Eureka Previdenza

Messaggio 3365 dell’11 ottobre 2024

Oggetto: Domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati ai sensi dell’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Indicazioni per l’istruttoria.

Stanno pervenendo numerose richieste di chiarimento sulle modalità da seguire per l’istruttoria delle domande di certificazione e di accesso al beneficio Ape sociale presentate da lavoratori agricoli in qualità di disoccupati. Il beneficio dell’APE sociale, come noto, non può essere riconosciuto ai soggetti semplicemente inoccupati, in quanto l’articolo 1, comma 179, lettera a) della legge n. 232 del 2016 e s.m. richiede che il soggetto abbia integralmente fruito di una prestazione di disoccupazione.
Ciò posto, per i lavoratori agricoli il riconoscimento della prestazione di disoccupazione si caratterizza per uno sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità. In particolare, l’indennità di disoccupazione agricola è richiesta ed erogata nel corso dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e il pagamento avviene in un’unica soluzione. Pertanto, il diritto all’indennità di disoccupazione in argomento - in presenza di tutti i requisiti prescritti - prescinde dall’accertamento dello stato di disoccupazione del richiedente sia al momento della presentazione della relativa domanda che successivamente.
Considerato il regime che regola l’istituto della disoccupazione agricola l’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni di accesso per l’APE sociale deve tenere conto delle peculiarità proprie dell’ammortizzatore riconosciuto ai lavoratori agricoli. 

Di seguito di forniscono nuove istruzioni ad integrazione e superamento di quelle fornite, da ultimo, nella circolare n. 62 del 25.05.2022, p. 2 e 8.

1. Individuazione della data “fine prestazione di disoccupazione” 

Tenuto conto che il lavoratore agricolo può richiedere la disoccupazione agricola solo a partire da gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro e che il pagamento avviene in un’unica soluzione, non è necessario verificare, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti, che la domanda di certificazione sia presentata al termine dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione. 

Al fine di stabilire se la domanda di certificazione sia accoglibile, è inoltre necessario “anticipare”, con la consulenza dei colleghi di sede che si occupano di prestazioni a sostegno del reddito per gli operai agricoli, la valutazione in merito alla sussistenza, in capo all’istante, dei requisiti per richiedere la disoccupazione agricola l’anno successivo. 

Nel caso in cui, sulla base di tale valutazione effettuata in astratto, non risultino i requisiti per ottenere la disoccupazione agricola l’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento cessazione, non è possibile procedere all’accoglimento della domanda di verifica. Ove, invece, le suddette condizioni sussistano, la domanda di certificazione può essere accolta. Resta fermo che l’indennità APE sociale non potrà essere liquidata, anche laddove il soggetto, abbia già presentato

domanda di anticipo pensionistico finché non si è realizzata la condizione, indispensabile per l’accesso al beneficio, dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

Le sedi dovranno pertanto attendere che, l’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, sia accolta la domanda di disoccupazione agricola la cui data di fine percezione, come sopra chiarito, è convenzionalmente fissata al 31 dicembre dell’anno di competenza.
Si precisa, in proposito, che, al fine di considerare “integralmente fruita” la prestazione di disoccupazione è irrilevante che, in base alle particolari disposizioni vigenti per i lavoratori agricoli, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola non abbia determinato l’accreditamento di contribuzione figurativa a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo. 

In proposito, giova, infatti, ricordare che la misura della contribuzione figurativa accreditabile per disoccupazione agricola si calcola detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate di lavoro e le giornate indennizzate ad altro titolo. 

Pertanto, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina l’accreditamento di contribuzione figurativa nei soli casi in cui la somma delle giornate di lavoro e delle giornate indennizzate ad altro titolo sia inferiore al parametro 270.
Diversamente, il pagamento dell’indennità in parola non determina accredito di contribuzione figurativa. Si rappresenta, a titolo di esempio, il caso del lavoratore agricolo iscritto negli elenchi OTD per un numero di giorni di lavoro pari a 200 al quale nell’anno di competenza della prestazione siano stati indennizzati anche 100 giorni di malattia. In tal caso, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola per un totale di 65 giorni (365 - 200 - 100 = 65) non determinerà accredito di contribuzione figurativa (270 - 200 - 100 = -30).
Per ulteriori approfondimenti sulla materia si rimanda al pacchetto formativo pubblicato in procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola alla voce “GUIDE E MESSAGGI” (file denominato “Normativa DSAgricola”). 

