Eureka Previdenza

Circolare 85 del 29 aprile 1988

Oggetto:
Integrazione al minimo nel caso di titolarità' di più pensioni. 1 - Art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140; 2 - Art. 6, 3 comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638; 3 - Art. 1, 3 comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222.

1 - Com'e' noto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, per effetto dell'art.
7, primo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (1), il trattamento
minimo delle pensioni a carico delle Gestioni speciali per i lavoratori
autonomi e' stato parificato a quello previsto per le pensioni del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
A seguito dell'entrata in vigore della normativa in questione, da parte
di numerose dipendenze periferiche sono stati chiesti chiarimenti in ordine
ai criteri da seguire per l'attribuzione del trattamento minimo nei casi di
titolarita' di piu' pensioni.
In particolare e' stato chiesto se per le situazioni di
plurititolarita' di pensioni gia' in essere alla data del 1 gennaio 1988
debba essere nuovamente operata la scelta della pensione da integrare al
minimo ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983,
n. 638 (2), provvedendo - ove occorra - al trasferimento dell'integrazione
stessa, dalla pensione che in precedenza beneficiava del minimo di importo
piu' elevato, alla pensione avente decorrenza piu' remota ovvero alla
pensione diretta, nei casi di titolarita' di pensioni dirette ed ai
superstiti a carico della stessa gestione.
Al riguardo si osserva che la normativa in materia di integrazione al
minimo nel caso di concorso di piu' pensioni e i relativi criteri
applicativi conseguenti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 41 del 17 febbraio 1984 (3), non prevedono che si debba procedere a
trasferimenti dell'integrazione nel corso dell'erogazione della pensione,
una volta che - all'insorgere della situazione di plurititolarita' ovvero
al 1 ottobre 1983, per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data -
sia stata operata la scelta del trattamento da integrare sulla base delle
regole generali dettate dal citato terzo comma dell'art. 6 della legge n.
638/1983.
Ovviamente, una riconsiderazione della scelta operata puo' e deve
essere effettuata - oltre che nei casi di mutamento della situazione
reddituale degli interessati - tutte le volte che si modifichi la
situazione di plurititolarita': cio' si verifica, ad esempio, quando una
delle pensioni, gia' integrate al minimo, divenga superiore a tale
trattamento o, viceversa, una pensione di importo superirore al minimo
venga assorbita nel minimo stesso.
Al di fuori di tali ipotesi deve rimanere ferma la scelta a suo tempo
effettuata.
In applicazione dei criteri anzidetti, dal 1 gennaio 1988 il
trasferimento dell'integrazione potra' rendersi necessario nei casi in cui
uno dei trattamenti in godimento sia una pensione delle Gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, gia' di importo superiore al minimo, assorbita nel
minimo per effetto dell'art. 7 della legge n. 140/1985.
Negli altri casi, l'integrazione al minimo restera' confermata sulla
pensione che ne beneficiava in precedenza.
La circostanza che cosi' operando l'interessato potrebbe fruire di un
trattamento complessivo meno favorevole di quello che percepirebbe qualora
si procedesse ad una nuova scelta della pensione da integrare, non appare
rilevante ai fini che interessano, considerato che nel sistema delineato
dall'art. 6, 3 comma, della legge n. 638 del 1983, viene garantito il
trattamento minimo di importo piu' elevato, ma non il trattamento
pensionistico complessivo piu' favorevole.
Si precisa, infine, che nelle ipotesi di plurititolarita' di pensione
insorte dal 1 gennaio 1988 in poi, il trattamento minimo - ove spettante in
relazione alla situazione reddituale degli interessati - dovra' essere
riconosciuto sulla pensione che ha titolo all'integrazione in base ai
criteri contenuti nel terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638/1983, per
la parte tuttora in concreto operante dopo l'unificazione degli importi dei
trattamenti minimi.
2 - In sede di attuazione del disposto dell'art. 6, 3 comma, della
legge n. 638/1983, si e' rilevato che gli adempimenti relativi al
trasferimento della integrazione al minimo su pensione diversa da quella
cui era stata attribuita non sempre risultano effettuati - o effettuabili -
tempestivamente rispetto all'anno nel quale si verificano le condizioni di
plurititolarita' o di reddito che richiedono l'applicazione della citata
disposizione.
