-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Circolare 126 del 25 ottobre 2012
OGGETTO:
Accordi bilaterali di sicurezza sociale . Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime bilaterale e cd. importo soglia.
SOMMARIO:
Pensioni in regime bilaterale- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia – parere del Ministero del Lavoro.
In base al comma 7 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
In base al successivo comma 11 dell’articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica.
In particolare il Ministero precisa che, come ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati, per analogia, anche nella valutazione dell’importo soglia debbano essere seguiti gli stessi criteri applicati nella determinazione del diritto all’integrazione al trattamento minimo.
In considerazione di quanto sopra, anche al fine di non penalizzare i lavoratori con mobilità internazionale, si dispone che, dal 1 gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato nella verifica della ricorrenza del requisito introdotto dalle norme citate, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto per la concessione di una pensione in regime bilaterale.
L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.
Gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale, per espressa valutazione del citato Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sebbene non prevedano il ricorso al principio di assimilazione di prestazioni, di cui all’art. 5 del regolamento (CE) 883/2004, non possono risultare in contrasto con quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe penalizzante per i lavoratori migranti, esponendoli ad un alto rischio di rifiuto di prestazioni pensionistiche.
I singoli Accordi, riesaminati nel loro testo integrale, nulla contengono di ostativo al riconoscimento del pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 95 del 12 luglio 2012
OGGETTO:
Nuovi regolamenti comunitari. Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cd. importo soglia.
SOMMARIO:
Pensioni in regime comunitario- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia – parere del Ministero del Lavoro.
In base al comma 7 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, inpresenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
In base al successivo comma 11 dell’articolo 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, inpresenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero in quanto il concetto di “importo soglia”, introdotto dal legislatore quale garanzia di prestazione adeguata per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo, deve essere considerato anche alla luce del principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 (vedi circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 8).
Pertanto, al fine di non penalizzare i lavoratori che fanno uso del loro diritto alla libera circolazione, si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato anche nel calcolo dell’importo soglia, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una pensione in regime comunitario.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 72 del 23 maggio 2012
OGGETTO:
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (IPOST) - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184: prosecuzione volontaria degli iscritti al Fondo.
Versamenti volontari disciplinati dagli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
Criteri di applicazione al Fondo IPOST del D.Lgs. n. 184/1997 in materia di prosecuzione volontaria.
Versamenti volontari nel Fondo per le fattispecie individuate dagli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. 16/9/1996, n. 564.
Come noto, in seguito alla soppressione dell’Istituto Postelegrafonici, disposta dall’art. 7, cc. 2 e 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state trasferite all’INPS le funzioni già assegnate al soppresso Istituto.
Con circolare n. 35 dell’11 febbraio 2011 sono state fornite le istruzioni relative al versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti al relativo Fondo mentre la circolare n. 100 del 28 luglio2011 haillustrato l’assetto organizzativo del Fondo di Quiescenza Poste e disposto la costituzione del Polo specialistico pressola Filialedi coordinamento di Roma EUR, al quale sono, fra l’altro, assegnate le attività connesse alla gestione del conto assicurativo ed alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.
Al Polo specialistico fanno capo anche l’istruttoria, la definizione e le eventuali richieste di riesame delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, nonché la sistemazione dei versamenti volontari relativi a periodi non gestiti dalle specifiche procedure automatizzate e non registrati negli estratti conto.
Con la presente circolare vengono riepilogate le disposizioni che disciplinano la prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST.
2. Estensione della prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST
L’istituto della prosecuzione volontaria - esteso all’Istituto Postelegrafonici dal DLgs. 30 aprile 1997, n. 184, con effetto dal 12 luglio 1997 - è regolato dalle stesse norme applicate agli iscritti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Si deve fare perciò riferimento alle disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate ed integrate dal medesimo decreto n. 184.
Nel Fondo trovano inoltre applicazione:
- gli articoli 5, 7 e 8 del DLgs. 16 settembre 1996, n. 564, che consentono di coprire in forma volontaria i periodi di assenza dal servizio o di attività lavorativa ad orario ridotto temporalmente successivi al 31 dicembre 1996;
- l’art. 35, comma 2, del DLgs. 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina la facoltà di integrare volontariamente la retribuzione figurativa convenzionale (200 per cento dell'assegno sociale) accreditata ai periodi di congedo parentale eccedenti i sei mesi ovvero fruiti dopo il compimento del terzo anno di età del bambino.
3. Soggetti interessati – presentazione della domanda
Gli iscritti al “Fondo IPOST” che abbiano interrotto o cessato il servizio senza aver raggiunto i requisiti contributivi richiesti per l’accesso al pensionamento, possono essere autorizzati – a domanda - a proseguire il rapporto assicurativo con il Fondo in forma volontaria a condizione che:
- non stiano prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altro ordinamento pensionistico (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD-CM, Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Casse di previdenza per i liberi professionisti);
- non siano titolari di una pensione diretta, anche se liquidata a carico di altro ordinamento previdenziale.
Come già precisato con circ. n. 111 del 30 agosto 2011, anche gli iscritti al “Fondo IPOST” devono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
- per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari (cittadino)”;
- mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale (numero verde 803.164), identificandosi tramite PIN e codice fiscale.
Si ricorda che per la presentazione delle domande gli interessati possono comunque rivolgersi ad un ufficio di Patronato.
Le istanze confluiscono direttamente nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e possono essere richiamate dagli operatori di sede abilitati attivando l’opzione “gestione domanda” e selezionando il “tipo ricezione”:
- “Cittadino OnLine”;
- “Contact Center”;
- “Patronato”.
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.
Vale anche per gli assicurati IPOST il principio secondo il quale la domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata come richiesta di prosecuzione volontaria. In tali ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio, previa verifica di tutte le condizioni soggettive ed oggettive previste per la relativa concessione.
4. Requisiti contributivi (art. 5, D.Lgs. n. 184/1997)
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa se, alla data della domanda, risultano maturati nel Fondo:
a) almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente (cfr. art. 5, comma 2);
b) almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale (cfr. art. 5, comma 2bis).
Tenuto conto che la contribuzione maturata nel Fondo viene espressa in anni, mesi e giorni secondo i criteri dell’anno commerciale (un anno = 360; un mese = 30 giorni), il requisito del triennio contributivo si perfeziona in presenza di 1.080 giorni (360 x 3) nel quinquennio antecedente alla domanda.
Sono invece necessari almeno 1.800 giorni di contribuzione effettiva nei casi in cui non risulti realizzato il predetto requisito.
Secondo l’art. 5, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 184/1997 l’autorizzazione ai versamenti volontari disciplinati dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 564/1996 può essere invece concessa sulla base del requisito di un anno di contribuzione effettiva (360 giorni) nel quinquennio precedente la domanda.
5. Verifica dei requisiti di contribuzione effettiva
I requisiti di contribuzione effettiva devono risultare perfezionati con i soli periodi assicurativi maturati nel Fondo speciale IPOST. Ai predetti fini non devono essere perciò valutati gli eventuali periodi di contribuzione fatti valere dal richiedente in altre gestioni pensionistiche, salva la verifica dell’assenza di cause ostative.
Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva anche la contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, riunione e ricongiunzione.
Per quanto riguarda le ricongiunzioni disciplinate dalle leggi n.29/1979 e n.45/1990 va tenuto presente che la contribuzione ricongiunta acquisisce la stessa tipicità di quella maturata direttamente nel Fondo ed è perciò equiparata alla contribuzione maturata in costanza di servizio, a prescindere dalla natura (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto) che la caratterizzava negli ordinamenti di provenienza.
Ai fini in esame è inoltre utile la contribuzione figurativa accreditata ai periodi di aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.300 (delibera CDA INPS n. 39 del 10 aprile 1973).
Devono essere invece esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi gli eventuali periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge (cfr. art. 3, DPR 1432/1971; circ. INPS, n. 312 C.V. del 3 agosto 1972).
Analogamente, non devono essere considerate le eventuali maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio: aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, ecc.).
6. Neutralizzazione (art. 5, c. 3, DLgs. n. 184/1997 – art. 3, DPR n. 1432/1971)
Il requisito dei tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda va verificato neutralizzando i periodi espressamente elencati all'art. 3 del DPR n. 1432/1971 e successive modificazioni ed integrazioni (v. allegato 1).
La neutralizzazione consente di ampliare il quinquennio di calendario antecedente la domanda, procedendo a ritroso di un periodo pari alla durata di quello non valutato.
Esempio: - domanda presentata il 25 giugno 2010 – - quinquennio di riferimento 25/06/2005 – 24/06/2010; - evento accreditato nel quinquennio e da neutralizzare, di durata pari a 59 giorni. Retrocedendo di 59 giorni rispetto alla data del 25 giugno 2005 ridefinisco il quinquennio in cui verificare l’esistenza o meno del triennio contributivo Il quinquennio di riferimento è costituito dal periodo compreso fra il 28 marzo 2005 ed il 24 giugno 2010 |
7. Decorrenza dell’autorizzazione
Secondo le disposizioni di carattere generale in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), l’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato (con il versamento volontario dalla decorrenza sopra indicata viene coperta l’intera settimana nella quale è stata presentata la domanda).
Poiché la contribuzione del Fondo viene invece accreditata in giorni, l’autorizzazione decorre dal giorno stesso di presentazione della domanda, ovviamente, in assenza di motivi ostativi a tale momento e comporta il versamento di contributi giornalieri.
Qualora l’obbligo contributivo fosse ancora in corso al momento della domanda ma risultasse cessato alla data di definizione della pratica, la prosecuzione volontaria dovrà essere autorizzata posticipando d’ufficio la relativa decorrenza al primo giorno successivo alla cessazione stessa.
Nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari dovrà essere rilasciata a decorrere dal primo giorno successivo alla data finale di tale periodo.
8. Copertura del semestre precedente la domanda (art. 6, c. 1, D.Lgs. 184/1997)
I soggetti che facciano valere giorni senza copertura contributiva nel periodo compreso fra l’ultimo giorno di servizio e la data della domanda di autorizzazione, vengono contestualmente autorizzati alla prosecuzione volontaria ed al versamento di tanti contributi giornalieri quante sono le giornate non coperte, comprese nei sei mesi precedenti la domanda stessa.
Tale ulteriore possibilità costituisce un’estensione dell’ordinaria autorizzazione ma non produce alcun effetto sulla relativa decorrenza, che rimane fissata al giorno di presentazione della relativa istanza (v. anche circ. n. 150/2003).
9. Aliquota contributiva (art. 7, c. 1, DLgs. n. 184/1997)
L’importo del contributo volontario è pari all’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica, applicata per il calcolo della contribuzione obbligatoria (aliquota complessiva IVS), attualmente pari al 32,65% ed è in vigore dal 1° gennaio 2007.
Per tutto il periodo compreso fra il 12 luglio 1997 ed il 31 dicembre 2006 era invece dovuta l’aliquota del 32,35%.
La contribuzione volontaria va pertanto calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore). Gli incrementi e le diminuzioni della misura dei contributi obbligatori determinano la contestualevariazione della contribuzione volontaria.
Nel Fondo trova inoltre applicazione l’articolo 3ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, inbase al quale è dovuta l’aliquotaaggiuntiva di un punto percentuale (1%) sulla quota di imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile dell’Assicurazione generale obbligatoria (tetto pensionabile) e determinata ai fini previsti dall'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
La base di calcolo del contributo volontario è costituita dal valore medio giornaliero della retribuzione imponibile relativa all'anno di contribuzione precedente la data della domanda di autorizzazione.
Viene perciò considerato ai fini del calcolo l’intero ammontare delle voci retributive delle ultime 360 giornate di contribuzione obbligatoria, cioè il valore ottenuto sommando la retribuzione definita ai sensi dell’art. 15 della legge n.177/1976, la tredicesima mensilità, le competenze accessorie (se eccedenti la maggiorazione del 18%) e l’indennità integrativa speciale.
Rientrano nella base retributiva di calcolo anche le eventuali somme a conguaglio e/o a titolo di competenze arretrate riconducibili al rapporto di lavoro cessato e prive di anzianità contributiva, ancorché corrisposte ed assoggettate a contribuzione obbligatoria in epoca successiva alla cessazione dal servizio.
Sebbene il contributo volontario venga calcolato prendendo a base l’imponibile complessivo dell’ultimo anno, è tuttavia necessario conservare rigorosamente la distinzione delle voci retributive sopra richiamate anche in corrispondenza dei periodi di contribuzione volontaria, per la corretta definizione della retribuzione utile al calcolo delle varie quote di pensione del Fondo, atteso che la contribuzione volontaria - equiparata a quella obbligatoria ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche - rientra anche nella determinazione della retribuzione annua pensionabile (cfr. art. 9, c. 1, DPR n. 1432/1971).
Qualora l’anno di contribuzione (360 giorni) si perfezionasse sulla base di periodi contributivi collocati in due diversi anni solari, la quota di imponibile relativo alle giornate dell’anno solare più remoto deve essere determinata proporzionalmente sull’imponibile complessivo di tale anno, come illustrato nelle varie fasi dell’esempio di seguito proposto.
Esempio: imponibile, distinto per voci, da cui determinare la base di calcolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anno |
dal al |
giorni |
Retribuzione L. 177/76 |
13^ mensilità |
competenze accessorie |
Indennità integrativa speciale |
totale | |
2011 |
01/01 |
25/06 |
175 |
6.153,00 |
445,00 |
912,00 |
3.450,00 |
10.960,00 |
2010 |
01/01 |
31/12 |
360 |
29.235,00 |
2.128,00 |
1.988,00 |
7.529,00 |
40.880,00 |
Per completare l’anno di contribuzione devono essere utilizzati 185 giorni (360-175) dell’anno 2010.
Come rilevabile nel prospetto che segue, l’imponibile da attribuire a tali giorni va calcolato proporzionalmente e distintamente su ciascun valore.
Esempio: calcolo dell’imponibile (distinto per voci) dell’ultimo anno di contribuzione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anno |
dal al |
giorni |
Retribuzione L. 177/76 |
13^ mensilità |
competenze accessorie |
Indennità integrativa speciale |
totale | |
2011 |
01/01 |
25/06 |
175 |
6.153,00 |
445,00 |
912,00 |
3.450,00 |
10.960,00 |
2010 |
26/06 |
31/12 |
185 |
15.023,54 |
1.093,56 |
1.021,61 |
3.869,07 |
21.007,78 |
totali |
360 |
21.176,54 |
1.538,56 |
1.933,61 |
7.319,07 |
31.967,78 |
||
N.B. gli importi indicati per il 2010 sono pari a 185/360 di quelli della tabella precedente |
Sommando ciascuna voce retributiva del 2010 alla corrispondente voce del 2011 si determina il valore annuo e quello medio giornaliero.
Esempio: calcolo del valore (distinto per voci) della retribuzione media giornaliera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dal |
al |
gg |
Retribuzione L. 177/76 |
13^ mensilità |
competenze accessorie |
Ind. Int. speciale |
totale |
26/06/2010 |
25/06/2011 |
360 |
21.176,54 |
1.538,56 |
1.933,61 |
7.319,07 |
31.967,78 |
Valori medi giornalieri |
1 |
58,82 |
4,28 |
5,37 |
20,33 |
88,80 |
|
N.B. i valori giornalieri sono pari a 1/360 di quelli relativi al periodo 26/06/2010 - 25/06/2011 |
Il valore medio giornaliero ottenuto sommando le singole voci retributive, costituisce la base di calcolo del contributo volontario unitario.
Ad ogni giorno del periodo coperto da contribuzione volontaria, collocato nell’anno di decorrenza dell’autorizzazione, verrà accreditato, in favore dell’interessato, il valore retributivo come sopra determinato, in corrispondenza di ogni singola voce.
Il dettaglio di tali voci retributive è rilevabile dall’elemento <Retribuzioni> delle denunce EMens a partire da gennaio 2011.
Per quanto riguarda gli anni precedenti si dovrà invece fare riferimento ai dati memorizzati nell’archivio del Fondo, di nuova istituzione.
Nell’ipotesi in cui la retribuzione utile a determinare il contributo volontario riguardasse periodi di lavoro part-time, l’anno di contribuzione deve essere definito sulla base dei giorni “utili” per la misura della pensione. Il valore retributivo giornaliero sarà pari a 1/360 della somma dei valori relativi a ciascuna voce retributiva, calcolata sui corrispondenti importi complessivi dei periodi di lavoro part-time considerati.
Si precisa che in fase di autorizzazione alla prosecuzione volontaria la retribuzione utile al calcolo del contributo dovuto dalla decorrenza e di quello eventualmente destinato alla copertura del semestre antecedente l’autorizzazione deve essere considerata nel suo valore effettivo (non rivalutato), anche nel caso in cui si riferisca ad anni precedenti a quello in cui si colloca la decorrenza dell’autorizzazione.
L’aggiornamento delle retribuzioni in base all’indice ISTAT di variazione del costo della vita, previsto dall’art. 7, c. 5, del DLgs. n. 184/1997 va effettuato esclusivamente per determinare il contributo volontario dovuto per gli anni successivi a quello di decorrenza della autorizzazione.
11. Minimali di retribuzione (art. 7, comma 2, D.Lgs. 184/1997)
Il valore della retribuzione utile a quantificare il contributo volontario non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, determinato annualmente ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (v. tabella che segue).
Minimali di retribuzione (in euro) (art. 7, L. 638/1983 e art. 1, c. 2, L. 389/1989) | |||
---|---|---|---|
Anno |
Importo minimo annuo |
Importo minimo mensile |
Importo minimo giornaliero |
1997 |
7.369,76 |
614,15 |
20,47 |
1998 |
7.494,91 |
624,58 |
20,82 |
1999 |
7.629,72 |
635,81 |
21,20 |
2000 |
7.751,65 |
645,97 |
21,53 |
2001 |
7.953,06 |
662,76 |
22,09 |
2002 |
8.168,16 |
680,68 |
22,69 |
2003 |
8.364,20 |
697,02 |
23,24 |
2004 |
8.573,24 |
714,44 |
23,82 |
2005 |
8.744,84 |
728,74 |
24,30 |
2006 |
8.893,56 |
741,13 |
24,71 |
2007 |
9.071,92 |
755,99 |
25,20 |
2008 |
9.225,84 |
768,82 |
25,63 |
2009 |
9.521,20 |
793,43 |
26,45 |
2010 |
9.588,28 |
799,02 |
26,63 |
2011 |
9.741,68 |
811,81 |
27,06 |
2012 |
10.005,00 |
833,75 |
27,79 |
Nell’ipotesi in cui il valore medio della retribuzione effettiva risultasse di ammontare inferiore a quello rilevabile dalla tabella sopra proposta, si dovrà adeguare il relativo importo a quello minimo previsto nell’anno cui si riferisce il versamento volontario.
12. Retribuzione superiore al “tetto pensionabile”
Posto che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria devono un contributo determinato sul valore medio della retribuzione imponibile effettiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione obbligatoria, ai fini del calcolo deve essere considerato l’intero ammontare della retribuzione imponibile, compresa la quota eccedente il valore della prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore in ciascun anno (“tetto pensionabile” - v. riepilogo nel prospetto che segue).
“tetto pensionabile” art. 21, c. 6, legge 67/1988 (1^ fascia di retribuzione pensionabile) | |||
---|---|---|---|
anno |
importo annuo |
importo mensile |
importo giornaliero |
1997 |
32.564,67 |
2.713,72 |
90,46 |
1998 |
33.118,32 |
2.759,86 |
92,00 |
1999 |
33.714,31 |
2.809,53 |
93,65 |
2000 |
34.253,49 |
2.854,46 |
95,15 |
2001 |
35.143,86 |
2.928,66 |
97,62 |
2002 |
36.093,00 |
3.007,75 |
100,26 |
2003 |
36.959,00 |
3.079,92 |
102,66 |
2004 |
37.883,00 |
3.156,92 |
105,23 |
2005 |
38.641,00 |
3.220,08 |
107,34 |
2006 |
39.297,00 |
3.274,75 |
109,16 |
2007 |
40.083,00 |
3.340,25 |
111,34 |
2008 |
40.765,00 |
3.397,08 |
113,24 |
2009 |
42.069,00 |
3.505,75 |
116,86 |
2010 |
42.364,00 |
3.530,33 |
117,68 |
2011 |
43.042,00 |
3.586,83 |
119,56 |
2012 |
44.204,00 |
3.683,66 |
122,79 |
Come precisato relativamente alle aliquote contributive, sulla quota di imponibile superiore al “tetto pensionabile” è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1%.
13. Retribuzione e massimale contributivo (art. 2, c. 18, legge n. 335/1995)
Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie da data successiva al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a tale momento (c.d. “nuovi iscritti”), nonché per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, la base contributiva e pensionabile è soggetta ad un massimale annuo.
Chi ha iniziato un rapporto assicurativo dopo il 31 dicembre 1995 ed acquisisce contribuzione antecedente al 1996 attraverso accrediti di contribuzione figurativa o mediante operazioni di riscatto perde lo status di “nuovo iscritto” a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda: da tale momento, l’intera retribuzione percepita deve essere assoggettata a contribuzione IVS (cfr. circ. 42 del 17/3/2009).
Non rientrano nell’applicazione del massimale i lavoratori iscritti in Italia all’assicurazione obbligatoria per la prima volta dopo il 1995 se, anteriormente al 1° gennaio 1996, hanno maturato un’anzianità contributiva per lavoro estero prestato in Paesi comunitari o legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale (cfr. circ. 21 del 29/1/2001).
Il massimale - che viene annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo – deve essere considerato per la sola quantificazione dei contributi dovuti ai fini pensionistici; costituisce perciò il limite massimo di retribuzione cui applicare l’aliquota contributiva IVS e l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3ter della legge n. 438/1992.
Massimale contributivo art. 2, c. 18, legge 335/1995 | |
---|---|
Anno |
Importo |
1996 |
68.172,31 |
1997 |
70.831,03 |
1998 |
72.035,41 |
1999 |
73.332,23 |
2000 |
74.505,62 |
2001 |
76.442,85 |
2002 |
78.507,00 |
2003 |
80.391,00 |
2004 |
82.401,00 |
2005 |
84.049,00 |
2006 |
85.478,00 |
2007 |
87.187,00 |
2008 |
88.669,00 |
2009 |
91.507,00 |
2010 |
92.147,00 |
2011 |
93.622,00 |
2012 |
96.149,00 |
Il massimale non è frazionabile a mese, può essere raggiunto anche in relazione ad un periodo di lavoro inferiore all’anno solare ovvero cumulando le retribuzioni percepite in costanza di rapporti di lavoro diversi, contemporanei o consecutivi.
Ai fini dell’applicazione del massimale non si cumulano, invece, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente con i compensi percepiti per collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla Gestione Separata.
Qualora il massimale venga raggiunto in corso d’anno, i periodi di lavoro successivi – sulle cui retribuzioni non è più dovuta la contribuzione pensionistica IVS - incrementano comunque l’anzianità contributiva per la restante parte di anno.
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente il massimale, assoggettata alle sole “contribuzioni minori” - e pertanto non utilizzabile ai fini del calcolo della contribuzione volontaria - è stata contrassegnata dal codice “tipo contribuzione” 98 fino all’anno 2009 (denunce annuali O1/M e denunce EMens).
Dall’anno 2010, la quota di retribuzione eccedente il massimale viene dichiarata nelle denunce mensili, nell’elemento “Eccedenza Massimale” della sezione “Dati Particolari”.
14. Importo del contributo (art. 7, D.Lgs. 184/1997)
Per calcolare il contributo volontario si applica l’aliquota contributiva IVS complessiva (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore, pari al 32,65%) alla retribuzione media giornaliera desunta dall’imponibile dell’anno di contribuzione (ultimi 360 giorni di contribuzione effettiva) anteriore alla domanda.
Qualora l’imponibile annuo di riferimento risultasse superiore al “tetto pensionabile”, il contributo volontario annuo dovuto al Fondo verrà calcolato applicando entrambe le aliquote previste (32,65% e aggiuntiva dell’1%) rispettivamente all’intero imponibile ed alla quota di retribuzione eccedente il “tetto pensionabile”.
Il contributo complessivamente dovuto sarà pari alla somma dei due importi, distintamente calcolati.
Si ipotizzi di calcolare il contributo dovuto da un soggetto da autorizzare alla prosecuzione volontaria con decorrenza dal 20 marzo 2011, che nelle ultime 360 giornate di contribuzione effettiva abbia maturato un imponibile di € 54.210,00.
Esempio: calcolo dell’imponibile (distinto per voci) dell’ultimo anno di contribuzione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anno |
dal al |
giorni |
Retribuzione L. 177/76 |
13^ mensilità |
competenze accessorie |
Indennità integrativa speciale |
totale | |
2011 |
01/01 |
19/03 |
79 |
7.183,00 |
437,00 |
4.895,00 |
1.607,00 |
14.122,00 |
2010 |
20/03 |
31/12 |
281 |
25.550,00 |
1.576,00 |
7.247,00 |
5.715,00 |
40.088,00 |
totali |
360 |
32.733,00 |
2.013,00 |
12.142,00 |
7.322,00 |
54.210,00 |
||
Valori medi giornalieri |
90,92 |
5,59 |
33,73 |
20,34 |
150,58 |
|||
Valore medio giornaliero entro il tetto pensionabile (43.042,00/360) |
119,56 |
|||||||
Differenza giornaliera eccedente il tetto pensionabile |
31,02 |
|||||||
N.B. il “tetto pensionabile” del 2011 è pari a € 43.042,00 (importo giornaliero di € 119,56) L’imponibile complessivo annuo supera il “tetto pensionabile” di € 11.168,00 |
Nell’esempio sopra ipotizzato verrà applicata l’aliquota del 32,65% alla retribuzione giornaliera di € 150,58 e l’aliquota aggiuntiva (1%) alla quota di retribuzione eccedente il tetto (€ 31,02).
