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Decreto legislativo 146 del 16 aprile 1997
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.
Vigente al: 14-6-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 1997;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Rimodulazione fasce di reddito
1. Con decorrenza dal 1 luglio 1997 la misura del reddito agrario
annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni e' determinata nei seguenti importi:
a) prima fascia: fino a lire 450.000;
b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.
2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori
agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contibuti previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.
3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle
fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, puo' essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualita' con decorrenza 1 luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Riclassificazione zone svantaggiate
((1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle
agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999)).
2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle
agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:
a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del
regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in
relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.
3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al
comma 2, ovvero della sua variazione, si dovra' tener conto della necessita' di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che i termini di cui al presente articolo, comma 1, sono prorogati di due anni.
Art. 3
Disposizioni in materia contributiva
1. A partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori. ((3)) 2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e' fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1 luglio 1997. ((3))
3. L'aliquota del contributo previdenziale a carico dei lavoratori
autonomi del comparto agricolo e' aumentato di 0,50 punti percentuali per ciascuno degli anni decorrenti dal 1 gennaio 1998 fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari a 3 punti percentuali.
4. Al fine di incentivare l'occupazione, sulla base delle
risultanze delle effettive maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 e nel limite non superiore ad un quinto delle stesse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, le aliquote contributive a carico del datore di lavoro di cui ai medesimi commi 1 e 2, dovute per l'anno successivo alla verifica delle predette risultanze attive, possono anche essere annualmente ridotte nei territori di cui agli obiettivi 1 e 5 b del regolamento dell'Unione europea, nei casi di:
a) aziende agricole che abbiano occupato nel corso dell'anno
operai agricoli per almeno 1.350 giornate annue dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo ovvero di rapporti di lavoro pluriennali ed interaziendali con occupazione minima annua non inferiore a 157 giornate lavorative, derivanti da convenzioni interaziendali ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e di filiera stipulate presso le commissioni provinciali per la manodopera agricola all'interno del territorio nazionale. Per le aziende direttocoltivatrici il numero delle giornate annue e' ridotto a 1.000. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalita' ed i criteri delle convenzioni;
b) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo
indeterminato ovvero di trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 01, comma 1) che per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 4.
Salario medio convenzionale
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n, 389, e successive modificazioni e integrazioni. ((3))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Pinto, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Ciampi, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 18) che il presente articolo si interpreta nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.