Riguardo alla situazione reddituale si ricorda, infatti, che secondo
quanto previsto dal punto 3 della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 41 del 1984 e dai relativi criteri applicativi di cui
alla circolare n. 60095 A.G.O. del 7 marzo 1984 (4), qualora il titolare di
pensione integrata al trattamento minimo dichiari il possesso di redditi
superiori ai limiti di legge, non puo' darsi applicazione, finche' permane
la situazione reddituale ostativa, al richiamato 3 comma dell'articolo 6 e
deve, comunque, procedersi alla cristallizzazione dell'importo del
trattamento minimo in godimento. Da cio' consegue che, venendo meno in anno
successivo la situazione reddituale preclusiva del diritto alla
integrazione, la stessa da tale anno deve essere corrisposta sulla pensione
indicata in via prioritaria dal citato 3 comma, individuabile o nella
stessa pensione gia' "cristallizzata" o in altra pensione gia' corrisposta
nell'importo da calcolo.
Cio' premesso, in ogni caso di tardiva applicazione del citato disposto
del 3 comma, puo' verificarsi che la integrazione continua ad essere
corrisposta anche in anni successivi su pensione diversa da quella indicata
dal 3 comma stesso.
Tale situazione, posta in relazione al principio indicato dal
legislatore della contestualita' tra obiettiva condizione reddituale di
insufficienza economica riferita ad un dato anno e diritto alla
integrazione per lo stesso anno, ha richiesto un ulteriore approfondimento
circa la possibilita' di trasferire il trattamento minimo con effetto
retroattivo dalla dovuta decorrenza - anche in presenza di altri eventuali
redditi di per se' ininfluenti ma rilevanti se considerati in aggiunta al
trattamento minimo gia' corrisposto - negli stessi anni pregressi durante i
quali l'integrazione o la cristallizzazione sono state gia' erogate su
altra pensione.
Al riguardo si e' ritenuto che nei casi in argomento, essendo ambedue
le pensioni corrisposte dallo stesso Ente erogatore ed essendo il
trasferimento dell'integrazione nei casi previsti dalla legge adempimento
dovuto, da effettuare d'ufficio, possa procedersi alla regolarizzazione
anche per gli anni pregressi considerando gli importi gia' erogati a titolo
di integrazione su pensione diversa - la quale ultima, ovviamente, deve
essere riportata nell'importo da calcolo - non come reddito ma come
anticipazione di quanto dovuto dalla stessa decorrenza per l'integrazione
della pensione indicata dal 3 comma dell'articolo 6.
In definitiva, pur rimanendo fermo il principio della effettiva
situazione di "cassa", in caso di trasferimento tardivo del trattamento
minimo le differenze di rate gia' corrisposte a titolo di integrazione su
una pensione vanno portate in detrazione di quanto dovuto allo stesso
titolo e dalla stessa decorrenza sull'altra pensione, con conseguente
conguaglio a credito o anche a debito del pensionato, qualora il
trattamento complessivo risulti meno favorevole, tenuto conto delle diverse
misure delle pensioni da calcolo.
3 - Da parte di alcune Sedi sono state manifestate perplessita' in ordine ai criteri da seguire per l'integrazione al minimo ai sensi del piu' volte citato art. 6, 3 comma, della legge n. 638/1983, nei casi di coesistenza di pensione ai superstiti con assegno di invalidita' liquidato a norma della legge 12 giugno 1984, n. 222 5). Come e' noto, per effetto del disposto dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 222, l'importo massimo di integrazione attribuibile all'assegno di invalidita' non puo' superare la misura della pensione sociale.
In conseguenza del richiamato limite puo' verificarsi che l'assegno, pur avendo titolo all'integrazione nella misura massima possibile, non raggiunga l'importo del trattamento minimo vigente nella gestione. Nelle ipotesi in questione - tenuto conto che l'art. 6 3 comma, della legge n. 638/1983 garantisce in ogni caso il trattamento minimo piu' favorevole - non vi e' dubbio che ai fini dell'applicazione della norma in esame e della conseguente scelta della prestazione sulla quale va liquidata l'integrazione, debba aversi riguardo all'importo dell'assegno in concreto erogabile. Pertanto, ove detto importo sia inferiore a quello del minimo
erogabile sull'altra pensione, l'integrazione dovra' essere liquidata su quest'ultima pensione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1985, pag. 1091.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(3) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 441.
(4) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 925
(5) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 1787

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