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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Decreto Legislativo 80 del 27 gennaio 1992
Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Vigente al: 17-6-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 48 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 80/987/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento dello politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
Garanzia dei crediti di lavoro
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle pro- cedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro- cedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
((2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.))
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 186)); c) con l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante, in relazione alle proceduree di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Disposizioni in materia di previdenza obbligatoria
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, puo' richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti.
2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore e' tenuto a fornire all'istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 4.
Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992 l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.
Art. 5.
Disposizioni in materia di previdenza complementare
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, e' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, puo' richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 DICEMBRE 2005, N. 252)). ((3))
6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 DICEMBRE 2005, N. 252)). ((3))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
MARINI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
------------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che l'abrogazione dei commi 5 e 6 del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2007.
Decreto Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e
malattie invalidanti
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O .
Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 3, L. 29 dicembre 1990, n. 407 e contiene
le rettifiche disposte dal D.M. 14 giugno 1994 (Gazz. Uff. 1° luglio 1994, n. 152) .
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;
Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-1993;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanità provvede, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità
civile secondo i criteri della legislatura vigenti;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Decreta:
Articolo 1
È approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie
invalidanti .
La predetta tabella, articolata in cinque parti, costituisce parte integrante del presente decreto che
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .
------------------------
Nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie
invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della
sanità
Prima parte
Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità
La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa
secondo i criteri della normativa vigente . Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di
ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa .
La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata
percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce
percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di
più difficile codificazione .
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile
valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate .
1) Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2
comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica
con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel
caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità
cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica .
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti
quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica .
2) NEL CASO DI INFERMITÀ UNICA, la percentuale di BASE della invalidità permanente
viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l'infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente
alla voce tabellare (colonna "fisso");
b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia
percentuale che la comprende quando l'infermità sia elencata in fascia (colonna "min-max");
c) se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio
analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b) .
3) NEL CASO DI INFERMITÀ PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i
seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri
individuati al punto 2) lettere a) b) c) .
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità
tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da
una semplice loro coesistenza .
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo
stesso apparato .
In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.) .
In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a
VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica
delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la
perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato .
A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono
considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre
minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da
elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5 .
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra
loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si
esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN
DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità
parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto .
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il
risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32% .
In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo
stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di
calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre .
4) Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell'applicazione di
apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno
funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidità a condizione
che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità
lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica.
Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: i dati anagrafici;
la qualifica professionale, le attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell'attualità;
l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l'esame obiettivo completo, gli
accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall'art. 1
comma 3, D.L. n. 509 del 1988; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza
della infermità e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base
alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso
d'invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la
formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d'invalidità; la
possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La
Commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all'infermità diagnosticata al
fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. n. 509 del 1988) sulla
base della classificazione internazionale dell'OMS .
La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell'art. 1 L.
n. 508 del 1988, ed infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente
dell'art. 3 D.L. n. 509 del 1988 e tenuto conto dell'art. 1, comma 3, L. n. 508 del 1988 .
Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovrà indicare le seguenti voci:
1) DIAGNOSI Infermità n. 1 codice di riferimento
Infermità n. 2 codice di riferimento
Infermità n. 3 codice di riferimento
Infermità n. 4 codice di riferimento
ecc.
2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITÀ (o)
Infermità n. 1 % (voce n. della tabella)
Infermità n. 2 idem ecc .
(o) Le protesi vedi sopra al punto 4)
3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITÀ
I) INFERMITÀ UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2)
II) INFERMITÀ MULTIPLE:
INFERMITÀ CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNO
Infermità n.
Infermità n.
Infermità n.
ecc .
(o) riportare le singole percentuali già calcolate sub 2)
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITÀ CONCORRENTI
(b) INFERMITÀ COESISTENTI
2° Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermità n. 3) ecc .
VALUTAZIONE riduzionistica delle infermità coesistenti %
------------------------
Seconda parte
Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali (o)
N.B. Per comodità è preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in
possesso di ciascuna Commissione .
(c) INFERMITÀ CONCORRENTI associate a INFERMITÀ COESISTENTI (nell'ipotesi di un
gruppo di infermità concorrenti e di un gruppo di infermità coesistenti i risultati parziali di (a) e (b)
vengono conglobati in una valutazione finale complessiva) III) Sulle percentuali espresse per I e II
va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica
(massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità
semispecifica o specifica. Di seguito verrà espressa la percentuale finale di invalidità .
4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L. n. 508 del 1988 Si No MOTIVAZIONE:
5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
L. n. 508 del 1988 Si No MOTIVAZIONE:
6) INDENNITÀ DI FREQUENZA
L. n. 289 del 1990 Si No MOTIVAZIONE:
7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITÀ LAVORATIVE A MENTE ART. 3 D.L. n.
509 del 1988
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo
riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964,
secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit:
I CLASSE - la persona è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività
fisica ordinaria .
II CLASSE - la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria ed il soggetto
può svolgere una attività fisica di lieve entità .
III CLASSE - la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica ed il soggetto
può svolgere solo una attività fisica sedentaria .
IV CLASSE - il soggetto può presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni,
cianosi e dolore di tipo anginoso .
APPARATO RESPIRATORIO INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE: Dispnea che
compare sotto sforzi che ogni altro soggetto della stessa età e corporatura riesce a compiere; test di
funzionalità respiratoria:
- CV/VEMS% min. 85 magg. 75% - Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) min. 25 magg. 22 -
Compl. cardiache assenti MEDIA: la dispnea compare spesso con sforzi di media entità; test di
funzionalità respiratoria:
- CV/VEMS% min. 65 magg. 55% - Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) min. 20 magg. 18 -
Compl. cardiache assenti GRAVE: la dispnea compare dopo sforzi di lieve entità; test di
funzionalità respiratoria:
- CV/VEMS% min. 45 magg. 40% - Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) 15 - Compl. cardiache
presenti La dispnea a riposo non è stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione
gravissima, tale da comportare l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita .
APPARATO DIGERENTE Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale,
corrispondenti ad altrettante classi, identificabili come di seguito indicato .
Per la valutazione delle inabilità derivanti da condizioni morbose complesse, non sempre
espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla
compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale .
I CLASSE - la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi
dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo
convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali.
In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del
transito .
II CLASSE - la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui,
trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore
convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale .
III CLASSE - si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto
frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante;
perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di
apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative .
IV CLASSE - alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento
medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del
convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le
limitazioni in ambito socio-lavorativo .
APPARATO URINARIO Insufficienza renale lieve (clearance creatinina inf. 80 ml sup. 40 ml/m);
insufficienza renale media (clearance creatinina inf. 40 ml sup. 20 ml/m);
insufficienza renale grave (clearance creatinina inf. 20 ml/m);
insufficienza renale gravissima (clearance creatinina inf. 20 ml/m associata a complicanze
metaboliche e pressorie) APPARATO ENDOCRINO CLASSE I - DIABETE MELLITO TIPO 2°
(non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e
tasso glicemico dopo pasto mg 180-200/dL) CLASSE II - DIABETE MELLITO TIPO
1°(insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150/dL e
tasso glicemico dopo pasto mg 180-200 dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali
manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali .
CLASSE III - DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE con mediocre controllo
metabolico (tasso glicemico a digiuno mg 150 dL e tasso glicemico dopo pasto mg 180-200 dL)
con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona
osservanza da parte del paziente) .
DIABETE MELLITO TIPO 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con
sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia,
presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia
ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.) .
CLASSE IV DIABETE MELLITO COMPLICATO DA a) nefropatia con insufficienza renale
cronica e/o b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o c) arteriopatia ostruttiva
con grave "claudicatio" o amputazione di un arto INDICE DI MASSA CORPOREA è espresso
dalla formula IMC = p h2 dove "p" = peso espresso in Kg. ed "h" = altezza espressa in metri .
APPARATO LOCOMOTORE Per quanto attiene agli arti superiori, i danni stimati in Tabella si
riferiscono all'arto dominante. Qualora il danno riguardi l'arto non dominante, il valore fisso
indicato, dovrà essere diminuito nella misura da uno fino a cinque punti percentuali .
APPARATI NERVOSO E PSICHICO - Deficit di forza (da malattie piramidali, dei nervi
periferici, malattie muscolari) a) deficit di forza LIEVE: vince la forza di gravità;
cammina senza appoggio; presenta riduzione di forza contro resistenza; movimenti fini delle dita
conservati con modesta riduzione funzionale;
b) deficit di forza MEDIO: vince la forza di gravità;
cammina solo con appoggio; non vince una resistenza al movimento; movimenti delle dita
conservati ma con notevole riduzione funzionale tale da non riuscire ad eseguire i movimenti di
precisione;
c) deficit di forza GRAVE: non vince la forza di gravità; i movimenti delle dita sono impossibili .
La stessa valutazione va eseguita per i deficit di forza presenti nei casi di emiparesi, con
riferimento particolare all'arto superiore, nei casi di paraparesi e di paresi di un solo arto inferiore e
nei casi di tetraparesi con riferimento a tutti e quattro gli arti .
- Deficit cerebrale LIEVE: tremore intenzionale che consente la prensione, atassia del tronco e
degli arti compatibile con la deambulazione senza appoggio;
MEDIO: tremore intenzionale che consente la funzione solo con difficoltà, atassia del tronco e
degli arti ancora compatibile con deambulazione senza appoggio ma con occasionali cadute;
GRAVE: tremore intenzionale che non consente la prensione, atassia del tronco e degli arti
incompatibile con la deambulazione .
- Deficit extrapiramidale LIEVE: buon compenso con terapia regolare; MEDIO:
compenso parziale sotto terapia regolare; tremore posturale che interferisce con la prensione;
ipertono extrapiramidale e/o bradicinesia che interferiscono col movimento e con la
deambulazione; movimenti involontari che interferiscono con la prensione e la deambulazione;
GRAVE: grave scompenso sotto terapia regolare;
tremore posturale; ipertono extrapiramidale; bradicinesia; movimenti involontari che impediscono
una normale attività;
- DISTURBI SENSITIVI: se isolati, hanno rilevanza purché interessino in particolare porzioni
distali, limitino le attività quotidiane, interferiscano con il movimento e siano verificati mediante
esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici .
- Deficit delle funzioni cognitive:
a) disturbo del linguaggio LIEVE: la produzione orale e/o scritta veicola una quantità ridotta di
informazioni per la presenza di disturbi grammaticali o di frequenti anormie, per la produzione di
un numero elevato di parole non adeguate al contesto comunicativo sul piano del significato, o per
la produzione di frequenti distorsioni fonetiche o neologismi; la comunicazione gestuale è
conservata; la comprensione di frasi nelle modalità orale e/o scritta è compromessa; la
comprensione di parole isolate è normale o solo lievemente compromessa; MEDIO: la
comunicazione linguistica è notevolmente ridotta ma ancora possibile attraverso la produzione di
linguaggio, orale o scritto, frammentario o attraverso una quantità sufficiente di parole adeguate al
contesto comunicativo nell'ambito di un linguaggio fluente ma contenente numerosi termini
generici o incomprensibili (neologismi); sono presenti difficoltà nella comunicazione gestuale; la
comprensione di parole o di frasi nelle modalità orale e/o scritta è compromessa; GRAVE: la
comunicazione linguistica consiste in parole o brevi frasi stereotipate o in frasi che contengono
solo pochi termini adeguata al contesto comunicativo o in sequenza di termini incompatibili
(neologismi); la comprensione di parole e di frasi è gravemente compromessa o è sostanzialmente
abolita .
b) disturbo di analisi visivo-spaziale LIEVE: il paziente dimostra una tendenza a trascurare parte
del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione; GRAVE: il paziente trascura pressoché
sistematicamente parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione .
c) deficit di memoria LIEVE: presenza di deficit della memoria di fissazione che interferisce solo
occasionalmente con le attività della vita quotidiana; MEDIO:
deficit marcato della memoria di fissazione, che interferisce molto frequentemente con le attività
della vita quotidiana; GRAVE: deficit grave della memoria di fissazione e della memoria
autobiografica, presenza di disorientamento spazio temporale .
Il deficit di memoria, per essere considerato, deve essere collegato ad un danno organico cerebrale
dimostrabile mediante esami neuropsicologici, neuroradiologici e/o neurofisiopatologici .
d) disturbi del comportamento LIEVI: riduzione incostante dell'iniziativa psicomotoria e
comunicativa, e/o modico aumento dell'irritabilità, e/o occasionali accessi di comportamento
violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che non interferiscono in
misura significativa con la possibilità di una vita di relazione sostanzialmente normale; MEDI:
frequente riduzione dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o aumento significativo
dell'irritabilità, e/o frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a
stimoli ambientali; disturbi che interferiscono in misura significativa con la possibilità di una vita
di relazione normale;
GRAVI: riduzione stabile dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa;
sistematica instabilità del tono dell'umore; frequenti accessi di comportamento violento non
interpretabili come reazioni a stimoli ambientali, grave interferenza con la normale vita di
relazione .
Tutti i disturbi del comportamento, per essere considerati, debbono essere associati ad un danno
organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici e/o
neuropsicologici .
e) deficit delle funzioni intellettive:
deterioramento o insufficienza intellettiva LIEVE: deficit di memoria lieve associato ad almeno
due dei seguenti segni: disorientamento temporale; afasia lieve; disturbi del comportamento lievi
insorti approssimativamente insieme ad altri segni; MEDIA: deficit grave di memoria,
disorientamente temporale, afasia lieve e media, autosufficienza nelle necessità personali della vita
quotidiana;
GRAVE: deficit grave di memoria, disorientamento temporale e spaziale, afasia media e grave,
disturbi del comportamento, dipendenza da altri per le necessità personali della vita quotidiana,
disturbi sfinterici .
f) deficit della funzione psichica LIEVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S .
tra 60 e 70%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici;
capacità al lavoro proficuo conservata, senza necessità di supervisione;
capacità di affrontare i problemi economici ed assistenziali della vita di tutti i giorni; MEDIA: QI
accertato mediante test di W.A.I.S. tra 50 e 60%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress
psichici lievi; capacità al lavoro proficuo conservata, ma con necessità di supervisione; capacità di
affrontare i problemi economici ed assistenziali più semplici; necessità di un tutore o di
un'assistenza sociale adeguata per i problemi più complessi; GRAVE: QI accertato mediante test di
W.A.I.S. tra 40 e 50%; disturbi emotivi gravi e frequenti;
farmacoterapia con necessità di controlli frequenti e terapia psicologica di appoggio; capacità al
lavoro proficuo abolita; necessità di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per tutti i
problemi economici ed assistenziali .
APPARATO UDITIVO IPOACUSIE Le perdite uditive monolaterali e bilaterali pari o inferiori a
275 dB dovranno essere valutate utilizzando la tabella allegata, i cui valori percentuali derivano da
una semplificazione e rielaborazione (con arrotondamenti in eccesso o in difetto) della tabella per
le perdite uditive monolaterali o bilaterali proposte dal Committee on Conservation of Hearing
secondo il metodo A.M.A. 1961 .
Alla sordità monolaterale totale viene attribuito un punteggio di invalidità del 15%, alla sordità
bilaterale totale un grado del 58.5%. Lì dove i valori percentuali in tabella siano espressi da numeri
decimali con frazione di mezzo punto sarà a discrezione della Commissione, caso per caso
attribuire mezzo punto al punteggio pieno in eccesso o in difetto (per esempio il punteggio di 58.5
può essere portato a 59 o 58) .
