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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Messaggio 2053 del 18 maggio 2020
Oggetto: Chiarimenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Premessa
Con il presente messaggio si fornisce una raccolta di risposte a quesiti formulati dalle strutture territoriali e dagli enti di patronato in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel caso di contribuzione versata
esclusivamente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Chiarimento
In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle
disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017 nella quale con riferimento alla
pensione di inabilità in cumulo è precisato che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la
pensione di inabilità ai sensi del comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto che il possesso
dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al predetto comma
239, in applicazione della legge n. 613 del 1966, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola. In
caso di mancato esercizio della facoltà di cumulo di cui al citato comma 239, trova peraltro applicazione il
comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 secondo le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio
Hermes n. 7145 del 2015.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i dipendenti del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Chiarimento
I soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico c.d. personale militare od equiparato
(forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare), fermo restando la relativa disciplina speciale,
possono accedere al trattamento pensionistico in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
con i requisiti anagrafico e contributivo di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 , convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Possibilità di accedere al cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i soggetti già titolari di
pensione privilegiata.
Chiarimento
I soggetti titolari di pensione privilegiata “tabellare” con funzione “risarcitoria” possono esercitare la facoltà di
cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11
dicembre 2016, n. 232. Diversamente, i soggetti titolari di pensione privilegiata “reddituale” a carico di una
delle gestioni di cui al comma 239, dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, come modificata dall’art. 1,
commi da 195 a 198 della legge n. 232 del 2016 non possono esercitare la predetta facoltà. Ciò che assume
rilevanza è, pertanto, la natura della pensione privilegiata che è stata liquidata. In mancanza di elementi certi,
titolato a dichiarare la natura “risarcitoria” o “reddituale” della pensione privilegiata in pagamento è
l’amministrazione che ha provveduto all’emanazione del decreto di concessione della pensione privilegiata.
Quesito n. 4
Calcolo dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 al fine dell’individuazione del sistema di calcolo
applicabile nel caso di pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Chiarimento
Con la circolare n. 140 del 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995,
per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, deve essere presa in
considerazione la contribuzione non coincidente maturata dall’interessato presso l'assicurazione generale
obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima.
Pertanto, si precisa che, al predetto fine, non rileva la contribuzione presso le c.d. Casse professionali -perché
alle stesse non si applica l’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nella parte in cui prevede il c.d. doppio calcolo della pensione -e presso la Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 a seguito di riscatto, ai sensi dell’articolo 51, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di periodi che si collocano prima dell’1 gennaio 1996, poiché tali periodi
sono comunque valutati nel sistema di calcolo contributivo e sottoposti al massimale contributivo.
Verifica, ai fini della pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, del
requisito di 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto.
Chiarimento
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per il conseguimento del diritto alla pensione
anticipata in regime di cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.
Pertanto, se tra le gestioni interessate al cumulo ve ne è una in cui ordinamento subordina il perfezionamento
del diritto alla pensione anticipata al possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto –
cioè al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o ad essi equiparati (quali, a titolo esemplificativo, ASpI,
Mini-Aspi, Naspi) - ai fini della verifica della sussistenza del predetto requisito si deve tener conto di tutta la
contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo, comprese le c.d. Casse
professionali.
Esempio: un soggetto è in possesso, presso il FPLD, di 32 anni di contribuzione effettiva e figurativa per CIGS
e mobilità e 5 anni di contribuzione figurativa per disoccupazione e, presso la Gestione separata, di 5 anni e 10
mesi di contribuzione effettiva. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata, al ricorrere delle
previste condizioni, il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o
ad essi equiparati è perfezionato considerando la contribuzione posseduta in entrambe le gestioni: il soggetto
infatti ha maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione di cui, 37 anni e 10 mesi di contribuzione al netto dei
periodi di malattia e di disoccupazione o ad essi equiparati (e 42 anni e 10 mesi di contribuzione totale).
Quesito n. 6
Possibilità di valutare, ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui
all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232, i periodi di LSU successivi al 31 luglio 1995 e non riscattati ai fini della misura.
Chiarimento
Il possesso di sola contribuzione LSU/SDS successiva al 31 luglio 1995 non fa acquisire al soggetto la qualità
di “iscritto" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In proposito, con circolare n. 33 del 2010 è stato precisato
che solo con il riscatto di tutto o parte del periodo accreditato figurativamente i lavoratori socialmente utili
acquisiscono, per effetto del riscatto medesimo, la posizione di soggetto “iscritto” al FPLD.
Per poter far valere tali periodi ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è necessario, quindi, che gli stessi vengano in tutto o in parte riscattati ai
sensi dell’articolo 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, con istanza da presentare al
FPLD, acquisendo in tal modo lo status di “iscritto" nel FPLD.
Viceversa, qualora l’interessato sia in possesso di contribuzione LSU successiva al 31 luglio 1995 ed anche di
contribuzione versata o accreditata ad altro titolo presso il FPLD, potrà accedere all’istituto del cumulo senza la
necessità di presentare istanza di riscatto dei periodi LSU successivi al 31 luglio 1995, atteso che gli stessi sono
efficaci ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione (combinato
disposto dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223).
Ai fini della determinazione della misura del pro-quota di pensione in cumulo, tali periodi LSU dovranno
invece essere necessariamente riscattati con le modalità sopra indicate.
Verifica del c.d. importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al fine del conseguimento della pensione di
vecchiaia in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. a formazione progressiva.
Chiarimento
Ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto alla pensione di vecchiaia
in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità
contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo
iscritto.
Per gestione di ultima iscrizione, come chiarito al punto 4 della circolare n. 120 del 2013, deve intendersi la
gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del
lavoratore.
gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del
lavoratore.
Pertanto, il requisito del c.d. importo soglia, di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va verificato quando il soggetto
che richiede la pensione di vecchiaia in cumulo:
- è da ultimo iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Ciò
anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione
presso la quale non sia richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia (quindi l’ultima contribuzione
risulta accreditata/versata contestualmente presso la Gestione separata e presso altra gestione nella quale non è
richiesto l’ulteriore requisito del c.d. importo soglia, indipendentemente da quale gestione il soggetto scelga
come Ente istruttore al quale presentare la domanda di pensione), come chiarito al punto 1 del messaggio n.
1094 del 2016;
- è da ultimo iscritto ad una Cassa professionale che prevede il requisito dell’importo soglia. In tale caso la
Cassa provvede ad inserire nella procedura il requisito ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Convenzione
quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, adottata con
determina presidenziale n. 32 del 2018;
- ha, in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, ed ha
un’età inferiore a settanta anni adeguati alla speranza di vita (nel 2020 inferiore a settantuno anni), come
chiarito al punto 1 del messaggio n. 1094 del 2016.
Infine, come chiarito al punto 3 della circolare n. 140 del 2017, laddove, ai fini del perfezionamento della
pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della
legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle
gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Modalità applicative della “formazione progressiva” con riferimento ad un soggetto che, nel caso di pensione di
vecchiaia in regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
perfeziona prima i requisiti previsti dalle Casse professionali e solo successivamente i requisiti previsti
dall’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Chiarimento
L’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede, tra l’altro, che la facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a
condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafico e contributivo previsti rispettivamente dai
commi 6 e 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Pertanto, qualora i regolamenti delle Casse professionali interessate al cumulo prevedano dei requisiti inferiori,
occorrerà comunque attendere il perfezionamento dei requisiti di cui al citato articolo 24, commi 6 e 7, per la
liquidazione del trattamento pensionistico con il cumulo dei periodi assicurativi presso una o più forme
previdenziali gestite dall’INPS.
Riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare ovvero dei trattamenti di famiglia nel caso di pensione in
regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante il meccanismo della c.d. “formazione progressiva”.
Chiarimento
Come chiarito al punto 5 della circolare n. 140 del 2017, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica
pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo
familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, tra cui l’assegno al nucleo
familiare ovvero i trattamenti di famiglia, sono riconosciuti con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in presenza di periodi
contributivi nelle gestioni interessate al cumulo totalmente coincidenti.
Chiarimento
La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 non è esercitabile quando l’intera contribuzione posseduta dall’assicurato in tutte le gestioni alle quali è e/o
è stato iscritto risulti completamente sovrapposta senza che residui nemmeno un contributo non coincidente.
Esempio 1: un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 21 anni di
contribuzione in Gestione Separata (2000-2020). Tale soggetto non può conseguire la pensione in regime di
cumulo in quanto la contribuzione è completamente sovrapposta.
Esempio 2: un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 6 anni di
contribuzione in Gestione Separata (2015-2020). Tale soggetto può conseguire la pensione in regime di cumulo
in quanto la contribuzione non è completamente sovrapposta (ai fini del diritto si considererà la contribuzione
versata nel FPLD per il periodo 2000-2014 e in Gestione Separata per il periodo 2015-2020).
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali sono state fornite alle sedi le relative istruzioni con il messaggio
Hermes n. 1429 del 2018.
Quesito n. 11
Possibilità di esercitare la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 da parte di un soggetto
che, già pensionato nella gestione dipendenti pubblici (eventualmente anche a seguito di ricongiunzione), abbia
successivamente svolto attività lavorativa con contribuzione in altre due gestioni di cui all’articolo 1, comma
239, della citata legge n. 228 del 2012.
Chiarimento
I soggetti titolari di pensione a carico di una delle gestioni indicate all’articolo 1, comma 239, della legge n.
228 del 2012 non possono conseguire la pensione in cumulo ai sensi della predetta legge, anche nel caso in cui
la gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione è diversa da quelle presso le quali sono presenti
periodi assicurativi che si intendono cumulare ai sensi della medesima legge.
Possibilità, per i soggetti in possesso di contribuzione presso il FPLD, la Gestione ex-Enpals ed altre gestioni
(es. Gestione Separata, gestione dipendenti pubblici) di avvalersi congiuntamente degli istituti del cumulo di cui
all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232 e della totalizzazione di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.
Chiarimento
In caso di presenza di contribuzione FPLD, Gestione ex-Enpals ed altre gestioni (es. Gestione Separata,
gestione dipendenti pubblici), gli istituti di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, di totalizzazione
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, di cumulo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
aprile 1997 n. 184 e di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, sono applicabili in
alternativa alle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. Sull’argomento si
richiamano le istruzioni applicative fornite con la circolare n. 83 del 2016 – Parte I – P.2.
Quesito n. 13
In caso di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 anche presso la gestione ex-Enpals, l’accertamento
dell’anzianità contributiva relativa a quest’ultima gestione avviene tenendo conto delle specifiche regole vigenti
nella stessa, valorizzando pertanto eventuali eccedenze contributive?
Chiarimento
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i
trattamenti pensionistici in cumulo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” ex-
Enpals come illustrato all’allegato 2 della circolare n. 83 del 2016.
Tale meccanismo, infatti, è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni ex-Enpals, da porre ad
esclusivo carico della gestione medesima, secondo i peculiari requisiti di età, di assicurazione e di
contribuzione, sanciti dalla speciale normativa del settore.
Quesito n. 14
La pensione ai superstiti in regime di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere liquidata se
la qualità di familiare superstite non è riconosciuta dalla gestione di ultima iscrizione?
Chiarimento
Come previsto dall’articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto alla pensione ai
superstiti in regime di cumulo è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 in materia di totalizzazione.
Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione nonché agli
ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della
morte.
Pertanto, ai fini dell’individuazione dei familiari superstiti e delle relative quote spettanti, occorre fare
riferimento alla disciplina dell’ordinamento vigente nella gestione in cui il soggetto era iscritto al verificarsi del
decesso. Ne consegue che le quote di reversibilità da applicare al pro-rata di competenza di ciascuna forma
assicurativa sono le medesime in vigore nella predetta gestione “accertatrice” del diritto.
In considerazione di ciò, laddove la gestione di ultima iscrizione non riconosca ad un soggetto la qualifica di
familiare superstite, lo stesso non ha diritto ad alcuna quota di pensione, ancorché le gestioni diverse da quella
di ultima iscrizione riconoscano allo stesso la qualifica di familiare superstite.
Le pensioni dirette liquidate con il cumulo, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva del Ministero del
Lavoro del 2 marzo 2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, sono reversibili ai superstiti con le
modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità
di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni
singola gestione per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della
determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
Sul punto si rinvia a quanto già chiarito nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 140 del 2017.
Pensione ai superstiti in regime di cumulo nel caso in cui il dante causa, titolare del pro quota di pensione di
vecchiaia in cumulo a c.d. formazione progressiva, decede prima della maturazione del diritto all’ultimo pro-
quota.
Chiarimento
In merito alla c.d. “formazione progressiva”, laddove al momento della morte il dante causa era titolare di una
“quota” di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo in quanto aveva soddisfatto i requisiti minimi di cui
all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si precisa quanto segue.
Qualora il requisito contributivo di cui al citato articolo 24, comma 7, sia stato soddisfatto con il cumulo dei
periodi assicurativi presso la Cassa professionale, ai fini della pensione di reversibilità si deve tenere conto
anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.
Qualora il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 sia stato perfezionato con i soli periodi contributivi presso le
gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo
ordinamento.
Sull’argomento sono state fornite istruzioni applicative al punto 1.4 della circolare n. 140 del 2017.
anche dell’ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento
ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità.
Qualora il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 sia stato perfezionato con i soli periodi contributivi presso le
gestioni dell’INPS, la Cassa liquida l’eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo
ordinamento.
Sull’argomento sono state fornite istruzioni applicative al punto 1.4 della circolare n. 140 del 2017.
Modalità di calcolo della quota di pensione a carico delle gestioni esclusive dell’AGO nel caso di pensione in
regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Caso pratico: soggetto in possesso di
contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al 31 dicembre 1992 e contribuzione in FPLD dal
1993. Quale retribuzione viene utilizzata nel calcolo della quota A relativa alla contribuzione presente presso la
gestione pubblica?
Chiarimento
Sull’argomento si richiama la circolare n. 120 del 2013 che, con riferimento al calcolo del pro-quota di
pensione a carico delle gestioni interessate al cumulo, chiarisce che quest’ultime, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati,
secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di
riferimento.
Ciò premesso, nel caso di un soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al
31 dicembre 1992 e nel FPLD dal 1993, per la liquidazione della c.d. quota A) di pensione, va presa in
considerazione la retribuzione annua alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso
la gestione pubblica, così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto, con riferimento ai soli
emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato. Tale retribuzione deve essere
rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale INPS,
in relazione ai rispettivi anni di decorrenza.
Disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in presenza
di Casse professionali.
Chiarimento
I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati dall’Ente istruttore sono esaminati e decisi dallo stesso
in base alle modalità previste dal proprio ordinamento.
La decisione del ricorso è assunta previa acquisizione del parere obbligatorio degli altri Enti/Casse coinvolti
nella materia del contendere, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso
tale termine il ricorso verrà comunque deciso dall’Ente istruttore.
L’esito del ricorso è comunicato agli altri Enti/Casse.
Si rinvia all’articolo 13 della Convenzione quadro per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di
totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di cumulo di cui alla legge 24 dicembre
2012, n. 228, adottata con determina presidenziale n. 32 del 2018 e al punto 7 della circolare n. 140 del 2017.
Nel caso di pensione di inabilità in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 con inscrizione
anche nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, la maggiorazione ex articolo 2, comma 3, lett. b), della
legge 12 giugno 1984, n. 222 deve essere ricavata facendo riferimento alla media delle retribuzioni delle ultime
260 settimane nella sola gestione speciale di riferimento, oppure, vanno valutati anche gli altri periodi cumulati
accreditati nelle altre gestioni?
Chiarimento
In presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, l’interessato può conseguire la pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (IOCUM), tenuto conto che il possesso dei requisiti per il
diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di cui al menzionato comma 239, in
applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, non preclude l’esercizio della facoltà di cumulo prevista dalla
norma in parola. L’ampliamento della possibilità di liquidare la IOCUM dopo l’entrata in vigore della legge 11
dicembre 2016, n. 232 riguarda i casi in cui i requisiti amministrativi e sanitari siano raggiunti nel FPLD. Ciò
in quanto ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 228 del 2012 e
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42:
- il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella
quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante;
- la pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento
del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.
Come noto, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo, come
previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel calcolo della quota di maggiorazione
convenzionale per determinare la quota di contribuzione, ai sensi del citato articolo 1, comma 15, rilevano
esclusivamente le retribuzioni esistenti nella gestione accertatrice. Viceversa, qualora i requisiti amministrativi
e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n.
