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Decreto Legislativo 251 del 19 novembre 2007
Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.
Vigente al: 23-12-2013
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 26 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e
della previdenza sociale, della solidarieta' sociale, per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le
pari opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi,
di seguito denominati: «stranieri», della qualifica di rifugiato o di
protezione sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status
riconosciuti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di
protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite,
firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge
17 agosto 1957, n. 848;
d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha
la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova
fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di
siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di
esclusione di cui all'articolo 10;
f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato
di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino
straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide,
se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla
protezione sussidiaria;
i) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di
protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status
di protezione sussidiaria;
l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo
familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio
nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non
sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente
e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente
la dimora abituale.
Capo II
Valutazione delle domande
di protezione internazionale
Art. 3.
Esame dei fatti e delle circostanze
1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda
di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli
elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima
domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e
riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a
produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in
possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale,
anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento,
identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in
precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio,
documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua
domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato
su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine
al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda,
comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari
del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti
presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia'
subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del
richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta',
al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del
richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si
configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente,
dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente
o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla
presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di
stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione
o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione
prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla
base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente
potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui
potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o
danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un
serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire
persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che
si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i
danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi
umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da
prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a
decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati
prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale
mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali
e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di
aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale,
attendibile.
Art. 4.
Bisogno di protezione internazionale sorto
dopo aver lasciato il Paese d'origine
1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da
avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo
Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la
sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato
che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la
continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel
Paese d'origine.
Art. 5.
Responsabili della persecuzione o del danno grave
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione
internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave
sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle
lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non
possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.
Art. 6.
Soggetti che offrono protezione
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale,
e' valutata la possibilita' di protezione da parte:
a) dello Stato;
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio.
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti
persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema
giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire
penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o
danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno
Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce
protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali
orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione
europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre
competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Capo III
Status di rifugiato
Art. 7.
Atti di persecuzione
1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di
rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della
Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti
dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei
diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da
esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla
lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro,
assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza
sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo
potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che
rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10,
comma 2;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro
l'infanzia.
Art. 8.
Motivi di persecuzione
1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti
di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai
motivi, di seguito definiti:
a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni
inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza
ad un determinato gruppo etnico;
b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste,
non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di
culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in
comunita', altri atti religiosi o professioni di fede, nonche' le
forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo
religioso o da esso prescritte;
c) «nazionalita»: non si riferisce esclusivamente alla
cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in
particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da
un'identita' culturale, etnica o linguistica, comuni origini
geografiche o politiche o la sua affinita' con la popolazione di un
altro Stato;
d) «particolare gruppo sociale»: e' quello costituito da membri
che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che
non puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una
fede che e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una
persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello
che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vi
e' percepito come diverso dalla societa' circostante. In funzione
della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale
puo' essere individuato in base alla caratteristica comune
dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non
includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione
italiana;
e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla
professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una
questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e
alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che
il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione
in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di
essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga
effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali,
sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purche'
una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle
persecuzioni.
Art. 9.
Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra
cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato
la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o
in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha
la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese
nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le
circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di
rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il
cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e
tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono
sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel
Paese di origine.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione
individuale della situazione personale dello straniero.
Art. 10.
Esclusione
1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel
campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia
delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata
definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni
adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno
pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato ove
sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima
del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, un
reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli,
anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano
essere classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana
per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in
esso previsti.
Art. 11.
Riconoscimento dello status di rifugiato
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda
e' valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli
articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli
articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di
esclusione di cui agli articoli 9 e 10.
Art. 12.
Diniego dello status di rifugiato
1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di
rifugiato non e' riconosciuto quando:
a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero
sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva
per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale.
Art. 13.
Revoca dello status di rifugiato
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo
possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e'
adottata su base individuale, qualora, successivamente al
riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato
determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o
dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei
medesimi fatti.
Capo IV
Protezione sussidiaria
Art. 14.
Danno grave
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono
considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno o internazionale.
Art. 15.
Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e'
dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno
indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura
tale che la protezione non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le
mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non
temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione
sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave
di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
Art. 16.
Esclusione
1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un
reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto
della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in
esso menzionati.
Art. 17.
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita'
a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di
cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.
Art. 18.
Revoca dello status di protezione sussidiaria
1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno
straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello
status, e' accertato che:
a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e'
stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo
erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa
documentazione dei medesimi fatti.
Capo V
Contenuto della protezione internazionale
Art. 19.
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti
stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene
conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con
figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Art. 20.
Protezione dall'espulsione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo
straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per
la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni.
Art. 21.
Informazioni
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo
contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo
status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si
presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese,
spagnola o araba.
2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri
degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo
status di protezione internazionale e' comunque fornita una
informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.
Art. 22.
Mantenimento del nucleo familiare
1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di
protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al
familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria
presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno
diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per
motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al
ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste
dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si
applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 286 del 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o
dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.
Art. 23.
Permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello
status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato
un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita'
triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle
condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione
sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro
e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone
i requisiti.
Art. 24.
Documenti di viaggio
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la
competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un
documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1
modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare
dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle
autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura
competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio
per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare
dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il
documento e' rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato
ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono
gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine
pubblico che ne impediscono il rilascio.
Art. 25.
Accesso all'occupazione
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi
professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul
luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato ((e dello
status di protezione sussidiaria)) l'accesso al pubblico impiego, con
le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione
europea.
Art. 26.
Accesso all'istruzione
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e
grado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di
istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento
professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri
regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento
di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini
italiani.
Art. 27.
Assistenza sanitaria e sociale
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento
riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e
sanitaria.
Art. 28.
Minori non accompagnati
1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di
minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si
applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia
espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale puo'
anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito
del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato
decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici programmi
di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale
e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare,
adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato
rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si
provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore,
avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli,
eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al
minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non
accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale,
sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con
organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o
internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore
interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in
modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione
internazionale e dei suoi familiari.
Art. 29.
Libera circolazione, integrazione e alloggio
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di
rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente
sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste
all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si
tiene anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei
titolari della protezione internazionale ed in particolare dei
rifugiati.
3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di
rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998.
Art. 30.
Rimpatrio
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della
protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi
attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio
1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 31.
Punto di contatto
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel
limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad
instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai
fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici
degli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 32.
Personale
1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che
provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una
formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli
ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria
attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle
informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione
sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.
Art. 33.
Norma finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa
di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro
2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in
euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e
in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per
l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale
fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate
ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita'
di cui al presente decreto.
4. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della
solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della
medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre
2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure
di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto
destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del
medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di
protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui
all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di
rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e'
rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione
sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al
comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente
decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Mastella