Eureka Previdenza

Circolare 268 del 25 novembre 1991

Oggetto:

Art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261. Rilevanza delle pensioni di guerra ai fini dell'attribuzione della pensione sociale, dell'aumento della pensione sociale e della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi.
         La legge 8 agosto 1991, n. 261, pubblicata sulla G.U. n.
193 del 19.8.1991, concernente la disciplina delle pensioni di
guerra, ha ribadito, all'articolo 5, la natura risarcitoria di tutti
i trattamenti pensionistici di guerra.
         La norma, che sostituisce il primo comma dell'articolo 77
del Testo Unico approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915,
stabilisce che tutte le somme percepite a titolo di trattamento
pensionistico di guerra, proprio per la loro natura, non
costituiscono reddito e sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali,
previdenziali, sanitari e assistenziali.
         Nessuna modifica e' stata peraltro apportata al secondo
comma del citato art. 77, che espressamente conferma la vigenza
delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1974,
n.114, che, come e' noto, stabiliscono la rilevanza dei trattamenti
pensionistici di guerra percepiti dal richiedente la pensione ai
fini del relativo diritto.
         Cio' posto, le disposizioni di cui alla circolare n. 747
AGO del 15 febbraio 1984 devono intendersi modificate nel senso che
le somme percepite al predetto titolo dal coniuge del richiedente la
pensione sociale non costituiscono reddito ai fini del diritto alla
pensione stessa. Per quanto concerne, invece, l'interessato,
continuando a trovare applicazione le preclusioni indicate
dall'articolo 3 della legge n. 114 resta ancora motivo ostativo all'
attribuzione della pensione sociale il godimento da parte dello
stesso della pensione di guerra, salvo ovviamente che si tratti
dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra
1915/18 e precedenti.
         Diversa valenza dovra' invece essere attribuita ai
trattamenti pensionistici di guerra ai fini della definizione di
domande intese ad ottenere l'aumento della pensione sociale ex
articolo 2 delle leggi n. 140/85 e n. 544/88.
         Ancorche' il legislatore, nell'istituire l'aumento in
questione, ne abbia infatti condizionato il diritto alla mancanza di
redditi di qualsiasi natura, si deve ritenere che la nuova norma sia
stata voluta proprio per sottolineare il carattere ininfluente del
trattamento pensionistico di guerra in tutte quelle circostanze
nelle quali la sua percezione non sia dichiarata espressamente
incompatibile da apposita legge.
         Ai fini dell'attribuzione dell'aumento della pensione
sociale nessun rilievo dovra' essere dato alla titolarita' di un
trattamento pensionistico di guerra, qualunque sia il componente del
nucleo familiare che risulti beneficiare di tale prestazione.
         Analogo criterio dovra' essere seguito per il
riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall'art. 1
delle leggi n. 140/85 e n. 544/88, atteso che anche per tali
maggiorazioni l'accertamento del requisito reddituale non puo' che
essere effettuato nel rispetto della normativa di cui alla citata
legge n. 261/1991.
         Ai sensi di quanto sopra devono pertanto ritenersi
modificate le istruzioni fornite in proposito con circolare n.35 del
15 febbraio 1989, paragrafo I , punto 4 e paragrafo IV , punto 4.
         Alla stregua delle presenti istruzioni dovranno essere
definite eventuali istanze presentate per ottenere il riesame di
domande gia' definite.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                               BILLIA

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