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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Messaggio 2834 del 14 febbraio 2013
OGGETTO:Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito settore credito ordinario. Assegno straordinario di sostegno al reddito e riduzione 8% e 11% di cui al decreto n. 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del DM n. 158/2000.
Quadro normativo
L’8 luglio 2011 l’ABI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo quadro che ha previsto una riduzione percentuale degli assegni straordinari, al ricorrere di particolari condizioni.
Il decreto interministeriale n. 67329 del 3 agosto 2012 (GU n. 194 del 21 agosto 2012) ha recepito tale previsione nel regolamento del Fondo.
In particolare, l’articolo 4, comma 8, del richiamato decreto dispone che, per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, il valore dell’assegno straordinario - pari all’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione - venga percentualmente ridotto dell’8% ovvero dell’11% in funzione dell’ultima retribuzione annua lorda.
Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011.
Con parere reso il 21 gennaio 2013, la Direzione generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che le riduzioni dell’assegno straordinario dell’8% e dell’11% trovano applicazione, al ricorrere dei presupposti indicati nel DM 3 agosto 2012, sia nei confronti dei lavoratori interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato in applicazione delle regole e dei criteri di cui alla riforma pensionistica ex articolo 24 della legge n. 214/2011 sia nei confronti dei lavoratori c.d. salvaguardati interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato sulla base della normativa anteriore alla riforma ex articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011.
Calcolo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito con le riduzioni 8% e 11%
Poiché le riduzioni si applicano nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, e poiché dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, le riduzioni in argomento devono pertanto essere effettuate solo in presenza di assegno con quote A e B, ovvero con quote A, B e D.
Non devono invece essere effettuate nel caso di assegni liquidati con presenza di quota C.
Le riduzioni devono essere effettuate sulle quote A e B, sulla base della percentuale prevista. In particolare, l’importo dell’assegno straordinario è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro.
Ricostituzione centrale
Le aziende del credito hanno provveduto a comunicare le posizioni dei soggetti ai quali applicare le riduzioni, nonché le percentuali di riduzione.
Nel corso del mese di febbraio si è pertanto provveduto ad elaborare a livello centrale le posizioni interessate. Il nuovo importo verrà messo in pagamento a partire dalla mensilità di marzo 2013.
Il recupero delle differenze dovute per il periodo precedente la data di elaborazione verrà effettuato a far tempo dal mese di giugno, ripartito in 24 rate (ovvero nel minor numero qualora l’assegno scada prima di tale termine).
Agli interessati viene inviata apposita comunicazione (allegato 1) a cura della Direzione generale.
La provvista a carico delle aziende verrà quantificata con le modalità ordinarie e decurtata dell’importo recuperato mensilmente.
Il Direttore Generale
Nori