Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Norme Decreti DE 2003 Decreto 13 gennaio 2003
-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
- Dettagli
- Visite: 24876
Decreto 13 gennaio 2003
Modalita' relative alla misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Considerato che per quanto riguarda modalita' e termini di
presentazione delle domande e obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensione
sociale di cui alla citata legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di dover disciplinare la misura della riduzione
dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o
comunita' con retta a carico di enti pubblici;
Decreta:
Art. 1.
1. Il titolare di assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui sia ricoverato in
istituti o comunita' con retta a totale carico di enti pubblici,
percepisce il predetto assegno sociale, in misura ridotta del 50%.
2. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunita'
sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari:
in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale,
quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera;
in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo
viene corrisposto in misura ridotta del 25%.
Art. 2.
1. Al fine della corresponsione dell'assegno sociale nella misura
di cui al precedente art. 1, l'interessato dovra' produrre idonea
documentazione, rilasciata dall'istituto o comunita' presso cui e'
ricoverato che attesti l'esistenza e l'entita' del contributo a
carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico
dell'interessato o dei suoi familiari.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti