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Circolare 43 del 21 febbraio 2007
OGGETTO:
Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia.
SOMMARIO:
Premessa
Ambito di applicazione
Certificazione di malattia
Controlli
Misura durata e limiti della prestazione
Contribuzione figurativa
Adempimenti del datore di lavoro
Istruzioni procedurali
Istruzioni contabili
1. PREMESSA
L’art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere dall’ 1 gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Il comma in questione, infatti, detta la nuova disciplina contributiva del contratto di apprendistato e prevede anche che, a decorrere da tale data, ai lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni operative, fermo restando che, per quanto non espressamente previsto - trattandosi sostanzialmente di un’estensione sic et simpliciter della disciplina generale ad un ambito lavorativo precedentemente sprovvisto di tutela previdenziale obbligatoria dell’evento malattia - le Sedi dovranno fare riferimento alle istruzioni vigenti emanate per la generalità dei lavoratori dipendenti.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero - per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative – dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997.
Il rinvio a tale ultima disciplina riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del già citato decreto legislativo n. 276/2003.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela, essa trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.
3. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l’onere del lavoratore di presentare o inviare all’INPS ed al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Si fa, infine, presente che il certificato medico OPM-INPS verrà modificato inserendo tra le qualifiche lavorative una specifica dedicata agli apprendisti.
4. CONTROLLI
A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5 D.L. 463/1983 convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data, l’Istituto è abilitato a disporre, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all’INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia.
5. MISURA DURATA E LIMITI DELLA PRESTAZIONE.
Considerato che dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato - con facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile e con le peculiarità che lo contraddistinguono - ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia di cui trattasi trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
6. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.
In considerazione del fatto che l’art. 1 comma 773 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha esteso sic et simpliciter agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per gli eventi indennizzati a tale titolo dovrà essere riconosciuta contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati .
7. ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia e lo porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. A tal fine, si atterranno alla prassi già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti (quadro “D”- rigo 52 del DM10/2).
8. ISTRUZIONI PROCEDURALI.
Nella procedura di gestione della certificazione di malattia è stato istituito il codice qualifica "A", accettato nell'acquisizione di certificati nei quali l'inizio di malattia dichiarato è successivo al 31.12.2006. Per tale categoria di lavoratori la procedura emette le lettere di sanzione previste per le altre categorie di assicurati, in presenza delle condizioni che ne determinano l'emissione.
Nella procedura di pagamento diretto delle prestazioni di malattia è stato istituito il codice qualifica "AP" per gestire gli eventi di malattia degli apprendisti disoccupati o sospesi dal lavoro, in quanto per quelli in attività l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata con le modalità previste per le altre categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps.
Gli eventi indennizzati sono quelli che iniziano successivamente al 31.12.2006.
9. ISTRUZIONI CONTABILI.
Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di che trattasi si confermano le istruzioni vigenti per tale tipologia di prestazioni che prevedono l’imputazione delle stesse ai conti esistenti PTP 30/070 (competenza “anno in corso”) e PTP 30/010 (competenza “anni precedenti”), se poste a conguaglio con la denuncia DM 10/2, ovvero ai conti, ugualmente esistenti, PTP 30/073 (competenza “anno in corso”) e PTP 30/003 (competenza “anni precedenti”), se erogate direttamente. Si confermano, altresì, le modalità di rilevazione di eventuali recuperi che devono essere imputati al conto esistente PTP 24/030.
Il Direttore Generale
Crecco