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Circolare 116 del 19 giugno 2000
Oggetto:
Integrazione al trattamento minimo. Sentenza della Corte di Cassazione n. 132 del 2000.
SOMMARIO: Per gli assicurati che hanno ottenuto la pensione con decorrenza 1° gennaio 1994 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, ai fini del diritto all’integrazione al trattamento minimo devono essere valutati i soli redditi personali.
1 – Premessa.
L’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, disponeva, nel testo originario, che l’integrazione al trattamento minimo non spettasse ai soggetti che possedessero redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a determinati limiti.
L’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n.537, ha modificato tale disciplina stabilendo, con effetto dal 1° gennaio 1994, che ai fini del diritto all’integrazione al trattamento minimo assume rilievo, oltre al reddito proprio, anche il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
Inoltre la stessa disposizione ha stabilito che per i pensionati in essere al 31 dicembre 1993 rimane in vigore la previgente disciplina.
I relativi criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 118 del 20 aprile 1994.
Al riguardo è stato precisato che per le pensioni con decorrenza compresa entro l’anno 1993 l’integrazione al minimo rimane disciplinata dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992, e che pertanto ai fini del diritto al trattamento minimo devono essere presi in considerazione solo i redditi personali; per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi deve trovare applicazione la nuova disciplina.
2 - Sentenza della Corte di Cassazione n. 132 del 2000.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 132 del 2000 (in senso conforme sentenze n. 93 e 1741 del 2000 della Corte di Cassazione), nell’esaminare il caso di una assicurata che nel mese di novembre 1993 aveva presentato la domanda di pensione di vecchiaia, e nel corso del mese di dicembre 1993 aveva maturato i relativi requisiti, muovendo dalla distinzione tra momento di perfezionamento del diritto e decorrenza del trattamento previdenziale, ha osservato che "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993 sono coloro i quali entro tale data hanno perfezionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono entrati in godimento del primo rateo dal 1° gennaio 1994".
3 - Riflessi sul diritto all’integrazione al trattamento minimo.
3.1 - In relazione a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.132 del 2000, per le pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza 1° gennaio 1994 nei confronti di soggetti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 1993 i prescritti requisiti, e che abbiano presentato la relativa domanda entro tale data, deve trovare applicazione la disciplina prevista dall’articolo 6 della legge n. 638 del 1983 anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.503 del 1992.
Pertanto ai fini dell’integrazione al minimo di tali pensioni devono essere presi in considerazione soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniuge.
Analogo criterio deve trovare applicazione – ricorrendo i presupposti di cui sopra – anche per gli altri trattamenti pensionistici integrabili al minimo a norma dell’articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni (pensioni di anzianità, pensioni di inabilità ecc.).
3.2 - Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Del pari devono essere definite secondo i predetti criteri le controversie giudiziarie in corso.
Per le pensioni in essere, a domanda degli interessati, il diritto e/o la misura dell’integrazione al trattamento minimo dovranno essere determinati tenendo conto dei criteri sopra indicati.
I relativi arretrati devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine di decadenza previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.
In caso di sentenza negativa i ratei di integrazione al minimo sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza.
Per quanto riguarda il termine di decadenza, si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 123 del 29 maggio 1997, secondo le quali per le situazioni disciplinate dall’articolo 4 della legge 14 novembre 1992, n.438, il termine triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria inizia a decorrere dal 181° giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di diniego del diritto al trattamento minimo, oppure, in caso di presentazione di ricorso, dalla data di decisione dello stesso o dalla data di scadenza del termine per tale decisione, se anteriori al 181° giorno dalla data di notifica. Il compiersi del termine di decadenza comporta l’estinzione del diritto ai ratei di integrazione maturati fino alla data in cui si è verificata la decadenza, fermo restando che il diritto al minimo è imprescrittibile e non soggetto a decadenza. In tal caso l’integrazione potrà essere riconosciuta con effetto dal mese successivo a quello nel quale si è compiuta la decadenza.
La decadenza non opera qualora la valutazione del reddito cumulato con quello del coniuge abbia comportato, anziché il diniego del diritto al minimo, il riconoscimento di una integrazione parziale. Sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6491 del 23 maggio/18 luglio 1996, in tali situazioni, infatti, trattandosi di adempimento soltanto parziale, la residua parte dovuta è soggetta alla sola prescrizione ordinaria.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO