Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 217 del 19 luglio 1994
-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
- Dettagli
- Visite: 32596
Circolare 217 del 19 luglio 1994
Oggetto:
Art. 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 63 - CD/CM assenti dai rispettivi nuclei familiari, per assolvere gli obblighi di leva, alla data del 31 dicembre degli anni 1957/1961.
ALL. 2
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia-
le, con lettera del 16.3.1994, prot. n. 6/PS 50366 (All. 1),
indirizzata alle Direzioni Generali dell'INPS e dello SCAU,
ha ribadito il contenuto della precedente nota del
22.10.1993, prot. n. 6/PS/56925 (All. 2), confermando sia
che la ratio dell'art. 4-ter della legge n. 63/17.3.1993 (1)
"risiede nella volonta' del legislatore di consentire il
riconoscimento di periodi lavorativi prestati in agricoltu-
ra, anche se inferiori all'anno, nel periodo 1957/1961,
prescindendo dall'eventuale assenza verificatasi il 31
dicembre degli anni in riferimento a causa dell'assol-
vimento degli obblighi del servizio militare di leva", sia
che la disposizione stessa "va intesa nel senso di ricono-
scere validita', ai fini previdenziali, a quei periodi
inferiori all'anno che non potevano essere considerati
secondo la rigida applicazione dei criteri di cui alla legge
numero 1047/1957, ma che con il provvedimento di cui
all'articolo 4-ter sono ora da ritenere "attribuibili".
A seguito di tale ulteriore intervento dei Mini-
stero del Lavoro e della Previdenza Sociale, lo SCAU ha
comunicato a questa Direzione Generale che si appresta ad
emanare direttive alle proprie Sedi periferiche per l'at-
tuazione dell'articolo 4-ter della legge n. 63/17.3.1993 in
linea con quelle contenute nelle citate note ministeriali.
Preso atto delle definitive direttive ministeriali
e delle suddette ultime comunicazioni dello SCAU, competente
ex lege in materia di obbligo assicurativo nei confronti dei
CD/CM, questa Direzione Generale fornisce le istruzioni che
seguono, ai fini del pieno riconoscimento dell'attivita'
autonoma e associata in agricoltura, prestata negli anni
1957/1961 per periodi inferiori all'anno, a causa dell'as-
solvimento degli obblighi di leva.
A) ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE POSIZIONI
ASSICURATIVE
a.1) Schede CD/CM 4-I.V. per la formazione degli elenchi
suppletivi 1957/1961.
Questa Direzione Generale conferma in via defini-
tiva quanto gia' comunicato con Messaggio n. 06966/1 .6.1994
e cioe' che, per il futuro, non debbono essere piu' inol-
trate segnalazioni agli Uffici locali dello SCAU, finaliz-
zate all'avvio di procedure di cancellazione dagli elenchi
dei CD/CM assentatisi, per assolvere gli obblighi di leva,
dai rispettivi nuclei familiari alla data del 31 dicembre
degli anni dal 1957 al 1961.
Relativamente alle segnalazioni inviate agli
Uffici locali dello SCAU precedentemente alla ricezione del
citato messaggio, si dispone che a detti Uffici siano
indirizzate immediatamente comunicazioni con richiesta di:
- considerare senz'altro annullate e revocate le
segnalazioni di periodi di assenza dal nucleo familiare
per servizio militare reso negli anni 1957/1961, nel caso
che i riflessi di tali segnalazioni sulle posizioni
assicurative degli interessati (i soggetti assentatisi a
detto titolo e gli altri componenti dei rispettivi nuclei
familiari) ancora non fossero stati formalizzati in sede
di compilazione, da parte dei competenti U.PRO.CAU., delle
Schede CD/CM 4 - I.V., che com'e' noto vengono utilizzate
per la formazione degli elenchi suppletivi 1957/1961;
- riesaminare quelle Schede CD/CM 4- I.V. eventualmente gia'
compilate dando seguito alle segnalazioni dei periodi di
assenza dal nucleo familiare per servizio militare negli
anni 1957/1961, ma non ancora trasmesse alle locali Sedi
dell'INPS, prima di procedere a tale trasmissione, al fine
di evitare che continuino a pervenire all'istituto schede
da utilizzare per la formazione delgi elenchi suppletivi
1957/1961 non in linea con le sopra richiamate direttive
ministeriali di attuazione dell'art. 4-ter della legge
numero 63/1993.
Relativamente alle Schede CD/CM 4 - I.V. gia'
pervenute a Sedi dell'Istituto da parte dei competenti
U.PRO.CAU, ma che ancora non fossero state trasmesse alla
Direzione Centrale per la tecnologia informatica di questa
Direzione Generale, tale trasmissione va subordinata ai
seguenti solleciti adempimenti:
- agli U.PRO.CAU che avessero gia' inviato dette schede non
ancora trasmesse a questa Direzione Generale, va chiesto
di precisare con urgenza se le stesse siano state
compilate, oltre che per altre causali, anche dando
seguito a segnalazioni dei periodi di assenza dal nucleo
familiare per servizio militare negli anni 1957/1961;
- in caso di risposta affermativa, le schede in parola vanno
restituite agli Uffici mittenti, con richiesta di
riesaminarle, al fine di evitare che abbiano ulteriore
corso quelle che fossero state compilate a seguito di
segnalazioni dei citati periodi di assenza, per poi
ritrasmettere alle locali Sedi dell'INPS soltanto quelle
compilate per causali o titoli diversi dall'assenza per
S.M.;
- in caso di risposta negativa, dette schede potranno
senz'altro essere inviate alla Direzione Centrale per la
tecnologia informatica.
Per quanto riguarda, infine, le Schede CD/CM 4 -
I.V. ormai non piu' riesaminabili localmente, in quanto gia'
trasmesse alla citata Direzione Centrale, il riesame al fine
di non dare corso a quelle eventualmente risultanti non in
linea con le direttive ministeriali di attuazione dell'art.
4-ter della legge n. 63/1993 non potra' che essere effet-
tuato al centro, utilizzando i dati che, secondo quanto
concordato con la Direzione Generale dello SCAU, saranno
acquisiti da quest'ultima - sia mediante coinvolgimento dei
propri Uffici periferici, sia sulla base dei ricorsi ver-
tenti sulla questione di cui trattasi ed indirizzati alla
Commissione Centrale preposta al Servizio per i contributi
agricoli unificati - e poi forniti a questa Direzione
Generale.
a.2) Pratiche di riscatto dei periodi totalmente o
parzialmente scoperti di contribuzione, compresi negli
anni 1957/1961.
Le pratiche di riscatto ex art. 11 della legge
2.8.1990, n. 233 (2), definite escludendo dal riscatto
l'anno o gli anni compresi nel periodo 1957/1961, in cui si
verifico' l'assenza del richiedente dal proprio nucleo
familiare, alla data del 31 dicembre di uno o taluni di
detti anni, a causa dell'assolvimento degli obblighi di
leva, se gia' seguite da impugnative o domande di riesame
degli interessati debbono senz'altro essere riesaminate
d'ufficio, ammettendo a riscatto anche il numero di giornate
pari alla differenza fra il limite annuo di giornate indi-
cato dall'assicurato nella domanda ed il numero di giornate
attestato dall'elenco di categoria per l'anno o per gli anni
in cui si verifico' detta assenza per servizio militare,
alla data del 31 dicembre.
Le impugnative gia' trasmesse al Comitato preposto
alla Gestione dei CD/CM saranno restituite affinche' siano
favorevolmente riesaminate e definite d'ufficio come sopra
disposto.
Relativamente alle pratiche di riscatto definite
operando la suddetta esclusione, ma non seguite ne' da
domande di riesame, ne' da impugnative dei richiedenti il
riscatto, la giurisprudenza della S. C. di Cassazione in
materia di riscatti - secondo la quale, in tale materia,
sono applicabili le norme di ermeneutica contrattuale -
consente di subordinarne il riesame, nel senso sopra speci-
ficato, all'attivazione degli interessati.
Infatti proprio le norme di ermeneutica contrat-
tuale supportano la deduzione che come i vincoli nascenti da
contratto si estinguono con l'adempimento da parte dei
contraenti delle rispettive obbligazioni o a seguito
dell'inosservanza di termine essenziale, cosi' i vincoli
insorti con la presentazione della domanda di riscatto si
estinguono o a seguito dei rispettivi adempimenti delle due
parti (e cioe' con la definizione della domanda e la noti-
fica del relativo onere da parte dell'Istituto e con il
pagamento di tale onere da parte dell'assicurato, entro il
termine assegnatogli) ovvero a seguito dell'inosservanza del
termine assegnato per il pagamento dell'onere di riscatto e
riconosciuto come termine essenziale (art. 1457 c.c.) dalla
Suprema Corte.
a.3) Accreditamento dei contributi figurativi per servizio
militare collocato negli anni in cui ebbe vigore la
legge numero 1047/26.10.1957.
La piena attuazione dell'art. 4-ter della legge n.
63/17.3.1993, nell'interpretazione dettata dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con la citata lettera del
16.3.1993, secondo la quale la disposizione "va intesa nel
senso di riconoscere validita', ai fini previdenziali, a
quei periodi inferiori all'anno che non potevano essere
considerati secondo la rigida applicazione dei criteri di
cui alla legge n. 1047/1957, ma che con il provvedimento di
cui all'art. 4-ter sono ora da ritenere attribuibili",
comporta che l'accreditamento dei contributi figurativi per
servizio militare collocato negli anni in cui ebbe vigore la
legge 26.10.1957, n. 1047 (3), venga effettuato come di
seguito esplicitato.
1) ASSICURATI ISCRITTI NELLA SOLA GESTIONE DEI CD/CM.
L'accertamento della compatibilita' dell'accredito
figurativo con i precedenti assicurativi obbligatori fatti
valere nella sola Gestione dei CD/CM dal richiedente, va
effettuato con riferimento alla sola posizione assicurativa
costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM
per gli anni di vigenza della legge n. 1047/1957 in cui e'
collocato il periodo di S.M., in caso di assenza di riscatto
ex art. 11 della legge n. 233/2.8.1990.
Se invece la facolta' di riscatto prevista da tale
statuizione di legge fosse stata esercitata, detto accerta-
mento circa la compatibilita' dell'accredito figurativo con
i precedenti assicurativi obbligatori va effettuato tenendo
conto non soltanto delle giornate certificate dagli elenchi
CD/CM riferiti al periodo di vigore della legge n.
1047/1957, ma anche delle giornate riscattate dall'interes-
sato avvalendosi di detta facolta', perche' - come e' noto -
i contributi da riscatto sono contributi effettivi, equipa-
rati a tutti gli effetti a quelli obbligatori.
Conseguentemente:
- per l'anno solare o gli anni solari gia' coperto/i da 156
giornate, certificate dagli elenchi di categoria (in caso
di assenza di riscatto ex art. 11 L.- n. 233/1990) ovvero
totalizzate tenendo conto sia delle risultanze di detti
elenchi sia delle giornate riscattate dall'interessato (in
caso di avvenuto esercizio della facolta' riconosciuta dal
suddetto art. 11), l'accreditamento dei contributi
figurativi per servizio militare non e' consentito;
- soltanto per l'anno solare o gli anni solari coperto/i da
un numero di giornate inferiore a 156, i contributi
figurativi per servizio militare possono essere
accreditati in numero corrispondente alla differenza fra
il limite annuo di 156 giornate e detto numero inferiore
di giornate (coincidenti con quelle risultanti dagli
elenchi di categoria, in caso di assenza di riscatto,
ovvero totalizzate sia con quelle attribuite in detti
elenchi, sia con quelle riscattate, in caso di avvenuto
esercizio della relativa facolta' entro il limite annuo di
104 giornate, come unicamente previsto dall'art. 11 della
citata legge n. 233/1990, prima che il limite stesso
venisse elevato a 156 giornate dall'art. 13, comma 3 bis,
della Legge n. 166/1.6.1991).
2) ASSICURATI ISCRITTI SIA NELLA GESTIONE DEI CD/CM, SIA
NELL'AGO, NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA LEGGE N. 1047/1957
E CHIAMATI IN TALE PERIODO AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI
LEVA.
