Eureka Previdenza

Decreto Legge 2 del 10 gennaio 2006

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.

Vigente al: 14-8-2014

Art. 01

(Disposizioni in materia di previdenza agricola)

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate;

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ONPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo, 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politi-che agricole e forestali. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per l' estinzione dei predetti debiti entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella indicata al-l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. (4)

5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini dei calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato. ((14))

6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine rINPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita' previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'INPS e l'Agenzia perle erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.

13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'amo 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per Panno 2007 e a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;

b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.

16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti , ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.

17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 16.

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 785) che il comma 4 del presente articolo si interpreta nel senso che "per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233."

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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 18) che il comma 5 del presente articolo si interpreta nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare le problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli ed alle operazioni catastali, alla crisi del settore bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, al rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi agroalimentari, nonche' di disciplinare l'installazione di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per lo sviluppo e la coesione territoriale;


E m a n a il seguente decreto-legge:


Art. 1

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto


1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81)).

2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81)).

3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. ((Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006.))

5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.

6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "0,01"));

b) le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.".

7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 2006, n. 81)).

Art. 1-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura)


1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27

ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e' determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme assegnate all' AGEA, destinate all'attuazione di

interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all' AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell' AGEA per l'anno 2006 e' istituito un apposito capitolo in entrata, denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare ((nonche' per le altre finalita' istituzionali dell'AGEA))". Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.

3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo

10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni., dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n.

268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 99, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite".

5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e

aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa".

6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al

regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da; contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006,e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)".

8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti

diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato "Fondo per l'emergenza avicola con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'amo 2006, avente le seguenti finalita':

a) interventi, in conformita' a quanto previsto dagli

orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attivita' avi-cola e ai conseguenti danni economici e sociali;

b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;

c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per

l'abbandono dell'attivita' produttiva, come previsto dal punto 9 degli orienta-menti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000;

d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza,

ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;

e) interventi, disposti dall'autorita' sanitaria a fini di

benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi.

9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: "e' concessa al proprietario",

sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "prodotti zootecnici

contaminati, al proprietario sono inserite le seguenti: "o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,";

3) al terzo periodo, dopo le parole: "il proprietario degli animali

di cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "o il soccidario";

b) al camma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:

"L'indennita' non e' altresi concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali".

10. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed

eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole che esercitano attivita' di alleva mento avicolo una indennita' compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento.

11. A favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di

allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari e' concessa una indennita' per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12.

12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro

della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100

milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle disponibilita' previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.

14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di

euro per il 2006, si fa fronte:

a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita'

dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L' AGEA 'provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota

delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui al-l'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n.

194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006;

e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-l'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. E Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza

della filiera avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 1-ter

(( (Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle

province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990) ))


(( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990; 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006. A tal fine e' istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nei bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni. ))

Art. 2

Interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero


1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo -

saccarifero e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera;

b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la

riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;

c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di

riconversione.

3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche

agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).

4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).

4-bis. ((All'AGEA e' attribuita )), per l'anno 2006, una dotazione

finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a),

gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.

5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio

spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza.

Art. 2-bis

(( (Etichettatura del miele) ))


(( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio

2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

"f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;".))

Art. 2-ter

(( (Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare) ))


(( 1. Tutti i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del

decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006.))

Art. 2-quater

Interventi nel settore agroenergetico


1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4 , nonche' di combustibili sintetici purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. (8) (15) ((20))

2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella misura dell' 1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione. (17)


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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 139) che "Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico".

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, nel modificare l'art. 2, comma 139 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura del 5%".

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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane".

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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "A decorrere dal 1º gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico".

Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, nel modificare l'art. 2, comma 139 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura del 5%".

Art. 2-quinquies

(( (Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) ))


(( 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'". ))

Art. 3

Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo


1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,

le parole da: ", alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro".

2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.

289, le parole: "del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 60 per cento".

(( 2-bis. All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge

30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238". ))

Art. 4

Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali


1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: "ad una denominazione protetta", sono sostituite dalle seguenti: "ad una o piu' denominazioni protette";

b) al numero 1), le parole: "quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato" sono sostituite dalle seguenti: "quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato".

3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045189 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (4)

4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia' svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile "Consorzio anagrafi animali", con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. (18)

4-ter. La societa' consortile "Consorzio anagrafi animali" assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della societa' consortile "Consorzio anagrafi animali", d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta societa' consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (18)

4-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 9)).

4-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 9)).


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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1048) che i controlli di cui al presente articolo, comma 4, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni gia' svolte dalla societa' consortile «Consorzio Anagrafi animali» sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.".

Art. 4-bis

Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento


1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo i-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.

3. E' altresi assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unita' di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 78.

5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro" le parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006".

7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al "Fondo per interventi strutturali di politica economica" istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

(11) ((15))


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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 68, comma 6, lettera b)) la soppressione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui al presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 4-bis, lettera a)) che "il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito".

Art. 5

Interventi urgenti nel settore della pesca


1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del

regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, come sostituito dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, e' fissata al ((1° gennaio 2009)). Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000.

1-bis. E' autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole

e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' per le erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a

euro 500..000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle (manze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli

strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilita'.

1-quinquies. Il naufragio delle unita' da pesca, avvenuto nel corso

dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorita' marittima, e' equiparato al ritiro definitivo con priorita' della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilita' finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori

ittici esercenti attivita' di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 e' conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalita' di cui al precedente periodo.

1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel

limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005.

Art. 5-bis

(( (Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi) ))


(( 1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.

266, dopo le parole: "ai sistemi produttivi locali, distretti industriali" sono inserite le seguenti: "e della pesca".

2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del

limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.))

Art. 5-ter

(( Interventi di semplificazione nel settore della pesca ))


(( 1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del

Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonche' le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unita' da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data* di scadenza delle revisioni di cui al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.

2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e

dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 3081918 divisione XV dell' 11 aprile 1973.

3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al

decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario. alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.

4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: "sovraordinate"

sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei- pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi";

b) all'articolo 169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca";

c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: "di bordo" sono

aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle unita' da pesca".

5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi

imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato Ball' autorita' marittima d'iscrizione della nave; in tal caso e' consentito l'esercizio delle attivita' di pesca, purche' sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'.

6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni". Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneita' deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.

7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera";

b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita

dalla seguente:

"b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera".

8. Per le unita' da pesca che hanno installato apparati radio in

WRTFlDSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore W-RTF/DSC di classe E.

9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del

libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano

nuovi oneri per lo Stato.))

Art. 5-quater

(( (Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico) ))


(( 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 226, le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,". ))

Art. 6

Cessione di partecipazioni


1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

le parole: "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "nei precedenti periodi d'imposta". Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7

(Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)


1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "anche le quote di produzione",

sono (( inserite )) le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ((del Consiglio, del 29 settembre 2003 )), iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge ((11 novembre 2005)), n. 231";

b) al comma 2, dopo le parole: "le quote di produzione", sono

((inserite)) le seguenti: ", i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 ((del Consiglio, del 29 settembre 2003 )), iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge ((11 novembre 2005)), n. 231".

Art. 7-bis

(( (Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare) ))


(( 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge

28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilita' gia' assegnate alla stessa AGEA ai sensi del-l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.

2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

le parole: "della regione autonoma della Sardegna" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia". ))

Art. 8

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Pisanu, Ministro dell'interno

Scajola, Ministro delle attivita'

produttive

Maroni, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

La Loggia, Ministro per gli affari

regionali

La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie

Micciche', Ministro per lo sviluppo e

la coesione territoriale


Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
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