Contributo volontario giornaliero | |||
---|---|---|---|
Retribuzione giornaliera |
aliquota |
contributo | |
complessiva |
150,58 |
32,65% |
49,16 |
oltre il “tetto” |
31,02 |
1,00% |
0,31 |
contributo giornaliero complessivo |
49,47 |
La somma delle due quote di contribuzione (rispettivamente di € 49,16 e di € 0,31) rappresenta quanto dovuto dall’interessato per un giorno di contribuzione.
15. Adeguamento annuo del contributo (art. 7, c. 5, D.Lgs. 184/1997)
L’importo della retribuzione sulla quale è stato calcolato il contributo volontario deve essere rivalutato con effetto dal 1° gennaiodi ciascun anno sulla base dell’indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente (v. tabella riepilogativa che segue).
Indici ISTAT di variazione del costo della vita | ||
---|---|---|
Anno di rilevazione |
Indice da applicare |
Anno di applicazione |
1997 |
+ 1,7% |
1998 |
1998 |
+ 1,8% |
1999 |
1999 |
+ 1,6% |
2000 |
2000 |
+ 2,6% |
2001 |
2001 |
+ 2,7% |
2002 |
2002 |
+ 2,4% |
2003 |
2003 |
+ 2,5% |
2004 |
2004 |
+ 2,0% |
2005 |
2005 |
+ 1,7% |
2006 |
2006 |
+ 2,0% |
2007 |
2007 |
+ 1,7% |
2008 |
2008 |
+ 3,2% |
2009 |
2009 |
+ 0,7% |
2010 |
2010 |
+ 1,6% |
2011 |
2011 |
+ 2,7% |
2012 |
Con effetto dalla medesima decorrenza del 1° gennaio deve essere aggiornato l’ammontare del contributo volontario dovuto, applicando l’aliquota contributiva IVS vigente nel Fondo alla suddetta data all’importo della retribuzione rivalutata.
Retribuzione di riferimento da rivalutare | |||||
---|---|---|---|---|---|
anno |
Retribuzione L. 177/76 |
13^ mensilità |
competenze accessorie |
Indennità integrativa speciale |
totale |
2010 |
21.176,54 |
1.538,56 |
1.933,61 |
7.319,07 |
31.967,78 |
Valore unitario |
58,82 |
4,28 |
5,37 |
20,33 |
88,80 |
Importo del contributo giornaliero in base all’aliquota del 32,65% |
28,99 |
Ipotizzando che l’imponibile annuo su cui è stato calcolato il contributo volontario dovuto per il 2010, distinto nelle previste voci retributive come dal prospetto sopra proposto, ammontasse complessivamente a €31.967,78, si procederà alla rivalutazione delle singole voci secondo l’indice ISTAT del 2011 (+1,6%), con le modalità di seguito illustrate.
Adeguamento della retribuzione in base all’indice ISTAT e aggiornamento del contributo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 |
1,6% |
21.515,36 |
1.563,18 |
1.964,55 |
7.436,18 |
32.479,27 |
Valore unitario (1/360) |
59,76 |
4,34 |
5,46 |
20,66 |
90,22 |
|
Contributo giornaliero dovuto per il2011 inbase all’aliquota del 32,65% |
29,46 |
Per effetto della rivalutazione l’importo della retribuzione di riferimento sale a €32.479,27 a partire dal 1° gennaio 2011 e verrà nuovamente aggiornato dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.
Il contributo volontario viene conseguentemente adeguato alla retribuzione rivalutata sulla base dell’aliquota IVS vigente nel periodo per il quale viene effettuato il versamento e dell’aliquota aggiuntiva, nell’ipotesi di retribuzione eccedente il tetto pensionabile.
16. Rilascio dell’autorizzazione e versamento dei contributi
La contribuzione volontaria deve essere versata per periodi trimestrali (trimestri solari), entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.
L’articolo 8, ultimo comma, del D.Lgs. 184/1997 stabilisce la perentorietà dei termini di pagamento e dispone il rimborso dei contributi versati in ritardo, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile - al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.
I versamenti devono essere perciò eseguiti, a pena di decadenza, entro la data del:
- 30 giugno, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
- 30 settembre, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
- 31 dicembre, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
- 31 marzo dell’anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre),
salvo il caso in cui il termine di legge, ricadendo in giornata festiva, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Verificato il possesso dei requisiti e determinato l’importo dei contributi, il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene notificato all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione. Unitamente al provvedimento vengono inviati i bollettini MAV, predisposti per il pagamento dei contributi alle scadenze espressamente indicate.
Il prosecutore volontario riceverà:
a) un bollettino MAV cumulativo, relativamente ai periodi per i quali sono già decorsi i termini di versamento (semestre precedente, trimestre in corso alla data di decorrenza dell’autorizzazione ed eventuali trimestri successivi);
b) un bollettino MAV per il trimestre in corso alla data del provvedimento di autorizzazione;
c) tanti bollettini MAV per quanti sono i trimestri successivi a quello del provvedimento di autorizzazione, comunque compresi nell’anno di definizione della domanda.
La contribuzione relativa al periodo di eventuale anticipazione (semestre precedente la domanda) ed al periodo compreso fra la decorrenza dell’autorizzazione e l’ultimo giorno del trimestre scaduto alla data del provvedimento di autorizzazione (v. punto a) e quella relativa al trimestre nel corso del quale viene notificato il relativo provvedimento (v. punto b), deve essere versata entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo.
Ciascuno degli ulteriori versamenti trimestrali (v. punto c) deve essere effettuato, pena la decadenza, entro la fine del trimestre solare successivo a quello a cui si riferisce la contribuzione.
Il contributo volontario trimestrale (pari a 90 contributi giornalieri) deve essere versato utilizzando gli appositi bollettini MAV forniti dall’Istituto, che hanno sostituito i tradizionali bollettini di conto corrente postale.
I contributi possono essere inoltre versati mediante carta di credito, accedendo ai servizi online, disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it) ovvero tramite il Contact center multicanale.
Le modalità di pagamento sono ampiamente illustrate nella circ. n. 79 dell’8 giugno 2011, alla quale si rinvia per maggiori dettagli.
Qualora il versamento volontario debba avvenire per un periodo inferiore al trimestre, l’interessato dovrà versare una somma pari al prodotto tra il contributo giornaliero e il numero dei giorni relativi al minor periodo.
18. Duplicato dei bollettini di versamento
Quando sia dimostrato che l’interessato non ha ricevuto il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e non abbia perciò effettuato alcun versamento, possono essere rilasciati tutti i duplicati dei bollettini scaduti, a partire da quello di decorrenza dell’autorizzazione e dell’eventuale anticipazione, a condizione che la relativa istanza pervenga entro e non oltre quattro anni dalla notifica dell’autorizzazione.
Qualora la richiesta pervenga oltre il suddetto termine, verrà invece rilasciato all’interessato il solo bollettino relativo al trimestre precedente a quello di presentazione della domanda.
Nell’ipotesi in cui il prosecutore volontario necessiti di bollettini MAV successivi ai primi, eventualmente smarriti, esauriti o non ricevuti, potrà effettuare direttamente la stampa del bollettino utile al versamento del trimestre precedente a quello nel corso del quale sta effettuando la richiesta.
A tal fine accederà al sito dell’Istituto www.inps.it e dalla homepage, seguirà il percorso di navigazione “Servizi online – Portale dei pagamenti – Versamenti Volontari – Entra nel servizio”.
19. Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
Al verificarsi di particolari situazioni (ricorsi accolti, reiezione domande di pensione, ecc.), il prosecutore volontario viene espressamente autorizzato a versare la contribuzione relativa ai periodi per i quali sono già decorsi i termini di pagamento.
Il versamento deve essere effettuato, pena la decadenza, entro la fine del trimestre solare successivo alla data della citata autorizzazione, utilizzando esclusivamente il bollettino MAV appositamente predisposto e fornito dall’Istituto.
Quando sia dimostrato che l’interessato non ha ricevuto l’autorizzazione al pagamento dei periodi scaduti e non siano ancora trascorsi quattro anni dalla data della relativa spedizione può essere rilasciato un duplicato.
In caso di smarrimento o distruzione del documento di pagamento, invece, la richiesta del duplicato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la scadenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.
20. Rideterminazione del contributo volontario (art.7, c. 6, DLgs. n. 184/1997)
Il soggetto autorizzato alla prosecuzione volontaria che intenda riprendere i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che l’importo del contributo dovuto venga ricalcolato sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’ultimo rapporto di lavoro.
La richiesta deve essere presentata, pena la decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla cessazione dell’attività che ha comportato la sospensione dei versamenti volontari.
Il nuovo importo del contributo volontario va calcolato sulle retribuzioni dei 12 mesi precedenti la ripresa dei versamenti ed è dovuto dal giorno successivo alla data di cessazione dell’attività lavorativa (cfr. circ. n. 175 del 16/10/2000 e circ. n. 150 del 15/09/2003).
Unitamente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione devono essere inviati all’interessato i bollettini MAV dei trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti ed un apposito bollettino MAV predisposto per il versamento dei contributi volontari relativi al periodo compreso fra il giorno successivo alla cessazione dell’attività lavorativa e la fine del trimestre in corso di pagamento.
21. Ripresa dei versamenti dopo un periodo di attività
Nel caso in cui l’assicurato voglia riprendere i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione ma non intenda chiedere la rideterminazione del contributo, ovvero la richieda oltre il termine di 180 giorni, la retribuzione sulla quale è stato calcolato l’ultimo contributo volontario versato dovrà essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno decorso e fino all’anno di ripresa dei versamenti stessi.
Ipotizzando che gli ultimi contributi volontari (pari a € 27,90 giornalieri) si collochino nell’anno 2008, che siano stati calcolati su una retribuzione pari a € 30.761,20e che l’interessatointenda riprendere i versamenti interrotti nel predetto anno, la retribuzione dell’anno 2008 (sempre distinta per voci) deve essere adeguata, anno per anno, fino al 2011, anno di ripresa dei versamenti.
Adeguamento delle retribuzioni in base agli indici ISTAT e aggiornamento del contributo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
anno |
Indice ISTAT |
Retribuzione L. 177/76 |
13^ mensilità |
competenze accessorie |
Indennità integrativa speciale |
totale |
2008 |
== |
20.377,27 |
1.480,49 |
1.860,63 |
7.042,82 |
30.761,20 |
2009 |
3,2% |
21.029,34 |
1.527,86 |
1 920,17 |
7.268,19 |
31.745,56 |
2010 |
0,7% |
21.176,54 |
1.538,56 |
1.933,61 |
7.319,07 |
31.967,78 |
2011 |
1,6% |
21.515,36 |
1.563,18 |
1.964,55 |
7.436,18 |
32.479,27 |
Valore unitario (1/360) |
59,76 |
4,34 |
5,46 |
20,66 |
90,22 |
|
Contributo giornaliero dovuto per il2011 inbase all’aliquota del 32,65% |
29,46 |
Come rilevabile dall’esempio sopra proposto, l’importo del contributo volontario dovuto per il 2011 corrisponderà al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS vigente (32,65%) alla retribuzione giornaliera (€90,22) derivante dalla rivalutazione.
22. Efficacia dell’autorizzazione (art. 6, comma 2, DLgs. 184/1997)
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato, fermo restando che non può essere utilizzata durante i periodi di assicurazione a qualsiasi titolo presso una delle forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Costituisce perciò causa ostativa ai versamenti volontari nel Fondo, determinando la sospensione temporanea dall’autorizzazione, l’eventuale ripresa dell’attività soggetta ad obbligo assicurativo, qualunque sia la forma di previdenza in cui sorge tale obbligo, ovvero l’accreditamento di contribuzione figurativa e/o di eventuale contribuzione derivante da operazioni di riscatto per periodi successivi alla decorrenza dell’autorizzazione.
L’autorizzazione riacquista piena efficacia dal momento in cui viene meno la causa della temporanea sospensione e consente la ripresa dei versamenti, fermo restando l’eventuale aggiornamento dell’importo del contributo dovuto.
È indebita e deve essere rimborsata la contribuzione volontaria:
- versata in assenza della prescritta autorizzazione,
- eccedente rispetto all’importo dovuto,
- coincidente con altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa ..), salve le ipotesi espressamente previste da specifiche disposizioni normative,
- successiva alla decorrenza della pensione diretta, liquidata a carico di un qualsiasi ordinamento pensionistico obbligatorio,
- versata in presenza di altre cause ostative,
- versata in misura non sufficiente a coprire per intero l’importo unitario giornaliero,
- pagata in ritardo, qualora non utilizzabile a copertura di altro trimestre.
Il rimborso viene disposto d’ufficio e viene restituito agli interessati l’ammontare dei contributi versati, senza maggiorazione di interessi.
Le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST, ancora non definite, devono essere trattate utilizzando la procedura appositamente realizzata e rilasciata in uso esclusivo al Polo specialistico, costituito pressola Filiale di coordinamento di Roma EUR.
Nella nuova procedura verranno inoltre inserite le autorizzazioni già definite da IPOST con proprie procedure, anche se limitatamente a quelle ancora attive e riferite a soggetti che proseguiranno i versamenti anche per periodi successivi a dicembre 2011.
Le richieste di autorizzazione eventualmente presentate dagli interessati alle varie Sedi dell’Istituto dovranno essere trasferite telematicamente alla predetta Filiale, utilizzando l’apposita funzione, disponibile nelle procedure automatizzate dei versamenti volontari.
Non è invece ancora disponibile l’applicativo per la definizione delle autorizzazioni ai versamenti volontari da rilasciare ai sensi del DLgs. n. 564/1996 (v. parte seconda della presente circolare).
25. Periodi relativi a versamenti precedenti all’anno 2012
I periodi di contribuzione volontaria per i quali sono stati effettuati versamenti sulla base delle autorizzazioni definite extra procedura e compresi entro dicembre 2011, danno luogo all’aggiornamento dei conti assicurativi, con acquisizione diretta nell’archivio centrale del Fondo (FSPA).
In relazione alle disposizioni contenute nella presente circolare, riguardanti le procedure amministrative per la definizione delle domande per la prosecuzione volontaria da parte degli iscritti alla gestione previdenziale ex IPOST (FTR) con le quali si estende, a tali categorie, l’applicazione della vigente procedura automatizzata, opportunamente aggiornata, si è reso necessario istituire i seguenti conti che devono essere movimentati dalla procedura stessa in sede di ripartizione dei versamenti, effettuati tramite MAV:
FTR 22/130 per l’imputazione dei versamenti volontari effettuati dagli iscritti alla gestione ex IPOST, di competenza degli anni precedenti;
FTR 22/170 per l’imputazione dei versamenti volontari effettuati dagli iscritti alla gestione ex IPOST di competenza dell’anno in corso.
Parimenti ai contributi volontari versati da iscritti ad altre gestioni, le riscossioni sono accentrate pressola Direzionegenerale con imputazione al conto d’interferenza GPA 55175, movimentabile esclusivamente con procedura automatizzata.
Contestualmente, sulla base del flusso di rendicontazione viene effettuata, sulla contabilità della Filiale di coordinamento di Roma Eur la seguente scrittura automatizzata:
GPA55175 aGPA 52084
Il saldo del conto GPA 55175 deve risultare, a livello nazionale, sempre uguale a zero.
La procedura conferente provvederà ad eseguire gli adempimenti amministrativi contabili, ivi compresi quelli concernenti la ripartizione delle somme ai conti di definitiva imputazione sopra elencati.
I contributi riscossi fuori procedura automatizzata vanno imputati al conto FTR 22/120, istituito in occasione del consuntivo dell’anno 2010.
I rimborsi dei contributi volontari, effettuati sempre tramite procedura, saranno imputati al conto FTR 34100.
I conti sopra citati sono riepilogati nell’allegato n.2
Parte seconda
27. Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli art-5, 7 e 8 del D.Lgs. n.564/1996
Come detto in premessa, gli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al soppresso Istituto Postelegrafonici.
Da ciò consegue che l’istituto dei versamenti volontari - anche se con la esclusiva finalità di tutelare particolari casi di assenza o di riduzione dell’attività lavorativa in periodi successivi al 31 dicembre 1996 - era già stato introdotto nella normativa del Fondo ed era disciplinato dalle norme previgenti al DLgs. n. 184/1997.
Secondo l’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 564/1996, possono essere coperti con contribuzione volontaria, nel limite massimo di tre anni, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nel corso dei quali si sia verificata l’interruzione o la sospensione del rapporto di lavoro (e della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali), prevista da specifiche disposizioni di legge o di contratto (aspettativa per motivi privati, assenze per sciopero, assenze con diritto alla conservazione del posto, ecc.).
L’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996 concede a coloro che prestano attività subordinata in forma stagionale, saltuaria o comunque discontinua, la facoltà di effettuare versamenti volontari per i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l’altro, purché non altrimenti coperti.
L’articolo 8 del D.Lgs. 564/1996, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 278/1998, prevede – al comma 2 - che i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale e ciclico) possano coprire volontariamente i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria.
28. Requisiti contributivi richiesti ante D.Lgs. 184/1997
Le istanze presentate fino all’11 luglio 1997 ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 sono state definite secondo le disposizioni della legge n. 47/1983. Detta norma consentiva di autorizzare ai versamenti volontari coloro che potevano far valere:
a) almeno tre anni di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda, per gli eventi indicati dall’articolo5 (periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o da norme contrattuali);
b) almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda, per gli eventi individuati dall’articolo7 (periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei) e dall’articolo 8 (periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico).