E' noto (v. circolare n. 135/19.5.1992) (4) che la
legge n. 1047/1957 prescriveva il solo e semplice requisito
dell'abitualita' dell'attivita' diretto-coltivatrice o
colonica o mezzadrile, cosicche' gli iscritti negli elenchi
CD/CM in rapporto alla loro attivita' di abituale e manuale
coltivazione dei terreni, potevano dedicarsi - con conse-
guente iscrizione nell'AGO - pure al contemporaneo svolgi-
mento di attivita' subordinata presso terzi.
Il criterio secondo il quale, in tali casi di
attivita' e di contribuzioni diverse, l'accreditamento dei
contributi figurativi per S.M. deve essere effettuato
nell'A.G.O., con riferimento esclusivo ai contributi che
risultano versati in quest'ultima assicurazione, anche per
quanto riguarda la determinazione del contributo medio da
accreditare, non puo' essere inteso pure nel senso che il
limite di compatibilita' fra contribuzione obbligatoria e
contribuzione figurativa debba essere determinato con
riguardo alla sola contribuzione nell'A.G.O., prescindendo
da quella esistente nella Gestione CD/CM.
Infatti, la legittimita' dell'accreditamento
figurativo rimane sempre e comunque subordinata al pieno
ossequio del principio fondamentale secondo il quale la
contribuzione figurativa puo' essere riconosciuta unicamente
per periodi scoperti di contribuzione.
Conseguentemente, in casi come quelli in argomen-
to, vanno sempre distinte due fasi di adempimenti e cioe':
- l'accertamento preventivo della compatibilita'
dell'accredito figurativo con i precedenti assicurativi
obbligatori fatti valere dal richiedente e considerati -
ai fini di tale verifica di compatibilita' - nella loro
unitarieta', in quanto facenti capo ad un unico soggetto e
non come costituiti da due partite contributive del tutto
separate, una nella gestione CD/CM e l'altra nell'A.G.O.
(in concreto, poiche' i precedenti assicurativi da pren-
dere in considerazione nel loro insieme sono le giornate
risultanti dagli elenchi di categoria riferiti agli anni
di vigenza della L. n. 1047/1957, le giornate riscattate
per gli anni stessi, ove l'interessato si fosse avvalso
della relativa facolta', nonche' le settimane di
contribuzione fatte valere per detti anni nell'A.G.O.,
tale prima fase di adempimenti comporta le seguenti due
conclusioni alternative: o la somma delle sopra
specificate contribuzioni effettive fatte valere per lo
stesso anno o gli stessi anni e' sufficiente a coprire
l'anno solare o gli anni solari in cui si colloca il
servizio militare, nel qual caso il riconoscimento
figurativo di tale servizio non e' consentito, oppure
dette contribuzioni effettive non assicurano la copertura
dell'anno solare o degli anni solari cui si riferiscono ed
in cui si colloca il servizio militare, nel qual caso
l'accreditamento figurativo e' consentito nei limiti e con
le modalita' indicate nel successivo alinea);
- soltanto dopo la preventiva verifica di compatibilita' di
cui al precedente alinea e sempre che il relativo esito
sia la constatazione dell'insufficienza delle citate
contribuzioni effettive a coprire l'anno solare o gli anni
solari cui si riferiscono ed in cui si colloca il servizio
militare, puo' procedersi all'accreditamento, in rapporto
a tale servizio, dei contributi figurativi, effettuandolo
nell'A.G.O. (a tale fine, valgano gli esempi che seguono:
1 esempio (assenza di riscatto ex art. 11 L. n. 233/1990;
n. 60 giornate di iscrizione negli elenchi dei CD/CM e n. 20
contributi settimanali da lavoro dipendente, coesistenti in
un anno in cui si colloca il servizio militare reso nel
periodo di vigenza della L. n. 1047/1957): sommando le 20
settimane corrispondenti alle 60 giornate di iscrizione
negli elenchi CD/CM (60 gg. : 3 = 20 sett.) alle 20 setti-
mane accreditate nell'A.G.0., il riconoscimento figurativo
del S. M. va effettuato per detto anno in quest'ultima
assicurazione per non piu' di 12 settimane (40 settimane di
contribuzione mista effettiva + 12 settimane di contribu-
zione figurativa = 52 settimane nell'anno);
2 esempio (44 giornate riscattate ex art. 11 L. n. 233/1990
per raggiungere, con le n. 60 giornate risultanti dall'e-
lenco di categoria, il limite annuo di 104 giornate nella
gestione CD/CM, come unicamente previsto da detto art. 11,
prima che il limite stesso venisse elevato a 156 giornate
dall'art. 13, comma 3 bis, della L. n. 166/1.6.1991 (5); le
104 giornate cosi' totalizzate coesistono, nell'anno in cui
si colloca il servizio militare, con n. 10 contributi
settimanali da lavoro dipendente): sommando le 35 settimane
corrispondenti alle 104 giornate nella Gestione CD/CM (104
gg. : 3 = 34.6 settimane, arrotondate a 35) alle 10 setti-
mane accreditate nell'A.G.O., il riconoscimento figurativo
del S.M. va effettuato, per detto anno, in quest'ultima
assicurazione per non piu' di 7 settimane (45 settimane di
contribuzione mista effettiva + 7 settimane di contribuzione
figurativa = 52 settimane nell'anno).
3) ASSICURATI ISCRITTI NELLA SOLA GESTIONE DEI CD/CM NEGLI
ANNI DI VIGENZA DELLA LEGGE N. 1047/1957, CHIAMATI IN
TALI ANNI AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI LEVA E ISCRITTI
NELL'A.G.O. SOLTANTO IN ANNI SUCCESSIVI AL S.M..
Il fatto che il servizio militare, nei casi
ipotizzati nel presente punto, sia collocato in epoca
anteriore all'iscrizione nell'A.G.0. ed il fatto che -
trattandosi di iscritti con precedenti assicurativi sia
nella Gestione CD/CM, sia nell'A.G.O. - l'accreditamento dei
contributi figurativi per S.M. debba essere effettuato in
quest'ultima assicurazione, con riguardo esclusivo ai
contributi che vi risultano versati, anche per quanto
riguarda la determinazione del contributo medio da accredi-
tare, non debbono indurre a forzature, come quella di
ritenere che, nei casi in argomento, la contribuzione
figurativa per S.M. sia in ogni caso compatibile con quella
obbligatoria versata nell'A.G.0., dato che non puo' sovrap-
porsi a quest'ultima, relativa a periodi successivi all'as-
solvimento degli obblighi di leva.
Ribadito che la legittimita' dell'accreditamento
figurativo rimane sempre e comunque subordinata al pieno
ossequio del principio fondamentale secondo il quale la
contribuzione figurativa puo' essere riconosciuta unicamente
per periodi scoperti di contribuzione e considerato che i
casi di cui trattasi riguardano iscritti, all'epoca del
servizio militare, nella sola Gestione dei CD/CM, si ri-
chiama quanto precisato nel precedente punto 1) e cioe':
soltanto per l'anno solare o gli anni solari in cui e'
collocato il S.M. e risultante/i coperto/i da un numero
annuo di giornate inferiore a 156, i contributi figurativi
per servizio militare possono essere accreditati in numero
corrispondente alla differenza fra il limite annuo di 156
giornate e detto numero inferiore di giornate.
Una volta che tale differenza calcolata in gior-
nate sia stata trasformata in settimane, puo' procedersi
all'accreditamento di tali settimane nell'A.G.O., a titolo
di contributi figurativi per S.M. (ad esempio, se all'inte-
ressato fossero state attribuite, nell'elenco di categoria,
n. 30 giornate per l'anno 1958, la differenza fra il limite
annuo di 156 giornate e tali 30 giornate risulterebbe pari a
126 giornate, corrispondenti a 126 : 3 = 42 settimane di
contribuzione figurativa per servizio militare, da accredi-
tare nell'A.G.O.; cio' in assenza di riscatto ex art. 11 L.
n. 233/1990, perche' se l'interessato avesse riscattato, per
l'anno 1958, n. 74 giornate necessarie per raggiungere il
limite annuo di 104 giornate, come unicamente previsto da
detto art. 11, prima che il limite stesso venisse elevato a
156 giornate dalla L. n. 166/1991, art. 13, comma 3 bis,
l'accreditamento figurativo nell'A.G.O. del S.M., sarebbe
possibile soltanto per n. 17 settimane, determinate con le
seguenti operazioni: n. 30 gg. risultanti dagli elenchi + 74
gg. riscattate = 104 gg.; 156 gg. - 104 gg. = 52 gg.; 52 gg.
: 3 = 17 settimane riconoscibili figurativamente e da
accreditare nell'A.G.O.).
a.4) Pratiche definite escludendo dalla ricongiunzione o
riscatto o riconoscimento ad altro titolo presso altre
gestioni previdenziali l'anno o gli anni, compresi nel
periodo 1957/1961, in cui si verifico' l'assenza dell'inte-
ressato dal proprio nucleo familiare alla data del 31
dicembre di uno o piu' di detti anni.
Relativamente agli effetti che derivano, dalla
legge in argomento, sulle pratiche di ricongiunzione o
riscatto o riconoscimento ad altro titolo presso gestioni
previdenziali diverse dei periodi attribuiti dalla legge
stessa, si fa riserva di istruzioni con separata circolare.
B) DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
Le istruzioni della presente circolare che con-
sentono il pieno riconoscimento dell'attivita' autonoma e
associata in agricoltura, prestata negli anni 1957/1961, per
periodi inferiori all'anno a causa dell'assolvimento degli
obblighi di leva, devono trovare applicazione per i casi
futuri e per quelli che risultassero in trattazione.
Sulla base delle stesse istruzioni devono altresi'
essere riesaminate, a richiesta delgi interessati, le
domande definite in difformita' con provvedimento di rigetto
ovvero di accoglimento con una decorrenza differita.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
---------------------------
(1) v. "Atti Ufficiali" 1993, pag. 1440
(2) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(3) v. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 877
(4) v. "Atti Ufficiali" 1992, pag. 2019
(5) v. "Atti Ufficiali" 1991, pag. 1572
All. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA Roma, 16 marzo 1994
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della
Previdenza e Assistenza Sociale
Div. VI
Prot. n. 6/PS/50366/INT
All'INPS - Direzione Centrale
Pensioni
Via Ciro il Grande, 21 - ROMA
(rif. lettera 1 ottobre 1993
n. 12.5/0020432)
Allo SCAU - Direzione Generale
Via Barberini, 67 - ROMA
(rif. lettera 23.6.1993
n.A2902)
Oggetto: Articolo 4 ter legge 17 marzo 1993 n. 63.
Con nota del 22 ottobre scorso questo Ministero ha
reso noto il proprio avviso in ordine alla portata della
disposizione di cui all'articolo 4 ter della legge 17 marzo
1993 n. 63, secondo cui i contributi per l'assicurazione
invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai
sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono cumulabili con i con-
tributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o
comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa
per periodi diversi dallo stesso anno solare.
Con lettere del 7 dicembre e 3 gennaio scorsi
codesti enti hanno ritenuto di far conoscere talune per-
plessita' di ordine normativo e finanziario prospettando
l'opportunita' di un ulteriore provvedimento legislativo.
Al riguardo questo Ministero, constatata l'urgenza
di pervenire ad una corretta ed uniforme applicazione del
citato articolo 4 ter, e ritenuta l'attuale improcedibilita'
di una proposta di provvedimento interpretativo, non puo'
che ribadire il contenuto della propria nota del 22 ottobre
1993, secondo la quale la ratio della disposizione in
oggetto risiede nella volonta' del legislatore di consentire
il riconoscimento di periodi lavorativi prestati in agri-
coltura, anche se inferiori all'anno, nel periodo 1957-1961,
prescindendo dall'eventuale assenza verificatasi il 31
dicembre degli anni in riferimento a causa dell'assolvimento
degli obblighi del servizio militare di leva.
Cio' premesso si conferma che la disposizione
tende a realizzare il proposito dell'On.le Carlotto di
risolvere l'annoso problema relativo alla valutazione dei
periodi in discorso e pertanto va intesa nel senso di
riconoscere validita', ai fini previdenziali a quei periodi
inferiori all'anno, che non potevano essere considerati
secondo la rigida applicazione dei criteri di cui alla legge
1047/1957, ma che con il provvedimento di cui all'articolo 4
ter sono ora da ritenere "attribuibili".
Pertanto risultano cumulabili con i contributi
gia' versati, o comunque accreditati, i periodi inferiori
all'anno attribuibili ai sensi della legge 1047/1957, e
quelli comunque corrispondenti a reale attivita' diretto
coltivatrice o colonica o mezzadrile, espletata anterior-
mente all'assenza dell'interessato dal suo nucleo familiare
alla data del 31 dicembre degli anni 1957-1961, dovuta
all'assolvimento degli obblighi di leva.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BORGIA
All. 2
Roma, 22 ottobre 1993
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della
Previdenza e Assistenza Sociale
Div. VI
Prot. n. 6/PS/56925/INT
All'INPS - Direzione Centrale
Pensioni
Via Ciro il Grande, 21 - ROMA
(Rif.to lettera 1 ottobre 1993
n. 12.5/0020432)
Allo SCAU Direzione Generale
Via Barberini, 67 - ROMA -
(Rif.to lettera 23.6.1993
n. A2902)
Oggetto: Interrogazioni Sen. CARLOTTO. Legge 26.10.1957 n.
1047.
Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 ottobre
1957 n. 1047, abrogato con decorrenza 1962 dalla legge 9
gennaio 1963 n. 9, stabiliva che l'accredito annuale dei
contributi per invalidita', vecchiaia e superstiti, a favore
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo
1957-1961 veniva effettuato per ogni componente attivo del
nucleo familiare in base allo stato di famiglia al 31
dicembre dell'anno di riferimento.
L'applicazione rigorosa di tale disposizione
comportava l'impossibilita' di consentire l'attribuzione dei
contributi IVS per quei componenti che pur avendo svolto
attivita' diretto coltivatrice per gran parte dell'anno ne
erano eslcusi perche' non presenti al 31 dicembre nel nucleo
familiare.
In particolare l'esclusione ha riguardato i
soggetti che si sono trovati alla data predetta in servizio
militare obbligatorio.
Per porre fine alla anomala situazione creata
dalla norma in premessa e' recentemente intervenuto il
legislatore con l'articolo 4 ter della legge 17 marzo 1993
n. 63.
L'argomento e' stato altresi' oggetto di talune
interrogazioni parlamentari preentate dal Sen. Carlotto ed
altri alle quali questo Ministero ha gia' fornito adeguata
risposta, riservandosi di impartire opportune direttive
chieste anche con le note sopraspecificate da codesti
Istituti previdenziali.
Il citato articolo 4 ter, com'e' noto, ha disposto
che i contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia
ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili
anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, sono cumulabili con i contributi di altre forme di
assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in
forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello
stesso anno solare.
Sembra quindi ultronea la conseguenza che codesto
Istituto fa discendere dalla norma in questione, vale a dire
l'obbligo di cancellazione dell'assicurato dagli elenchi dei
CC.DD. per l'anno di riferimento ove si constati l'assenza,
al 31 dicembre, anche se per forza maggiore, con limitazione
dell'anzianita' contributiva utile a pensione.
Gli Enti in indirizzo valuteranno pertanto l'op-
portunita' di adottare iniziative atte a garantire che la
disposizione di cui all'articolo 4 ter della legge 17 marzo
1993 n. 63 venga applicata in modo da realizzare compiuta-
mente il dettato legislativo, e, nell'intento di evitare
sperequazioni a danno di chi abbia prestato servizio mili-
tare di leva nel periodo di vigenza della legge 1047,
vengano consentiti soltanto interventi modificativi della
posizione previdenziale favorevoli agli interessati, me-
diante riconoscimento di periodi lavorativi coperti da
qualsiasi forma di contribuzione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Borgia