Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Norme Circolari Inps CI 2008 Circolare 55 del 30 aprile 2008
-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
- Dettagli
- Visite: 32538
Circolare 55 del 30 aprile 2008
Oggetto:
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995: obbligo di iscrizione dei Volontari del Servizio civile nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2006
SOMMARIO:
istruzioni in merito all’iscrizione e al versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, per i Volontari del Servizio civile, a seguito di quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
Premessa
La legge 8 luglio 1998, n. 230, che detta nuove norme in materia di obiezione di coscienza, ha istituito, con il comma 1 dell’articolo 8, l’Ufficio nazionale del servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente il compito di organizzare lo svolgimento del servizio civile nazionale al fine di promuovere e curare la formazione e l’addestramento degli obiettori.
Deputato a provvedere all’amministrazione, alla programmazione e all’assegnazione delle risorse per il funzionamento del predetto Ufficio è il Fondo Nazionale per il servizio civile istituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.
Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Tali precisazioni sono state fornite con messaggio della Direzione Centrale Prestazioni n. 25493 del 22 ottobre 2007.
Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni ai quali spetta un compenso mensile di 433,80 euro, maggiorato, per i volontari all’Estero con una specifica indennità aggiuntiva fino a 465,00 euro mensili.
In relazione al compenso, l’Agenzia delle Entrate con una propria risoluzione(1)ha chiarito che “le somme percepite dai volontari ai sensi della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto d’impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.50, lettera c-bis) del TUIR”.
Discende da quanto sopra che i volontari del servizio civile sono soggetti all’obbligo contributivo verso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/95, alla quale dovranno essere iscritti come collaboratori.
Relativamente al versamento della contribuzione si comunica che a norma del citato articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 77/2002 il relativo onere è posto interamente a carico del predetto Fondo nazionale per il servizio civile, e pertanto, sull’importo della contribuzione da versare alla Gestione separata non deve essere effettuata la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore; ciò a parziale rettifica di quanto in precedenza comunicato con messaggio n. 4166 del 19 febbraio 2008.
Adempimenti per il versamento dei contributi
Il competente Ufficio del Fondo Nazionale per il Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà utilizzare:
il Modello F24, per il versamento della contribuzione alla competente Sede provinciale INPS, Via dell’Amba Aradam n. 5, 00184 Roma
la procedura E-mens(2), in ambiente web, per la denuncia-comunicazione dei dati retributivi e contributivi dei beneficiari, previa richiesta dell’apposito codice PIN
1) Base imponibile
La base imponibile su cui calcolare la contribuzione dovuta è costituita dal trattamento economico percepito dal volontario per ciascuno dei dodici mesi della durata del rapporto.
2) Aliquota contributiva
Per il calcolo dei contributi dovranno essere applicate le seguenti aliquote in vigore nella Gestione separata, pertanto:
per l’anno 2006:
10,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria
18,20% per cento per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria
per l’anno 2007:
16,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria
23,50% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria (fino al 6 novembre)
23,72% per i soggetti privi di altra forma previdenziale obbligatoria (dal 7 novembre)
per l’anno 2008:
17,00% per i soggetti provvisti di altra forma previdenziale obbligatoria
24,72% per i soggetti privi d’altra forma previdenziale obbligatoria
3) Compilazione Modello F24
Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento dei compensi ai volontari.
Le causali contributo da indicare sul Modello F24 per il versamento sono, come per la generalità dei parasubordinati:
a) “C10” se il soggetto è già provvisto di altra tutela previdenziale obbligatoria
b) “CXX” se il soggetto è privo di altra tutela previdenziale
c) codice Sede: 7000
d) campo matricola filiale: 00184 Roma
4) Utilizzo della procedura E-mens
a) campo “tipo di rapporto”: indicare il codice 15 “Volontari del servizio civile”, appositamente istituito per la nuova categoria
b) campo “codice attività”: non dovrà essere compilato
Periodi pregressi
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi, da effettuarsi con tutte le modalità dianzi indicate, il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare, senza incorrere nell’applicazione delle sanzioni civili previste dall’articolo 116 della legge n.388/2000 (cfr. delibera n. 5 del 26/3/1993 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, approvata con D. M. 7/10/1993).
Poiché trattasi di due annualità pregresse, si dispone - in via del tutto eccezionale – di effettuare due versamenti riferiti uno all’anno 2006 e uno all’anno 2007 e presentare due flussi E-mens per i citati anni.
Compilazione Modello F24:
Codice Sede: 7000
Codice tributo: CXX oppure C10
Matricola filiale ecc.: 00184 Roma
Periodo da: 12/2006 a 12/2006 (per l’anno 2006)
Periodo da: 12/2007 a 12/2007 (per l’anno 2007)
Compilazione flusso E-mens:
Periodo di competenza: 12/2006 e 12/2007
Tipo rapporto: 15
Imponibile: indicare il totale dei compensi erogati nell’anno 2006 e nell’anno 2007
Aliquota: indicare l’aliquota utilizzata per il calcolo dei contributi
Periodo: indicare il primo e l’ultimo mese del periodo per il quale sono stati versati i contributi nell’anno (esempio: 02/2006 – 12/2006 per il periodo di volontariato da febbraio a dicembre 2006)
Iscrizione alla Gestione
Data l’eccezionalità della norma in argomento, l’iscrizione alla Gestione separata dei Volontari del servizio civile si ritiene validamente compiuta con l’invio telematico dei dati richiesti dalla procedura E-mens da parte del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.
Riguardo all’obbligo di comunicazione stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007), articolo 1, commi da 1180 a 1185, secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per l’impiego, entro le ventiquattro ore precedenti l’inizio della prestazione lavorativa, i nominativi dei collaboratori con cui essi hanno stipulato contratti di lavoro, si ritiene che il Fondo Nazionale per il Servizio Civile non sia soggetto a tale adempimento in quanto la normativa del settore stabilisce che l’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto nella presente circolare si fa rinvio alle disposizioni vigenti per i collaboratori iscritti alla Gestione separata.
Il Direttore generale
Crecco
(1) circolare Agenzia delle Entrate n. 24 del 10 giugno 2004, par. 4, punto 2
(2) circolare INPS n. 152 del 22 novembre 2004