittadini di uno degli Stati o territori di cui all’allegato al decreto interministeriale in commento, dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019, il cui contenuto è stato esplicitato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 21 ottobre 2019.
Tali cittadini sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente una apposita certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente, ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del decreto, all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa in oggetto.
2. Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero a marzo 2019
Si ricorda in primo luogo che le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019, come chiarito con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019, devono essere oggetto di integrazione delle dichiarazioni non rese all’atto della domanda, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 .
Tanto rappresentato, le domande presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari, anche se per le stesse sia già stata rilasciata la dichiarazione integrativa di responsabilità, resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in commento. Tali cittadini, infatti, sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente la certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge richiamato, come specificato alla precedente lettera B) del paragrafo 1 del presente messaggio.
Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.
3. Indicazioni operative e procedurali
Le domande interessate dalla integrazione documentale prevista dal decreto in trattazione sono caratterizzate, sulla piattaforma gestionale intranet, dallo stato “in evidenza alla sede”. I richiedenti interessati riceveranno, in ogni caso, un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell’Istituto. Tale certificazione potrà essere prodotta dagli interessati recandosi personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente o, in alternativa, inviandola alla stessa via PEC. I funzionari preposti avranno cura di verificare la certificazione limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato ai fini ISEE e, qualora ne ricorrano i presupposti, erogheranno la prestazione, che sarà comprensiva delle mensilità arretrate, corrisposte sempre con cadenza quindicinale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 3971 del 31 ottobre 2019
OGGETTO:
Adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive
1. Premessa
Il presente messaggio riassume gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Di seguito, distinte per fattispecie, vengono riepilogate le disposizioni già in uso ed i nuovi adempimenti introdotti con il presente messaggio, riunendo in un unico documento tutti gli oneri di comunicazione e di certificazione in carico al datore di lavoro nelle varie fasi: all’atto delle concessione dell’aspettativa o del distacco, nel tempo del suo protrarsi, alla sua conclusione con rientro in azienda del lavoratore ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro o cessazione dell’attività aziendale per altre cause.
La revisione organica della materia ha reso necessaria, per entrambe le fattispecie (aspettativa e distacco), l’introduzione dell’onere di presentazione della denuncia mensile UniEmens - pur in assenza di contribuzione - contenente l’indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata. I dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020.
L’attestazione nel flusso UniEmens della condizione di aspettativa o distacco ed il suo permanere, la valorizzazione della retribuzione c.d. “persa” utile all’accredito figurativo, nonché la rilevazione indiretta dello stato di attività dell’azienda desumibile dalla produzione del flusso, faciliteranno le istruttorie dei connessi accrediti figurativi e le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, ove richiesto dal sindacato.
Nel contempo, i dati dichiarati nel flusso sostituiranno le attestazioni cartacee ora prodotte all’ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate. Ne deriva che l’assenza di flussi UniEmens nel periodo di aspettativa o distacco renderà impossibile il relativo accredito figurativo a favore del lavoratore e qualificherà nel contempo illegittima l’eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.
2. Obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens nel corso dell’aspettativa o del distacco
Il comma 8 dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 prevede che “[…] ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche".
Detto valore, ascrivibile alla retribuzione virtuale, è nella sostanza identico al valore annuo che si ottiene moltiplicando la <RetribTeorica> per il <NumMensilita>.
Ambedue gli importi di cui sopra (legge n. 155/81 e retribuzione teorica annua) rappresentano il dovuto contrattuale (CCNL, integrativo, individuale) con esclusione di quanto connesso alla presenza.
In entrambi i casi, il dovuto ha natura dinamica e deve tener conto non solo dell’assetto retributivo esistente all’atto del collocamento in aspettativa, ma anche degli incrementi che dovessero determinarsi nel tempo dell’aspettativa a seguito di rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di categoria o simili. Si fa riferimento non solo agli aumenti fisiologici dei valori retributivi per la categoria e/o la qualifica, ma anche ad eventuali nuove voci contrattualmente introdotte da rinnovi o da disposizioni normative sopravvenute.
Sulla stessa linea di parametro virtuale si pone l’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che stabilisce: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno od integrazione del reddito, dal 1° gennaio 2005, per i periodi settimanali di contribuzione figurativa, l’accredito è pari alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata nel caso di regolare svolgimento dell’attività nel mese in cui si colloca l’evento”. Peraltro, si precisa che, mentre il comma 8 dell’articolo 8 della legge n. 155/81 contempla la retribuzione annua nel suo complesso, inclusiva quindi delle voci ultramensili, l’articolo 40 della legge n. 183/2010, avendo come obiettivo la determinazione del valore figurativo accreditabile in caso di assenza tutelata, si riferisce solo alla retribuzione c.d. “persa” nell’arco temporale - anche a durata oraria - in cui si colloca l’evento.
Per una disamina completa, è utile richiamare anche il comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto per il datore di lavoro, a decorrere dalla competenza 2005, l’obbligo di “[…] trasmettere mensilmente in via telematica […] i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni […]”. La denuncia Emens che ne è scaturita, successivamente trasformata in flusso UniEmens, costituisce - in conformità al dettato normativo - l’unico veicolo idoneo alla trasmissione delle informazioni finalizzate non solo all’adempimento dell’obbligo contributivo, ma anche alla “implementazione delle posizioni assicurative individuali”, intendendo per implementazione non soltanto il popolamento dell’estratto conto mediante assegnazione dei dati obbligatori, quanto anche la fornitura di dati utili ad altre procedure o elaborazioni successivamente conferenti in estratto.
L’obbligo di trasmissione appena descritto deve considerarsi inclusivo anche dei dati attinenti alla sospensione dell’attività lavorativa a causa di aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, distacco sindacale, al suo permanere, alla retribuzione virtuale in caso di aspettativa.
A decorrere dalla competenza gennaio 2020 la comunicazione con flusso UniEmens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee finora in uso, per comprovare l’esistenza ed il protrarsi dell’aspettativa o del distacco, nonché per attestare le retribuzioni da assumere a base per l’accredito figurativo in caso di aspettativa.
L’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi, dunque, in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile, a motivo della mancata elaborazione della busta paga.
In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso - con il contestuale riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento - ma l’obbligo di denuncia di cui al citato D.L. n. 269/2003 permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa).
La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.
Si illustrano di seguito gli adempimenti, distinti per fattispecie.
3. Adempimenti per l’aspettativa sindacale
Permane l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.
I flussi riferiti al periodo di aspettativa dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- <TipoLavStat> = S000;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = S001. Giova precisare che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti la corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.
Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.
In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa sindacale, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3S”, in riferimento alla data di rientro in servizio.
L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.
4. Adempimenti per il distacco sindacale
E’ stato introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
In caso di distacco il datore di lavoro - pur non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione - effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc).
La condizione di distacco dovrà essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = D000. Tale codice dovrà essere dichiarato anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese.
In quest’ultimo caso dovrà essere valorizzato, in aggiunta, l’elemento di nuova istituzione <QuotaImpDistacco> di <DatiParticolari>, che conterrà la parte dell’Imponibile del mese relativa al tempo di distacco. Tale Elemento, senza valenza contributiva, costituisce un di cui dell’Imponibile della denuncia. Nel caso in cui il distacco coincida con il mese intero tale elemento non andrà compilato in quanto tutto l’imponibile della denuncia è riferibile al distacco.
Tale distinzione è essenziale per separare i dati retributivi del periodo in servizio (normalmente inclusivo di importi influenzati dalla presenza) dagli importi percepiti nel distacco, i quali costituiranno la base per l’accredito della contribuzione aggiuntiva sindacalisti, ove corrisposta dal sindacato. È inoltre, essenziale per conoscere con esattezza la data inizio o fine di ciascuno dei due status: lavoratore in servizio, lavoratore in distacco sindacale.
Come sopra precisato, dovrà essere sempre presente il codice di cessazione“3D” nel flusso che attesta la sospensione dell’attività lavorativa; il medesimo codice di assunzione“3D” dovrà essere esposto nel flusso che attesta la ripresa dell’attività lavorativa. La regola opera sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia nel caso in cui il distacco inizi o cessi nell’arco del mese.
5. Adempimenti per l’aspettativa per cariche pubbliche elettive
In caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio del distacco.
Tali flussi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- <TipoLavStat> = E000;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = E001. Giova precisare che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.
Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.
In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa per cariche elettive, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3E” in riferimento alla data di riammissione.
L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 3835 del 23 ottobre 2019
OGGETTO:
Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto. Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
1. Premessa
L’articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato il comma 5 dell’articolo 10 del D.lgs n. 147 del 2017, estendendo in particolare il periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto. Tali modifiche decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente (cfr. successivo paragrafo 3). Poiché il provvedimento suddetto è entrato in vigore in data 8 ottobre 2019, la nuova disciplina dell’ISEE corrente si applica agli ISEE correnti presentati a partire dalla data del 23 ottobre 2019.
2. Modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto
Le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente sono state ampliate, a decorrere dalla data del 23 ottobre 2019, a seguito della modifica apportata dall’articolo 28-bis del decreto Crescita.
In primo luogo, i due requisiti previsti per l’ISEE corrente dall’articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 (variazione della situazione lavorativa, variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente) diventano alternativi tra loro e non più cumulativi.
Pertanto, per poter richiedere l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una delle due condizioni di seguito riportate:
una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell’articolo 9 del D.P.C.M. citato, per almeno un componente del nucleo;
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Viene inoltre introdotta la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
In tale ultima ipotesi l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) parimenti a quanto avviene nell’ipotesi del lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Viene, altresì, indicata la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento, chiarendo che tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.
L’articolo 28-bis del decreto Crescita modifica, inoltre, il periodo di validità dell’ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, estendendolo da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, la norma prevede che è necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale (un componente il nucleo ha trovato una nuova occupazione) o nella fruizione dei trattamenti (un componente ha iniziato la fruizione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario, laddove non rientrante nel reddito complessivo ai fini IRPEF). In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.
3. Nuovi modelli ISEE e relative istruzioni alla compilazione
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze n. 347 del 4 ottobre 2019, pubblicato in data 7 ottobre 2019 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 23 ottobre 2019 (quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame), i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.
Si riepilogano, di seguito, le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
è stata integrata la leggenda del Quadro FC1 della DSU e del Quadro A “nucleo familiare ristretto”, per adeguarla al nuovo requisito dell’età (età inferiore a 26 anni) richiesto affinché il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico IRPEF, faccia parte del nucleo di questi ultimi;
è stata aggiornata nei modelli ISEE l’informativa sul trattamento dei dati personali a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679;
è stato inserito il nuovo periodo di validità della DSU (dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo) nella ricevuta attestante la presentazione della DSU, nonché nelle Istruzioni parte 1, paragrafo 3;
è stato modificato il modello sostitutivo e la parte 5 delle istruzioni per recepire l’estensione del periodo di validità dell’ISEE corrente e le nuove fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente;
sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2017;
è stata inserita nelle istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 1.1.7 e parte 3, par. 1.2.1.1) la nuova previsione normativa che eleva (da 2.840,51 euro a 4.000 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite per essere considerati a carico IRPEF per i figli di età non superiore a 24 anni;
sono stati inseriti, all’interno delle Istruzioni, tre nuovi paragrafi relativi ai “Coniugi separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione” (Istruzioni parte 2, par. 1.1.4), ai “Componenti, già facenti parte di un nucleo ai fini ISEE, che continuano a risiedere nella medesima abitazione” (Istruzioni parte 2, par. 1.1.8) e ai “Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo” (Istruzioni parte 2, par. 1.1.10);
è stato modificato il paragrafo relativo ai figli maggiorenni non conviventi (Istruzioni parte 2, par. 1.1.7) inserendo il nuovo requisito dell’età (età inferiore a 26 anni) di cui sopra;
sono state integrate le istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 5) per tenere conto della norma che ha stabilito che per l’anno 2019 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (art. 1, comma 986 della legge n. 145 del 2018);
è stata inserita all’interno del quadro FC3 della DSU, nonché nelle istruzioni per la compilazione (Istruzioni parte 2, par. 5) una integrazione in ordine alla possibilità di contrassegnare, all’interno del quadro FC3, un immobile come “casa di abitazione”, anche qualora non corrisponda più alla casa di residenza a seguito dell’acquisto di un nuovo immobile adibito ad abitazione di residenza (indicato nel Quadro B);
è stato corretto nelle istruzioni (Istruzioni parte 2, par. 6.2, punto 6) il punto della CU (punto 7 in sostituzione del punto 8) in cui è indicata la quota esente relativa ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.
Si informa che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 3872 del 25 ottobre 2019
OGGETTO:
Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Precisazioni
Facendo seguito alla circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, con la quale si è proceduto alla ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, con il presente messaggio si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Con particolare riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’Inps di cui al paragrafo 5 della citata circolare, è stato precisato che la valorizzazione della stessa ai fini pensionistici viene realizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. quota B), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo (c.d. quota A).
In merito è stato specificato che, per i citati lavoratori, ai fini dell’individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della “fissità” e “continuità”.
Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale di cui al paragrafo 2 della citata circolare, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
Con la citata circolare è stato altresì precisato che le istruzioni ivi fornite si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della circolare stessa.
Pertanto, i criteri di valorizzazione di cui sopra si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi, ovvero conferiti in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare, per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti.
Al contrario, la circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
Si fa riferimento, in particolare, sia agli incarichi che terminano nel 2019 sia agli incarichi che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019. Ciò in quanto l’incarico potrebbe continuare ad essere esercitato dal soggetto, ma risulta irrilevante, ai fini della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in argomento, per la parte che si colloca oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa inoltre che, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici dei soggetti iscritti alla Gestione pubblica, per quanto riguarda la valutazione della contribuzione aggiuntiva per le fattispecie da ultimo citate, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia e si intendono confermate le modalità operative precedentemente comunicate dall’Istituto.
Per tali soggetti si evidenzia altresì che, qualora l’emolumento in argomento sia presente nell’ultimo giorno di servizio (valutabilità in quota A di pensione), nelle more dell’implementazione automatica della procedura “SIN”, lo stesso potrà essere inserito nell’ultimo miglio in aggiunta alla voce “Retribuzione fissa e continuativa”, non maggiorabile del 18% per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato; nelle ipotesi di riliquidazione della pensione è opportuno che le stesse informazioni siano inserite tramite un nuovo ultimo miglio.
Infine, si precisa che, in ogni caso, per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva, si rinvia integralmente al messaggio n. 4842 del 28 dicembre 2018, nonché alle istruzioni procedurali del messaggio n. 1804 del 9 maggio 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 3606 del 4 ottobre 2019
OGGETTO:
Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015
L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.
L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine - attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.lgs n. 22 del 2015 - la stabilizzazione della prestazione DIS-COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degliassegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.
Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato “Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015”, ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015.
In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.
L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele