Eureka Previdenza

Circolare 219 del 1° ottobre 1993

Oggetto:

Legge   4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993,  n. 169,   recante  "Disposizioni   urgenti   per  i  lavoratori del settore dell'amianto".

La  Gazzetta  Ufficiale  n.181, serie generale, parte prima,

del 4 agosto 1993, ha pubblicato la  legge  4  agosto  1993,

n.271,   di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,del

decreto legge 5 giugno 1993, n. 169,  recante  "Disposizioni

urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".

L'articolo  1 del decreto n.169, come modificato dalla legge

di conversione, sostituisce  il  comma  8  dell'articolo  13

della  legge  27  marzo  1992, n.257, stabilendo che: "Per i

lavoratori  che  siano  stati  esposti  all'amianto  per  un

periodo  superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo

soggetto all'assicurazione obbligatoria contro  le  malattie

professionali    derivanti   dall'esposizione   all'amianto,

gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini  delle  presta-

zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."

La legge n.271 modifica altresi' il comma 7 dell'articolo 13

della legge n.257 il cui testo e' pertanto cosi'  formulato:

"Ai  fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche

per i lavoratori che abbiano contratto  malattie  professio-

nali   a   causa  dell'esposizione  all'amianto  documentate

dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli

infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto

da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di  presta-

zione  lavorativa  per  il  periodo  di  provata esposizione

all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5".

Per espressa previsione legislativa le  modifiche  apportate

al decreto legge n.169 dalla legge n.271 hanno efficacia dal

5 agosto 1993, giorno successivo a quello della sua  pubbli-

cazione.

L'articolo  1,  comma  2,  della  legge  n.271,  conferma la

validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi

gli  effetti  prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla

base del decreto legge 5 aprile 1993, n.95.

Si forniscono di seguito  le  istruzioni  applicative  delle

disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

1   - DESTINATARI

Per quanto attiene alla sfera dei destinatari  dei  benefici

di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'articolo  13  della  legge

n.257/1992 si precisa quanto segue.

1.1 - ARTICOLO 13, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.

Dalla nuova  formulazione  della  norma  in  esame,  che  ha

eliminato  la  condizione della dipendenza dei lavoratori da

imprese che utilizzano ovvero estraggono  amianto,  prevista

dall'originaria  formulazione  del  comma 7 dell'articolo 13

della legge n.257, deriva che destinatari del beneficio  ivi

previsto  sono  tutti  i  lavoratori  che  abbiano contratto

malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,

ancorche' non occupati nel settore dell'amianto.

Il  riconoscimento  del  diritto  alla  rivalutazione  delle

settimane di contribuzione relative  a  periodi  di  provata

esposizione  all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola

condizione  dell'insorgenza  della  malattia   professionale

causata     dall'esposizione     all'amianto,    documentata

dall'INAIL.

1.2- ARTICOLO 13, COMMA 8, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.

Al  comma  8  dell'articolo  13  della  legge n.257 e' stata

eliminata la condizione  della  dipendenza  da  imprese  che

estraggano o utilizzino amianto come materia prima, prevista

dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.169.

Per effetto di  tale  modifica,  destinatari  del  beneficio

previsto  dalla  norma  in esame sono tutti i lavoratori che

possano far valere un  periodo  di  esposizione  all'amianto

superiore  a  dieci anni, ancorche' non occupati nel settore

dell'amianto.

Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero

periodo  lavorativo  soggetto all'assicurazione obbligatoria

contro le malattie professionali derivanti  dall'esposizione

all'amianto  gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla

sola condizione che i  lavoratori  interessati  siano  stati

esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.

In conformita' con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5

agosto 1993, giorno successivo  a  quello  di  pubblicazione

sulla  Gazzetta  Ufficiale  della legge n.271, devono inten-

dersi parzialmente modificate  le  istruzioni  di  cui  alla

circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.

1.3 -  TITOLARI DI PENSIONE

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis,  del

decreto  n. 169, come modificato dalla legge n. 271, indivi-

duano nei  lavoratori  i  destinatari  del  beneficio  della

rivalutazione  dei  periodi di contribuzione ivi previsti ai

fini delle prestazioni pensionistiche.

Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal beneficio in  parola

i  titolari  di  pensione liquidata con decorrenza anteriore

alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.

                       IL DIRETTORE GENERALE

                           F.to  MANZARA

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