Se nel quinquennio antecedente la domanda non risultava perfezionato il predetto requisito, l’autorizzazione poteva essere concessa in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, in qualunque epoca versata.
La base di calcolo del contributo volontario dovuto per gli eventi in esame era costituita dal valore medio della retribuzione desunta dall’imponibile degli ultimi 3 anni (1.080 giorni) di contribuzione effettiva in costanza di servizio, antecedenti la domanda di autorizzazione(in presenza di un’anzianità contributiva effettiva inferiore a tre anni, si determinava la retribuzione media sull’imponibile del minor periodo esistente).
29. Requisiti contributivi richiesti dal 12 luglio 1997
Le domande presentate ai titoli in esame dal 12 luglio 1997 inpoi rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 184/1997 e devono essere perciò definite sulla base delle indicazioni già descritte nella presente circolare, fermo restando il requisito contributivo ridotto, richiesto dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e confermato dall’articolo 5, comma 2, ultimo periodo del DLgs. 184 citato.
In merito alla trattazione delle autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi contributivi derivanti da attività a tempo parziale, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996 si rinvia alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006.
Il Direttore Generale |
Nori |
Allegato n. 1
Art. 3, DPR 31 dicembre 1971, n. 1432
1. Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:
- i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'ari. 49 della legge 30 aprile 1969, n.153;
- i periodi di malattia, di cui all'ari. 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciala da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;
- i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
- i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;
- i periodi di lavoro subordinato o autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;
- i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958 n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni legislative e la data di notifica all’interessato dell’effettivo trasferimento dei contributi stessi all’assicurazione predetta;
- i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti da un’assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell’effettivo trasferimento dei contributi stessi all’assicurazione predetta;
- i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l’autorizzazione ai versamenti volontari;
- i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
- i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante;
- i periodi intercorrenti fra la data dell’ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.
Allegato n. 2 |
|
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI |
|
Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FTR 22130 |
Denominazione completa |
Contributi volontari di competenza degli anni precedenti |
Denominazione abbreviata |
CONTRIBUTI VOLONTARI - A.P. |
Tipo variazione |
I |
Codice conto |
FTR 22170 |
Denominazione completa |
Contributi volontari di competenza dell’anno in corso |
Denominazione abbreviata |
CONTRIBUTI VOLONTARI – A.C. |
Tipo variazione |
V |
Codice conto |
FTR 22120 |
Denominazione completa |
Contributi volontari riscossi fuori procedura |
Denominazione abbreviata |
Contributi volontari riscossi fuori procedura |
Tipo variazione |
M |
Codice conto |
FTR 34100 |
Denominazione completa |
Uscite Varie – Rimborso di contributi |
Denominazione abbreviata |
U.V. – RIMBORSO DI CONTRIBUTI |
Circolare 47 del 27 marzo 2012
OGGETTO:
istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Decertificazione e telematizzazione nei rapporti tra PP.AA. e privati
3. Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale
4. Fattispecie escluse dall’autocertificazione
5. Modalità di acquisizione delle informazioni
5.1 Modalità di acquisizione in materia di contratti pubblici
6. Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS
7. Rapporti tra PP.AA. in ordine all’accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
8. Ruolo della Direzione Generale
9. Ruolo delle Direzioni regionali
Premessa
Il 22 dicembre 2011 il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttivan. 14/2011, avente ad oggetto “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
La Direttivasopra citata mira a dare attuazione alle importanti novità introdotte - attraverso la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - dall'art. 15 della legge n. 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” e chiarisce che le nuove disposizioni hanno quale obiettivo ultimo la completa "decertificazione" del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.
Le nuove norme si pongono in rapporto di continuità e coerenza con i principi generali di trasparenza e celerità dei procedimenti amministrativi contenuti nel citato D.P.R. n. 445/2000 ed ancora prima nella legge n.241/1990.
La ratio fondamentale della novella normativa è il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria.
Infatti, non soltanto è imposto alle PP.AA. l’assoluto divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità ma, laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, ma anche l’obbligo di acquisirli d’ufficio, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati, salvo quanto specificato al successivo par.5 inordine all’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà quando ciò sia funzionale alla rapida definizione del procedimento.
Il ricorso al canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte del pubblico ufficio, dunque per effetto della nuova norma assume il carattere dell’ordinarietà.
A corollario di questi principi generali, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 pone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non più soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli.
A completamento del ridisegno del sistema di gestione dei procedimenti amministrativi, la norma in epigrafe ha anche previsto la configurazione, presso le amministrazioni certificanti, di un ufficio ad hoc che ha il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni di messa a disposizione dei dati alle amministrazioni procedenti e ciò sia per i casi di trasmissione degli stessi sia per le ipotesi di accesso diretto dall’esterno alle banche dati; a tale ufficio sono altresì ascritte competenze esclusive in materia di predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 58, comma 2, del d. Lgs. n. 82/2005.
Tale previsione normativa rimarca la necessità di mettere a sistema ed integrare le diverse PP.AA., di modo tale che non soltanto ne risultino semplificati i processi di lavoro e snellite le relazioni con gli utenti, ma che anche il costo complessivo degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese venga significativamente ridotto.
Tutto ciò premesso, nei paragrafi che seguono sono indicate le prime istruzioni organizzative ed operative necessarie ad allineare l’azione amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo sopra delineato.
2. Decertificazione e telematizzazione nei rapporti fra PP.AA. e privati.
Come si è detto, la novellata formulazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, ha premesso il comma 01, che testualmente recita :
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
Le nuove norme sono finalizzate all’eliminazione, a partire dal 1° gennaio 2012, della produzione di certificazioni da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di pubblici servizi e sanciscono l’obbligo per i pubblici uffici di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono oppure di accettare dall’utenza soltanto dichiarazioni sostitutive.
Alla luce di tale previsione, a corredo delle domande di servizionon è più possibile ricevere certificazioni rilasciate all’utenza da altre amministrazioni ovvero atti di notorietà.
La previgente normativa al riguardo prevedeva il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma non anche quello di accettarli.
La perentorietà della nuova norma non ammette deroghe e, pertanto, gli uffici dell’Istituto non soltanto non potranno richiedere tali documenti, come già stabilito con circolare n.12 /2002, ma neppure accettarli, laddove siano prodotti d’iniziativa dell’utente.
L’Amministrazione, dunque, non potrà più richiedere né accettare le certificazioni o gli atti di notorietà da parte dei privati, tanto che, a norma del riformato art. 74, comma 2, lett. a), D.P.R. 445/2000, entrambi i comportamenti costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.
A tale proposito occorre fare presente che per la chiara individuazione degli atti definibili come certificazioni, l’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000, in linea con la regola delineata dal comma 01, detta l’obbligo - a pena di nullità del documento - di apporre la seguente formula sui certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra privati:" il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" .
Il funzionario che richieda o accetti un documento recante la suddetta formula commette un illecito disciplinare.
Ribadendo il principio dell’ordinarietà dell’acquisizione d’ufficio da parte di tutte le strutture organizzative dell’Istituto delle informazioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nei casi in cui l’utente produca a supporto della propria istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, questa dovrà essere accettata.
Gli articoli 46, 47 e 48 del Testo Unico in argomento sono risultati confermati nel testo originario e, pertanto, si richiamano al riguardo le istruzioni fornite con circolare n.12/2002.
Giova in ogni caso rammentare in questa sede, a proposito della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che la stessa :
- deve essere sottoscritta dall’interessato;
- può essere prodotta anche contestualmente all’istanza;
- può essere presentata anche da persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax, o trasmessa per via telematica (senza necessità di allegare fotocopia non autenticata del documento di identità ove questa sia stata prodotta a corredo dell’istanza di prestazione/servizio);
- ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.
Si ritiene, altresì, utile ricordare che è escluso l’obbligo di far autenticare la sottoscrizione per tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e istanze rivolte alla pubblica amministrazione.
Il requisito della autenticità della firma si intende infatti soddisfatto allorché la dichiarazione o l’istanza sia sottoscritta dall’interessato in presenza del responsabile del procedimento o del dipendente addetto, oppure venga inoltrata o trasmessa anche via fax, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da includere nel fascicolo, oppure, infine, trasmessa per via telematica.
In relazione a quanto precede va, in particolare , precisato che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rivolte all’Istituto, non sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ma inoltrate tramite ente di patronato, dovranno essere corredate da fotocopia non autenticata del documento di identità.
A tale riguardo è anche il caso di richiamare testualmente la disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 43 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa: “ I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”
L’INPS, al fine di reperire direttamente ed automaticamente tutti gli elementi necessari alla definizione delle istanze, sta implementando i canali telematici di acquisizione d’ufficio sia delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dalle amministrazioni competenti per la loro certificazione, che di tutti i dati e i documenti conferenti ai procedimenti che siano in possesso di altre pubbliche istituzioni.
La progressiva transizione all’esclusività del canale telematico per la presentazione all’INPS delle istanze di servizio o prestazione, crea le condizioni per la concreta attuazione dei principi dell’ordinarietà dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nonché della piena partecipazione del cittadino al procedimento.
Infatti, le procedure di presentazione telematica delle domande sono state strutturate in maniera da prelevare, contestualmente all’acquisizione dell’istanza, dagli archivi dell’Istituto e da quelli delle altre PP.AA. in collegamento funzionale, le informazioni e gli elementi necessari all’istruttoria, che il richiedente dovrà confermare ovvero rettificare.
Laddove, invece, queste siano carenti, per agevolarne la ricerca le procedure richiederanno al cittadino utente di indicare “…gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti” e non solo gli elementi indispensabili per l’individuazione dell’ufficio pubblico.
Per maggior chiarezza, si ritiene utile prendere ad esempio le domande di prestazione o servizio che richiedano necessariamente l’acquisizione di informazioni contenute in provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che, come noto, non rientrano nel novero di quelle che possono essere sostituite da dichiarazioni del cittadino.
In tali casi è indispensabile per la procedibilità dell’istanza acquisire un atto giudiziario (sentenza, ordinanza, ecc.) ed è, perciò, necessario che l’utente, ove non l’abbia allegato alla domanda in copia conforme all’originale, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento, indichi non solo il Tribunale che lo ha assunto, ma anche quegli elementi che ne consentano il reperimento ( la sezione che ha emanato il provvedimento, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero ).
Giova, infine, segnalare che per effetto dell’articolo 16 comma 8 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, per tutte le istanze di servizio o prestazione per le quali sia prevista l’esclusiva presentazione per il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi.
Tale norma, inoltre, stabilisce che con le medesime modalità l’INPS comunicherà gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati e degli istituti di patronato.
L’ultimo capoverso del sopra citato comma, infine, prevede che rimanga in capo ai beneficiari l’obbligo di conservazione dei documenti in originale.
3. Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale
Con riferimento ai procedimenti posti in essere dall'Istituto in attuazione della normativa internazionale di sicurezza sociale, si precisa che le disposizioni in argomento si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere.
In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Si ribadisce (vedi circolare n.164 del 27 dicembre 2011, punto 2.1), altresì, che per le domande di pensione in regime comunitario presentate on-line dovrà essere prodotto alla Sede, in originale o copia autenticata, qualunque documento (esempio tessere assicurative tedesche o libretto di lavoro romeno) che, per la definizione della pratica, l'ente estero richieda in originale o, eventualmente, in copia autenticata.
Per le domande di pensione in regime di convenzione bilaterale, invece, deve essere sempre presentata alla Sede l’apposita modulistica in originale stabilita di comune intesa tra le autorità amministrative dei due Paesi contraenti, regolarmente firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta. Su tali modelli è indicato se la documentazione da allegare deve essere in originale o, come in qualche caso, in copia autenticata.
Per i Paesi extracomunitari per i quali non è prevista un'apposita modulistica, qualunque documentazione richiesta in originale dall'ente estero per la definizione della pratica deve essere presentata in originale alla Sede competente.
Quanto sopra esposto trova applicazione anche nei confronti delle domande di prestazioni a sostegno del reddito in regime internazionale.
4. Fattispecie escluse dall’autocertificazione
L’articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dalla norma citata in oggetto e, pertanto, “ i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.
Per quanto concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel confermare nella sostanza la precedente disciplina il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha precisato che l’articolo 44 bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali.
Peraltro, come precisato nel messaggio n. 1462 del 26 gennaio 2012 lo stesso Ministero ha chiarito l’inapplicabilità dell’articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del2000, inquanto nei casi previsti dal legislatore e, in particolare, dall’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n.81/2008, il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione.
Analoghe considerazioni vanno svolte per il certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla gestione ex ENPALS e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale.
Le medesime considerazioni valgono per la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche , in quanto documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici.
Inoltre, deve ritenersi che quanto previsto dall’art. 4 comma 2 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, per i verbali di invalidità civile, possa essere esteso al certificato di esposizione all’amianto ed ai verbali di invalidità ordinaria.
Pertanto, detti documenti possono essere presentati in copia, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall’istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000, il quale deve altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
5. Modalità di acquisizione delle informazioni.
Come accennato al punto 2 della presente circolare, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 hariformulato come segue l’articolo 43 comma 1 del DPR n.445/2000:
“ Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. “ .
A ciò si aggiunga che l’articolo 7 comma 2 lettere g) e h) della Legge 12 luglio 2011 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n.70 prevede il divieto per gli enti previdenziali ed assistenziali di richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi informativi.
Dal combinato disposto dell’art. 40 comma 1 citato e dell’art. 43 emerge chiaramente che l’intento del legislatore è stato quello di incidere, in termini fortemente preclusivi, sull’istituto della "certificazione", senza intaccare la facoltà delle amministrazioni di richiedere l’autocertificazione, al fine di evitare un aggravio del procedimento.
A tale conclusione si perviene anche raffrontando la nuova formulazione dell’art. 43 con la precedente.
In proposito, si rileva che la circostanza di fare salva, anche nella precedente versione, la possibilità per le PP.AA. procedenti di accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, consente all’INPS di ricorrere all’istituto dell’ autocertificazione.
Dunque, fermo restando che il reperimento diretto delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari allo svolgimento dei procedimenti d’ufficio assume il carattere dell’ordinarietà, l’Istituto, ove ritenuto necessario od opportuno, può richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) o di atti di notorietà (art. 47), nell’interesse del migliore e più rapido perfezionamento del procedimento.
Sulla base di quanto sopra, l’Istituto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, può richiedere, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive nelle procedure, che possono avere una platea estremamente ampia di partecipanti, nelle quali è necessario procedere ad una valutazione comparativa di titoli.
Per quanto attiene in particolare agli interventi dei Fondi di Garanzia, in attesa della definizione di convenzioni e procedure per il collegamento telematico con i Tribunali, il richiedente, per la pronta liquidazione della prestazione, dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:
- che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo reso esecutivo con decreto del giudice;
- che il credito ammesso allo stato passivo non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 98 LF o, in caso di concordato preventivo, che lo stesso non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte di Appello;
salvo che il responsabile della procedura concorsuale fornisca con propria dichiarazione tali informazioni esonerandone il lavoratore.
5.1 Modalità di acquisizione in materia di contratti pubblici
Le disposizioni introdotte dall’art. 15 della L. 183/11, rafforzano quanto già previsto, in materia di appalti pubblici, dal D.Lgs. 163/06 in merito alla verifica da parte delle Stazioni Appaltanti del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del predetto decreto, vale a dire dei requisiti di idoneità morale e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di gara.
Ai sensi, infatti, di quanto previsto all’art. 38, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 163/06: «Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]; Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]»
Il comma 2 del predetto articolo dispone l’obbligo in capo al candidato/concorrente di attestare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/00, in cui è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Il comma 3 dispone, invece, che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06, trova applicazione quanto previsto all’art. 43 del d.P.R. 445/00 in merito agli accertamenti d’ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni.
6. Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS
L’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000, in linea con la regola delineata dal comma 01, detta l’obbligo - a pena di nullità del documento - di apporre una precisa formula sui certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra privati.
Infatti, al fine di non incorrere nell’ipotesi di nullità, i certificati dovranno riportare la locuzione: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" e la mancata apposizione della citata dicituracostituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile ai sensi del comma 2, lettera c-bis), dell’articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000.
La Direzione CentraleSistemi Informativi e Tecnologici sta predisponendo gli interventi atti ad adeguare, mediante inserimento della formula prescritta, le certificazioni emesse dall’Istituto.
Nelle more del completamento di tale attività, all’atto del rilascio di ogni certificazione in favore dei privati, sarà compito delle strutture in indirizzo disporre affinché la formula prescritta dalla legge sia immediatamente apposta su tutti i documenti che ne siano privi e che ricadano nelle fattispecie indicate dal secondo comma dell’articolo 40 del medesimo D.P.R. 445/2000.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in argomento, si rinvia alla definizione di certificato contenuta all’art. 1, comma 1 lett. f), del D.P.R. n. 445/2000, ove si dispone che si ricada in questa fattispecie in presenza di un “documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.
Sulla base di tale generale definizione l’INPS, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è amministrazione certificante rispetto ai seguenti stati, qualità e fatti:
qualità di pensionato, categoria di pensione ed eventuale integrazione al minimo;
fruizione di prestazioni a sostegno del reddito;
misura delle prestazioni pensionistiche ed a sostegno del reddito;
qualità di assicurato come lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato;
ISE/ISEE;
assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto (estratto conto);
iscrizione elenchi (agricoli);
qualità di dipendente dell’Inps.
7. Rapporti tra PP.AA. in ordine all’accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Come ribadito dalla Direttiva n. 14 del 2011, l’intero impianto normativo in materia impone che le amministrazioni procedenti - attesa la novità circa la totale indisponibilità all’utilizzo di certificati e atti notori - operino per assicurare, comunque, la certezza degli atti, dei fatti e dei dati giuridicamente rilevanti attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie ed effettuino gli idonei controlli, anche a campione, previsti agli articoli 71 e 72 del DPR n. 445 del 2000,sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dagli interessati.
Come già previsto al comma 5, articolo 43 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni procedenti potranno accedere direttamente, senza oneri, alle informazioni attinenti a stati, qualità personali e fatti presso le amministrazioni competenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.
In tale contesto, un efficace strumento per implementare la cooperazione telematica tra le diverse amministrazioni è stato utilmente predisposto già dall'articolo 58, comma 2, del vigente Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), dove si dispone che le stesse concludano apposite convenzioni quadro, aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati, sempre senza oneri a loro carico.
Su tale fronte l’Istituto si è impegnato a concludere accordi con diverse amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ministero degli Interni, Enti locali, ecc.) al fine di disciplinare il reciproco accesso alle banche dati e potere così disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Obiettivo dell’Istituto è, infatti, attingere direttamente, quanto più possibile, alle informazioni possedute dalle altre amministrazioni, in modo da ridurre al minimo le incombenze dei cittadini e delle imprese nella presentazione delle istanze di prestazione o servizio.
Tali accordi sono non solo preordinati ad agevolare, reciprocamente, l'acquisizione d'ufficio dei dati ma, anche, a rendere operativi i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute.
La predisposizione degli schemi di convenzione quadro, sulla base delle linee guida a tal fine pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011 e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, avverrà esclusivamente a livello centrale.
Sarà compito della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici adeguare le procedure in modo da rendere operativi gli accordi, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività e con le misure di sicurezza previste dalla normativa posta per i trattamenti di dati personali.
Accesso da parte delle strutture dell’Istituto alle informazioni in possesso di altre PP.AA.
Fino alla sottoscrizione ed all’attivazione delle convenzioni quadro sopra descritte, per quanto attiene all’acquisizione d’ufficio delle informazioni conferenti ai processi di lavoro, le strutture centrali e periferiche valorizzeranno ulteriormente il patrimonio conoscitivo già disponibile, che consente una visione completa degli aspetti rientranti nella competenza accertativa/certificativa di altri soggetti pubblici, correlati e pertinenti alle domande di prestazione o servizio rivolte all’Istituto.
Per le modalità di espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive pervenute, le Sedi, continueranno a fare riferimento alle disposizioni impartite con circolare INPS n. 1 del 2000.
Accesso agli archivi dell’Istituto da parte delle amministrazioni procedenti
Per quanto attiene alla disciplina dell’accesso ai dati detenuti dall’Istituto da parte delle amministrazioni procedenti, nelle more dell’attuazione delle convenzioni quadro e per i casi che non saranno in esse ricompresi, a seconda che le richieste siano finalizzate all’acquisizione diretta delle informazioni ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive, le Sedi opereranno secondo le seguenti modalità.
Nell’ipotesi in cui le strutture a livello locale dovessero essere destinatarie di richieste di accesso nell’ambito di accertamenti d’ufficio condotti da altra amministrazione, le Direzioni territoriali invieranno le stesse ai team “Organizzazione” delle Direzioni regionali, che , effettuata una prima valutazione in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti per lo svolgimento dell’attività istituzionale del soggetto pubblico richiedente, daranno corso tempestivamente alle richieste.
Nei casi dubbi, potrà essere inviato specifico quesito alla Direzione Centrale Organizzazione, che assicurerà in tale ambito la necessaria omogeneità applicativa sull’intero territorio nazionale.
Laddove le richieste di accesso siano finalizzate al controllo delle dichiarazioni sostitutive ricevute dall’Amministrazione procedente, relative a stati, fatti e qualità personali certificati dall’INPS, di cui al precedente punto 5, le Direzioni procederanno a fornire tempestivo riscontro.
Pare opportuno evidenziare che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 72 del DPR n. 445 del 2000, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è un comportamento preso in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
8. Ruolo della Direzione Generale
In attuazione delle recenti disposizioni di legge, le competenti strutture centrali di questa Direzione Generale hanno avviato un processo di completa rivisitazione dei processi di lavoro, degli applicativi informatici e della modulistica cartacea relativa alle residue istanze per le quali non sia ancora prevista l’esclusività della trasmissione per via telematica.
Le procedure informatiche di trasmissione delle domande da parte dell’utenza e dei relativi intermediari sono state razionalizzate ed adeguate alla nuova normativa, prevedendo a carico dell’utente esclusivamente l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento presso le altre pubbliche amministrazioni delle informazioni o dei dati necessari ai procedimenti amministrativi e di quegli eventuali ulteriori elementi non acquisibili d’ufficio, salvo nei casi previsti dal par. 5.
Per quanto riguarda, invece, le convenzioni da stipulare con le altre PP.AA. in ordine alla condivisione dei database informativi, viene individuato nella Direzione Centrale Organizzazione l’ufficio responsabile della predisposizione delle convenzioni quadro e di tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
9. Ruolo delle Direzioni regionali
Le Direzioni regionali, attraverso i team Organizzazione, monitoreranno e garantiranno la piena applicazione sul territorio di competenza delle disposizioni contenute nella presente circolare.
Alla presente circolare dovrà essere data ampia diffusione ed i Responsabili delle strutture in indirizzo cureranno che la stessa, con le consuete modalità, sia portata a conoscenza di tutto il personale, anche se assente.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 61 del 7 maggio 2012
OGGETTO:
articolo 6, comma 2-undecies della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga della salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, per lavoro svolto con esposizione all’amianto.
SOMMARIO:
la salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, già prevista per le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati in data anteriore al 12 aprile 2009, è prorogata per le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, supplemento ordinario, è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante, tra l’altro, proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
L’articolo 6, comma 2-undecies, della citata legge prevede: “ All’articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dall’applicazione del medesimo comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Per delineare l’ambito di applicazione della nuova disposizione, giova richiamare l’articolo 7 ter, comma 14, primo periodo, della legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevedeva che “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
Il richiamato articolo 7 ter, al comma 14, prevedeva altresì che “All’onere derivante dal l dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,,1, il in 600.0000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per rnno l’anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euronnui annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell’autorizzazionei ne di spesa di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
In applicazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 12 aprile 2009, sono state fatte salve le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto dalla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, con provvedimenti adottati in data anteriore al 12 aprile 2009.
Le relative istruzioni sono state fornite con circolare n. 68 del 5 maggio 2009.
2. Salvaguardia del diritto a pensione
Per effetto del richiamato articolo 6, comma 2-undecies, della legge n. 14 del 2012, le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012, con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, restano valide ed efficaci.
La salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto opera, pertanto, per le pensioni liquidate con provvedimenti adottati dal 12 aprile 2009 al 28 febbraio 2012.
Dalla formulazione del comma 14 bis, aggiunto al comma 14 della legge n. 33 del 2009 dall’articolo 6, comma 2-undecies, della legge n. 14 del 2012, discende che la previsione normativa ivi contenuta è riferita sia alle prestazioni pensionistiche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, sia alle pensioni sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’INAIL della certificazione di esposizione all’amianto.
In applicazione della disposizione di cui trattasi, dal 1° marzo 2012 deve essere ripristinato il pagamento delle prestazioni sospese o revocate.
3. Arretrati
La disposizione in esame prevede, tra l’altro, la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.
Ne deriva che per le pensioni sospese o revocate, in sede di ripristino del pagamento delle stesse, devono essere corrisposti i soli importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.
4. Benefici pensionistici conseguiti in base ad atti costituenti reato
La salvaguardia del diritto a pensione non si applica, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, qualora venga accertato che i benefici pensionistici di cui trattasi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.
5. Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
6. Contenzioso
Alla luce di quanto sopra, si invitano le sedi a voler segnalare ai competenti Uffici legali il ripristino dei trattamenti pensionistici in esame con riferimento ai quali siano intervenute ordinanze cautelari emesse nell’ambito di procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. o sentenze di primo grado o di appello, ovvero, pendano giudizi in primo grado o in appello; ciò al fine di agevolare i predetti Uffici nell’eventuale richiesta di dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, anche parziale per le ipotesi in cui i ricorrenti insistano nella pretesa del riconoscimento degli arretrati ante 1° marzo 2012.
Si fa riserva di fornire con successivo messaggio le relative istruzioni contabili.
Il Direttore Generale
Nori