Si chiarisce, infine, che la decorrenza dell’APE sociale, in presenza di tutte le condizioni, non può essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, anche nei casi in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata prima di tale data. 

Nelle ipotesi di domanda di anticipo presentata nell'anno successivo a quello dell'integrale fruizione della disoccupazione agricola, l’indennità di APE sociale, nel rispetto delle diposizioni normative, decorrerà, invece, dal primo giorno del mese successivo all’istanza, e a condizione che il soggetto, dal termine della disoccupazione agricola, sia rimasto inoccupato (vedi punto 5 della Circolare n. 100/2017).

1. Valutazione dello stato di disoccupazione

Come noto, ai fini del riconoscimento dell’APE sociale è necessario che il soggetto, che ha cessato il rapporto di lavoro ed ha fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione, risulti in stato di disoccupazione. 

Anche con riferimento alla verifica del suddetto status, per i lavoratori agricoli, vanno seguite regole compatibili con la particolare disciplina del riconoscimento della disoccupazione agricola. 

In particolare, atteso che l’indennità di disoccupazione agricola può essere richiesta solo l’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che il riconoscimento dell’indennità stessa non presuppone lo stato di disoccupazione del richiedente al momento della presentazione della domanda, la relativa domanda non equivale a dichiarazione di immediata disponibilità (DID). 

Tenuto conto di tale particolarità, ne deriva che, per i lavoratori agricoli non va verificato presso il centro per l’impiego che l’interessato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il quale chiede l’ape sociale, abbia presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

È tuttavia necessario che, dal termine della disoccupazione agricola (convenzionalmente fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro) il richiedente l’APE sociale rimanga inoccupato.

1. Criteri per valutare l’esistenza di 18 mesi di rapporto di lavoro dipendente negli ultimi 36 precedenti la cessazione del rapporto di lavoro agricolo per scadenza del termine. 

L’articolo 1, comma 162, lettera b), della Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto tra le causali di cessazione del rapporto di lavoro che danno titolo al riconoscimento dell’APE sociale, anche la scadenza del contratto a termine. Il legislatore, in tali casi, ha tuttavia subordinato il riconoscimento dell’APE sociale alla condizione che il soggetto abbia, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi.

Nella circolare n. 34 del 2018 è stato chiarito che Ai fini del computo degli stessi, si tiene conto della durata del/i rapporto/i di lavoro dipendente - presenti nell’arco di tempo sopra individuato - singolarmente considerati o cumulati, come risultanti dagli archivi UNILAV.
In presenza di contribuzione da agricolo dipendente, il richiamo alle risultanze UNILAV presente nella circolare n. 34 del 2018 deve essere contemperato con i principi che regolano gli aspetti previdenziali degli operai agricoli. Com’è noto, diversamente da quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, la disoccupazione agricola si accredita su base annuale nel limite delle giornate indennizzabili nell’anno di competenza e non successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, nel caso di lavoratori agricoli, ai fini della valutazione dei 18 mesi occorre considerare, nell’arco temporale di riferimento dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine (come indicato su UNILAV), le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro. Non vanno invece computati i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo.
4. Definizione su Unicarpe-Felpe delle domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio Ape sociale.
Per la definizione delle domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati si forniranno successive indicazioni per la trattazione con la procedura UNICARPE.

In attesa dell'aggiornamento, le domande saranno definite centralmente previa segnalazione delle sedi 

Messaggio 4254 del 13 dicembre 2024

Oggetto

Modalità di calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in caso di assenza di retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione, interamente coperto da integrazione salariale sostitutiva della retribuzione

L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, istitutivo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in merito al calcolo e alla misura della prestazione prevede che la stessa “[…] è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”.

Nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, al paragrafo 2.3, nel fornire indicazioni amministrative e operative della misura in oggetto, in attuazione della predetta previsione normativa, è stato chiarito che “l'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite”.

Ciò premesso, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, con il presente messaggio si forniscono indicazioni per il calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda di NASpI, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi) in quanto posto - per tutto il predetto quadriennio - in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.

Tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione” - con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione - come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.

Conseguentemente, nelle ipotesi di cui sopra, ai fini del calcolo della prestazione NASpI - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente da parte dell’INPS.

Con successivo messaggio verranno fornite alle Strutture territoriali dell’Istituto ulteriori indicazioni operative per la gestione della casistica sopra rappresentata.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

Messaggio 30 del 4 gennaio 2024

Oggetto

Criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Precisazioni

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario di cui all’oggetto.

L’istituto del congedo straordinario, disciplinato dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, prevede che: “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto […]”.

Il comma 5-ter del citato articolo 42, nel prevedere la misura dell’indennità e nel parametrare la stessa all’ultima retribuzione, riferita al periodo lavorato, la circoscrive ai soli compensi fissi e continuativi escludendo, quindi, gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.

Al riguardo, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, al paragrafo 3.4, è stato precisato che “l’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione […] i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa”.

L’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta a opera dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011, prevedeva che“[…] durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”.

In vigenza dell’originaria disposizione, con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001, è stato precisato che l'indennità deve essere commisurata all'importo dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc.

L’attuale comma 5-ter del citato articolo 42 fa riferimento oltre che all’ultima retribuzione, anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”. Non essendo mutata la natura delle mensilità suppletive, si conferma l’interpretazione fornita sul punto nella citata circolare n. 64/2001.

Al riguardo, si precisa che la tredicesima mensilità trova fondamento normativo nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, che all’articolo 7, primo comma, prevede che ai dipendenti statali è concessa “a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo”.

Tale “gratificazione” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche poiché, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza - viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

Anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658), che si è pronunciata sulla natura della tredicesima mensilità, ha infatti affermato che la stessa costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito.

Parimenti si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze che, nel richiamare l’orientamento espresso dalla Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).

L’indirizzo interpretativo della Ragioneria generale dello Stato è, infatti, nel senso di ritenere che “l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sia stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento”.

Per quanto sopra rappresentato, si conferma l’interpretazione fornita dall’Istituto sull’argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012.

Conseguentemente, durante il periodo di congedo straordinario indicato in oggetto, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Messaggio 2802 del 2 agosto 2024

Oggetto

Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in merito alla nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010, paragrafi 1 e 1.1. Costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). Prerogative riconosciute all’iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione, c.d. “assicurato”
Premessa

L’articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, tra l’altro, la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, l’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati.


Per effetto di quanto disposto dalla citata disposizione, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.

In conseguenza dell’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, ha stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, possono presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore, i quali sono di seguito riepilogati:

- per le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici: entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio/risoluzione del rapporto di lavoro;

- per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l’ultimo giorno di servizio (restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo n. 2.1);

- per le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 25 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: entro l’ultimo giorno di servizio;

- per le domande di computo dei servizi e di riscatto ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 1092/1973, presentate dall’iscritto alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS): almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età (cfr. l’art. 147 del D.P.R. n. 1092/1973, la circolare INPDAP n. 38 dell’11 giugno 2004 e il messaggio n. 7101 del 23 novembre 2015);

- per le domande di riconoscimento del servizio militare di leva presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274: entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio.

È utile precisare che la locuzione “cessati senza diritto a pensione”, riportata nella citata nota operativa INPDAP n. 56/2010, va intesa nel senso che la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva.

Tanto premesso, si evidenzia che, in relazione al paragrafo 1.1 della nota operativa INPDAP n. 56/2010, continuano a pervenire da parte delle Strutture territoriali richieste di chiarimenti, con riguardo alla lavorazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.

Con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti indicazioni per una omogenea applicazione sul territorio dei criteri contenuti nella nota operativa INPDAP n. 56/2010.

1. Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010

1.1 Assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010

Per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.

La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile[1].

A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, si precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere - essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta - la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati in premessa.

Si precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei venti anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

1.2 Assicurati alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG) cessati prima del 31 luglio 2010

Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, opera esclusivamente a domanda degli interessati (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 38 della legge n. 1646/1962).

Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali specificati in premessa (per le ricongiunzioni restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo 2.1).

Laddove gli iscritti alle Casse di cui al presente paragrafo non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.

2. Assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010

Per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 si conferma che, a seguito dell’abrogazione della legge n. 322/1958, è data la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi, oltre i termini decadenziali specificati in premessa.

La possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e riconoscimento del servizio militare di leva è estesa anche ai superstiti dell’assicurato, riconoscendo in capo agli stessi le medesime prerogative del de cuius titolare della posizione assicurativa.

Sulla base dei quesiti pervenuti, si coglie l’occasione per fornire le seguenti indicazioni di carattere generale.

2.1 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979

La ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, può essere effettuata al ricorrere di uno dei seguenti casi:

con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà (destinataria dei contributi);
senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi. In tale caso è necessario avere maturato un’anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.
Si evidenzia che per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG non risulta abrogato l’articolo 9 della legge n. 274/1991 per il quale la facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle predette Casse, esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è attribuita:

a) ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;

b) ai dipendenti appartenenti all'area pubblica.

Conseguentemente, nei casi di domanda di ricongiunzione presentata dall’assicurato (ex iscritto CPDEL, CPS, CPI e CPUG) in costanza di iscrizione al FPLD dell’AGO, si devono osservare le limitazioni previste dal citato articolo 9 della legge n. 274/1991.

2.2 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990

L'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, prevede che la ricongiunzione di periodi già coperti da assicurazione per liberi professionisti si possa effettuare nella gestione presso la quale sia in atto, da ultimo, e cioè al momento della domanda, l'iscrizione del richiedente.

Analogamente, la facoltà di ricongiunzione prevista al comma 2 del medesimo articolo 1 è riconosciuta in favore di coloro che si trovino nella situazione inversa di essere stati prima iscritti presso una forma di previdenza obbligatoria, come lavoratori dipendenti o autonomi, e poi presso la Cassa professionale ove l'iscrizione sia in atto al momento della presentazione della domanda e dove possono, pertanto, chiedere la ricongiunzione stessa.

Soltanto dopo il compimento dell'età pensionabile, in alternativa alle ipotesi sopra delineate, è prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo 1 la possibilità di chiedere la ricongiunzione in esame presso una qualsiasi delle gestioni pensionistiche, a condizione che i richiedenti possano ivi fare valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in relazione ad attività effettivamente prestata.

L’assicurato, come individuato dalla nota operativa INPDAP n. 56/2010, non essendo iscritto all’atto della domanda di ricongiunzione alla Gestione dipendenti pubblici, potrà presentare domanda di ricongiunzione verso le predette Casse soltanto alle condizioni di cui al citato comma 4 dello stesso articolo 1.

3. Chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell’assicurato di cui alla nota operativa INPDAP n. 56/2010

Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo, sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020).

Con riferimento agli iscritti alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e CPUG si richiamano l’articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo 33 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui si prevede che il trattamento pensionistico decorra dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro laddove a tale data siano stati maturati i relativi requisiti.

A seguito dell’abrogazione della legge n. 322/1958, al paragrafo 3 della circolare INPDAP n. 18/2010 è stato previsto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anche se i relativi requisiti vengano soddisfatti successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. pensione differita). In tali fattispecie la pensione decorre dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Tenuto conto di quanto sopra, si conferma che per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, laddove il requisito contributivo venga soddisfatto a seguito della presentazione di una domanda di riscatto, computo, ricongiunzione e accredito figurativo presentata oltre i termini decadenziali, il relativo trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda, ferma restando l’applicazione della disciplina delle decorrenze laddove prevista.

4. Annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO

La nota operativa INPDAP n. 56/2010 ha ribadito che nei confronti degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici continuano a trovare applicazione le norme che prevedono l’annullamento della costituzione della posizione assicurativa e, in particolare:

- l’articolo 42 della legge n. 1646/1962 per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG. In base a tale norma, l’annullamento della posizione assicurativa già costituita è previsto in caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reiscrizione obbligatoria a una delle citate Casse pensionistiche. La domanda di annullamento della costituzione della posizione assicurativa deve essere chiesta dall’interessato entro l’ultimo giorno di servizio;

- l’articolo 127 del D.P.R. n. 1092/1973 per gli iscritti alla CTPS, il quale dispone che una posizione assicurativa può essere annullata quando il dipendente, dopo la sua costituzione, assume un nuovo servizio per il quale si rende necessario effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La riunione dei servizi, così come prevista dall’articolo 112 del D.P.R. n. 1092/1973, non opera d’ufficio quando per il servizio precedente è stato liquidato un trattamento pensionistico (pensione o indennità). In tali fattispecie, infatti, è necessario che il dipendente manifesti la sua volontà per l’unione delle prestazioni nei termini tassativi di 6 mesi, previsti dall’articolo 151 del medesimo D.P.R. (cfr. il messaggio n. 2575 del 13 luglio 2021).

5. Competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS

Per l’individuazione della competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO di cui alla legge n. 322/1958 occorre fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro degli interessati.

In particolare, la competenza in merito all’adozione di tale provvedimento per il personale statale cessato dal servizio senza diritto a pensione prima delle progressive e diversificate date di subentro da parte dell’ex INPDAP, resta di competenza dell’Amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio.

Per le date di subentro occorre fare riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 16 del 6 maggio 2011 del Ministero dell’Economia e delle finanze e dell’INPDAP (Allegato n. 1).

Per quanto precede, le singole Amministrazioni statali dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO per le posizioni assicurative di propria competenza.

Nell’ipotesi in cui, nelle more dell’emissione del provvedimento di costituzione d’ufficio della posizione assicurativa, l’ex iscritto alla CTPS presenti una domanda di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, deve essere preliminarmente effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO e solo successivamente potrà perfezionarsi il trasferimento verso le Casse professionali.

Il Direttore generale vicario

Antonio Pone

Allegato 1
[1] Cfr. Corte dei Conti, Sez Contr. Det., n. 2043 del 15 dicembre 1988; Corte dei Conti, Sez. III Pens. civ., n. 61758 dell’11 maggio 1988; Cass., Sez. lavoro, n. 1427 dell’8 febbraio 1992; Cass. Sez. lavoro, n. 14381/2020; Cass., Sez. lavoro, n. 20522/2019; Cass. n. 35532/2023; Cass. n. 23985/2023.

Messaggio 750 del 20 febbraio 2024

Oggetto
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego. Precisazioni
L’articolo 3, comma 1, lettera a), e l’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, individuano tra i requisiti di accesso, rispettivamente per le indennità NASpI e DIS-COLL, lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

Al riguardo, l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 181/2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo articolo 19 del D.lgs n. 150/2015.

In particolare, il citato articolo 19, comma 1, del D.lgs n. 150/2015 prevede che: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.

L’articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs n. 150/2015 prevede, inoltre, che: “La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, […] resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”, disciplinando, al successivo comma 7, le misure di condizionalità e sanzionatorie in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato conseguente alla profilazione presso il Centro per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 dello stesso D.lgs n. 150/2015.

Tanto premesso, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego, è stata formulata apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel parere reso all’Istituto, ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio. Al riguardo si evidenzia, infatti, che ai sensi del richiamato articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.

Di contro, per quanto attiene il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, questo risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Detto limite, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

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