1) Il punteggio relativo ad ipoacusie ad andamento fluttuante e fortemente discontinuo nel tempo
(ipoacusie di trasmissione, ipoacusie di tipo misto, ipoacusie neuro-sensoriali con timpanogramma
patologico, malattie di Ménière ecc.) deve scaturire da un periodo di osservazione di almeno 1
anno, mediante l'esecuzione di almeno 3 esami oto-funzionali effettuati ogni 3-4 mesi. Il
punteggio deriverà dalla media della perdita fra i tre esami. Inoltre è raccomandata la revisione
ogni tre anni .
2) La valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre a
orecchio nudo, cioè senza protesi .
Ciò per numerosi motivi:
- non è possibile valutare l'efficacia e la resa protesica se non dopo un adeguato periodo di
allenamento e adattamento variabile da caso a caso;
- la valutazione tradizionale della resa protesica mediante esame audiometrico tonale in campo
libero non è idonea ed inoltre non è acusticamente corretto paragonare risposte in campo libero con
risposte in cuffia;
- l'unico test valido per verificare la resa protesica è l'audiometria vocale effettuabile solo in pochi
centri specializzati; inoltre in tale metodica vengono utilizzati come unità di misura dB SPL
difficilmente convertibili in dB HTL; e vengono introdotti gli stessi problemi valutativi legati
all'impiego del campo libero di cui si è già accennato;
- la verifica del guadagno prodotto dalla protesi presuppone la contestuale verifica da parte della
Commissione della correttezza sia della prescrizione che dell'applicazione della protesi;
- notevolmente difficoltosa e aleatoria è la valutazione in termini medico-legali del vantaggio
prodotto dall'uso di protesi acustiche, considerati gli svantaggi che presentano, i danni estetici che
comportano l'impossibilità di impiegarli in ambienti rumorosi, le difficoltà di usarle durante il
lavoro, l'affaticamento uditivo ecc;
- appare più opportuno effettuare una valutazione teorica sulla possibilità o meno di applicazione
di una protesi per ciascun grado di ipoacusie e laddove tale possibilità teorica sussista applicare
una limitata riduzione del punteggio di invalidità;
- la riduzione dell'invalidità nei casi di ipoacusia protesizzabile è stata fissata nella nostra tabella in
9 punti e riguarda tutte le ipoacusie pari o inferiori a 275 dB sull'orecchio migliore; per cui
partendo dalle ipoacusie bilaterali superiori a 275 dB difficilmente protesizzabili a cui è
riconosciuta una invalidità del 65% si passa alle ipoacusie bilaterali pari o inferiori a 275 dB
sull'orecchio migliore in cui la protesizzazione è possibile e a cui è riconosciuta una invalidità fino
a un massimo del 59%; il livello critico di passaggio da una ipoacusia ben protesizzabile a una
ipoacusia difficilmente protesizzabile è stato pertanto fissato sui 275 dB; al di sotto di tale livello
di perdita viene automaticamente applicata una riduzione di 9 punti proprio in base alla possibilità
dell'applicazione di un apparecchio protesico che può garantire in modo totale o parziale il
ripristino funzionale dell'apparato uditivo .
3) Nei casi in cui non è possibile utilizzare l'audiometria tonale liminare soggettiva, e quindi valori
espressi in dB HTL, ma solo tests obiettivi come i potenziali evocati uditivi, e quindi valori
espressi in dB SPL la tabella può essere impiegata nel modo seguente:
a) conversione dei dB SPL (pressione acustica) in dB HTL (soglia soggettiva) ove la soglia
ricavata sia stata espressa appunto in dB SPL;
b) somma della perdita in dB HTL sulle tre frequenze 500, 1000 e 2000 Hz nel caso siano stati
impiegati toni puri o stimoli caratterizzati in frequenza;
c) moltiplicazione per 3 del valore di perdita riscontrato e convertito in dB HTL, ove sia impiegato
un solo tipo di stimolo (per es. il click) non caratterizzabile in frequenza .
TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI - PUNTEGGIO % DI INVALIDITÀ Ordinata = Orecchio
peggiore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000Hz) Ascissa =
Orecchio migliore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000Hz)
Taratura Audiometrica ANSI 1969, ISO 1975) 70-80 0
85-95 1 4.5
100-110 2 6 9
115-125 3 7 10 13.5
130-140 4.5 8 11 15 18
145-155 6 9 12 16 19 22.5
160-170 7 10 13.5 17 20 24 27
175-185 8 11 15 18 21 25 28 31.5
190-200 9 12 16 19 22.5 26 29 33 36
205-215 10 13.5 17 20 24 27 30 34 37 40.5
220-230 11 15 18 21 25 28 31.5 35 38 42 45
235-245 12 16 19 22.5 26 29 33 36 39 43 46 49.5
250-260 13.5 17 20 24 27 30 34 37 40.5 44 47 51 54
265-275 15 18 21 25 28 31.5 35 38 42 45 48 52 55 58.5
70-80 85-95 100-110 115-125 130-140 145-155 160-170 175-185 190-200 205-215 220-230 235-
245 250-260 265-275
Ai fini della concessione della indennità di comunicazione la dizione "sordo pre-linguale", di cui
all'art. 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, deve considerarsi equivalente alla dizione di
"sordomuto" di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 ("...si considera sordomuto il
minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che
gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio") .
Viene precisato quanto segue:
a) ai fini dell'applicazione delle norme sopracitate il termine conclusivo dell'"età evolutiva" va
identificato con il compimento del dodicesimo anno di età;
b) la locuzione "che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato" deve
essere intesa nel senso che l'ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del
linguaggio parlato .
I fattori che in una ipoacusia possono rendere difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio
parlato sono molteplici e complessi: primi, tra tutti, l'epoca di insorgenza dell'ipoacusia in
relazione all'età evolutiva di cui al precedente punto a) ed il livello di perdita uditiva di cui al
seguente punto c). Altri fattori importanti, ma aleatori e quindi non quantificabili né valutabili in
sede normativa sono la precocità e la correttezza della diagnosi e del trattamento, il livello socioculturale
della famiglia ed altri ancora .
c) esclusivamente ai fini della concessione della indennità di comunicazione, l'ipoacusia che dà
diritto a beneficiare di tale indennità deve essere:
1) pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore
qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;
2) pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d'età purché
sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno. A tal fine,
faranno fede documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici
certi, la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei poteri
comunicativi nel loro insieme da cui si possa desumere un'origine audiongena delle alterazioni
fono-linguistiche presenti;
3) l'esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell'indennità devono
essere effettuati dopo il compimento del primo anno d'età;
4) l'esame o gli esami relativi ai pazienti di età inferiore ai 12 anni devono riportare chiaramente
un'attestazione di attendibilità dell'esame stesso (attendibile/non attendibile) redatta dal medico
esaminatore;
5) le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi dimostranti
patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri già esposti per l'invalidità
civile;
6) l'esame impedenzometrico, anche per permettere una valutazione di cui al punto precedente,
deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano
chiare controindicazioni (otite cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo
ecc.).
d) I beneficiari dell'indennità di comunicazione, concessa prima del compimento di dodici anni
d'età a causa di perdita uditiva inferiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz
nell'orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età .
In tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati o non sia
dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà
effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile .
Ai fini della concessione della pensione di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e
successive modificazione, il requisito di soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una
ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz sull'orecchio
migliore, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge sunnominata .
Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguale devono essere effettuati da medici
specialisti in otorinolaringoiatria o in audiologia o in foniatria .
I valori di soglia uditiva suindicati sono da riferirsi a dB HTL; nel caso gli esami clinici riportino
valori espressi in dB SPL (come nel caso dei potenziali evocati) questi dovranno debitamente
essere convertiti in dB HTL .
APPARATO VESTIBOLARE Il deficit vestibolare unilaterale è ben compensato se è presente:
lieve vertigine nell'oscurità, esame clinico normale o lieve instabilità, areflessia calorica
unilaterale, prova pendorale o rotatoria simmetrica .
Il deficit vestibolare unilaterale è mal compensato se esistono turbe vertigino-posturali persistenti
in cambiamenti di posizione od oscurità, esame clinico con uno o più reperti positivi (nistagno,
prove tecniche), prova calorica con areflessia o marcata iporeflessia, prova pendolare o rotatoria
senza compenso, asimmetrica, mal organizzata .
Il deficit vestibolare è bilaterale se esistono turbe obiettive dell'equilibrio, nistagno latente,
Romberg positivo, marcia molto disturbata, prova pendolare o rotatoria molto alterata,
disorganizzata o con traccia ENG quasi assente .
Le grandi crisi parossistiche vertiginose sono ben confermabili in fase acuta .
Risulta disturbata la deambulazione e il lavoro. È presente un quadro simil-menierico o fistola
labirintica. Le prove strumentali sono variabili nel tempo in rapporto con la vicinanza della crisi .
Sono ritrovabili elementi simili alla sindrome deficitaria unilaterale mal compensata. Evidenziabili
elementi irritativi importanti (iperreflessia vestibolare monolaterale, vertigine, nausea, vomito ed
altri sintomi neuro-vegetativi). Frequente l'associazione con ipoacusie di tipo misto o
neurosensoriali. In questo quadro rientrano anche la sindrome e le malattie di Ménière .
Data la possibilità di un compenso funzionale a distanza variabile di tempo dall'evento che ha
determinato il danno e data anche la possibilità di evoluzione nel tempo del quadro patologico,
viene fatta raccomandazione di:
1) utilizzare due esami clinici e strumentali intervallati di almeno dodici mesi di cui il primo
costituirà una documentazione iniziale di base o di raffronto e il secondo la documentazione
definitiva su cui deve essere effettuata la valutazione dell'invalidità;
2) effettuare una revisione ogni tre anni .
Ai fini della valutazione vanno prese in considerazione oltre alle prove spontanee tradizionali
anche le prove caloriche, pendolari o rotatorie .
L'esecuzione di una prova pendolare o rotatoria con tracciato ENG rende non indispensabile
l'esecuzione di una prova calorica, ma non viceversa. È comunque raccomandabile sempre
l'esecuzione di entrambi i tip di esami a meno che non sussistano chiare controindicazioni alla
prova termica (per es. otite media a timpano aperto) .
APPARATO VISIVO - La diminuzione del visus deve essere intesa dopo correzione a meno che
l'anisometropia sia tale che la lente necessaria sia di gradazione troppo elevata; nel tal caso si
devono aggiungere cinque punti percentuali .
- Le eventuali perdite campimetriche che possono rilevarsi in caso di glaucoma congenito od
acquisito devono essere valutate a parte .
- La valutazione dei deficit visivi binoculari si effettua secondo la specifica tabella allegata, nella
quale l'acutezza visiva centrale è indicata nella prima colonna orizzontale per un occhio e verticale
per l'altro. Al punto d'incontro delle due colonne, si legge la percentuale d'invalidità .
È importante sottolineare che l'acutezza visiva centrale indicata è quella relativa al visus residuo .
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI
VISUS 9/10 7/10 5/10 3/10 2/10 1/10 1/20
MENO DI 8/10 6/10 4/10
1/20 9/10 a 0 2 3 5 7 10 15 20 8/10
7/10 a 2 3 5 7 10 15 20 30 6/10
5/10 a 3 5 7 10 15 20 30 40 4/10
3/10 5 7 10 15 20 30 40 60
2/10 7 10 15 20 30 40 60 70
1/10 10 15 20 30 40 60 70 80
1/20 15 20 30 40 60 70 80 100
MENO DI 1/20 20 30 40 60 70 80 100 100
PATOLOGIE IMMUNITARIA E SISTEMICA
Per le infermità che comportino compromissione viscerale la percentuale di invalidità aumenta in
proporzione al grado ed al tipo di tale compromissione .
------------------------
Terza parte
A) nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa
cod. fascia 91 - 100 min. max. fisso
1001 alzheimer con deliri o depressione ad esordio senile 0 0 100
1003 demenza grave 0 0 100
1004 ipotiroidismo grave con ritardo mentale 0 0 100
1007 insufficienza mentale grave 91 100 0
1008 sindrome di hartnup 0 0 95
1009 trisomia 21 con ritardo mentale grave 0 0 100
1207 sindrome delirante cronica grave con necessita' terapia continua 0 0 100
1209 sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della
vita sociale 0 0 100
2003 epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento 0 0 100
2004 epilessia generalizzata con crisi quotidiane 0 0 100
2007 epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento 91 100 0
2009 sindrome cerebellare grave 91 100 0
2201 disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche
gravi con necessita' di terapia continua 0 0 100
3003 afasia grave 91 100 0
3004 lesione bilaterale dei nervi cranici ix-x-xi e xii con deficit grave della deglutizione, fonazione
ed articolazione del linguaggio 91 100 0
5004 cecità binoculare 0 0 100
5008 cecità monoculare - visus nell'occhio controlaterale inf. 1/20 91 100 0
6002 aritmie gravi pace-maker non applicabile 0 0 100
6016 tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria e
dispnea a riposo 0 0 100
6411 cirrosi epatica con disturbi della personalità (encefalopatia epatica intermittente) 0 0 95
6430 fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica 0 0 100
6431 fibrosi polmonare interstiziale diffusa idiopatica 0 0 95
6439 glomerulonefrite ereditaria 0 0 100
6444 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (iv classe nyha) 0 0 100
6448 coronaropatia gravissima (iv classe nyha) 0 0 100
6470 pneumonectomia con insufficienza respiratoria grave 0 0 100
6478 tumore di wilms 0 0 95
7301 atrofia muscolare cronica progressiva infantile 0 0 95
7302 emiparesi grave o emiplegia associata a disturbi sfinterici 0 0 100
7332 paralisi cerebrale infantile con emiplegia o atassia 91 100 0
7333 paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o non a disturbi sfinterici 0 0 100
7346 sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica grave 91 100 0
7351 tetraparesi con deficit di forza grave o tetraplegia con associazione o non a incontinenza
sfinterica 0 0 100
7423 emipelvectomia 0 0 100
7424 perdita anatomica o funzionale delle due mani 0 0 100
8009 oloprosencefalia o sindrome di binder 0 0 100
9203 esiti di nefropatia in trattamento dialitico permanente 91 100 0
9305 artropatia gottosa con grave impegno renale 91 100 0
9311 diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia,
emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe iv) 91 100 0
9315 ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento 91 100 0
9316 iposurrenalismo grave 91 100 0
9325 neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica
0 0 100
9333 immunodeficienza secondaria conclamata con evidenza di infezioni opportunistiche o tumori
correlati 91 100 0
9336 trisomia 18 - sindrome di edwards 0 0 100
------------------------
cod. fascia 81 - 90 min. max. fisso
5006 cecità monoculare con visus nell'occhio controlaterale sup. 1/20 - inf. 3/50 81 90 0
6015 tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria
grave 81 90 0
6481 sindrome nefrosica con insufficienza renale grave 81 90 0
7418 disarticolazione di anca 0 0 85
9317 morbo di cooley (thalassemia major) 0 0 90
------------------------
cod. fascia 71 - 80 min. max. fisso
1204 psicosi ossessiva 71 80 0
1210 sindrome schizofrenica cr. con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata
conservazione delle capacita' intellettuali 71 80 0
1211 sindrome delirante cronica 71 80 0
2210 sindrome depressiva endogena grave 71 80 0
3106 perdita totale della lingua 71 80 0
3108 laringectomia totale 0 0 75
3109 laringectomia totale con tracheostomia definitiva 0 0 80
4008 sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti
fonologopatie audiogene 0 0 80
5007 cecità monoculare - visus controlaterale sup. 3/50 - inf. 1/10
con riduzione del campo visivo di 30° 70 80 0
5028 restringimento concentrico del campo visivo con campo
residuo inferiore a 10° in entrambi gli occhi 0 0 80
6406 bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi 0 0 80
6412 cirrosi epatica con ipertensione portale 71 80 0
6414 stenosi congenita della polmonare grave (iii classe nyha) 71 80 0
6416 stenosi o coartazione aortica congenita serrata (iii classe nyha) 0 0 75
6426 epatite cronica attiva nell'infanzia 71 80 0
6443 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca
grave (iii classe nyha) 71 80 0
6447 coronaropatia grave (iii classe nyha) 71 80 0
6450 ipoplasia renale bilaterale 0 0 75
6456 malattia polmonare ostruttiva cronica-prevalente
bronchite 0 0 75
6469 pneumonectomia con insufficienza respiratoria media 0 0 80
7001 anchilosi di rachide totale 0 0 75
7203 anchilosi di ginocchio in flessione superiore a 40° 0 0 75
7337 paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia
associata ad incontinenza sfinterica 71 80 0
7350 tetraparesi con deficit di forza medio 71 80 0
7407 amputazione di braccio 0 0 75
7413 amputazione di spalla 0 0 80
7417 assenza congenita dell'arto superiore 0 0 75
7420 disarticolazione di gomito 0 0 75
7421 disarticolazione di polso 0 0 75
7422 disarticolazione di scapola 0 0 80
8002 cheilognatopalatoschisi (gola lupina) 0 0 80
8101 agenesia sacro-coccigea 0 0 80
8102 agenesia sacro-iliaca 0 0 80
8203 esofagostomia cervicale e gastrostomia 0 0 80
8206 estrofia della vescica urinaria 0 0 80
9328 trapianto cardiaco in assenza di complicanze 0 0 80
9337 trisomia 21 0 0 75
------------------------
cod. fascia 61 - 70 min. max. fisso
1002 demenza iniziale 61 70 0
1006 insufficienza mentale media 61 70 0
3002 afasia media 61 70 0
4004 perdita uditiva bilaterale superiore a 275 db sull'orecchio migliore 0 0 65
6403 bilobectomia 0 0 61
6419 colite ulcerosa (iv classe) 61 70 0
6425 epatite cronica attiva autoimmune 0 0 70
6435 fistola gastro-digiuno - colica (iv classe) 61 70 0
6438 glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve 61 70 0
6457 malattia polmonare ostruttiva cronica – prevalente enfisema 0 0 65
6461 morbo di crohn (iv classe) 61 70 0
6467 pancreatite cronica (iv classe) 61 70 0
6480 rene policistico bilaterale 0 0 70
7002 anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione 61 70 0
7303 emiparesi grave o emiplegia (emisoma dominante) 61 70 0
7342 paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza
grave o plegia 61 70 0
7406 amputazione di avambraccio 0 0 70
7408 amputazione di coscia 0 0 65
7414 amputazione metacarpale 0 0 70
7419 disarticolazione di ginocchio 0 0 65
7425 perdita arto terzo sup. o medio di braccio 0 0 65
7428 perdita dei due piedi 0 0 70
7430 perdita di tutte le dita di una mano 0 0 65
7432 perdita di una mano 0 0 65
8202 cistostomia con catetere a permanenza 61 70 0
9101 sindrome della cauda equina completa con disturbi
sfinterici e anestesia a sella 61 70 0
9313 ipercortisolismo con manifestazioni cliniche conclamate 61 70 0
9323 neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione
funzionale 0 0 70
------------------------
cod. fascia 51 - 60 min. max. fisso
2203 disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale 51 60 0
5016 emianopsia bitemporale 0 0 60
5022 emianopsie monoculari - senza conservazione del visus centrale 0 0 60
6001 angina pectoris stabile 0 0 60
6424 epatite cronica attiva 0 0 51
6475 rene a ferro di cavallo con idronefrosi 0 0 55
7004 spondiloartrite anchilopoietica 0 0 55
7101 acondroplasia 0 0 60
7204 anchilosi di ginocchio in flessione tra 35° e 40° 0 0 55
7209 anchilosi di spalla in posizione sfavorevole 0 0 60
7304 emiparesi grave o emiplegia (emisoma non dominante) 51 60 0
7328 lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (dominante) 51 60 0
7335 paraparesi con deficit di forza medio 51 60 0
7345 paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza grave o plegia 51 60 0
7409 amputazione di gamba senza possibilità di protesi 0 0 60
7411 amputazione di gamba terzo superiore 0 0 60
7412 amputazione di ginocchio 0 0 55
7426 perdita avambraccio terzo medio 0 0 55
7429 perdita dei due pollici 0 0 60
8208 cistectomia con derivazione esterna o con neovescica e scarso controllo sfinterico 51 60 0
9307 diabete gluco-fosfo-aminico (sindr. di fanconi) 0 0 60
9310 diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con
crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe iii) 51 60 0
9319 linfomi linfoblastici (non hodgkin) 0 0 60
9330 trapianto renale 0 0 60
------------------------
cod. fascia 41 - 50 min. max. fisso
1005 insufficienza mentale lieve 41 50 0
1103 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che
comporti gravi disturbi della memoria 41 50 0
1203 nevrosi fobica ossessiva grave 41 50 0
1206 nevrosi isterica grave 41 50 0
2002 epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento 0 0 46
2006 epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento 0 0 41
2008 sindrome cerebellare 41 50 0
2209 sindrome depressiva endogena media 41 50 0
2302 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi del
comportamento 41 50 0
3101 afonia completa e permanente con impedito contatto verbale 0 0 45
5017 emianopsia inferiore 0 0 41
5029 sindrome occipitale con emianopsia controlaterale 41 50 0
6014 tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici
con insufficienza respiratoria moderata 41 50 0
6202 cistectomia con derivazione nel sigma 41 50 0
6205 ritenzione urinaria cronica con catetere a permanenza 0 0 46
6407 bronchite asmatica cronica 0 0 45
6415 stenosi o coartazione aortica congenita moderata (ii classe nyha) 0 0 50
6418 colite ulcerosa (iii classe) 41 50 0
6421 diverticolosi del colon (iii classe) 41 50 0
6422 duplicità od ectopia ureterale bilaterale 0 0 41
6429 esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (iii classe) 41 50 0
6434 fistola gastro-digiuno - colica (iii classe) 41 50 0
6437 gastroenterostomia - neostoma funzionante (iii classe) 0 0 41
6440 idronefrosi bilaterale 41 50 0
6442 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (ii classe nyha) 41 50 0
6446 coronaropatia moderata (ii classe nyha) 41 50 0
6449 ipoplasia o aplasia polmonare congenita monolaterale 41 50 0
6460 morbo di crohn (iii classe) 41 50 0
6466 pancreatite cronica (iii classe) 41 50 0
6468 pneumonectomia 0 0 45
6474 rene a ferro di cavallo con calcolosi 0 0 45
7103 mielomeningocele lombare 0 0 45
7104 nanismo ipofisario 0 0 50
7202 anchilosi di anca in buona posizione 0 0 41
7213 anchilosi o rigidità di mano superiore al 70% 0 0 46
7216 anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione sfavorevole 0 0 45
7305 emiparesi (emisoma dominante) 41 50 0
7329 lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (non dominante) 41 50 0
7330 lesione radicolare - tipo erb-duchenne (dominante) 41 50 0
7336 paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia 41 50 0
7341 paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza medio 41 50 0
7348 sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica 41 50 0
7349 sindrome parietale aprassia bilaterale mani 41 50 0
7410 amputazione di gamba terzo medio protesizzabile 0 0 46
7415 amputazione tarso - metatarsica 0 0 46
8001 agenesia mascellare sup. o inf. 0 0 41
8201 ano iliaco sn. 0 0 41
8204 megacolon - colostomia (iii classe) 41 50 0
9302 anemia emolitica autoimmune 0 0 41
9303 artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni 0 0 50
9308 diabete insipido renale 0 0 46
9309 diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni
cliniche di medio grado (classe iii) 41 50 0
9314 iperparatiroidismo primario 0 0 50
9320 lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale 41 50 0
9324 sindrome di turner 0 0 41
9326 sclerodermia con lieve compromissione viscerale 41 50 0
9327 poliarterite nodosa senza grave compromissione viscerale 41 50 0
9329 sarcoidosi in trattamento 0 0 41
9332 immunodeficienza secondaria asintomaca con linfociti cd + < 500/mmcc 41 50 0
9334 sindrome da malassorbimento enterogeno con compromesso stato generale 41 50 0
------------------------
cod. fascia 31 - 40 min. max. fisso
1208 sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera istintivo - affettiva e diminuzione
della attività pragmatica 31 40 0
2202 disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale 0 0 36
2208 sindrome depressiva endoreattiva grave 31 40 0
3107 emilaringectomia 0 0 35
4102 sindrome vestibolare deficitaria bilaterale 31 40 0
4107 vertigini in grandi crisi parossistiche 31 40 0
5002 anoftalmo senza possibilità di applicare protesi estetica 31 40 0
5019 emianopsia omonima 0 0 40
5026 restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo fra 10° e 30° in entrambi gli
occhi 31 40 0
6004 asma intrinseco 0 0 35
6207 ritenzione urinaria cronica (plurisettimanale) 0 0 35
6404 bronchiectasia acquisita 0 0 35
6410 cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi 0 0 35
6413 cisti broncogene o polmonari congenite 31 40 0
6452 lobectomia epatica destra 0 0 35
6453 stenosi congenita della polmonare moderata (ii classe nyha) 31 40 0
6482 sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve 31 40 0
6604 salpingectomia bilaterale in eta' fertile 0 0 35
7003 scoliosi ad una curva superiore a 40° 31 40 0
7006 scoliosi a più curve superiori a 60° 31 40 0
7010 anchilosi rachide lombare 31 40 0
7105 obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche 31 40 0
7201 anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole 0 0 35
7212 anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70% 0 0 35
7217 rigidità di anca superiore al 50% 0 0 35
7218 rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50% 0 0 35
7223 esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca 31 40 0
7306 emiparesi (emisoma non dominante) 31 40 0
7311 lesione del n. mediano al braccio (dominante) 31 40 0
7317 lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (dominante) 31 40 0
7331 lesione radicolare - tipo erb-duchenne (non dominante) 31 40 0
7334 paraparesi con deficit di forza lieve 31 40 0
7344 paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di 31 40 0 forza medio
7431 perdita di un piede 0 0 35
8006 mammectomia 0 0 34
8011 scalpo totale 0 0 35
8014 idrocefalo derivato 31 40 0
9201 cardiopatie con applicazione di pacemaker a frequenza fissa 31 40 0
9306 dermatomiosite o polimiosite 0 0 35
------------------------
cod. fascia 21 - 30 min. max. fisso
1102 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che
comporti disturbi di memoria di media entità 21 30 0
1201 nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità 21 30 0
2205 sindrome depressiva endoreattiva media 0 0 25
2208 sindrome depressiva endogena lieve 0 0 30
2301 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del
comportamento di media entità 21 30 0
3001 afasia lieve 21 30 0
3102 cordectomia monolaterale 0 0 30
3105 disfonia cronica grave 21 30 0
4002 lesione dei due padiglioni auricolari che rende inapplicabile la protesi acustica quando
necessaria 0 0 21
4012 timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la
protesizzazione per via aerea 0 0 30
4104 sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata 21 30 0
5001 anoftalmo con possibilità di applicare protesi estetica 0 0 30
5005 cecità monoculare 0 0 30
5010 diplopia in posizione primaria 0 0 25
5110 plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (iii n. cranico) 21 30 0
6003 asma allergico estrinseco 21 30 0
6201 stenosi uretrale (2 dilatazioni mensili) 0 0 25
6206 ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario 0 0 25
6208 megavescica 0 0 30
6401 agenesia di un rene non complicata 0 0 21
6402 anomalie non complicate della pelvi renale 0 0 21
6405 bronchiectasia congenita 21 30 0
6408 calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale 0 0 21
6409 cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi 0 0 25
6420 diverticolosi del colon (ii classe) 21 30 0
6428 esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (ii classe) 21 30 0
6433 fistola gastro-digiuno-colica (ii classe) 21 30 0
6436 gastroenterostomia - neostoma funzionante (ii classe) 21 30 0
6441 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (i classe nyha) 21 30 0
6455 ulcera gastrica o duodenale (iii classe) 21 30 0
6459 morbo di crohn (ii classe) 21 30 0
6462 nefrectomia con rene superstite integro 0 0 25
6463 nefrolitiasi con necessita' di dieta rigida e di almeno 2 controlli e/o trattamenti annuali 21 30 0
6465 pancreatite cronica (ii classe) 21 30 0
6479 rene multicistico unilaterale non complicato 0 0 21
6483 pielonefrite cronica 0 0 30
6603 isterectomia totale in eta' fertile 0 0 25
6701 anodontia 0 0 25
6703 edentulismo totale non protesizzabile 21 30 0
7009 anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato 21 30 0
7205 anchilosi di ginocchio rettilinea 21 30 0
7206 anchilosi di gomito in posizione favorevole 0 0 30
7207 anchilosi di polso in flessione 0 0 30
7208 anchilosi di spalla in posizione favorevole 0 0 30
7210 anchilosi di tibiotarsica o sottoastragalica posizione sfavorevole 0 0 30
7215 anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole 0 0 25
7219 anchilosi radiocarpica 0 0 21
7221 esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio 0 0 30
7224 esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo-omerale 0 0 25
7310 lesione del n. crurale 0 0 25
7312 lesione del n. mediano al braccio (non dominante) 21 30 0
7318 lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (non dominante) 21 30 0
7319 lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale
(dominante) 21 30 0
7321 lesione del n. sciatico (tronco comune) 21 30 0
7322 lesione del n. sciatico - popliteo esterno 0 0 25
7324 lesione del n. ulnare al braccio (dominante) 21 30 0
7339 paresi dell'arto inferiore con deficit di forza medio 21 30 0
7340 paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve 21 30 0
7343 paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza lieve 21 30 0
7401 amputazione 1° dito mano 0 0 25
8007 microcefalia (con esclusione di deficit di altre funzioni) 0 0 25
8010 scalpo subtotale 0 0 21
8012 perdita o gravissima deformazione dei due padiglioni auricolari senza compromissione
uditiva 0 0 25
8203 megacolon - colostomia (ii classe) 21 30 0
9202 cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza variabile secondo esigenze
fisiologiche 21 30 0
9304 sindrome di klinefelter 0 0 25
9312 gammapatia monoclonale benigna 0 0 25
------------------------
cod. fascia 11 - 20 min. max. fisso
1101 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi
della memoria 11 20 0
1202 nevrosi fobica ossessiva lieve 0 0 15
1205 nevrosi isterica lieve 0 0 15
2001 epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento 0 0 20
2207 nevrosi ansiosa 0 0 15
2303 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi del
comportamento 11 20 0
3104 disfonia cronica media 11 20 0
4003 lesione di un padiglione auricolare che rende inapplicabile la protesi acustica quando
necessaria 0 0 13
4009 stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la
protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea 0 0 16
4010 stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile
la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea 0 0 11
4013 timpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta
la protesizzazione per via aerea 0 0 15
4101 sindrome vestibolare centrale 11 20 0
4106 vertigine di posizione e nistagmo di posizione (vertigine otolitica posizionale) 11 20 0
4201 otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente 0 0 20
4203 stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno 0 0 11
4205 sinusite cronica con referto radiologico significativo 0 0 15
5012 diplopia nello sguardo in basso 0 0 20
5015 emianopsia binasale 0 0 20
5021 emianopsie monoculari - conservazione del visus centrale 0 0 20
5027 restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in un solo
occhio 0 0 15
5030 sindrome parietale con emianopsia a quadrante 0 0 20
5106 glaucoma acquisito 11 20 0
6005 enfisema lobare congenito 0 0 11
6010 rinite cronica ipertrofica con stenosi bilaterale 11 20 0
6012 sinusite cronica con reperto rx significativamente positivo 11 20 0
6013 tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria
lieve 11 20 0
6203 cistite cronica 11 20 0
6204 prostatite cronica o ipertrofia prostatica 11 20 0
6423 duplicità od ectopia ureterale monolaterale 0 0 15
6445 coronaropatia lieve (i classe nyha) 11 20 0
6451 ipoplasia segmentaria renale senza disturbi funzionali 0 0 15
6458 morbo di crohn (i classe) 0 0 15
6473 ptosi renale bilaterale non complicata 0 0 15
6476 rene a ferro di cavallo non complicato 11 20 0
6477 rene ectopico pelvico 0 0 11
6485 sindrome postprandiale da gatrectomia (ii classe) 11 20 0
6601 anorchidia 0 0 20
6702 edentulismo parziale latero - posteriore bilaterale non protesizzabile 11 20 0
6704 edentulismo totale protesizzabile 11 20 0
6705 lussazione abituale della articolazione temporo - mandibolare 11 20 0
6707 malocclusione globale 11 20 0
6801 anosmia 0 0 20
7008 spondilolistesi 0 0 15
7102 acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali 0 0 11
7211 anchilosi metatarsica 0 0 12
7214 anchilosi o rigidità di piede superiore al 70% 0 0 14
7220 anchilosi sottoastragalica isolata 0 0 11
7222 esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di gomito 0 0 14
7308 lesione del n. circonflesso (dominante) 11 20 0
7313 lesione del n. mediano al polso (dominante) 11 20 0
7315 lesione del n. muscolo - cutaneo (dominante) 11 20 0
7320 lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (non dominante) 11 20 0
7323 lesione del n. sottoscapolare (dominante) 11 20 0
7325 lesione del n. ulnare al braccio (non dominante) 11 20 0
7326 lesione del n. ulnare al polso (dominante) 11 20 0
7338 paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve 11 20 0
7402 amputazione 2° dito mano 0 0 18
7403 amputazione 3° dito mano 0 0 14
7427 perdita dei due alluci 0 0 15
8004 cicatrici deturpanti viso 0 0 11
8008 mutilazione grave del naso 11 20 0
8013 perdita o gravissima deformazione di un padiglione auricolare senza compromissione uditiva
0 0 11
8207 fistola uretrale 0 0 15
9322 neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 0 0 11
9331 immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti cd4+>500/mmcc 0 0 15
------------------------
cod. fascia 1 - 10 min. max. fisso
1301 acalculia 0 0 10
2005 epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento 0 0 10
2204 sindrome depressiva endoreattiva lieve 0 0 10
3103 disfonia cronica lieve 1 10 0
4001 acufeni permanenti o subcontinui di forte intensità e insorti da più di tre anni 0 0 2
4006 recruitment bilaterale strumentalmente accertato 0 0 5
4007 soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 db fra due
frequenze contigue 0 0 5
4103 sindrome vestibolare deficitaria unilaterale ben compensata 0 0 6
4105 vertigine ben sistemizzata 1 10 0
4202 otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente 1 10 0
4204 stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno 0 0 7
5003 cataratta (congenita - traumatica - senile) senza riduzione del visus intervento chirurgico
possibile 0 0 5
5009 cheratocono - possibilità di correzione con occhiali o lenti corneali 0 0 5
5011 diplopia nello sguardo in alto 0 0 5
5013 diplopia nello sguardo laterale 0 0 10
5014 discromatopsia congenita o acquisita 1 10 0
5018 emianopsia nasale 0 0 10
5020 emianopsia superiore 0 0 10
5023 malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10 0 0 10
5024 quadrantopsie - superiore o inferiore 0 0 10
5025 restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo fra 10° e 30° dal punto di
fissazione di un solo occhio 0 0 10
5101 coloboma 0 0 5
5102 corioretinite - esiti cicatriziali senza riduzione del visus o campimetrica 0 0 5
5103 distacco di retina - operato con recupero della funzione 0 0 5
5104 ectropion palpebrale 0 0 8
5105 entropion palpebrale 1 10 0
5107 glaucoma congenito 0 0 10
5108 occhio secco 1 10 0
5109 paralisi del m. orbicolare 1 10 0
5111 plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (iv o vi n. cranico) 1 10 0
6009 rinite cronica atrofica 1 10 0
6011 rinite cronica vasomotoria o allergica 1 10 0
6101 emorroidi 0 0 10
6417 colecisto-digiunostomia - esiti 0 0 9
6427 esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmatica congenita 1 10 0
6432 fistola ano-rettale 0 0 10
6454 ulcera gastrica o duodenale (ii classe) 0 0 10
6464 pancreatite cronica (i classe) 0 0 10
6471 procidenza del retto 0 0 8
6472 prolasso del retto 0 0 5
6484 sindrome postprandiale da gastrectomia (i classe) 0 0 10
6602 criptorchidia 0 0 5
6706 macroglossia 0 0 10
6802 iposmia a carattere cronico 1 10 0
7005 schisi vertebrale 0 0 6
7007 spondilolisi 0 0 7
7225 piede piatto bilaterale non complicato 0 0 7
7226 piede piatto monolaterale non complicato 0 0 4
7307 lesione del nervo sottoscapolare (non dominante) 1 10 0
7309 lesione del n. circonflesso (non dominante) 1 10 0
7314 lesione del n. mediano al polso (non dominante) 1 10 0
7316 lesione del n. muscolo - cutaneo (non dominante) 1 10 0
7327 lesione del n. ulnare al polso (non dominante) 1 10 0
7404 amputazione 4° dito mano 0 0 8
7405 amputazione 5° dito mano 0 0 6
8003 cheiloschisi (labbro leporino) 0 0 10
8005 epifora 1 10 0
------------------------
B) tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati
cod. APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO min. max. fisso
6001 angina pectoris stabile 0 0 60
6002 aritmie gravi pace-maker non applicabile 0 0 100
6409 cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi 0 0 25
6410 cardiopatia valvolare non aortica con applicazione di protesi 0 0 35
6414 stenosi congenita della polmonare grave (iii classe nyha) 71 80 0
6415 stenosi o coartazione aortica congenita moderata (ii classe nyha) 0 0 50
6416 stenosi o coartazione aortica congenita serrata (iii classe nyha) 0 0 75
6441 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (i classe nyha) 21 30 0
6442 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (ii classe nyha) 41 50 0
6443 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (iii classe nyha) 71 80 0
6444 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (iv classe nyha) 0 0 100
6445 coronaropatia lieve (i classe nyha) 11 20 0
6446 coronaropatia moderata (ii classe nyha) 41 50 0
6447 coronaropatia grave (iii classe nyha) 71 80 0
6448 coronaropatia gravissima (iv classe nyha) 0 0 100
6453 stenosi congenita della polmonare moderata (ii classe nyha) 31 40 0
9201 cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza fissa 31 40 0
9202 cardiopatie con applicazione di pace-maker a frequenza variabile secondo esigenze
fisiologiche 21 30 0
9328 trapianto cardiaco in assenza di complicanze 71 80 0
------------------------
cod. APPARATO RESPIRATORIO min. max. fisso
6003 asma allergico estrinseco 21 30 0
6004 asma intrinseco 0 0 35
6005 enfisema lobare congenito 0 0 11
6009 rinite cronica atrofica 1 10 0
6010 rinite cronica ipertrofica con stenosi bilaterale 11 20 0
6011 rinite cronica vasomotoria o allergica 1 10 0
6012 sinusite cronica con reperto rx significativamente positivo 0 0 15
6013 tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria
lieve 11 20 0
6014 tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria
moderata 41 50 0
6015 tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria
grave 81 90 0
6016 tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria e
dispnea a riposo 0 0 100
6403 bilobectomia 0 0 61
6404 bronchiectasia acquisita 0 0 35
6405 bronchiectasia congenita 21 30 0
6406 bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi 0 0 80
6407 bronchite asmatica cronica 0 0 45
6413 cisti broncogene o polmonari congenite 31 40 0
6431 fibrosi polmonare interstiziale diffusa idiopatica 0 0 95
6449 ipoplasia o aplasia polmonare congenita monolaterale 41 50 0
6455 malattia polmonare ostruttiva cronica-prevalente bronchite 0 0 75
6456 malattia polmonare ostruttiva cronica-prevalente enfisema 0 0 65
6468 pneumonectomia 0 0 45
6469 pneumonectomia con insufficienza respiratoria media 0 0 80
6470 pneumonectomia con insufficienza respiratoria grave 0 0 100
9329 sarcoidosi in trattamento 0 0 41
------------------------
cod. APPARATO DIGERENTE min. max. fisso
6101 emorroidi 0 0 10
6408 calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale 0 0 21
6411 cirrosi epatica con disturbi della personalità (encefalopatia epatica intermittente) 0 0 95
6412 cirrosi epatica con ipertensione portale 71 80 0
6417 colecisto-digiunostomia - esiti 0 0 9
6418 colite ulcerosa (iii classe) 41 50 0
6419 colite ulcerosa (iv classe) 61 70 0
6420 diverticolosi del colon (ii classe) 21 30 0
6421 diverticolosi del colon (iii classe) 41 50 0
6424 epatite cronica attiva 0 0 51
6425 epatite cronica attiva autoimmune 0 0 70
6426 epatite cronica attiva nell'infanzia 71 80 0
6427 esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmatica congenita 1 10 0
6428 esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (ii classe) 21 30 0
6429 esiti di trattamento chirurgico per atresia esofagea (iii classe) 41 50 0
6432 fistola ano-rettale 0 0 10
6433 fistola gastro-digiuno - colica (ii classe) 21 30 0
6434 fistola gastro-digiuno - colica (iii classe) 41 50 0
6435 fistola gastro-digiuno - colica (iv classe) 61 70 0
6436 gastroenterostomia - neostoma funzionante (ii classe) 21 30 0
6437 gastroenterostomia - neostoma funzionante (iii classe) 0 0 41
6452 lobectomia epatica destra 0 0 35
6454 ulcera gastrica o duodenale (ii classe) 0 0 10
6455 ulcera gastrica o duodenale (iii classe) 21 30 0
6458 morbo di crohn (i classe) 0 0 15
6459 morbo di crohn (ii classe) 21 30 0
6460 morbo di crohn (iii classe) 41 50 0
6461 morbo di crohn (iv classe) 61 70 0
6464 pancreatite cronica (i classe) 0 0 10
6465 pancreatite cronica (ii classe) 21 30 0
6466 pancreatite cronica (iii classe) 41 50 0
6467 pancreatite cronica (iv classe) 61 70 0
6471 procidenza del retto 0 0 8
6472 prolasso del retto 0 0 5
6484 sindrome postprandiale da gastrectomia (i classe) 0 0 10
6485 sindrome postprandiale da gastrectomia (ii classe) 11 20 0
8201 ano iliaco sn. 0 0 41
8203 megacolon - colostomia (ii classe) 21 30 0
8204 megacolon - colostomia (iii classe) 41 50 0
8205 esofagostomia cervicale e gastrostomia 0 0 80
9334 sindrome da malassorbimento enterogeno con compromesso stato generale 41 50 0
------------------------
cod. APPARATO URINARIO min. max. fisso
6201 stenosi uretrale (2 dilatazioni mensili) 0 0 25
6202 cistectomia con derivazione nel sigma 41 50 0
6203 cistite cronica 11 20 0
6204 prostatite cronica o ipertrofia prostatica 11 20 0
6205 ritenzione urinaria cronica con catetere a permanenza 0 0 46
6206 ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario 0 0 25
6207 ritenzione urinaria cronica (plurisettimanale) 0 0 35
6208 megavescica 0 0 30
6401 agenesia di un rene non complicata 0 0 21
6402 anomalie non complicate della pelvi renale 0 0 21
6422 duplicità od ectopia ureterale bilaterale 0 0 41
6423 duplicità od ectopia ureterale monolaterale 0 0 15
6438 glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve 61 70 0
6439 glomerulonefrite ereditaria 0 0 100
6440 idronefrosi bilaterale 41 50 0
6450 ipoplasia renale bilaterale 0 0 75
6451 ipoplasia segmentaria renale senza disturbi funzionali 0 0 15
6462 nefrectomia con rene superstite integro 0 0 25
6463 nefrolitiasi con necessita' di dieta rigida e di almeno 2 controlli e/o trattamenti annuali 21 30 0
6473 ptosi renale bilaterale non complicata 0 0 15
6474 rene a ferro di cavallo con calcolosi 0 0 45
6475 rene a ferro di cavallo con idronefrosi 0 0 55
6476 rene a ferro di cavallo non complicato 11 20 0
6477 rene ectopico pelvico 0 0 11
6478 tumore di wilms 0 0 95
6479 rene multicistico unilaterale non complicato 0 0 21
6480 rene policistico bilaterale 0 0 70
6481 sindrome nefrosica con insufficienza renale grave 81 90 0
6482 sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve 31 40 0
6483 pielonefrite cronica 0 0 30
8202 cistostomia con catetere a permanenza 61 70 0
8206 estrofia della vescica urinaria 0 0 80
8207 fistola uretrale 0 0 15
8208 cistectomia con derivazione esterna o con neovescica e scarso controllo sfinterico 51 60 0
9203 esiti di nefropatia in trattamento dialitico permanente 91 100 0
9330 trapianto renale 0 0 60
------------------------
cod. APPARATO ENDOCRINO min. max. fisso
1004 ipotiroidismo grave con ritardo mentale 0 0 100
7102 acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali 0 0 11
7104 nanismo ipofisario 0 0 50
7105 obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche 31 40 0
9305 artropatia gottosa con grave impegno renale 91 100 0
9308 diabete insipido renale 0 0 46
9309 diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni
cliniche di medio grado (classe iii) 41 50 0
9310 diabete mellito insulino - dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con
crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe iii) 51 60 0
9311 diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia,
emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (classe iv) 91 100 0
9313 ipercortisolismo con manifestazioni cliniche conclamate 61 70 0
9314 iperparatiroidismo primario 0 0 50
9315 ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento 91 100 0
9316 iposurrenalismo grave 91 100 0
------------------------
cod. APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE min. max. fisso
7202 anchilosi di anca in buona posizione 0 0 41
7203 anchilosi di ginocchio in flessione superiore a 40° 0 0 75
7204 anchilosi di ginocchio in flessione tra 35° e 40° 0 0 55
7205 anchilosi di ginocchio rettilinea 21 30 0
7210 anchilosi di tibiotarsica o sottoastragalica posizione sfavorevole 0 0 30
7211 anchilosi metatarsica 0 0 12
7214 anchilosi o rigidità di piede superiore al 70% 0 0 14
7217 rigidità di anca superiore al 50% 0 0 35
7218 rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50% 0 0 35
7220 anchilosi sottoastragalica isolata 0 0 11
7221 esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio 0 0 30
7223 esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca 31 40 0
7225 piede piatto bilaterale non complicato 0 0 7
------------------------
cod. APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE min. max. fisso
7226 piede piatto monolaterale non complicato 0 0 4
7408 amputazione di coscia 0 0 65
7409 amputazione di gamba senza possibilità di protesi 0 0 60
7410 amputazione di gamba terzo medio protesizzabile 0 0 46
7411 amputazione di gamba terzo superiore 0 0 60
7412 amputazione di ginocchio 0 0 55
7415 amputazione tarso - metatarsica 0 0 46
7418 disarticolazione di anca 0 0 85
7419 disarticolazione di ginocchio 0 0 65
7423 emipelvectomia 0 0 100
7427 perdita dei due alluci 0 0 15
7428 perdita dei due piedi 0 0 70
7431 perdita di un piede 0 0 35
------------------------
cod. APPARATO LOCOMOTORE - ARTO SUPERIORE min. max. fisso
7201 anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole 0 0 35
7206 anchilosi di gomito in posizione favorevole 0 0 30
7207 anchilosi di polso in flessione 0 0 30
7208 anchilosi di spalla in posizione favorevole 0 0 30
7209 anchilosi di spalla in posizione sfavorevole 0 0 60
7212 anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70% 0 0 35
7213 anchilosi o rigidità di mano superiore al 70% 0 0 46
7215 anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole 0 0 25
7216 anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione sfavorevole 0 0 45
7219 anchilosi radiocarpica 0 0 21
7222 esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di gomito 0 0 14
7224 esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo- omerale 0 0 25
7401 amputazione 1° dito mano 0 0 25
7402 amputazione 2° dito mano 0 0 18
7403 amputazione 3° dito mano 0 0 14
7404 amputazione 4° dito mano 0 0 8
7405 amputazione 5° dito mano 0 0 6
7406 amputazione di avambraccio 0 0 70
7407 amputazione di braccio 0 0 75
7413 amputazione di spalla 0 0 80
7414 amputazione metacarpale 0 0 70
7417 assenza congenita dell'arto superiore 0 0 75
7420 disarticolazione di gomito 0 0 75
7421 disarticolazione di polso 0 0 75
7422 disarticolazione di scapola 0 0 80
7424 perdita anatomica o funzionale delle due mani 0 0 100
7425 perdita arto terzo superiore o medio di braccio 0 0 65
7426 perdita avambraccio terzo medio 0 0 55
7429 perdita dei due pollici 0 0 60
7430 perdita di tutte le dita di una mano 0 0 65
7432 perdita di una mano 0 0 65
------------------------
cod. APPARATO LOCOMOTORE - RACHIDE min. max. fisso
7001 anchilosi di rachide totale 0 0 75
7002 anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione 61 70 0
7003 scoliosi ad una curva superiore a 40° 31 40 0
7004 spondiloartrite anchilopoietica 0 0 55
7005 schisi vertebrale 0 0 6
7006 scoliosi a più curve superiore a 60° 31 40 0
7007 spondilolisi 0 0 7
7008 spondilolistesi 0 0 12
7009 anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato 21 30 0
7010 anchilosi rachide lombare 31 40 0
8101 agenesia sacro-coccigea 0 0 80
8102 agenesia sacro-iliaca 0 0 80
------------------------
cod. SISTEMA NERVOSO CENTRALE min. max. fisso
1001 alzheimer con deliri o depressione ad esordio senile 0 0 100
1301 acalculia 0 0 10
2001 epilessia generalizzata con crisi annuali in trattamento 0 0 20
2002 epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento 0 0 60
2003 epilessia generalizzata con crisi plurisettimanali in trattamento 0 0 100
2004 epilessia generalizzata con crisi quotidiane 0 0 100
2005 epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento 0 0 10
2006 epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento 0 0 41
2007 epilessia localizzata con crisi plurisettimanali o quotidiane in trattamento 91 100 0
2008 sindrome cerebellare 41 50 0
2009 sindrome cerebellare grave 91 100 0
3001 afasia lieve 21 30 0
3002 afasia media 61 70 0
3003 afasia grave 91 100 0
5029 sindrome occipitale con emianopsia controlaterale 41 50 0
5030 sindrome parietale con emianopsia a quadrante 0 0 20
7302 emiparesi grave o emiplegia associata a disturbi sfinterici 0 0 100
7303 emiparesi grave o emiplegia (emisoma dominante) 61 70 0
7304 emiparesi grave o emiplegia (emisoma non dominante) 51 60 0
7305 emiparesi (emisoma dominante) 41 50 0
7306 emiparesi (emisoma non dominante) 31 40 0
7332 paralisi cerebrale infantile con emiplegia o atassia 91 100 0
7346 sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica grave 91 100 0
7348 sindrome extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica 41 50 0
7349 sindrome parietale aprassia bilaterale mani 41 50 0
9007 microcefalia (con esclusione di deficit di altre funzioni) 0 0 25
8014 idrocefalo derivato 31 40 0
------------------------
cod. SISTEMA NERVOSO PERIFERICO min. max. fisso
3004 lesione bilaterale dei nervi cranici ix-x-xi e xii con deficit grave della deglutizione, fonazione
ed articolazione del linguaggio 91 100 0
5110 plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (iii n. cranico) 21 30 0
5111 plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (iv o vi n. cranico) 1 10 0
7103 mielomeningocele lombare 0 0 45
7301 atrofia muscolare cronica progressiva infantile 0 0 95
7307 lesione del nervo sottoscapolare (non dominante) 1 10 0
7308 lesione del n. circonflesso (dominante) 11 20 0
7309 lesione del n. circonflesso (non dominante) 1 10 0
7310 lesione del n. crurale 0 0 25
7311 lesione del n. mediano al braccio (dominante) 31 40 0
7312 lesione del n. mediano al braccio (non dominante) 21 30 0
7313 lesione del n. mediano al polso (dominante) 11 20 0
7314 lesione del n. mediano al polso (non dominante) 1 10 0
7315 lesione del n. muscolo-cutaneo (dominante) 11 20 0
7316 lesione del n. muscolo-cutaneo (non dominante) 1 10 0
7317 lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (dominante) 31 40 0
7318 lesione del n. radiale sopra la branca tricipitale (non dominante) 21 30 0
7319 lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (dominante) 21 30 0
7320 lesione del n. radiale sotto la branca tricipitale (non dominante) 11 20 0
7321 lesione del n. sciatico (tronco comune) 21 30 0
7322 lesione del n. sciatico - popliteo esterno 0 0 25
7323 lesione del n. sottoscapolare (dominante) 11 20 0
7324 lesione del n. ulnare al braccio (dominante) 21 30 0
7325 lesione del n. ulnare al braccio (non dominante) 11 20 0
7326 lesione del n. ulnare al polso (dominante) 11 20 0
7327 lesione del n. ulnare al polso (non dominante) 1 10 0
7328 lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (dominante) 51 60 0
7329 lesione radicolare - tipo dejerine klumpke (non dominante) 41 50 0
7330 lesione radicolare - tipo erb-duchenne (dominante) 41 50 0
7331 lesione radicolare - tipo erb-duchenne (non dominante) 31 40 0
7333 paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o non a disturbi sfinterici 0 0 100
7334 paraparesi con deficit di forza lieve 31 40 0
7335 paraparesi con deficit di forza medio 51 60 0
7336 paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia 41 50 0
7337 paresi dell'arto inferiore con deficit di forza grave o plegia associata ad incontinenza sfinterica
71 80 0
7338 paresi dell'arto inferiore con deficit di forza lieve 11 20 0
7339 paresi dell'arto inferiore con deficit di forza medio 21 30 0
7340 paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve 21 30 0
7341 paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza medio 41 50 0
7342 paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza grave o plegia 61 70 0
7343 paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza lieve 21 30 0
7344 paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza medio 31 40 0
7345 paresi dell'arto superiore non dominante con deficit di forza grave o plegia 51 60 0
7350 tetraparesi con deficit di forza medio 71 80 0
7351 tetraparesi con deficit di forza grave o tetraplegia con associazione o non a incontinenza
sfinterica 0 0 100
9101 sindrome della cauda equina completa con disturbi sfinterici e anestesia a sella 61 70 0
------------------------
cod. APPARATO PSICHICO min. max. fisso
1002 demenza iniziale 61 70 0
1003 demenza grave 0 0 100
1005 insufficienza mentale lieve 41 50 0
1006 insufficienza mentale media 61 70 0
1007 insufficienza mentale grave 91 100 0
1101 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi
della memoria 11 20 0
1102 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di
media entità 21 30 0
1103 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi della
memoria 41 50 0
1201 nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità 21 30 0
1202 nevrosi fobica ossessiva lieve 0 0 15
1203 nevrosi fobica ossessiva grave 41 50 0
1204 psicosi ossessiva 71 80 0
1205 nevrosi isterica lieve 0 0 15
1206 nevrosi isterica grave 41 50 0
1207 sindrome delirante cronica grave con necessita' terapia continua 0 0 100
1208 sindrome schizofrenica cronica con riduzione della sfera istintivo-affettiva e diminuzione
della attività pragmatica 31 40 0
1209 sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio o profonda disorganizzazione della
vita sociale 0 0 100
1210 sindrome schizofrenica cr. con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata
conservazione delle capacita' intellettuali 71 80 0
1211 sindrome delirante cronica 71 80 0
2201 disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessita' di terapia
continua 0 0 100
2202 disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale 0 0 36
2203 disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale 51 60 0
2204 sindrome depressiva endoreattiva lieve 0 0 10
2205 sindrome depressiva endoreattiva media 0 0 25
2206 sindrome depressiva endoreattiva grave 31 40 0
2207 nevrosi ansiosa 0 0 15
2208 sindrome depressiva endogena lieve 0 0 30
2209 sindrome depressiva endogena media 41 50 0
2210 sindrome depressiva endogena grave 71 80 0
2301 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del
comportamento di media entità 21 30 0
2302 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti gravi disturbi del
comportamento 41 50 0
2303 esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi del
comportamento 11 20 0
------------------------
cod. APPARATO UDITIVO min. max. fisso
4001 acufeni permanenti o sub-continui di forte intensità e insorti da più di tre anni 0 0 2
4002 lesione dei due padiglioni auricolari che rende
inapplicabile la protesi acustica quando necessaria 0 0 21
4003 lesione di un padiglione auricolare che rende inapplicabile la protesi acustica quando
necessaria 0 0 13
4004 perdita uditiva bilaterale superiore a 275 db sullo orecchio migliore 0 0 65
4005 perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 db
(punteggio da 0 a 59 come da tabella allegata) (*) 0 0 0
4006 recruitment bilaterale strumentalmente accertato 0 0 5
4007 soglia uditiva a forte pendenza bilaterale con differenza di soglia superiore a 40 db fra due
frequenze contigue 0 0 5
4008 sordomutismo o sordità prelinguale da perdita uditiva grave bilaterale con evidenti
fonologopatie audiogene 0 0 80
4009 stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile la
protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea 0 0 16
4010 stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno che rende inapplicabile
la protesi acustica quando richiesta la protesizzazione per via aerea 0 0 11
4012 timpanopatia cronica bilaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta la
protesizzazione per via aerea 0 0 30
4013 timpanopatia cronica monolaterale che rende inapplicabile la protesi acustica quando richiesta
la protesizzazione per via aerea 0 0 15
4201 otite cronica bilaterale a timpano aperto con otorrea persistente 0 0 20
4202 otite cronica monolaterale a timpano aperto con otorrea persistente 0 0 10
4203 stenosi serrata irreversibile bilaterale del condotto uditivo esterno 0 0 11
4204 stenosi serrata irreversibile monolaterale del condotto uditivo esterno 0 0 7
TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI - PUNTEGGIO % DI INVALIDITÀ [*]
Ordinata = Orecchio peggiore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000
Hz)
Ascissa = Orecchio migliore (Somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500-1000-2000
Hz)
Taratura Audiometrica ANSI 1969, ISO 1975) 70-80 0
85-95 1 4.5
100-110 2 6 9
115-125 3 7 10 13.5
130-140 4.5 8 11 15 18
145-155 6 9 12 16 19 22.5
160-170 7 10 13.5 17 20 24 27
175-185 8 11 15 18 21 25 28 31.5
190-200 9 12 16 19 22.5 26 29 33 36
205-215 10 13.5 17 20 24 27 30 34 37 40.5
220-230 11 15 18 21 25 28 31.5 35 38 42 45
235-245 12 16 19 22.5 26 29 33 36 39 43 46 49.5
250-260 13.5 17 20 24 27 30 34 37 40.5 44 47 51 54
265-275 15 18 21 25 28 31.5 35 38 42 45 48 52 55 58.5
70-80 85-95 100-110 115-125 130-140 145-155 160-170 175-185 190-200 205-215 220-230 235-
245 250-260 265-275
------------------------
cod. APPARATO VESTIBOLARE min. max. fisso
4101 sindrome vestibolare centrale 11 20 0
4102 sindrome vestibolare deficitaria bilaterale 31 40 0
4103 sindrome vestibolare deficitaria unilaterale ben compensata 0 0 6
4104 sindrome vestibolare deficitaria unilaterale mal compensata 21 30 0
4105 vertigine ben sistematizzata 1 10 0
4106 vertigine di posizione e nistagmo di posizione (vertigine otolitica posizionale) 11 20 0
4107 vertigini in grandi crisi parossistiche 31 40 0
------------------------
cod. APPARATO VISIVO min. max. fisso
5001 anoftalmo con possibilità di applicare protesi estetica 0 0 30
5002 anoftalmo senza possibilità di applicare protesi estetica 31 40 0
5003 cataratta (congenita - traumatica - senile) senza riduzione del visus intervento chirurgico
possibile 0 0 5
5004 cecità binoculare 0 0 100
5005 cecità monoculare 0 0 30
5006 cecità monoculare con visus dell'occhio controlaterale sup. 1/20 - inf. 3/50 81 90 0
5007 cecità monoculare - visus controlaterale sup. 3/50 - inf. 1/10
con riduzione del campo visivo di 30° 71 80 0
5008 cecità monoculare - visus nell'occhio controlaterale inf. 1/20 91 100 0
5009 cheratocono - possibilità di correzione con occhiali o lenti corneali 0 0 5
5010 diplopia in posizione primaria 0 0 25
5011 diplopia nello sguardo in alto 0 0 5
5012 diplopia nello sguardo in basso 0 0 20
5013 diplopia nello sguardo laterale 0 0 10
5014 discromatopsia congenita o acquisita 1 10 0
5015 emianopsia binasale 0 0 20
5016 emianopsia bitemporale 0 0 60
5017 emianopsia inferiore 0 0 41
5018 emianopsia nasale 0 0 10
5019 emianopsia omonima 0 0 40
5020 emianopsia superiore 0 0 10
5021 emianopsie monoculari - conservazione del visus centrale 0 0 20
5022 emianopsie monoculari - senza conservazione del visus centrale 0 0 60
5023 malattie del vitreo con visus inferiore a 5/10 0 0 10
5024 quadrantopsie - superiore o inferiore 0 0 10
5025 restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo fra 10° e 30° dal punto di
fissazione di un solo occhio 0 0 10
5026 restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo fra 10° e 30° in entrambi gli
occhi 31 40 0
5027 restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in un solo
occhio 0 0 15
5028 restringimento concentrico del campo visivo con campo residuo inferiore a 10° in entrambi
gli occhi 0 0 80
5031 perdite del visus mono e binoculari (punteggio come da tabella allegata) (*) 0 0 0
5101 coloboma 0 0 5
5102 corioretinite - esiti cicatriziali senza riduzione del visus o campimetrica 0 0 5
5103 distacco di retina - operato con recupero della funzione 0 0 5
5104 ectropion palpebrale 0 0 8
5105 entropion palpebrale 1 10 0
5106 glaucoma acquisito 11 20 0
5107 glaucoma congenito 0 0 10
5108 occhio secco 1 10 0
5109 paralisi del m. orbicolare 1 10 0
8005 epifora 1 10 0
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI (*)
VISUS 9/10 7/10 5/10 3/10 2/10 1/10 1/20 MENO DI 8/10 6/10 4/10 1/20
9/10
a 0 2 3 5 7 10 15 20 8/10
7/10
a 2 3 5 7 10 15 20 30 6/10
5/10
a 3 5 7 10 15 20 30 40 4/10
3/10 5 7 10 15 20 30 40 60
2/10 7 10 15 20 30 40 60 70
1/10 10 15 20 30 40 60 70 80
1/20 15 20 30 40 60 70 80 100
MENO DI
1/20 20 30 40 60 70 80 100 100
------------------------
cod. APPARATO OLFATTORIO min. max. fisso
6801 anosmia 0 0 20
6802 iposmia a carattere cronico 1 10 0
------------------------
cod. APPARATO FISIOGNOMICO min. max. fisso
8004 cicatrici deturpanti viso 0 0 11
8008 mutilazione grave del naso 11 20 0
8010 scalpo subtotale 0 0 21
8011 scalpo totale 0 0 35
8012 perdita o gravissima deformazione dei due padiglioni
auricolari senza compromissione uditiva 0 0 25
8013 perdita o gravissima deformazione di un padiglione
auricolare senza compromissione uditiva 0 0 11
------------------------
cod. APPARATO FONATORIO min. max. fisso
3101 afonia completa e permanente con impedito contatto verbale 0 0 45
3102 cordectomia monolaterale 0 0 30
3103 disfonia cronica lieve 1 10 0
3104 disfonia cronica media 11 20 0
3105 disfonia cronica grave 21 30 0
3106 perdita totale della lingua 71 80 0
3107 emilaringectomia 0 0 35
3108 laringectomia totale 0 0 75
3109 laringectomia totale con tracheostomia definitiva 0 0 80
------------------------
cod. APPARATO STOMATOGNATICO min. max. fisso
6701 anodontia 0 0 23
6702 edentulismo parziale latero - posteriore bilaterale non protesizzabile 11 20 0
6703 edentulismo totale non protesizzabile 21 30 0
6704 edentulismo totale protesizzabile 11 20 0
6705 lussazione abituale della articolazione temporo - mandibolare 11 20 0
6706 macroglossia 0 0 10
6707 malocclusione globale 11 20 0
8001 agenesia mascellare sup. o inf. 0 0 41
8002 cheilognatopalatoschisi (gola lupina) 0 0 80
8003 cheiloschisi (labbro leporino) 0 0 10
8009 olopresencefalia o sindr. di binder 0 0 100
------------------------
cod. APPARATO RIPRODUTTIVO min. max. fisso
6601 anorchidia 0 0 20
6602 criptorchidia 0 0 5
6603 isterectomia totale in eta' fertile 0 0 25
6604 salpingectomia bilaterale in eta' fertile 0 0 35
8006 mammectomia 0 0 34
------------------------
cod. PATOLOGIA CONGENITA O MALFORMATIVA min. max. fisso
1008 sindrome di hartnup 0 0 95
1009 trisomia 21 con ritardo mentale grave 0 0 100
6430 fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica 0 0 100
9304 sindrome di klinefelter 0 0 25
9324 sindrome di turner 0 0 41
9336 trisomia 18 - sindrome di edwards 0 0 100
9337 trisomia 21 0 0 75
------------------------
cod. PATOLOGIA IMMUNITARIA min. max. fisso
9302 anemia emolitica autoimmune 0 0 41
9303 artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni 0 0 50
9312 gammapatia monoclonale benigna 0 0 25
9319 linfomi linfoblastici (non hodgkin) 0 0 60
9320 lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale 41 50 0
9331 immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti cd4 + > 500/mmcc 0 0 15
9332 immunodeficienza secondaria asintomatica con linfociti cd4 + < 500/mmcc 41 50 0
9333 immunodeficienza secondaria conclamata con evidenza di infezioni opportunistiche o tumori
correlati 91 100 0
------------------------
cod. PATOLOGIA NEOPLASTICA min. max. fisso
9322 neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 0 0 11
9323 neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale 0 0 70
9325 neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica
0 0 100
------------------------
cod. PATOLOGIA SISTEMICA min. max. fisso
7101 acondroplasia 0 0 60
9306 dermatomiosite o polimiosite 0 0 35
9307 diabete gluco-fosfo-aminico (sindr. di fanconi) 0 0 60
9317 morbo di cooley (thalassemia major) 0 0 90
9326 sclerodermia con lieve compromissione viscerale 41 50 0
9327 poliarterite nodosa senza grave compromissione viscerale 41 50 0
------------------------
Quarta parte
A) Tabella di correlazione dei numeri di codice con quelli della classificazione internazionale
delle menomazioni dell'O.M.S .
1 - Menomazioni delle funzioni intellettive
cod. 10 - Menomazioni dell'intelligenza
1001 ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE
1002 DEMENZA INIZIALE
1003 DEMENZA GRAVE
1004 IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE
1005 INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE
1006 INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA
1007 INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE
1008 SINDROME DI HARTNUP
1009 TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE
cod. 11 - Menomazioni della memoria
1101 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA
1102 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITÀ
1103 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTI GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA
cod. 12 - Menomazioni della capacità critica
1201 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITÀ
1202 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE
1203 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE
1204 PSICOSI OSSESSIVA
1205 NEVROSI ISTERICA LIEVE
1206 NEVROSI ISTERICA GRAVE
1207 SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA' TERAPIA CONTINUA
1208 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA
ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITÀ PRAGMATICA
1209 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O
PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE
1210 SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E
DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITA'
INTELLETTUALI
1211 SINDROME DELIRANTE CRONICA
cod. 13 - Altre menomazioni mentali
1301 ACALCULIA
------------------------
2 - Altre menomazioni delle funzioni psichiche
cod. 20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza
2001 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO
2002 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO
2003 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO
2004 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE
2005 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO
2006 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO
2007 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN
TRATTAMENTO
2008 SINDROME CEREBELLARE
2009 SINDROME CEREBELLARE GRAVE
21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione
cod. 22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive
2201 DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI
CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA
2202 DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA'
PROFESSIONALE E SOCIALE
2203 DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE
2204 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA
2206 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE
2207 NEVROSI ANSIOSA
2208 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE
2209 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA
2210 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE
cod. 23 - Menomazioni del comportamento
2301 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITÀ
2302 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTI GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
2303 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
------------------------
3 - Menomazioni del linguaggio
cod. 30 - Menomazioni della funzione del linguaggio
3001 AFASIA LIEVE
3002 AFASIA MEDIA
3003 AFASIA GRAVE
3004 LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE
DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO
cod. 31 - Menomazioni della fonazione
3101 AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE
3102 CORDECTOMIA MONOLATERALE
3103 DISFONIA CRONICA LIEVE
3104 DISFONIA CRONICA MEDIA
3105 DISFONIA CRONICA GRAVE
3106 PERDITA TOTALE DELLA LINGUA
3107 EMILARINGECTOMIA
3108 LARINGECTOMIA TOTALE
3109 LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA
------------------------
4 - Menomazioni dell'orecchio
cod. 40 - Menomazioni della funzione uditiva
4001 ACUFENI PERMANENTI O SUBCONTINUI DI FORTE INTENSITÀ E INSORTI DA
PIÙ DI TRE ANNI
4002 LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA
PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
4003 LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA
PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
4004 PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL'ORECCHIO
MIGLIORE
4005 PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB
(PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA)
4006 RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO
4007 SOGLIA UDITIVA A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI
SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE
4008 SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE DA PERDITA UDITIVA GRAVE
BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE
4009 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO
ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA
LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
4010 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO
ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA
LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
4012 TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA
PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
4013 TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA
PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
cod. 41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare
4101 SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE
4102 SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE
4103 SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE BEN COMPENSATA
4104 SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE MAL COMPENSATA
4105 VERTIGINE BEN SISTEMATIZZATA
4106 VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA
POSIZIONALE)
4107 VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE
cod. 42 - Altre menomazioni dell'orecchio
4201 OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA
PERSISTENTE
4202 OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA
PERSISTENTE
4203 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO
ESTERNO
4204 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO
ESTERNO
4205 SINUSITE CRONICA CON REFERTO RADIOLOGICO SIGNIFICATIVO
------------------------
5 - Menomazioni dell'occhio
cod. 50 - Menomazioni della funzione visiva
5001 ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA
5002 ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA
5003 CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL
VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE
5004 CECITÀ BINOCULARE
5005 CECITÀ MONOCULARE
5006 CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 -
INF. 3/50
5007 CECITÀ MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON
RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°
5008 CECITÀ MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20
5009 CHERATOCONO - POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI
CORNEALI
5010 DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA
5011 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO
5012 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO
5013 DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE
5014 DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA
5015 EMIANOPSIA BINASALE
5016 EMIANOPSIA BITEMPORALE
5017 EMIANOPSIA INFERIORE
cod. 50 - Menomazioni della funzione visiva
5018 EMIANOPSIA NASALE
5019 EMIANOPSIA OMONIMA
5020 EMIANOPSIA SUPERIORE
5021 EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE
5022 EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE
5023 MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10
5024 QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE
5025 RESTRINGIMENTO CONCENTRATO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO
FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO
5026 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO
FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI
5027 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO
INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO
5028 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO
INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI
5029 SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE
5030 SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE
5031 PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA
ALLEGATA)
cod. 51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio
5101 COLOBOMA
5102 CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O
CAMPIMETRICA
5103 DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE
5104 ECTROPION PALPEBRALE
5105 ENTROPION PALPEBRALE
5106 GLAUCOMA ACQUISITO
5107 GLAUCOMA CONGENITO
5108 OCCHIO SECCO
5109 PARALISI DEL M. ORBICOLARE
5110 PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO)
5111 PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO)
------------------------
6 - Menomazioni viscerali
cod. 60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'O.M.S.)
6001 ANGINA PECTORIS STABILE
6002 ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE
6003 ASMA ALLERGICO ESTRINSECO
6004 ASMA INTRINSECO
6005 ENFISEMA LOBARE CONGENITO
6009 RINITE CRONICA ATROFICA
6010 RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE
6011 RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA
6012 SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO
6013 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE
6014 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA
6015 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE
6016 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO
cod. 61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'O.M.S.)
6101 EMORROIDI
cod. 62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'O.M.S.)
6201 STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)
6202 CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA
6203 CISTITE CRONICA
6204 PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA
6205 RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA
6206 RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO
6207 RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)
6208 MEGAVESCICA
63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'O.M.S.)
cod. 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)
6401 AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA
6402 ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE
6403 BILOBECTOMIA
6404 BRONCHIECTASIA ACQUISITA
6405 BRONCHIECTASIA CONGENITA
6406 BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI
6407 BRONCHITE ASMATICA CRONICA
6408 CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE
6409 CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI
6410 CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI
6411 CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITÀ (ENCEFALOPATIA
EPATICA INTERMITTENTE)
6412 CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE
6413 CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE
6414 STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)
6415 STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE
NYHA)
6416 STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)
6417 COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI
6418 COLITE ULCEROSA (III CLASSE)
6419 COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)
6420 DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)
cod. 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)
6421 DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)
6422 DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE
6423 DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE
6424 EPATITE CRONICA ATTIVA
6425 EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE
6426 EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA
6427 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA
CONGENITA
6428 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)
6429 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE)
6430 FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA
6431 FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA
6432 FISTOLA ANO-RETTALE
6433 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE)
6434 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (III CLASSE)
6435 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (IV CLASSE)
6436 GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)
6437 GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE)
6438 GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE
LIEVE
6439 GLOMERULONEFRITE EREDITARIA
6440 IDRONEFROSI BILATERALE
cod. 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)
6441 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I
CLASSE NYHA)
6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
MODERATA (II CLASSE NYHA)
6443 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE
(III CLASSE NYHA)
6444 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
6445 CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)
6446 CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)
6447 CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)
6448 CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
6449 IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE
6450 IPOPLASIA RENALE BILATERALE
6451 IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI
6452 LOBECTOMIA EPATICA DESTRA
6453 STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)
6454 ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)
6455 ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)
6456 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE BRONCHITE
6457 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE ENFISEMA
6458 MORBO DI CROHN (I CLASSE)
6459 MORBO DI CROHN (II CLASSE)
6460 MORBO DI CROHN (III CLASSE)
cod. 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)
6461 MORBO DI CROHN (IV CLASSE)
6462 NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO
6463 NEFROLITIASI CON NECESSITA' DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI
E/O TRATTAMENTI ANNUALI
6464 PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)
6465 PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)
6466 PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)
6467 PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)
6468 PNEUMONECTOMIA
6469 PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA
6470 PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE
6471 PROCIDENZA DEL RETTO
6472 PROLASSO DEL RETTO
6473 PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA
6474 RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI
6475 RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI
6476 RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO
6477 RENE ECTOPICO PELVICO
6478 TUMORE DI WILMS
6479 RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO
6480 RENE POLICISTICO BILATERALE
6481 SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE
6482 SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE
cod. 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (corrisponde al 65 dell'O.M.S.)
6483 PIELONEFRITE CRONICA
6484 SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)
6485 SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE)
65 - Altre menomazioni degli organi interni (corrisponde al 66 dell'O.M.S.)
cod. 66 - Menomazioni degli organi sessuali (corrisponde al 67 dell'O.M.S.)
6601 ANORCHIDIA
6602 CRIPTORCHIDIA
6603 ISTERECTOMIA TOTALE IN ETA' FERTILE
6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA' FERTILE
cod. 67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (corrisponde al 68 dell'O.M.S.)
6701 ANODONTIA
6702 EDENTULISMO PARZIALE LATERO-POSTERIORE BILATERALE NON
PROTESIZZABILE
6703 EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE
6704 EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE
6705 LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE
6706 MACROGLOSSIA
6707 MALOCCLUSIONE GLOBALE
cod. 68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (corrisponde al 69 dell'O.M.S.)
6801 ANOSMIA
6802 IPOSMIA A CARATTERE CRONICO
------------------------
7 - Menomazioni della funzione motoria e della struttura somatica
cod. 70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7
dell'O.M.S.)
7001 ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE
7002 ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O
IPERESTENSIONE
7003 SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°
7004 SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA
7005 SCHISI VERTEBRALE
7006 SCOLIOSI A PIÙ CURVE SUPERIORE A 60°
7007 SPONDILOLISI
7008 SPONDILOLISTESI
7009 ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO
7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE
cod. 71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'O.M.S.)
7101 ACONDROPLASIA
7102 ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI
7103 MIELOMENINGOCELE LOMBARE
7104 NANISMO IPOFISARIO
7105 OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 e 40) CON
COMPLICANZE ARTROSICHE
cod. 72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'O.M.S.)
7201 ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE
7202 ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE
7203 ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40°
7204 ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40°
7205 ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA
7206 ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE
7207 ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE
7208 ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE
7209 ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE
7210 ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA IN POSIZIONE
SFAVOREVOLE
7211 ANCHILOSI METATARSICA
7212 ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70%
7213 ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70%
7214 ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE SUPERIORE AL 70%
7215 ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE
FAVOREVOLE
7216 ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE
SFAVOREVOLE
7217 RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50%
7218 RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%
7219 ANCHILOSI RADIOCARPICA
cod. 72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'O.M.S.)
7220 ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA
7221 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO
7222 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO
7223 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA
7224 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE
7225 PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO
7226 PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO
cod. 73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.)
7301 ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE
7302 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI
7303 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)
7304 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE)
7305 EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)
7306 EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)
7307 LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)
7308 LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)
7309 LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)
cod. 73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.)
7310 LESIONE DEL N. CRURALE
7311 LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)
7312 LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)
7313 LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)
7314 LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)
7315 LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (DOMINANTE)
7316 LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (NON DOMINANTE)
7317 LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)
7318 LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)
7319 LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)
7320 LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)
7321 LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)
7322 LESIONE DEL N. SCIATICO-POPLITEO ESTERNO
7323 LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)
7324 LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)
7325 LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)
7326 LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)
7327 LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)
7328 LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)
7329 LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)
7330 LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)
cod. 73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.)
7331 LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)
7332 PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA
7333 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O
NON A DISTURBI SFINTERICI
7334 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
7335 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
7336 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA
7337 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA
ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA
7338 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
7339 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
7340 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
7341 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
7342 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O
PLEGIA
7343 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
LIEVE
7344 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
MEDIO
7345 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
GRAVE O PLEGIA
7346 SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O
COREOATETOSICA GRAVE
7348 SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O
COREOATETOSICA
cod. 73 - Menomazioni neuromotorie degli arti (72, 73, 74 dell'O.M.S.)
7349 SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE
7350 TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
7351 TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON
ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA
cod. 74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'O.M.S.)
7401 AMPUTAZIONE 1° DITO MANO
7402 AMPUTAZIONE 2° DITO MANO
7403 AMPUTAZIONE 3° DITO MANO
7404 AMPUTAZIONE 4° DITO MANO
7405 AMPUTAZIONE 5° DITO MANO
7406 AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO
7407 AMPUTAZIONE DI BRACCIO
7408 AMPUTAZIONE DI COSCIA
7409 AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI
7410 AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE
7411 AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE
7412 AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO
7413 AMPUTAZIONE DI SPALLA
7414 AMPUTAZIONE METACARPALE
cod. 74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'O.M.S.)
7415 AMPUTAZIONE TARSO-METATARSICA
7416 AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI
7417 ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE
7418 DISARTICOLAZIONE DI ANCA
7419 DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO
7420 DISARTICOLAZIONE DI GOMITO
7421 DISARTICOLAZIONE DI POLSO
7422 DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA
7423 EMIPELVECTOMIA
7424 PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI
7425 PERDITA ARTO TERZO SUP. O MEDIO DI BRACCIO
7426 PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO
7427 PERDITA DEI DUE ALLUCI
7428 PERDITA DEI DUE PIEDI
7429 PERDITA DEI DUE POLLICI
7430 PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO
7431 PERDITA DI UN PIEDE
7432 PERDITA DI UNA MANO
------------------------
8 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti
cod. 80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e tronco (80 - 83 O.M.S.)
8001 AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF .
8002 CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)
8003 CHEILOSCHISI (LABBRO LEPORINO)
8004 CICATRICI DETURPANTI VISO
8005 EPIFORA
8006 MAMMECTOMIA
8007 MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI)
8008 MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO
8009 OLOPROSENCEFALIA O SINDR. DI BINDER
8010 SCALPO SUBTOTALE
8011 SCALPO TOTALE
8012 PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI
SENZA COMPROMISSIONE UDITIVA
8013 PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE
SENZA COMPROMISSIONE UDITIVA
8014 IDROCEFALO DERIVATO
cod. 81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'O.M.S.)
8101 AGENESIA SACRO-COCCIGEA
8102 AGENESIA SACRO-ILIACA
cod. 82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'O.M.S.)
8201 ANO ILIACO SN .
8202 CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA
8203 MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)
8204 MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)
8205 ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA
8206 ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA
8207 FISTOLA URETRALE
8208 CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO
CONTROLLO SFINTERICO
------------------------
9 - Anomalie generalizzate e altre menomazioni
90 - Menomazioni multiple
cod. 91 - Menomazioni della continenza (91 dell'O.M.S.)
9101 SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E
ANESTESIA A SELLA
cod. 92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0
dell'O.M.S.)
9201 CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA
9202 CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE
SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE
9203 ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE
cod. 93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (90 e da 92 in poi
dell'O.M.S., escluso il 94.0)
9302 ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE
9303 ARTRIDE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
9304 SINDROME DI KLINEFELTER
9305 ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE
9306 DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE
9307 DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)
9308 DIABETE INSIPIDO RENALE
9309 DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICROMACROANGIOPATICHE
CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO
(CLASSE III)
9310 DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO
METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI
NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III)
9311 DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA
PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALE E/O ARTERIOPATIA
OSTRUTTIVA (CLASSE IV)
9312 GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA
9313 IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE
9314 IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
9315 IPOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO
9316 IPOSURRENALISMO GRAVE
9317 MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)
cod. 93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (90 e da 92 in poi
dell'O.M.S., escluso il 94.0)
9318 LINFADENOPATIA E FEBBRE RICORRENTE IN SOGGETTO SIEROPOSITIVO (LAS)
9319 LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)
9320 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE
9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE
FUNZIONALE
9323 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE
FUNZIONALE
9324 SINDROME DI TURNER
9325 NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE
NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA
9326 SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE
9327 POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE
9328 TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE
9329 SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO
9330 TRAPIANTO RENALE
9331 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + >
500/MMCC
9332 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + <
500/MMCC
9333 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI
INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI
9334 SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO
STATO GENERALE
9336 TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS 9337 TRISOMIA 21
------------------------
B) Elenco delle menomazioni sulla base della classificazione internazionale
dell'organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.)
La classificazione dell'O.M.S., pubblicata nel 1980 con il titolo "International Classification of
Impairement, Disabilities and Handicaps. A manual of classification relating to the conseguences
of discase" concerne le conseguenze della malattia, rappresentate dal complesso della
menomazione, disabilità ed handicap o svantaggio esistenziale tra loro in interrelazione funzionale
(malattia - menomazione - disabilità - handicap) .
Sono stati individuati i gruppi di menomazioni (1ª cifra del codice), i sottogruppi di menomazioni
(2ª cifra del codice) e le voci riferite alle singole cause delle menomazioni (3ª e 4ª cifra del codice) .
ELENCO DELLE MENOMAZIONI
1 - MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE
10 - Menomazioni dell'intelligenza
11 - Menomazioni della memoria
12 - Menomazioni della capacità critica
13 - Altre menomazioni mentali
2 - ALTRE MENOMAZIONI DI FUNZIONI PSICHICHE
20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza
21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione
22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive
23 - Menomazioni del comportamento
3 - MENOMAZIONI DEL LINGUAGGIO
30 - Menomazioni della funzione del linguaggio
31 - Menomazioni della fonazione
4 - MENOMAZIONI DELL'ORECCHIO
40 - Menomazioni della funzione uditiva
41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare
42 - Altre menomazioni dell'orecchio
5 - MENOMAZIONI DELL'OCCHIO
50 - Menomazioni della funzione visiva
51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio
6 - MENOMAZIONI VISCERALI
60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'OMS)
61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'OMS)
62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'OMS)
63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'OMS)
64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (65 dell'OMS)
65 - Altre menomazioni degli organi interni (66 dell'OMS)
66 - Menomazioni degli organi sessuali (67 dell'OMS)
67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (68 dell'OMS)
68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (69 dell'OMS)
7 - MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MOTORIA E DELLA STRUTTURA SOMATICA
70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS)
71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'OMS)
72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'OMS)
73 - Menomazioni neuro-motorie degli arti (72 - 73 - 74 dell'OMS)
74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'OMS)
8 - MENOMAZIONI DETURPANTI E/O DEFORMANTI
80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e del tronco (80 – 83 dell'OMS)
81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'OMS)
82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'OMS)
9 - MENOMAZIONI GENERALIZZATE E ALTRE MENOMAZIONI
90 - Menomazioni multiple
91 - Menomazioni della continenza (91 dell'OMS)
92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 dell'OMS)
93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche (da 92 in poi dell'OMS,
escluso il 94.0)
------------------------
Quinta parte
Criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative
La potenzialità lavorativa è riferita all'attività normalmente esercitata dalla persona (o da altre
persone di analoghe condizioni quanto a sesso, età, livello di istruzione) .
LIVELLI DI LIMITAZIONE CRESCENTE DELLA POTENZIALITÀ LAVORATIVA
1) Conservata senza limitazioni
2) Conservata con limitazioni saltuarie
3) Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
4) Possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa
5) Limitata e con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
6) Quasi abolita (o conservata per attività occupazionali non redditizie) .
Qualunque sia il livello di potenzialità lavorativa, occorre precisare se, per la conservazione di
essa, è indispensabile:
- uso continuo di terapia farmacologica
- trattamenti di riabilitazione
- trattamenti chirurgici
- corsi di riqualificazione
------------------------
Decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre
1992, n. 421.
Vigente al: 4-10-2013
TITOLO I
REGIME DELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al
compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A
allegata.
2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e'
elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data
di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita'
lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla
pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della
comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresi'
esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i
requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli
assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata
non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati. ((10))
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto di opzione
esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai
fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e'
incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno
di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto
percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma
2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono
attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita'
contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene
riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma
3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione
dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei
commi 2 e 3 non puo' comunque superare l'importo della retribuzione
pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e'
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica
agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 maggio 1997, n. 117 (in
G.U. 1a s.s. 14.05.1997, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede
che il termine per l'esercizio della facolta' di opzione non possa
comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo medesimo".
Art. 2.
Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla
pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno
venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o
accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di
contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992,
ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla
prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere
un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per
almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo
previsto dalla previgente normativa.
Art. 3.
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che
alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita'
contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile
e' determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e
quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la
predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione. (4)
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al
comma 1, un'anzianita' contributiva superiore ai 15 anni, la
retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e
quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' determinata
con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento
dei criteri di calcolo ivi previsti.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di
riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato
del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1
gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con
arrotondamento per difetto. ((8))
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti
dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre
1992, abbiano un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni. (4)
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3, comma 11,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo
5, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n.
233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra
l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e
retribuzioni si applica altresi' un aumento di un punto percentuale
per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo
delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.
6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore
all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono
rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni
contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.
------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che " Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la
retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota
di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni
di cui all'art. 1".
------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 17)
che con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dal
presente articolo 3 comma 3, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella
misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per
cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996
e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
Art. 4.
Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo
1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni
previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e
dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma
legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo
superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a
tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed
effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a
quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del
coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo
medesimo. (( Per i lavoratori andati in pensione successivamente al
31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994 il predetto limite di
reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo )) .
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non
concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da
integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli,
il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente
dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo
familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro
effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo,
attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti
inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e'
riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del
limite stesso.
2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in
essere alla data del (( 31 dicembre 1993 )).
TITOLO II
FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE
ED ESCLUSIVE
Art. 5.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti
di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per
raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.
2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.
480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto
1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui
all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai
casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31
della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti
all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio,
gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui
rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23
marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11)
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di
cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19))
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base
alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione
dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 23
dicembre 1993, n. 546, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che
"L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che "A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1995,
l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno
anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'eta' prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal
comma 2".
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 5, comma 5)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma
5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto".
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si
applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo".
Art. 6.
Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2
del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita'
di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si
considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri
per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre
categorie previste dal medesimo articolo.
Art. 7.
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del
31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita' contributiva
inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente
alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono
tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza
della pensione. (4)
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianita' contributiva
pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione e' riferito agli ultimi dieci anni
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal
1µ gennaio 1993, il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per
cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di
decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo
massimo di dieci anni. ((8))
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli
ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le
retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del
trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per
ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle
retribuzioni pensionabili.
5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo
alle specifiche peculiarita' ed alle particolari caratteristiche
delle attivita' lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952,
n. 2388, trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi
il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto
incrementato, con effetto dal 1µ gennaio 1993, di 272 retribuzioni
giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900
retribuzioni.
6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione
di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1µ gennaio 1953
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e
successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita alla
media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.
------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che " Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la
retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota
di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni
di cui all'art. 1".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 17)
che con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dal
presente articolo 3 comma 3, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella
misura del 50 per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per
cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996
e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
Art. 8.
Pensionamenti di anzianita'
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato
i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione
anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per il pensionamento di
vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il pensionamento di cui al comma 1 non puo' comunque essere
richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianita'
contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad
otto anni.
3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti
per il pensionamento di cui al comma 1 e' determinato applicando al
numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli
ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C
allegata.
Art. 9
Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357
1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla
gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della
gestione medesima.
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei
confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e' iscritto il
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357. ((18))
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto
di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina
incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 55)
che al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai
trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati gia'
iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno
riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati
iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve intendersi nel
senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la
perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
TITOLO III
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE
Art. 10.
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed
autonomo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette
di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme
di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare
corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi
stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle
pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive
dell'indennita' stessa. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti
dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive
e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla
base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la
durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate
nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attivita' dipendente o
autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore
all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al
corrispondente anno.
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la
trattenuta e' effettuata dai datori di lavoro ed e' versata all'ente
previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di
trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori
ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio
pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato,
dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine gia'
svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini
dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a
produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione
dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso
termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il
medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti
previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli
altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono,
altresi', tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di
superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2
relativamente ai periodo lavorativi per i quali non ha operato la
trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
(( 4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cuulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
enti previdenziali sulla base delle dichiarazione dei redditi che i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine
gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale
competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.))
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i
redditi derivanti da attivita' svolte nell'ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili, promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti
redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ne' danno
luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di
essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita'
delle forme esclusive, con eslcusione delle eccezioni di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in
relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente,
nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura
per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato
alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal
lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di
categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4.
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati,
agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia,
quando i titolari di esse compiono l'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari
di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi
per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita',
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa, se piu' favorevole.
(( 8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di
pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma
4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una
somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui
si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sara' prelevata
dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al
trasgressore )).
Art. 11.
Perequazione automatica delle pensioni
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994,
sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal primo novembre di ogni anno, Tali aumenti sono calcolati
applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di
decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno
precedente . Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. ((7))
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria
in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli
obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.(( Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un
punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di
pensione fino a lire dieci milioni annui )).
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della
perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo
di ogni anno.
Art. 12.
Aliquote di rendimento
1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' cosi' modificata:
Quote di pensione
corrispondenti
per ogni anno
di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso) complessiva
- -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10
Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le
aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della
retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono
estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini
della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi
restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della
legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento
operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i
casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
Art. 13.
Norma transitoria per il calcolo delle pensioni
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle
forme sostitutive ed esclusive della (( medesima, e per i lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall' INPS,
l'importo della pensione)) e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio
1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della
pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche
per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente decreto.
Art. 14.
Riscatto di periodo non coperti da assicurazione
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
2.(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((26))
La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto
del periodo di corso legale di laurea.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 )).
Art. 15.
Accredito dei contributi figurativi
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianita'
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali
alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi
pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non
possono eccedere complessivamente cinque anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
pensioni di anzianita' delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' a quelle anticipate
rispetto all'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle forme di previdenza esclusive.
Art. 16
Prosecuzione del rapporto di lavoro
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un
periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla
particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in
determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente
andamento dei servizi. La disponibilita' al trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4
AGOSTO 2006, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.
223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. I dipendenti in
aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono
la disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo. ((24))
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e'
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n.
33 (in G.U. 1a s.s. 13/3/2013, n. 11), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in
vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro) - nella parte in cui non consente al
personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di
eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli
anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su
richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'".
Art. 17.
Norme in materia di finanziamento
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1'
gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti
relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di
mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa, nonche' i relativi importi sostitutivi (( , entro
determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro )).
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori
servizi parimenti connessi con l'attivita' lavorativa aventi
carattere di generalita' per i lavoratori interessati, i relativi
importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro
esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e
per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando
gli equilibri finanziari delle gestioni interessate. 2. Al fine di
assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di
cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote
contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al
fabbisogno delle gestioni, sulla base di bilanci elaborati per
periodi non inferiori a tre anni. La variazione delle aliquote e'
disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli
organi di amministrazione delle gestioni interessate.
3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito
albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti
nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano
regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono
obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Art. 18
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal
1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
TABELLA A.
(v. articolo 11, comma 1)
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
=====================================================================
Periodo di riferimento Uomini Donne
_____________________________________________________________________
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 . . . . . . .. 61 anno 56 anno
dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 . . . . . .. 62 anno 57 anno
dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 . . . . . . .. 63 anno 58 anno
dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 . . . . . .. 64 anno 59 anno
dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno
Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia
Periodi Anzianita'
- -
Dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 16
Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 17
Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 18
Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 19
Dal 1 gennaio 2001 in poi 20
TABELLA C
Coefficienti di moltiplicazione
dell'anzianita' contributiva mancante
Anzianita' contributiva al raggiungimento dei
prescritta nei singoli requisiti prescritti
ordinamenti nei singoli ordinamenti
- -
15 3,8571
16 3,3750
17 3,0000
18 2,7000
19 2,4545
20 2,2500
21 2,0769
22 1,9286
23 1,8000
24 1,6875
25 1,5882
26 1,5000
27 1,4211
28 1,3500
29 1,2857
30 1,2273
31 1,1739
32 1,1250
33 1,0800
34 1,0385
Decreto Legge 384 del 19 settembre 1992
Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico
impiego, nonche' disposizioni fiscali.
Vigente al: 11-1-2014
CAPO I
PREVIDENZA E ASSISTENZA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare con
interventi adeguati la grave situazione economica e finanziaria,
adottando misure per il contenimento delle spese nei settori della
previdenza, della sanita' e del pubblico impiego, nonche'
incrementando le entrate di natura fiscale e tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita', del tesoro e per la funzione pubblica, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Pensioni di anzianita'
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di
legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto,
con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici
di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese
le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive,
integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale
regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonche' delle forme
integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato,
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. ((11))
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni , al decreto-legge
14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
ottobre 1992, n. 406 , alle altre ipotesi di prepensionamenti
specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti
connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonche' ai lavoratori
privi della vista;
b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati
dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 , nonche' ai lavoratori ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della
medesima legge n. 223 del 1991 ;
c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del
rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria,
ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla
risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di
anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti
previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con
decorrenza dal 1 ottobre 1992;
e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un
pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva
non inferiore a 40 anni;
g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione
aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d)
ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato
dall'articolo 7 della medesima legge, nonche' al personale di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ;
h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani
che svolgono la loro attivita' in altri Stati.
2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni
di anzianita' per le quali e' richiesta una anzianita' contributiva
non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non anteriore al 1
maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57
anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1
novembre di ciascun anno negli altri casi. (7)
2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti
iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianita'
contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento
anticipato, rispetto ai limiti di eta' vigenti nei singoli
ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento
di vecchiaia, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno. (7)
2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione
per il pensionamento di anzianita' previsto dalle norme
dell'assicurazione generale obbligatoria.
2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31
dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per
il pensionamento di anzianita', l'accesso alla pensione stessa e'
consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994. ((11))
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AGGIORNAMENTO(7)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 8)
che "I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono
rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno
successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del
1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per
i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto
articolo 1, comma 2-bis."
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 17) che "Per il 1994 il
termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni
, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a tutti gli effetti
al 24 dicembre."
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 439
(in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza,
di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
nella parte in cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993".
Art. 2.
Perequazione pensioni
1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e
fino al 31 dicembre 1993 e' sospesa , (( , ad eccezione di quanto
previsto al comma 1-bis, )), l'applicazione di ogni disposizione ((
di legge, di regolamento, o di accordi collettivi )) che preveda
aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i
trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico
allargato (( e lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990,
n. 218 , e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 )) ,
nonche' aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico
dell'INAIL.
(( 1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione
automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21,
secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive
modificazioni , nonche' dei trattamenti pensionistici indennitari, e'
fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente,
dal 1 giugno e dal 1 dicembre )).
Art. 3.
Pensionamenti in regime internazionale
1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, gia' sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e' sostituito dal seguente:
"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai
titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtu' del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella competente
gestione pensionistica una anzianita' contributiva in costanza di
rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.".
Art. 3-bis.
(Adeguamento contributivo).
1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.
2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.
3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.
3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione ((entro i venti giorni successivi al)) termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.
3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.
Art. 3-ter.
(( (Aliquota contributiva aggiuntiva). ))
(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in favore di
tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che
prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al
10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della
prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini
dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67 . Tale incremento si applica comunque a carico dei
lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote
di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato. ))
Art. 4.
Norme procedurali
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti
dai seguenti:
"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro
il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione
del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla
data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini
prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria
puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un
anno dalle date di cui al precedente comma".
2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e successive modificazioni. ((9a))
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto ancora in corso alla medesima data.
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AGGIORNAMENTO (9a)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-13 aprile 1994, n.
134 (in G.U. 1a s.s. 20/4/1994, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente articolo.
Art. 5.
Disposizione finanziaria
1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1
a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti
finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono
rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni
previdenziali interessate.
Art. 5-bis.
(( (Disposizioni varie). ))
(( 1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei
Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' stabilito in
lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni
per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle
obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 41 , e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre
1986, n. 910 , sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei
limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000
milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995. ))
CAPO II
S A N I T A'
Art. 6.
(Revisione delle prestazioni sanitarie).
1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di
assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal
1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede
direttamente entro il 15 dicembre 1992.
(( 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
(( 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
(( 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
(( 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
(( 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 )).
7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e'
determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di
antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose;
la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche e' determinata in
lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 , e' corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni
effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla
normativa vigente.
9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito
ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 8 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di
listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio
stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli
acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i
redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli
indici di capacita' contributiva di cui all'articolo 2, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni , di importo superiore a quelli
previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle
prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero
delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite,
nonche' della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente
articolo.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e
privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del
10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per
cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei
lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata
legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, e' determinato
nella misura del 5,4 per cento. La misura del contributo previsto
dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e
successive modificazioni , e' elevata al 4,60 per cento. L'aliquota
dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo
31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive
modificazioni , e' elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti
pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire
continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di
quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio
1993.
CAPO III
PUBBLICO IMPIEGO
Art. 7
Misure in materia di pubblico impiego
1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29
marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni . I
nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al
personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale
disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n.
231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985,
n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 , ed al
personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche'
a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi
di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente
comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.
(4) (8) (16) ((17))
2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per
il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216 , nonche' quelli previsti per il personale
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dal medesimo articolo 8.
3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi
stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per
progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di
funzione superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed
ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque
denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di
bilancio per l'anno finanziario 1991.
5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di
qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto
amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale,
di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni , o dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque,
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono
corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992.
6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le indennita'
sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di
rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso
programmato di inflazione e con le modalita' previste dalle
disposizioni in vigore.
7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , va
interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti
di allineamento stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori
all'11 luglio 1992.
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla
ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 . In ogni caso per
l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da
specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . I riferimenti
temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 , sono ulteriormente prorogati di un anno.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1992, N. 438.
9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere
attivita' di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilita' della
divisione o servizio di cui e' titolare per l'intero periodo di
svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve
essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente
attestabili nei settori igienico-sanitari. (6) (8)((17))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 74, comma
1) che sono abrogati "i riferimenti alle leggi 4 giugno 1985, n. 281,
e 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, nell'introdurre il comma 6-bis
all'art. 73 al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha conseguentemente
disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni di cui
all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno
interpretate nel senso che le medesime non si riferiscono al
personale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio
1945, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 nel modificare l'art. 73,
comma 6-bis ha conseguentemente disposto (con l'art. 37, comma 1) che
"le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, vanno
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il
triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennita',
compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da
corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le
borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art 51, comma 3)
che "L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31
dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, gia'
stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte
ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di
anzianita'".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 70, comma
5) che le disposizioni di cui al presente articolo 7 vanno
interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma
7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26
agosto 1998, n. 319.
Ha inoltre disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera
p))l'abrogazione del comma 1 del presente articolo, limitatamente al
personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre
1990, n. 287.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 8.
Imposta straordinaria su particolari beni
1. E' istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui
pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in
vigore del presente decreto possiedono uno o piu' tra i seguenti
beni:
a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli,
immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica
successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e
motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per
la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre
1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma
dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel
Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilita'
valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli
aeromobili costruiti anteriormente al 1 gennaio 1960;
c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con
motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a
metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore
di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto;
c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri
fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con
motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e
fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a
motore di potenza oltre 25 cavalli. Ai fini del presente comma si
considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene
dai pubblici registri.
2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di
potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se
immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore
a 24 cavalli, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre
volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa
addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui
alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24
cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte le tasse
automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale,
stabilite per l'anno 1992.
2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1,
il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte la tassa
automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa
speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla
medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo straordinario e'
dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche
erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno
1992.
3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del
30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1
gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31
dicembre 1987.
4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il
tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa
di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202 . L'importo dovuto e' ridotto del 45% se
l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del
30% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977
al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione e' avvenuta nel
periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. (7)
4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma
1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte la
tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del
30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1
gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se
l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31
dicembre 1987. (7)
5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la
rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonche', se posseduti
da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 . Il tributo non e', altresi',
dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa. In ogni caso il
tributo e' dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori,
ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo
stesso imprenditore.
6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni
sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi
modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve
essere presentata all'ufficio del registro competente in base al
domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre
1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di
quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su
apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di
contitolarita' del bene sono solidalmente responsabili i
cointestatari del bene stesso.
7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato
o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si
applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due
volte il tributo non corrisposto. Qualora la presentazione della
dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma
entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono
ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo
processo verbale di constatazione.((14))
8. L'applicazione delle sopratasse e' demandata al competente
ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo
verbale di accertamento. Alla costatazione delle violazioni
provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato,
delle capitanerie di porto, i carabinieri nonche' i funzionari degli
uffici del registro per le irregolarita' riscontrate nell'ambito del
loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni , nonche' alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni indicati nel
comma 1 del presente articolo.
9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, al di fuori dell'esercizio di una attivita' commerciale,
gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende
faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di
pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al
versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a)
lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie; b) lire
10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi
d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca
su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7
e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti
titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura.
10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile,
dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le
modalita' per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati
e notizie in possesso delle singole amministrazioni per
l'effetuazione di riscontri e controlli.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto che" le riduzioni previste dal
comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51,
introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si
intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta
straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis del presente articolo 8".
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma
163) che "La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria
su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' soppressa."
Art. 9.
Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote
1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154 , si applicano limitatamente alle detrazioni
di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1,
le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come
segue:
a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato: L. 757.500;
b) detrazione per i figli minori di eta' o permanentemente
inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni
dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
per un figlio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500
per due figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 175.000
per tre figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 262.500
per quattro figli. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350.000
per cinque figli. . . . . . . . . . . . . . . . . " 437.500
per sei figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 525.000
per sette figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 612.500
per otto figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 700.000
per ogni altro figlio. . . . . . . . . . . . . . . " 87.500.
Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (( la detrazione spettante per
il coniuge si applica )) per il primo figlio e la somma detraibile in
relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e'
ridotto di lire 175.000;
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;
d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi : L. 5.100.000;
e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi : L.
727.000;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi : L.
13.900.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al
comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi :
L. 7.600.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L.
227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di
impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro
autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle
persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma
1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 , sono sostituite dalle seguenti:
Aliquote
--------
a) fino a lire 7.200.000. . . . . . . . . . . . . 10 per cento
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire
14.400.000. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 per cento
c) oltre lire 14.400.000 fino a lire
30.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 per cento
d) oltre lire 30.000.000 fino a lire
60.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 per cento
e) oltre lire 60.000.000 fino a lire
150.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 per cento
f) oltre lire 150.000.000 fino a lire
300.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . 46 per cento
g) oltre lire 300.000.000. . . . . . . . . . . . 51 per cento.
4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti
per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se
per l'anno 1991 e' stato dichiarato un reddito imponibile superiore a
lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della
seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalita' di cui al
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta
relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e
delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per
cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile
dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila
ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e
assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.
5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle
disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso
dal 1 gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di
conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di
cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la
differenza verra' recuperata nel periodo di paga immediatamente
successivo.
Art. 10.
Nuova disciplina di taluni oneri deducibili
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 473)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 473)).
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le
parole: "l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta
esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonche'"
sono soppresse;
b) nell'articolo 10, il comma 4 e' soppresso;
c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: ", al netto dell'imposta
locale sui redditi in quanto dovuta," sono soppresse;
d) l'articolo 101 e' soppresso.
4. (( La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi
previste alle lettere b ) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del
citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi
indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.)) I
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , in sede di
effettuazione del conguaglio, previsto dal successivo terzo comma del
medesimo articolo 23 , devono tener conto anche della detrazione di
cui al comma 1 del presente articolo.
5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dal medesimo periodo di imposta.
5-bis. All'articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413 , le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
anni".
5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 , le parole da: "i consulenti del lavoro" fino
a: "sostituti d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "i
consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il
visto di conformita' di cui al presente comma per quanto riguarda gli
adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei
confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche
per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma".
5-quater. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ,
dopo il comma 13 e' inserito il seguente: "13- bis. Il sostituto
d'imposta puo' assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante
convenzione con un Centro autorizzato di assistenza fiscale di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale Centro
garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facolta', alle
medesime condizioni, di cui al presente articolo".
Art. 11.
Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro
autonomo
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti
dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
e successive modificazioni, sono emanati previo parere della
commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita
dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la
commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il
termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti
decreti e' stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine e'
fissato al 15 dicembre. ((10))
2. All'articolo 41- bis, comma 2, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, la parola: "esclusivamente" e' sostituita dalla seguente:
"anche".
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.(5)
4. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154,
come modificato dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 e'
determinato sulla base di dati oggettivi e soggettivi ed in
particolare del tipo di attivita' esercitata, dell'ambito economico
in cui essa viene svolta, della organizzazione imprenditoriale o
profesionale, del tempo a cui risale l'inizio dell'esercizio
dell'attivita', nonche' dell'entita' dell'apporto considerata anche
con riferimento all'eta' del soggetto".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-ter, comma 6)
che " Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] sono abrogati a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni
dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 ha disposto (con l'art. 2-bis,
comma 9) che "Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti
presuntivi di compensi e di ricavi, e' fissato al 15 dicembre 1994."
Art. 11-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)) ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-ter, comma 6)
che " Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] sono abrogati a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. "
Art. 11-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427))
Art. 12.
Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti
bancari e postali
1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di
capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei
depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad
applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal
comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e il
versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18
marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato,
anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui
al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50
per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.
Art. 12-bis.
(( (Interpretazione autentica). ))
(( 1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria
immobiliare istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359 , nelle unita' immobiliari urbane direttamente adibite
ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui
al comma 3 dello stesso articolo 7 , debbono intendersi comprese
anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci
dalle cooperative edilizie di abitazione a proprieta' indivisa. ))
Art. 13.
Riserva delle entrate all'erario
1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario
e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti
antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma
1. ((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in
G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e
di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, [...] nella
parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalita'
della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la
partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
Art. 13-bis.
(Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e' inserito il
seguente:
"5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi
e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono
l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale
eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti
negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini
del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di
un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione".
(( 2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi
maturati a partire dal 9 settembre 1992 )).
Art. 13-ter.
(( (Applicazione delle norme) ))
(( 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione.
2. In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione
delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro
importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il
competente organo della regione medesima. ))
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
DE LORENZO, Ministro della sanita'
BARUCCI, Ministro del tesoro e per
la funzione pubblica
REVIGLIO, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI