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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Circolare 22 del 31 gennaio 2001
OGGETTO:
Art.41 della legge n.488/1999 di soppressione dei Fondi elettrici e telefonici: chiarimenti.
SOMMARIO:
- Mantenimento della iscrizione nell’evidenza contabile separata dei soppressi Fondi elettrici e telefonici nei casi di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e conferma della previgente normativa in materia di prosecuzione volontaria, riscatti, ricongiunzioni, unificazione, regolarizzazione delle assenze, trasferimento della contribuzione dai medesimi Fondi all’A.G.O. In materia di accrediti figurativi conferma della previgente disciplina per il soppresso Fondo telefonici e possibilità di accredito in favore degli iscritti al soppresso Fondo elettrici a decorrere dal 16 novembre 1996 della contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione e CIG.
In ordine a talune problematiche interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 41 della legge n.488/1999, con il quale è stata disposta la soppressione del Fondo elettrici e del Fondo telefonici e l’iscrizione presso il FPLD, in apposita evidenza contabile separata, dei titolari di posizioni assicurative presso i soppressi Fondi, con l’applicazione delle normative vigenti nei Fondi medesimi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito le indicazioni che di seguito si riportano.
1- In merito alla salvaguardia delle posizioni previdenziali dei lavoratori per i quali intervenga la cessione dei contratti di lavoro ad altra società – a seguito di trasferimento di ramo di azienda e di mobilità professionale dei lavoratori - nell’ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che comportano l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, il Ministero del Lavoro ritiene che per detti lavoratori si debba mantenere l’iscrizione alle evidenze contabili separate del FPLD, per i periodi assicurativi maturati successivamente a tali processi.
2- Per quanto concerne la possibilità di avvalersi della facoltà di ricongiungere diversi periodi assicurativi, la disposizione normativa di cui all’articolo 41 consente una continuità, anche nell’applicazione della normativa sulla ricongiunzione, tra la situazione antecedente e quella successiva al momento della soppressione dei Fondi e della costituzione di una evidenza contabile separata presso l’INPS – Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto il legislatore ha inteso che i periodi contributivi maturati presso altre gestioni previdenziali, compreso il FPLD, possano essere ricongiunti dagli iscritti ai soppressi Fondi ai sensi dell’art.2, della legge n.29/1979. Ciò anche al fine di non determinare una diversità di trattamento rispetto ai lavoratori elettrici e telefonici che hanno ricongiunto periodi maturati presso il FPLD prima della soppressione dei Fondi.
Del pari, secondo le indicazioni ministeriali, sono tuttora applicabili l’art.3, comma 14, del d.lgs. n.562/1996, per il soppresso Fondo elettrici e l’art.28 della legge n.1450/1956, come modificato dall’art.3, comma 13, del d.lgs. n.658/1996 per il soppresso Fondo telefonici, che disciplinano il trasferimento della contribuzione dai medesimi Fondi all’A.G.O..
3- Per quanto concerne la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri, la conservazione della normativa dei soppressi Fondi, ai sensi dell’art.41 della legge n.488/1999, rende inapplicabile la disciplina del regime generale.
Pertanto i periodi che possono essere presi in considerazione ai fini della totalizzazione per i lavoratori telefonici e per quelli elettrici iscritti al Fondo successivamente alla data del 15 novembre 1996 sono, a norma dell’art.45 del Regolamento CEE n.1408/1971 e delle analoghe disposizioni delle Convenzioni bilaterali, solo quelli maturati in regimi corrispondenti o, quanto meno, in mancanza di regimi analoghi, nell’esercizio della stessa professione od occupazione.
4- In tema di accreditamenti figurativi nell’ambito del Fondo elettrici, il predetto Ministero ha rilevato che l’art.6, comma 1, del d.lgs. n.562/1996, estende la disciplina vigente nell’A.G.O. al soppresso Fondo, consentendo l’accredito figurativo della contribuzione relativa a periodi di malattia, disoccupazione e CIG dei lavoratori "elettrici" a decorrere dal 16 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto di che trattasi.
Tenuto conto del complesso delle indicazioni che emergono dalle note ministeriali, si deve ritenere che nulla sia innovato, per i lavoratori in argomento, anche in materia di versamenti volontari, riscatti, regolarizzazione assenze e, relativamente al Fondo telefonici, di unificazione ai sensi dell’art.5 della legge 29 gennaio 1992, n.58.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 128 del 21 giugno 2001
Oggetto:
Articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Lavoratori licenziati da imprese edili ed affini ammessi al trattamento speciale di disoccupazione. Pensione di anzianità.
SOMMARIO: La contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
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LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE
L’articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che "La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità".
In applicazione di tale disposizione per gli anzidetti lavoratori la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia accreditata a decorrere dal 1° gennaio 2001 deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.
I criteri enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalla circolare n.635 R.C.V. - n.53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e n. 79 del 22 marzo 1995, secondo cui "i contributi figurativi da accreditare a norma dell’articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità" restano confermati per i periodi di accredito figurativo compresi entro il 31 dicembre 2000.
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LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI AMMESSI AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I QUALI HANNO TROVATO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ LUNGA.
Si rammenta che per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451 per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (v. in proposito circolari n. 79 del 22 marzo 1995, n. 96 del 4 maggio 1996 e n. 168 del 12 agosto 1999).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 102 del 10 maggio 2001
Oggetto:
Versamenti volontari per l'anno 2001.
SOMMARIO: 1. Contributi volontari dei lavoratori dipendenti, non agricoli, da versare per l'anno 2001.
2. Art. 69, comma 10, della legge n° 388 del 23.12.2000 (finanziaria 2001)
3 .Fondi Speciali
4. Contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti da versare per l’anno 2001
5. Lavoratori domestici part-time
6. Artigiani e commercianti
7. Gestione separata
1. CONTRIBUTI VOLONTARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, NON AGRICOLI, DA VERSARE PER L'ANNO 2001.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno 2000 è pari al 2,6% , per cui le retribuzioni medie settimanali riferite all'anno 2000 devono essere aumentate della stessa percentuale.
In relazione al 2° comma, dell'art. 7, del D.Lgs. 184/97, secondo il quale l'importo della retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n°638/83 e successive modificazioni, si precisa che l'importo della retribuzione minima per l'anno 2001 è pari a £ 296.140
L'art. 3 ter della legge14 dicembre 1992 , n° 438 prevede il versamento di un'aliquota aggiuntiva del 1%, a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2001 risulta essere di £ 68.048.000.
Pertanto anche i prosecutori volontari, che sono stati autorizzati con una retribuzione superiore alla suddetta prima fascia, sono tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva.
Si fa presente, infine, che per gli assicurati autorizzati ai versamenti volontari dopo il 31.12.95, l'aliquota di finanziamento al fondo pensioni dovuta per l'anno 2001 è maggiorata dello 0.50%, come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, della legge n°30 del 28 febbraio 1997.
2. ART. 69, COMMA 10, DELLA LEGGE N° 388 DEL 23.12.2000 (Finanziaria 2001)
Il comma 10, dell'art. 69, della legge n° 388 del 23.12.2000 aggiunge all'art. 5 del D.Lgs. 184/97 il comma 2 bis: <<L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18.2.83, n° 47>>
Viene, quindi, ripristinato il requisito, per poter essere ammessi alla prosecuzione volontaria, di cinque anni di contribuzione maturati in qualsiasi epoca.
Il suddetto requisito può essere fatto valere soltanto per le domande presentate dal 1.1.2001, mentre per le domande presentate dal 12.7.97 al 31.12.2000 rimane vigente il solo requisito di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
Le domande presentate dal 12.7.97 al 31.12.2000, non ancora definite, potranno essere accolte con decorrenza giuridica dal 1.1.2001 ed alle stesse potrà applicarsi il comma 1, dell'art. 6, del D.Lgs 184/97.
Gli assicurati che abbiano ancora ricorsi pendenti, per mancanza del requisito di n° 156 settimane nel quinquennio precedente la data della domanda, dovranno essere informati sulla possibilità di poter essere autorizzati con decorrenza dal 1.1.2001 e che potranno effettuare il versamento per i sei mesi precedenti (1.7.2000).
Agli stessi dovrà essere chiesto se intendono rinunciare al ricorso ancora pendente e, nel caso positivo, le Sedi comunicheranno i nominativi a questa Direzione Generale.
La mancata rinuncia al ricorso non è ostativa al rilascio dell'autorizzazione dalla data sopra indicata.
3. FONDI SPECIALI
Per quanto riguarda i Fondi speciali e le gestioni separate nell'ambito del FPLD, nel ribadire la validità della circolare 173 del 13.9.1999, in merito alla normativa in essa contenuta, si precisa che le aliquote di finanziamento agli stessi, sono rimaste invariate rispetto alla predetta circolare.
Per quanto riguarda, invece, gli ex dipendenti delle aziende dei pubblici servizi di trasporto si rimanda alla circolare n° 13 del 24.1.2000.
Da quesiti pervenuti a questa Direzione Generale è emerso che alcune Sedi hanno inserito i prosecutori volontari dei Fondi Speciali nella procedura della gestione A.G.O. (pgm 418), mentre gli stessi debbono essere tenuti distinti dai prosecutori volontari comuni e contabilizzati ai conti di appartenenza, come per il passato.
4. CONTRIBUTI VOLONTARI DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI DA VERSARE PER L’ANNO 2001
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 2001 al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti risultano modificate, rispetto a quelle applicate per l’anno 2000. In particolare, nei confronti degli autorizzati ai versamenti volontari con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, tanto prima che dopo il 31\12\1995, va applicata la variazione in aumento pari allo 0,70 % (visto l’aumento di pari entità con cadenza annuale a decorrere dal 1.1.1998, dell’aliquota di finanziamento applicata al settore del lavoro agricolo subordinato per il calcolo dei contributi di pertinenza del FPLD, disposto dall’art.3 del D.Lgs. n. 146 del 16.4.1997). Pertanto, per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati prima del 31.12.1995 l’aliquota di finanziamento è pari al 20,87%; per quelli autorizzati dopo tale data è pari al 22,37% comprensivo dell’aumento biennale previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 31.12.1996, n.669, convertito nella Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 pari allo 0,50 % .
5. LAVORATORI DOMESTICI PART-TIME
Dall'esame dei ricorsi e dalle relazioni delle Sedi, che pervengono a questa Direzione Generale, in merito alle reiezioni delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei lavoratori domestici, si rende necessario ribadire quanto contenuto nella circolare n° 102/86 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che di seguito si riporta:
<< Per quanto si riferisce al problema che emerge dal raffronto tra l'istituto del part-time e il contratto di lavoro domestico caratterizzato, come è noto, prevalentemente da servizio ridotto ad ore, è da ritenere che il contratto di lavoro domestico, proprio per la sua specialità testimoniata dalla stessa collocazione sistematica nel codice civile, è autonomo rispetto alla disciplina del part-time, il quale è un normale rapporto di lavoro caratterizzato soltanto da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario >>.
Da quanto precede ne consegue che per i suddetti lavoratori non può trovare applicazione il comma 2, dell'art. 8 del DLV 564/96, che prevede il requisito ridotto, per i lavoratori part.time, di aver accreditato un anno nel quinquennio precedente la data della domanda per essere ammessi alla prosecuzione volontaria.
6. ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il contributo volontario dei soggetti iscritti alla Gestione degli artigiani ed alla Gestione degli esercenti attività commerciali è commisurato, ai sensi della legge 2 agosto 1990 n.233, al reddito medio suddiviso in due fasce di contribuzione, cui vengono applicate le aliquote stabilite per determinare l’importo dei contributi da versare.
L’aliquota contributiva dei commercianti titolari e rispettivi collaboratori, con decorrenza 1° gennaio 1997 ha subito una variazione rispetto all’aliquota degli artigiani, ai sensi dell’art.2, comma 215, della legge n.662 del 23.12.1996.
Per tale ragione sono state predisposte due specifiche tabelle di contribuzione.
Tenuto conto di quanto premesso e delle disposizioni dell’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, le aliquote contributive delle categorie in argomento, dal 1° gennaio 2001, risultano così modificate:
Artigiani titolari non soggetti, quindi, a limiti di età e collaboratori maggiori di 21 anni 16,40%; collaboratori minori di 21 anni 13,40%.
Commercianti titolari non soggetti, quindi, a limiti di età e collaboratori di età superiore a 21 anni 16,70%; collaboratori di età non superiore ai 21 anni 13,70%.
7. GESTIONE SEPARATA
I contributi volontari degli iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.335, sono determinati in base ai criteri disposti dall’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e dall’art.7 del decreto legislativo n.184/1997, integrati dall’art.51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.448 (legge finanziaria per l’anno 2000), che ha elevato ad un punto percentuale l’aumento biennale dell’aliquota. Il prossimo aumento è fissato con decorrenza 1° gennaio 2002.
L’aliquota contributiva I.V.S. della categoria in argomento, pertanto, rimane stabilita nella misura del 12,50% anche per l’anno 2001.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari, resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta (un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio) in virtù dell’articolo 5, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 30-4-1997, n.184.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 87 dell'11 aprile 2001
OGGETTO:
Articolo 19, lett. a) della legge 8 marzo 2000, n. 53: permessi per l’assistenza a portatori di handicap. Trattamenti pensionistici.
SOMMARIO:
I permessi mensili concessi ai lavoratori portatori di handicap ed ai loro familiari in attività di servizio sono coperti da contribuzione figurativa e sono utili ai fini pensionistici.
- Criteri di carattere generale.
L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate stabilisce che successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
L’articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede, tra l’altro, che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui al comma 3 (v. circolare n. 80 del 24.3.1995).
L’articolo 19, lett. a) della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città stabilisce che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione figurativa. La menzionata legge è entrata in vigore il 28.3.2000 e, pertanto, i periodi decorrenti da tale data sono coperti dalla contribuzione in parola.
Trattandosi di singole giornate di riposo, la contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa e non incide sul numero di contributi settimanali spettanti all’interessato. Il valore da attribuire a tali permessi dovrà essere determinato con i criteri e le modalità dell’articolo 8 della legge n. 155 del 23 aprile 1981 (v. circolare n. 15, p. 7, del 23.1.2001). I periodi in questione, da accreditare su domanda degli interessati, devono essere considerati utili ai fini dei trattamenti pensionistici. L’importo delle pensioni in corso di liquidazione e di quelle di futura trattazione deve essere determinato tenendo conto dei contributi figurativi ricompresi nel periodo utile ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile. Per quanto concerne le pensioni già liquidate, le Sedi provvederanno a domanda degli interessati alla riliquidazione delle stesse dalla decorrenza originaria, in ogni caso non anteriore al 1° aprile 2000, con il computo dei contributi in questione corrispondendo le maggiori somme eventualmente spettanti entro i limiti della prescrizione decennale. - Lavoratori agricoli.
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 80 del 24.3.1995 secondo cui i predetti possono fruire dei riposi di tre giorni. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 133 del 17.7. 2000, punto 3.3 secondo cui "il riconoscimento dei giorni di permesso è possibile quando detti lavoratori sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta") alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per le frazioni di mese, vale a dire per i mesi in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni". Il requisito che le giornate di riposo retribuite non risultino coperte da contributi obbligatori è riscontrabile quando dette giornate non siano comprese in quelle certificate, per gli operai agricoli a tempo determinato ed a tempo indeterminato, dai modelli DMAG (circolare n. 64 del 17.3.1998). Considerato che dette giornate non risultano allo stato cristallizzate negli elenchi, per le finalità di riconsiderazione delle giornate di riposo ex articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992 ai fini del diritto e della misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità, le Sedi potranno utilizzare le risultanze delle registrazioni operate dall’azienda sul registro delle imprese. Poiché i contributi per gli operai agricoli sono giornalieri, i contributi figurativi per le giornate di riposo fruite da detta categoria di lavoratori valgono anche come copertura contributiva (mentre ciò non vale per i lavoratori dipendenti non agricoli, vista la non incidenza delle singole giornate di riposo sul numero dei contributi settimanali spettanti all’interessato).Situazioni particolari (coesistenza di contribuzione agricola e non agricola; contribuzione agricola da lavoro sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato, etc.) trovano soluzione nelle istruzioni di cui al punto 3.1.6 della circolare n. 19002 R.C.V. – n. 53594 A.G.O. n. 11405 O. del 9.7.1983, relativo alla contribuzione figurativa da accreditare a giornate.Nei confronti degli operai a tempo determinato per dette giornate la retribuzione di riferimento per determinare il valore retributivo deve essere o quella media provinciale stabilita con decreto ministeriale 1.7.1996, nel caso di o.t.d. le cui retribuzioni contrattuali non avessero ancora superato detta retribuzione media provinciale , oppure la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, nel caso di o.t.d. le cui retribuzioni contrattuali avessero già superato la sopra indicata retribuzione media provinciale.Nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, con riferimento alla media giornaliera delle retribuzioni che il lavoratore ha percepito in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi accreditati, con esclusione delle retribuzioni percepite in misura ridotta per determinati eventi (malattia, infortuni, integrazione salariale agricola), qualora le giornate di riposo fossero state fruite dagli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella frazione di anno antecedente la decorrenza della pensione, non va fatto riferimento alla retribuzione media giornaliera dell’anno, bensì alla media delle retribuzioni del periodo che va dal gennaio sino a tutto il mese precedente la decorrenza della pensione, escludendo sempre le retribuzioni ridotte di cui sopra è cenno risultanti nello stesso periodo (in pratica il valore retributivo giornaliero si determina dividendo l’ammontare complessivo delle retribuzioni dell’anno per il numero complessivo di giornate dell’anno stesso. Per i periodi che si collocano nell’anno di decorrenza della pensione il valore retributivo giornaliero si determina dividendo l’ammontare delle retribuzioni della frazione di anno antecedente la decorrenza della pensione per il numero delle giornate comprese nello stesso arco temporale).
IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO
Circolare 147 del 23 luglio 2001
OGGETTO:
Estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 (art. 51, comma 1, lett. d, della legge 23.12.1999, n. 488). Istruzioni contabili e adempimenti fiscali. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Dal 1 gennaio 2000 la tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata con un minimo di tre contributi mensili nei dodici mesi precedenti la data del ricovero e con un determinato reddito individuale. Sono esclusi i soggetti che risultano contemporaneamente iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed i pensionati.
DISPOSIZIONI NORMATIVE
In attuazione dell’art. 51, comma 1, della legge 23.12.1999, 488, il D.M. 12.1.2001 (all. 1), pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26.3.2001, ha dettato la disciplina per l’estensione, a decorrere dal 1°.1.2000, della tutela relativa alla malattia in caso di degenza ospedaliera ai soggetti iscritti alla gestione separata istituita con legge 8.8.1995, n. 335 (art. 2, comma 26) (1). La prestazione è dovuta nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico contributo dello 0,5% (2) ed in relazione al reddito individuale (riferito al lavoro autonomo in questione).
DESTINATARI DELLA PRESTAZIONE
Della nuova tutela, così come stabilito per quella relativa alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare, non beneficiano tutti gli iscritti alla predetta gestione, bensì soltanto quelli che non risultano contemporaneamente iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e che non sono già titolari di pensione. Trattasi in sostanza dei soggetti per i quali è previsto (art. 59, comma 16, della legge 27.12.1997, n. 449, modificato dal citato art. 51, comma 1, della legge n. 488/99) l'innalzamento graduale del contributo del 10% fissato, ai fini I.V.S., dalla predetta legge n. 335/1995, nonché l’ulteriore contributo pari allo 0,5%, destinato al finanziamento delle suddette altre prestazioni loro riconosciute.
Sul punto si ricorda, ad ogni buon conto, che dal 1° gennaio 2000 e fino al 31.12.2001, per i lavoratori in argomento, l’aliquota contributiva totale, comprensiva dello 0,5%, è pari al 13%; dal 1° gennaio 2002 e per un biennio, l'aliquota globale sarà del 14%.
3) CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Viene prevista una indennità giornaliera, che spetta, a decorrere - come detto- dal 1° gennaio 2000, ai soggetti sopra individuati, purché:
nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero risultino attribuiti, cioè accreditati, almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi;
nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.95, n. 335, valido per lo stesso anno.
In pratica:
per le degenze iniziate nel 2000 il limite di reddito (e cioè, si ripete, quello individuale assoggettato a contributo nella gestione separata) per l’indennizzabilità è pari a £ 99.393.700 (Euro 51.332,56 ) (3);
per le degenze iniziate nel 2001 il limite di reddito è pari a £ 100.984.100 (Euro 52.153,94) (4).
Per gli eventuali periodi di degenza iniziati anteriormente al 1° gennaio 2000, l’indennità, in presenza delle predette condizioni, spetta a decorrere dallo stesso 1° gennaio. In tal caso, il reddito individuale da prendere a riferimento sarà quello dell'anno 1999, in quanto l’evento è da considerare, ai presenti fini, come se fosse iniziato nell'anno 2000.
Circa le modalità di accredito dei contributi, si richiamano i criteri indicati al paragrafo 1)A della circolare n. 47 del 1°.3.1999 (5).
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
L’indennità va calcolata -con percentuali diverse (v. in appresso) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno (6) nel quale ha avuto inizio l’evento.
In particolare l’indennità giornaliera sarà pari:
all’8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione;
al 12% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
al 16% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.
Conseguentemente, per l’anno 2000, in cui il massimale contributivo è risultato pari a £ 144.263.000 (Euro 74.505,62), l’indennità sarà calcolata su £ 395.241 (Euro 209,43) (= 144.263.000 diviso per 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
£ 31.619 (Euro 16,33) in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
£ 47.429 (Euro 24,49) in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
£ 63.239 (Euro 32,66) in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Per l’anno 2001, in cui il massimale contributivo è risultato pari a £ 148.014.000 (Euro 76.442,85), l’indennità sarà calcolata su £ 405.518 (Euro 209,43) (= 148.014.000 diviso per 365) e corrisponderà a:
£ 32.441 (Euro 16,75) in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
£ 48.662 (Euro 25,13) in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
£ 64.883 (Euro 33,51) in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Le predette misure valgono anche per l’eventuale parte di ricovero che cade nell’anno successivo a quello di inizio del ricovero stesso.
CRITERI DI EROGAZIONE
L’indennità spetta, previa formale domanda (v. facsimile allegato 2) nella misura prevista, fino al massimo di 180 giorni nell’anno solare, per tutte le giornate di ricovero (comprese quella di dimissione e le festività) presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (non sono applicabili quindi le riduzioni previste in caso di ricovero per i lavoratori dipendenti senza familiari a carico, nè l’istituto della carenza). Sono indennizzabili anche i periodi di ricovero presso strutture ospedaliere estere, purché le relative degenze siano autorizzate o riconosciute a proprio carico dal S.S.N.
In caso di day hospital, sono applicabili, per analogia, i criteri forniti con circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 (par. 4) (7).
Parimenti, sono applicabili gli indirizzi impartiti circa i limiti di indennizzabilità dei periodi di ricovero connessi all’effettuazione di interventi di chirurgia estetica (v. circ. n. 63 del 7.3.1991).
Laddove necessario dovrà essere acquisita la cartella clinica.
Il diritto alla prestazione si estingue entro il termine -annuale- vigente in materia di prestazioni economiche di malattia, termine decorrente dal giorno successivo alla dimissione, salvo idonei atti interruttivi.
Competente alla ricezione e gestione delle domande ed alla liquidazione delle prestazioni in questione è l’unità cui è affidato il terzo processo dell’Agenzia in cui risiede (e cioè ha abituale dimora) l’interessato.
Le Sedi provvederanno a ricevere le domande, complete delle dichiarazioni di responsabilità del lavoratore, che dovranno contenere (quadro C) l’indicazione della data di iscrizione alla Gestione separata di cui trattasi, dell'anno di riferimento e degli importi degli emolumenti (lordi) percepiti negli ultimi 2 anni compreso quello del ricovero, nonché (quadro E) l’autocertificazione da cui risulti il reddito individuale dell'anno precedente assoggettato a contribuzione alla gestione separata di cui trattasi (nella prevista misura maggiorata rispetto all'ordinaria contribuzione del 10%).
Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di degenza.
Nell’ipotesi di ricoveri intervenuti all’estero sarà necessario acquisire anche copia della preventiva autorizzazione del S.S.N. ovvero del rimborso effettuato da parte del S.S.N. stesso.
Le domande riferite alle degenze concluse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi (26.3.2001) dovranno pervenire entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione. Per le degenze terminate prima di tale data (26.3.2001), invece, le domande stesse dovranno essere presentate entro 180 giorni dalla predetta entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 21.9.2001).
I lavoratori che abbiano eventualmente già presentato la domanda, dovranno, se necessario, essere invitati ad integrarla con i dati e la documentazione richiesti con le presenti istruzioni.
Una volta ricevute le domande, le Sedi provvederanno a curarne la relativa istruttoria e definizione, verificando:
la regolare iscrizione, prima dell’inizio dell’evento (8), alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/95;
l’esistenza nell’archivio della gestione separata dei versamenti contributivi nella misura del 12 o del 13% (o della diversa misura eventualmente valida per gli anni successivi al 2001) e del relativo accreditamento;
il non superamento del reddito individuale dell’anno precedente, come dichiarato, ai limiti validi per l’anno di interesse.
Per accelerare la corresponsione delle prestazioni, è utile che il lavoratore richiedente, collaboratore coordinato e continuativo, esibisca copia delle denunce (se effettuate) riguardanti l’anno del ricovero e l’anno solare precedente, ovvero certificazione dei compensi rilasciata dal/dai committenti (debitamente sottoscritta, timbrata e con il codice fiscale del committente stesso) con l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nell’anno del ricovero e in quello precedente e delle ritenute fiscali e previdenziali operate, nonché, possibilmente, della percentuale contributiva applicata.
Il lavoratore libero professionista esibirà a tal fine la copia delle ricevute dei propri versamenti contributivi.
Si ricorda che il sistema di accreditamento contributivo non consente –salvo ovviamente il caso in cui l’importo dei contributi versati già implichi la copertura dell’intero anno- liquidazioni certe prima della fine dell’anno in cui possono essere attribuiti i contributi: peraltro, qualora risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti il ricovero, sarà possibile procedere immediatamente a liquidazioni non definitive della prestazione (da effettuare in base ai contributi che al momento risultano accreditati).
La liquidazione sarà resa definitiva –attraverso comunicazione esplicita in tal senso, accompagnata dalla eventuale corresponsione della differenza in caso di successivi versamenti contributivi che abbiano modificato i parametri precedentemente assunti per la prima liquidazione- solo dopo la scadenza del termine previsto per l’ultimo pagamento dei contributi validi per l’anno (per i collaboratori: 16 gennaio dell’anno successivo al mese di dicembre in cui sono stati percepiti gli emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio, termine di versamento del saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell’anno precedente).
In caso di ritardato pagamento dei contributi, la liquidazione dell’assegno potrà diventare definitiva in un momento successivo.
CONTENZIOSO
Competente a decidere anche sui ricorsi inerenti alle prestazioni in argomento è il Comitato Amministratore per la gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (v. messaggio n. 000247 del 26.2.2001, all. 3).
I ricorsi in questione dovranno essere inviati alla Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito.
8) PROCEDURA DI PAGAMENTO DIRETTO
In attesa della realizzazione e del rilascio della procedura specifica di gestione dei trattamenti in argomento, le Sedi debbono utilizzare, per il pagamento degli stessi, la procedura dei "Pagamenti Vari" che è disponibile dalle utenze di modulo base (PNA160/PNA199) selezionando le opzioni:
02. PROCEDURE COBOL PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE
10. PAGAMENTI VARI.
La procedura consente di corrispondere le indennità agli assicurati e di gestire le ritenute fiscali operate. A riguardo si ricorda che il regime fiscale applicabile a questi trattamenti è diverso in relazione alla diversa tipologia dei richiedenti le prestazioni (v. msg. n. 2000/0040/000071 del 25.1.2001):
- per i Collaboratori Coordinati e Continuativi l’indennità da percepire è assimilabile a reddito da lavoro dipendente e le aliquote da applicare sono quelle previste per i lavoratori dipendenti, con riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per il periodo di ricovero;
- per i Liberi Professionisti l’indennità è assimilata al reddito da lavoro autonomo con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.
.
Quindi per il corretto calcolo delle ritenute fiscali si deve accertare la posizione contributiva del richiedente la prestazione, per attribuire gli importi negli appropriati campi della collezione, operazione che produce effetti immediati sulla comunicazione che accompagna il pagamento e, successivamente, sulle certificazioni fiscali da rilasciare agli interessati ed al fisco.
Le collezioni da utilizzare per liquidare le indennità in argomento debbono avere le seguenti caratteristiche:
"NOME" composto dal prefisso "RICPARASUB" e da altri 2 caratteri che identificano la struttura operativa che effettua il pagamento. Il "nome" è attribuito alla collezione in fase di creazione della stessa (opzione PF1);
"NOMI/CONTI" da impostare in fase di inizializzazione della collezione (opzione PF5/PF1) con le seguenti sigle:
"ASRICOV" per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere ai Liberi Professionisti;
"TFRICOV" per l’importo delle trattenute fiscali calcolate sulle indennità da corrispondere ai Liberi Professionisti;
"INDENAP" per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere ai Collaboratori Coordinati e Continuativi, per ricoveri avvenuti in anno diverso da quello di pagamento;
"IRPEFAP" per l’importo delle ritenute fiscali trattenute sulle indennità da corrispondere ai Collaboratori Coordinati e Continuativi per ricoveri avvenuti in anno diverso da quello di pagamento;
"DIRPEAP" per l’importo delle detrazioni fiscali riconosciute ai Collaboratori Coordinati e Continuativi per periodi come sopra specificati;
"INDENAC" per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere ai Collaboratori Coordinati e Continuativi, per ricoveri avvenuti nell’anno corrente;
"IRPEFAC" per l’importo delle ritenute fiscali calcolate sulle indennità da corrispondere ai Collaboratori Coordinati e Continuativi per ricoveri avvenuti nell’anno corrente;
"DIRPEAC" per l’importo delle detrazioni fiscali riconosciute ai Collaboratori Coordinati e Continuativi per eventi dell’anno corrente.
ulteriori campi possono essere impostati con i conti di imputazione, per utilizzare i totali degli importi ad essi abbinati nella composizione del biglietto contabile.
"CAUSALE GENERICA" sulla quale acquisire la dicitura "Tutela ricoveri ai lavoratori parasubordinati"
Sul pannello di acquisizione dei dati del pagamento il campo "Agg.to archivio fiscale (S/N)" deve rimanere impostato con "S" affinché compaia il pannello fiscale precompilato con gli importi acquisiti accanto alle sigle sopra specificate, e, successivamente in fase di elaborazione della collezione, avvenga l’inserimento del pagamento stesso e delle ritenute nell’archivio fiscale PNP.
Nel pannello fiscale i dati relativi alle indennità da corrispondere vengono esposti attribuendo loro il valore rappresentato dalle sigle dei campi di acquisizione. Tali dati debbono essere completati con le date di inizio e fine ricovero e con le giornate solari di prestazione e di detrazione, calcolate contando i giorni del periodo indennizzato. Se il ricovero è a cavallo di due anni va suddiviso in due periodi: il primo con termine al 31.12 dell’anno di inizio ricovero ed il secondo con inizio dall’1.1 dell’anno successivo. Questa suddivisione è necessaria per la corretta attribuzione delle indennità corrisposte ai fini fiscali e contabili.
Per i liberi professionisti, invece, i dati sono presentati convenzionalmente nella colonna degli emolumenti riferiti ad anni precedenti, qualunque sia il periodo indennizzato, ed il pannello deve essere completato solo con l’acquisizione delle date di inizio e fine periodo, indicando un anno diverso da quello corrente. Ai soli fini contabili l’indennità corrisposta deve essere suddivisa tra anni precedenti ed anni in corso, se il ricovero comprende periodi in anni diversi.
La procedura può essere utilizzata in tutte le sue funzioni per listare, totalizzare ed elaborare le posizioni contenute nelle collezioni così predisposte.
9) ISTRUZIONI CONTABILI E ADEMPIMENTI FISCALI
MODIFICHE ISTRUZIONI CONTABILI CIRC. N. 47/1999
Ai fini della rilevazione contabile dell'indennità giornaliera di cui si tratta sono stati istituiti i conti:
- PAR 10/30 - per l'imputazione del debito nei confronti dei beneficiari;
- PAR 30/03 - per l'imputazione dell'indennità di competenza degli anni precedenti;
- PAR 30/73 - per l'imputazione dell'indennità di competenza dell'anno in corso.
Su tali prestazioni saranno effettuate le ritenute fiscali secondo i criteri esposti al precedente punto 8).
Nel caso in cui l'indennità venga corrisposta a soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa, le ritenute operate saranno imputate al conto esistente GPA 27/09.
Qualora l'indennità venga corrisposta a liberi professionisti, le relative ritenute dovranno essere imputate al conto esistente GPA 25/53.
Gli importi trattenuti a titolo di IRPEF dovranno essere comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa Fiscale, unitamente alle altre ritenute operate allo stesso titolo. Al riguardo si fa presente che, in attesa dell'aggiornamento della procedura "IRPE", le ritenute operate sulle indennità corrisposte a coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa continueranno ad essere inserite, con le consuete modalità, al punto 15 della procedura medesima.
Per la contabilizzazione delle indennità in argomento e delle relative ritenute fiscali, il competente Ufficio amministrativo dovrà predisporre, sulla base dei dati prodotti dalla procedura "Pagamenti vari", apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3 con imputazione in DARE dei conti PAR 30/03 e PAR 30/73, per l'importo delle indennità liquidate, e con imputazione in AVERE del conto PAR 10/30, per l'importo da corrispondere ai beneficiari, e dei conti GPA 27/09 e GPA 25/53, per l'importo pari alle ritenute erariali operate, rispettivamente, nei confronti di coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa e dei liberi professionisti.
All'atto del pagamento, l'importo corrisposto ai beneficiari sarà imputato in DARE del conto PAR 10/30, il quale sarà assistito, nell’ambito della procedura dei flussi di cassa, dalla causale di mod. FL02: 21606 "PRESTAZIONI TEMPORANEE PAR", attualmente esistente.
Le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, con il codice di bilancio 57 già esistente. Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputati al conto esistente PAR 10/31.
Per quanto concerne la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite dovrà essere imputato il conto esistente PAR 24/33, contraddistinto, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", dal codice di bilancio " 50".
Alla fine dell'esercizio, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dall'apposita procedura "recupero crediti per prestazioni" sarà imputato il conto PAR 00/30 per l'importo dei crediti derivanti da tali prestazioni indebite.
I crediti di dette prestazioni divenuti eventualmente inesigibili dovranno essere evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/69, con il predetto codice di bilancio 50 che assume la seguente nuova denominazione: "Prestazioni temporanee indebite - PAR".
In relazione a quanto sopra, al fine di uniformare le modalità di contabilizzazione delle prestazioni economiche temporanee liquidate ai lavoratori di che trattasi, si dispone che, a partire dalla ricezione della presente circolare, il biglietto contabile di mod. SC 3 dovrà essere predisposto anche per l'assegno al nucleo familiare e per l'assegno di parto o aborto mediante imputazione in DARE del conto PAR 30/10 (Assegno per il nucleo familiare) ed in AVERE del conto PAR 10/30 ovvero in DARE del conto PAR 30/40 (Assegno di parto o aborto) ed in AVERE sia del conto PAR 10/30 che dei conti GPA 27/09 e GPA 25/53, a seconda dei casi, per le eventuali ritenute erariali.
Ovviamente anche il pagamento di dette prestazioni dovrà essere imputato in DARE del conto PAR 10/30.
Conseguentemente devono intendersi modificate, per tale aspetto, le istruzioni contabili contenute al punto 5) della citata circolare n. 47 del 1° marzo 1999.
Nell'allegato n. 4 si riportano i conti di nuova istituzione PAR 10/30, PAR 30/03 e PAR 30/73, nonché il conto PAR 24/33 cui è stata variata la denominazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 2 (documento compresso in formato pdf)
Note
I soggetti tenuti all’iscrizione sono i liberi professionisti, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incaricati alle vendite a domicilio nonché gli spedizionieri doganali a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza.
Il contributo è stato introdotto, con effetto dal 1.1.98, dall’art.59, comma 16, della legge 27.12.97, n.449, per il finanziamento degli oneri derivanti dalla estensione ai medesimi soggetti della tutela relativa alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare.
Pari al 70% del massimale 1999, corrispondente a £. 141.991.000 (Euro 73.332,23).
Pari al 70% del massimale 2000, corrispondente a £. 144.263.000 (Euro 74.505,62).
Pertanto, per il 1999, anno in cui il minimale di reddito stabilito per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale dall’art. 1, comma 3, della legge 2.8.1990, n. 233 è risultato di £. 22.351.888 (Euro 11.543,79) con contribuzione annua del 12% pari a £. 2.682.227 (Euro 1385,25), per l’accreditamento di un mese di contribuzione occorrerà un versamento pari ad almeno £. 223.519 (Euro 115,44); per l’accreditamento di tre mesi (minimo per il riconoscimento della prestazione), un versamento non inferiore a £. 670.557 (Euro 346,31), e via dicendo.
Per il 2000 - minimale di reddito di £. 22.688.224 (Euro 11.717,49) e contribuzione annua del 13% pari a £. 2.949.469 (Euro 1.523,27) - per l’accreditamento di un mese di contribuzione occorrerà un versamento pari ad almeno £. 245.789 (Euro 126,94); per l’accreditamento di tre mesi, un versamento non inferiore a £. 737.367 (Euro 380,82), e via dicendo.
Per il 2001 - minimale di reddito di £. 23.243.896 (Euro 12.004,47) e contribuzione annua del 13% pari a £. 3.021.706 (Euro 1.560,58) – per l’accreditamento di un mese di contribuzione occorrerà un versamento pari ad almeno £. 251.809 (Euro 130,05); per l’accreditamento di tre mesi, un versamento non inferiore a £. 755.427 (Euro 390,15), e via dicendo.
Il massimale è quello (intero) di cui all'art.2, comma 18, della legge 8.8.1995, n.335, non decurtato cioè al 70% -v.par.3-, misura quest'ultima, oltre tutto relativa all'anno precedente il ricovero, valida ai soli fini del reddito oltre il quale non spetta comunque la prestazione.
Il day hospital sarà in sostanza equiparabile al normale ricovero solo se comporta, nel caso concreto, incapacità lavorativa per l'intera giornata, tenendo conto anche del tempo di permanenza nella struttura ospedaliera e di quello necessario per il rientro nel luogo di lavoro (abitazione o altro).
In mancanza della iscrizione, può essere ritenuto sufficiente il versamento dei relativi contributi, in via provvisoria e fatti salvi gli accertamenti e le regolarizzazioni di rito.
Allegato 1
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. che ha
previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei
lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto uno specifico contributo, pari allo 0,5 per cento ed
a carico dei predetti lavoratori, per la tutela della maternita' e
per gli assegni per il nucleo familiare;
Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta
gestione, della tutela contro il rischio di malattia in caso di
degenza ospedaliera, nei limiti delle risorse derivanti dal citato
contributo ed in relazione al reddito individuale;
Ritenuto di dare attuazione a tale disposizione legislativa
parametrando la misura dell'indennita' in parola all'entita' dei
contributi accreditati presso la gestione di cui trattasi, nonche'
escludendo dalla prestazione i soggetti che abbiano dichiarato un
reddito individuale superiore al settanta per cento del massimale
contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
Preso atto della previsione di gettito per l'anno 2000;
Decreta:
Art. 1.
Destinatari della prestazione in caso di degenza ospedaliera
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, agli iscritti alla Gestione
separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e' dovuta un'indennita' di malattia in caso di
degenza ospedaliera, calcolata ai sensi del seguente art. 2. Per le
degenze iniziate prima di tale data, l'indennita' spetta a decorrere
dalla data stessa.
2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi gli iscritti ad
altre forme obbligatorie ed i pensionati.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che,
nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre
mensilita' della contribuzione dovuta alla gestione di cui al comma
stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed
il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare
precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento.
Art. 2.
Misura dell'indennita'
1. La prestazione indennitaria e' calcolata in relazione al
massimale di contribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 1, valido
per l'anno di insorgenza dell'evento, diviso per
trecentosessantacinque giorni, con le seguenti percentuali:
8% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, fino a quattro
mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la
data di inizio del ricovero;
12% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da cinque ad otto
mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la
data di inizio del ricovero;
16% nell'ipotesi di accredito di contribuzione, da nove a dodici
mensilita', anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti la
data di inizio del ricovero.
2. L'indennita' e' erogata dall'INPS, a carico della gestione
separata di cui all'art. 1, a seguito di presentazione di apposita
domanda, da parte dell'interessato, con le modalita' stabilite
dall'INPS ed entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data
di dimissione ospedaliera, corredata da autocertificazione da cui
risultino i redditi dell'anno precedente assoggettati a contributo
alla predetta gestione separata.
3. Le percentuali indicate al comma 1 del presente articolo possono
essere variate, con periodicita' biennale, in relazione all'andamento
della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
4. L'indennita' spetta, fino al massimo di 180 giorni nell'anno
solare, per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere
pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale
ovvero per ogni giornata di degenza, autorizzata o riconosciuta dal
Servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2001
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
Il Ministro della sanita'
Veronesi
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 96
All.3
0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
Ufficio
Prestazioni Maternità Malattia
Messaggio N. 000247 del 26/02/2001 15.41.26
Oggetto:Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni e contributi relativi ai lavoratori autonomi cosiddetti parasubordinati, iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
A SOSTEGNO DEL REDDITO
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
Ai Direttori di Area,
ai Direttori di Agenzia
e p.c.
ai Direttori Regionali
OGGETTO: Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni e contributi relativi ai lavoratori autonomi cosiddetti "parasubordinati", iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995.
E’ stato costituito di recente, come è noto, il Comitato Amministratore per la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 dicembre 1999, n. 553 (G.U. n. 87 del 13.4.2000), al Comitato predetto è stato attribuito, tra l’altro, il compito di decidere, in unica istanza, sui ricorsi avverso gli atti adottati dall’Istituto in materia di prestazioni relative alla maternità ed agli assegni per il nucleo familiare, avanzati dai soggetti iscritti alla predetta gestione che beneficiano anche delle prestazioni suddette, nonché in materia di riscatti e ricongiunzioni ovvero di contributi dovuti alla gestione.
I ricorsi di cui trattasi, istruiti opportunamente dalle Sedi, che formuleranno la relativa motivata proposta, saranno pertanto trasmessi:
· alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, per quanto attiene ai ricorsi in tema di maternità e ANF;
· alla Direzione Centrale Prestazioni, per quanto attiene ai ricorsi in tema di riscatti e ricongiunzioni;
· alla Direzione Centrale Entrate Contributive per quanto attiene ai ricorsi in materia contributiva.
Si fa riserva di comunicazioni per quanto si riferisce alle prestazioni pensionistiche.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato n. 4
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
PAR 10/30
Denominazione completa
Debiti per prestazioni economiche temporanee (assegni per il nucleo familiare, assegno di parto o aborto e indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera)
Denominazione abbreviata
DEBITI PER PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE
Tipo variazione
V
Codice conto
PAR 24/33
Denominazione completa
Entrate varie – Recuperi e reintroiti di prestazioni economiche temporanee (assegni per il nucleo familiare, assegno di parto o aborto e indennità di malattia per degenza ospedaliera).
Denominazione abbreviata
E.V.-RECUPERI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE
Tipo variazione
I
Codice conto
PAR 30/03
Denominazione completa
Indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera c), della legge n. 488/1999, di competenza degli anni precedenti.
Denominazione abbreviata
INDENN.MALATTIA DEG.OSPED.ART.51 C.1 L.488/99-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
PAR 30/73
Denominazione completa
Indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera c), della legge n. 488/1999, di competenza dell'anno in corso.
Denominazione abbreviata
INDENN.MALATTIA DEG.OSPED.ART.51 C.1 L.488/99-A.C.