613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio (si
veda l’articolo 20, comma 1, della legge n. 613 del 1966) e non è stato abrogato. Parimenti, in caso di mancato
esercizio della facoltà di cumulo di cui al predetto comma 239, opera il cumulo di cui alla legge n. 613 del
1966 (si veda circolare n. 60/2017, punto 1.4 che richiama le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio
Hermes n. 7145 del 2015). Ciò nella considerazione che, nella pensione di inabilità, il cumulo della
contribuzione è obbligatorio ai sensi del comma 240 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 e che il cumulo
della contribuzione opera obbligatoriamente nella gestione autonoma. In tali ipotesi la maggiorazione di
anzianità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 deve essere calcolata, per espressa
previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo alla quale
l’assicurato ha contribuito continuativamente o prevalentemente nell’ultimo triennio di lavoro autonomo.
Quesito n. 19
Decorrenza della pensione di vecchiaia e di inabilità in regime di cumulo per gli iscritti alle forme esclusive.
Chiarimento
Con il messaggio Hermes n. 6528 del 2014 sono state chiarite le modalità operative riguardo alla pensione di
inabilità in cumulo qualora l’istanza sia presentata da un iscritto alla gestione dipendenti pubblici al momento
del verificarsi dello stato inabilitante.
Per quanto concerne, invece, la decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo valgono le istruzioni dettate
al punto 2.2 della circolare n. 120 del 2013 ed al punto 1.1 della circolare n. 140 del 2017.
Individuazione dei destinatari della facoltà di recedere dalla ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
7 febbraio 1979, n. 29, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Chiarimenti
in merito alla possibilità di rinunciare alla ricongiunzione mediante la sospensione del pagamento rateale
dell’onere.
Chiarimento
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 197, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, introduce una
particolare norma transitoria con riferimento ai soli soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno
perfezionato i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 1°
gennaio 2017 e che hanno accettato un provvedimento di ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.
La normativa di cui al citato articolo 1, comma 197, della legge n. 232 del 2016, atteso il suo carattere
transitorio, non si applica: transitorio, non si applica:
•ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
•ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il
1° gennaio 2017;
•nei casi di recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016.
Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti si applica la disciplina ordinaria.
Ne consegue che l’interruzione del pagamento delle rate di onere di ricongiunzione, in qualsiasi epoca
intervenga (e quindi anche successivamente al 1° gennaio 2018), determinerà comunque il ripristino delle
posizioni assicurative nelle varie gestioni di provenienza con facoltà di esercitare, al ricorrere dei prescritti
requisiti, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n.
228 del 2012.
Resta ferma l’impossibilità di recedere dalla ricongiunzione in caso di versamento integrale dell’onere o nel
caso la stessa abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, sebbene su di essa vengano
compiute trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.
Possibilità di utilizzare il cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i periodi di contribuzione
rimasti esclusi dalla ricongiunzione ex lege 7 febbraio 1979, n. 29.
Chiarimento
Si ipotizzano le seguenti situazioni:
a)periodi precedenti alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione che per errore non siano stati
ricompresi nell’operazione stessa nei casi in cui, in conseguenza del lungo tempo trascorso dalla definizione
della domanda, il primo provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 non
sia più riesaminabile (e sia quindi definitivo);
b)periodi successivi alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione ex articolo 2 della legge n. 29
del 1979.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti i periodi contributivi, di fatto non ricongiunti e non ricongiungibili,
restano accreditati nella gestione di origine e potranno essere produttivi di effetti pensionistici. Nulla osta
quindi all’esercizio della facoltà di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in presenza degli altri
requisiti di legge.
Con riferimento alla contribuzione figurativa, legittimamente accreditata nell’AGO-FPLD alle condizioni in cui
sia mantenuto lo status di iscritto da parte del lavoratore interessato (verifica del momento genetico), è
pienamente efficace e produttiva di effetti pensionistici e, pertanto, utilizzabile ai fini della prestazione in
cumulo ex lege n. 228 del 2012.
Quesito n. 22
Possibilità di ritenere superati gli effetti automatici della costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nel
FPLD di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322 (abrogata dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Possibilità, con particolare riferimento agli iscritti ai fondi FS
e ex IPOST, cessati dal rapporto di lavoro senza diritto a pensione, di esercitare la facoltà di cumulo di cui alla
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Chiarimento
Sull’argomento sono state fornite le istruzioni applicative con la circolare n. 120 del 2013. In particolare, per
quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), il cui regolamento pensionistico è
disciplinato dal DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver
maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio
della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile
1958, n. 322, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione
volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la
maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.
La stessa disposizione si applica anche agli iscritti al fondo quiescenza poste e al fondo ferrovie.
Premesso quanto sopra, si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa d’ufficio, nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, qualora l’iscritto non abbia conseguito il requisito minimo contributivo richiesto
per la pensione di vecchiaia; solo laddove l’assicurato abbia maturato il predetto requisito non si procede a tale
costituzione e la relativa contribuzione potrà essere valorizzata mediante l’esercizio della facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quesito n. 23
Possibilità, per i soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati con obbligo di iscrizione ad una
delle Casse della gestione pubblica, di accedere alla costituzione della posizione assicurativa in FPLD ai sensi
della legge 2 aprile 1958, n. 322 per il periodo di iscrizione ai citati fondi FS o ex IPOST.
Chiarimento
Nell’ipotesi rappresentata (soggetti iscritti ai fondi FS o ex IPOST che si siano rioccupati successivamente con
obbligo di iscrizione ad una delle Casse della gestione pubblica) non si procede alla costituzione della
posizione assicurativa in quanto in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 112 a
115 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
Quesito n. 24
Termini di pagamento del TFS in caso di pensioni in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Chiarimento
Per il personale che cessa dal servizio usufruendo della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi ai fini
pensionistici, il termine di pagamento del TFS o del TFR sarà quello ordinario previsto dall’articolo 3, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
ovvero la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte
dell’interessato, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte
dello stesso. Pertanto, il TFS o il TFR verrà corrisposto agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i
successivi tre mesi, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia
dal vigente ordinamento (si veda la circolare INPS n. 60 del 2017).
Possibilità di applicare sulla pensione in cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le trattenute
relative a piani di ammortamento, riscatti e ricongiunzioni.
Chiarimento
Riscatti: sulla pensione liquidata in regime di cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da
vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in
materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro.
In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni in cumulo non possono quindi essere
effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono dunque essere interamente versati prima
dell’accesso alla prestazione.
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti
richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi
oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato
(messaggio Hermes n. 3190 del 2018).
Ricongiunzioni: le trattenute sulle pensioni in cumulo degli oneri derivanti dalle ricongiunzioni operate ai sensi
della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e dell’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45 potranno
proseguire sulla rata di pensione secondo l’originario piano di ammortamento (messaggio Hermes n. 4826 del
2019).
Il Direttore centrale
Gabriele Uselli
Messaggio 1867 del 5 maggio 2020
OGGETTO:
Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
Premessa
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Come ricordato nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 120 del 2013, nel cumulo e nella totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
La legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già prevista dall’articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.
La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione.
Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (legge n. 228/2012) e totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.
1. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione
Nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii oltrechè nei casi di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006, ove vi sia presenza di contribuzione agricola, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l’AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
Ciò, in linea di continuità con quanto già illustrato con la circolare n. 9/2008 (paragrafo 2) in materia di prestazioni in regime di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006.
I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.
Le Strutture territoriali dovranno, quindi, considerare un pro quota unitario relativo all’AGO, ottenuto con il cumulo di contribuzione presente nelle gestioni FPLD e nelle gestioni speciali autonome ed applicare ad esso le regole di liquidazione di cui all’articolo 16 della legge n. 233/1990.
I criteri sopra descritti operano anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel predetto Fondo.
1.1 Criteri e modalità per la valutazione dell’anzianità contributiva
Si forniscono, di seguito, le indicazioni per la corretta gestione della contribuzione agricola, laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e totalizzazione, nei casi di esercizio delle relative facoltà di cui, rispettivamente, alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii e di cui al D.lgs n. 42/2006.
1.1.1 Modalità per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in settimane
In relazione alla contribuzione AGO presente, l’anzianità contributiva agricola viene calcolata con i criteri descritti nelle seguenti circolari:
- la circolare n. 185 del 17/6/1994, se è presente contribuzione autonoma (in particolare, si applicano le indicazioni fornite nel par. 2.1.2 e nel par. 2.1.3, rispettivamente, in presenza di contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in presenza di contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti).
Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione;
- la circolare n. 156 del 17 luglio 1998 per l’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo per quanto riguarda le giornate accreditate in qualità di giornaliero di campagna, donna o ragazzo (senza operare alcuna rivalutazione) e quelle accreditate per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato.
Anche la contribuzione versata in gestioni diverse dall’AGO assume rilievo nella determinazione dell’anzianità contributiva agricola.
La determinazione della retribuzione pensionabile viene effettuata con i criteri descritti nelle circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2, e n. 185 del 17/6/1994, paragrafo 3.5.3, tenendo conto della contribuzione extra agricola anche accreditata in gestioni diverse dall’AGO.
1.1.2 Rivalutazione dei periodi ante 1984 di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
In coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 613/1966, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva per gli operai agricoli dipendenti non devono essere rivalutati i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 (cfr. la circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1).
Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti.
1.1.3 Attribuzione delle giornate eccedenti ad un successivo anno (c.d. “storno delle eccedenze”) di cui all’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 463/1983
Non si procede allo storno delle eccedenze, illustrato dalla circolare n. 185 del 1994, al paragrafo 2.1.1 e dalla circolare n. 3 del 1997, al paragrafo 1.
Eventuali giornate agricole eccedenti il numero massimo computabile non possono essere trasferite ad altri anni, precedenti o successivi, nei quali risulti un numero di giornate inferiore al massimo numero teoricamente computabile.
1.1.4 Contribuzione extra-agricola. Articolo 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153
Relativamente alla gestione della contribuzione extra agricola, si rinvia ai contenuti della circolare n. 53395 Prs. - n.2703/O. del 13 febbraio 1970 e alla circolare n. 242 del 1991, paragrafo 2.
1.2 Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo
Sul punto si rinvia alle modalità di attribuzione della gestione descritte con la circolare n. 11 del 24/1/2013, ai paragrafi 9 e 9.1.
Per quanto non diversamente disposto al paragrafo 1.1, si rinvia ai contenuti delle circolari n. 242 del 1990, n. 184 del 1991, n. 3 del 1997 e n. 156 del 1998 in materia di criteri di valutazione della contribuzione agricola ai fini della liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le procedure di gestione del conto e “TOT/CUM” saranno adeguate ai criteri esposti nel presente messaggio, sulla cui base devono essere definite le domande in corso di trattazione e quelle di futura presentazione.
Potranno essere altresì riesaminate, su espressa domanda dell’interessato, le sole domande di pensione eventualmente respinte a seguito dell’applicazione di criteri di calcolo della contribuzione agricola diversi da quelli soprarichiamati.
Si precisa che i criteri indicati nella presente circolare non operano per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.
2. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
In tali ipotesi la facoltà di cumulo di cui alla legge n. 228/2012 non è esercitabile poiché operano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.
Tali prestazioni, pertanto, sono poste a carico della gestione autonoma secondo le modalità previste dalla legge n. 613/1966 e dalla legge n. 233/1990. Sul punto, si fa rinvio alle disposizioni indicate nelle circolari n. 242 del 1990 e del n. 242 del 1991.
Ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 613/1966, in caso di presenza di più gestioni autonome la pensione si liquida con le regole di quella tra le gestioni speciali in cui l’interessato risulta aver contribuito da ultimo.
3. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome
In tale caso, si applicano i criteri per la determinazione dell’anzianità contributiva secondo le regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla legge n. 228/2012.
Pertanto, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l’accertamento dell’anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 1478 del 2 aprile 2020
OGGETTO:
Integrazione circolare n. 47/2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le varie disposizioni a carattere emergenziale, all’articolo 13, comma 4, ha esteso la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, limitatamente ai datori che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per le unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.
La norma si applica anche alle unità produttive collocate al di fuori dei predetti Comuni con esclusivo riferimento a quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Il successivo articolo 17 del citato decreto-legge n. 9/2020, al comma 1, ha previsto che le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state emanate ulteriori norme speciali in materia di trattamento di integrazione salariale, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, recepite dall’Istituto con la circolare n. 47 del 12 marzo 2020.
In particolare, l’articolo 19, che ha introdotto novità riguardo alle aziende che possono accedere alla prestazione di assegno ordinario, al comma 5 ha esteso la possibilità di fruire di tale prestazione, con causale “COVID-19 nazionale”, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Ne deriva che, per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti, salvo quanto disposto dall’articolo 13 del medesimo decreto, non potendo accedere all’assegno ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per eventi oggettivamente non evitabili.
Posto l’assetto normativo sopra descritto, in alcune delle Regioni interessate dal decreto-legge 9/2020, molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti hanno presentato domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga alle suddette Regioni.
Pertanto, ad integrazione delle previsioni contenute nella circolare n. 47/2020, su espressa indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per tali datori di lavoro, le domande presentate alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge n. 9/2020. Conseguentemente, le Regioni interessate, previa verifica del periodo di copertura della domanda, invieranno il decreto in “SIP” con le modalità usuali, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192” e, congiuntamente, invieranno alla Direzione regionale dell’INPS di competenza l’elenco di tali domande per consentire il pagamento della prestazione richiesta.
Resta inteso che i datori di lavoro così individuati potranno accedere alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 1516 del 7 aprile 2020
OGGETTO:
Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 1° aprile 2020
Come è noto, l’articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il richiamato articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva previsto la possibilità di fruire dello specifico congedo a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, cioè entro il 3 aprile 2020.
Alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Messaggio 1464 de l2 aprile 2020
OGGETTO:
Indennità COVID 19 in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Procedura per la presentazione delle domande
1. Premessa
Si comunica che è in linea la procedura di compilazione e invio on line delle domande di indennità di 600 euro previste dal decreto-legge n. 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) a sostegno dei lavoratori che operano in settori particolarmente esposti agli effetti economici delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.
Nello specifico, possono presentare domanda di indennità di 600 euro le seguenti categorie di lavoratori:
liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data;
lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti del settore agricolo;
lavoratori dello spettacolo.
Per una identificazione puntuale dei potenziali destinatari delle misure in commento e anche degli eventuali motivi di esclusione (ad esempio, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto o, in alcuni casi, la concomitante iscrizione a un’altra forma di previdenza obbligatoria), si rimanda alle istruzioni fornite con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020.
2. Presentazione della domanda
Considerata l’attualità e la rilevanza emergenziale di tali misure, l’accesso alle domande on line di indennità di 600 euro è stato collocato direttamente nella home page del sito www.inps.it ed è reso disponibile a tutti i cittadini con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario.
In sintesi, le possibili credenziali di accesso alle nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, la domanda di indennità può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata di cui al messaggio n. 1381/2020, che consente ai cittadini la compilazione e l’invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN (cfr. successivo paragrafo 3).
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità 600 euro possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Infine, si ricorda che tutte le tipologie di prestazioni possono essere richieste anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.
3. Richiesta di un nuovo PIN da utilizzare in modalità semplificata
Chi non possiede una delle credenziali valide per l’accesso ai servizi Inps (PIN ordinario o dispositivo, SPID, CIE o CNS) può comunque avere accesso alle cinque tipologie di domanda facendo richiesta di un nuovo PIN e utilizzando fin da subito gli otto caratteri che si ricevono via SMS o e-mail, senza necessità di attendere la ricezione per posta della seconda parte del PIN.
La richiesta di un nuovo PIN si può effettuare attraverso il sito internet www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”).
In alternativa, la richiesta di un nuovo PIN può essere effettuata attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Qualora il cittadino non dovesse ricevere entro 12 ore dalla richiesta effettuata via web o tramite Contact Center la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
4. Richiedenti già in possesso di un PIN
Chi possiede un PIN valido rilasciato dall’Istituto può utilizzarlo normalmente per l’accesso alle domande di indennità 600 euro, indipendentemente dalla circostanza che sia ancora un PIN ordinario o sia già stato trasformato in dispositivo.
Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele